Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RGNR19202 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies , comma3, cpc, nella causa civile pendente
TRA
C.F. ) con sede in Napoli, al Corso Umberto I, 228, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore p.t,. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce al presente atto (doc. 1) e depositata nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Mario de Bellis (C.f. ) e Ugo Maria Chirico (C.f. , CodiceFiscale_1 C.F._2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via dei Mille, 16 (tel. 081.18677322 - PEC: - Email_1 Email_2
-OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Napoli, via Manzoni, CO P.IVA_2
95, in persona del suo liquidatore e legale rapp.te pro tempore sig. elettivamente Controparte_2 domiciliata in in Napoli, alla piazza G. Bovio, 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Troncone (c.f.
che la rappresentata e difende, indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._3
, Email_3
-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la ha chiesto ingiungersi alla CO il pagamento della somma di € 10.597,00, oltre interessi al tasso di Parte_1 cui al Dlgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo nonché le spese di lite della procedura (ammontanti ad € 567,00 per compensi ed € 145,50 per spese), oltre accessori ed oltre spese successive;
il Tribunale ha, quindi, emesso decreto ingiuntivo n. n. 4416/2023 del 04/07/2023 RG n.
Con atto di citazione, notificato in data 15/9/2023, la proponeva opposizione Parte_1 al predetto decreto ingiuntivo.
Ebbene, dagli atti di causa è emerso che, nell'ambito della propria attività di vendita e distribuzione di dispositivi medico-chirurgici e servizi di sanificazione e disinfestazione, la CO
(attualmente in liquidazione) effettuava forniture nei confronti della Parte_1 intrattenendo con la stessa diversi rapporti commerciali.
In particolare, la effettuava forniture mediche per € 22.502,00 giusta fattura n. 132 CO del 12.7.2021 (Cfr. all.1 ricorso per decreto ingiuntivo) e DDT n. 120B del 24.6.2021 (Cfr. all. 2 ricorso per decreto ingiuntivo).
La predetta fattura non veniva pagata dalla la quale provvedeva ad effettuare Parte_1 forniture nei confronti della chiedendo di compensare parzialmente siffatto debito. CO
In particolare, la effettuava forniture ed emetteva di conseguenza le seguenti Parte_1 fatture (tutte allegate dalla odierna società creditrice opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo): n. 60/22 dell'11.3.2022 per €. 3.500,00; n. 69/22 del 31.3.2022 per € 420,00; n. 129/22 del 27.5.2022 per € 1.750,00; n. 170/22 del 12.7.2022 per € 2.875,00; n. 216/22 del 12.9.2022 per € 3.000,00, per un totale complessivo di € 11.545,00.
Operata la compensazione di cui sopra, la pertanto, restava creditrice della CO [...] dell'importo di € 10.597,00 (dato dalla differenza tra l'originario credito di € 22.502,00 Parte_1
e l'importo estinto per compensazione, € 11.545,00).
Da qui il decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 10.597,00, reso provvisoriamente esecutivo dalla scrivente con ordinanza emessa in data 12.02.2024, oggi opposto.
L'opposizione è infondata e va respinta.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347). Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opponente ha spiegato opposizione contestando l'obsolescenza e l'inidoneità all'uso della merce ricevuta dalla società opposta e, pertanto, eccependo l'inadempimento contrattuale della stessa. Sul punto, la stessa opponente ha poi asserito di aver manifestato più volte la volontà di effettuare il reso della merce ricevuta, riuscendo ad ottenere una compensazione del debito con un proprio controcredito, con la contestuale riduzione del debito originario.
Vi è però da considerare che, come innanzi accennato, nel giudizio di opposizione il Giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, il quale mantiene la parte di convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Orbene, anche la parte opposta ha dedotto che il credito di € 22.502,00 non è stato dalla odierna opponente mai contestato e con esso anche la qualità̀ della merce consegnata.
Tant'è vero che, successivamente alla consegna della merce ed alla conseguenziale emissione della fattura di € 22.502,00, la chiedeva ed otteneva una compensazione parziale Parte_1 con un proprio controcredito pari ad € 11.545,00, circostanza evidentemente contrastante con la volontà di far valere un inadempimento. Tanto premesso, considerato che la società opponente ha sollevato una generica eccezione di inadempimento, ha riconosciuto l'intervenuta compensazione parziale, non ha depositato alcuna documentazione idonea a supportare la tesi della volontà di risolvere il contratto per vizi della merce, né ha chiesto l'eventuale restituzione del debito parzialmente estinto (sia pure per compensazione), l'opposizione deve ritenersi infondata.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato.
La domanda ex 96 c.p.c. va disattesa, non sussistendo dolo o colpa grave nelle difese della opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo.
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida ex DM 147/2022 in € 2540 per compensi oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Napoli, il 7.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
Redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio generico dott.ssa Martina Gallucci