CASS
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2024, n. 16168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16168 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29324/2015 R.G. proposto da DE ES LE, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 124, presso lo studio dell’avv. Giovanni Girelli, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2086/01/14, depositata il 10 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi - Avviso di accertamento - Impugnazione dell’amministratore in proprio - Ammissibilità - Questione. Civile Sent. Sez. 5 Num. 16168 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 11/06/2024 2 di 5 Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi decimo, tredicesimo e quattordicesimo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2086/01/14 del 10/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 75/07/09 della Commissione tributaria provinciale di ZA (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da LE DE ES, in proprio, avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2000 indirizzato a Centro Mescole Sud s.p.a. (di seguito CMS) e alla successiva cartella di pagamento. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato notificato a CMS in ragione della omessa dichiarazione di ricavi, fondata sul rinvenimento di documentazione extracontabile, e dell’indebita deduzione di costi non inerenti o non deducibili. Peraltro, la CTP aveva ritenuto la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la notifica dell’avviso di accertamento era valida ed efficace;
b) l’Ufficio non era decaduto dal potere impositivo in ragione della proroga biennale prevista dall’art. 10 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; c) l’istanza di condono presentata ai sensi degli artt. 7 e 9 della l. n. 289 del 2002 non era valida in quanto alla data di entrata in vigore della legge era stata già effettuata la notifica del processo verbale di constatazione (di seguito PVC) da parte della Guardia di finanza;
d) i conseguenti rilievi del contribuente concernenti la presunta doppia imposizione con riferimento all’anno 2000 non erano fondati proprio in ragione 3 di 5 dell’invalidità del condono;
e) i costi non riconosciuti non erano dovuti;
f) il contribuente aveva spontaneamente aperto la valigetta in cui era stata rinvenuta la documentazione extracontabile, sicché non era necessaria l’autorizzazione del giudice ex art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; g) la circostanza che i militari, in sede di verifica, non avevano fatto presente all’amministratore che poteva farsi assistere da un esperto di sua fiducia non comportava la nullità dell’avviso di accertamento;
h) l’Ufficio aveva proposto appello e, pertanto, non poteva configurarsi «l’acquiescenza di cui all’art. 115 c.p.c., alle eccezioni sollevate dal contribuente». 2. Avverso la sentenza della CTR LE DE ES proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che LE DE ES ha impugnato in proprio l’avviso di accertamento notificato unicamente a CMS, società dallo stesso rappresentata, senza specificare il proprio interesse all’impugnazione. 1.1. Il ricorso originariamente proposto è, pertanto, inammissibile: invero, l’amministratore non ha alcun interesse attuale e concreto ad impugnare il menzionato atto impositivo. Invero, detto interesse potrebbe conseguire unicamente dall’intenzione di AE di fare valere nei suoi confronti la responsabilità conseguente al ruolo ricoperto all’interno della società. 1.2. Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza dei relativi presupposti, detto interesse troverebbe efficace tutela a mezzo l’impugnazione nei confronti dell’atto impositivo allo stesso diretto, sia esso un avviso di accertamento (ad es., diretto a fare valere la responsabilità ex art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a 4 di 5 seguito dell’eventuale estinzione della società: cfr. Cass. n. 29474 del 21/10/2021) ovvero una cartella di pagamento (ad es., notificata per fare valere la responsabilità solidale dell’amministratore con riferimento alle sanzioni comminate alla società, applicandosi nel caso di specie la disciplina dettata dagli articoli 3, comma 2, e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: cfr. Cass. n. 23333 del 15/10/2013; Cass. n. 9122 del 23/04/2014; Cass. n. 16848 del 24/07/2014; Cass. n. 25096 del 26/11/2014). 1.3. Peraltro, solo al verificarsi di una delle superiori condizioni, con la diretta richiesta di somme nei confronti dell’amministratore in proprio (in ipotesi mai formulata), quest’ultimo avrebbe un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, facendo eventualmente valere in quella sede – al solo fine di escludere la propria responsabilità – anche le questioni concernenti la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 2. In conclusione, il ricorso originariamente proposto va dichiarato inammissibile in quanto non avrebbe potuto essere proposto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Il ricorrente va, dunque, condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 1.429.083,23. 2.2. Sussistono giusti motivi, anche in ragione del rilievo officioso, per la compensazione tra le parti delle spese concernenti le fasi di merito del presente giudizio. 2.3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico 5 di 5 di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano in euro 13.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Dichiara compensate tra le parti le spese concernenti i gradi di merito del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023.
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2086/01/14, depositata il 10 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi - Avviso di accertamento - Impugnazione dell’amministratore in proprio - Ammissibilità - Questione. Civile Sent. Sez. 5 Num. 16168 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 11/06/2024 2 di 5 Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi decimo, tredicesimo e quattordicesimo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2086/01/14 del 10/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 75/07/09 della Commissione tributaria provinciale di ZA (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da LE DE ES, in proprio, avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2000 indirizzato a Centro Mescole Sud s.p.a. (di seguito CMS) e alla successiva cartella di pagamento. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato notificato a CMS in ragione della omessa dichiarazione di ricavi, fondata sul rinvenimento di documentazione extracontabile, e dell’indebita deduzione di costi non inerenti o non deducibili. Peraltro, la CTP aveva ritenuto la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la notifica dell’avviso di accertamento era valida ed efficace;
b) l’Ufficio non era decaduto dal potere impositivo in ragione della proroga biennale prevista dall’art. 10 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; c) l’istanza di condono presentata ai sensi degli artt. 7 e 9 della l. n. 289 del 2002 non era valida in quanto alla data di entrata in vigore della legge era stata già effettuata la notifica del processo verbale di constatazione (di seguito PVC) da parte della Guardia di finanza;
d) i conseguenti rilievi del contribuente concernenti la presunta doppia imposizione con riferimento all’anno 2000 non erano fondati proprio in ragione 3 di 5 dell’invalidità del condono;
e) i costi non riconosciuti non erano dovuti;
f) il contribuente aveva spontaneamente aperto la valigetta in cui era stata rinvenuta la documentazione extracontabile, sicché non era necessaria l’autorizzazione del giudice ex art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; g) la circostanza che i militari, in sede di verifica, non avevano fatto presente all’amministratore che poteva farsi assistere da un esperto di sua fiducia non comportava la nullità dell’avviso di accertamento;
h) l’Ufficio aveva proposto appello e, pertanto, non poteva configurarsi «l’acquiescenza di cui all’art. 115 c.p.c., alle eccezioni sollevate dal contribuente». 2. Avverso la sentenza della CTR LE DE ES proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che LE DE ES ha impugnato in proprio l’avviso di accertamento notificato unicamente a CMS, società dallo stesso rappresentata, senza specificare il proprio interesse all’impugnazione. 1.1. Il ricorso originariamente proposto è, pertanto, inammissibile: invero, l’amministratore non ha alcun interesse attuale e concreto ad impugnare il menzionato atto impositivo. Invero, detto interesse potrebbe conseguire unicamente dall’intenzione di AE di fare valere nei suoi confronti la responsabilità conseguente al ruolo ricoperto all’interno della società. 1.2. Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza dei relativi presupposti, detto interesse troverebbe efficace tutela a mezzo l’impugnazione nei confronti dell’atto impositivo allo stesso diretto, sia esso un avviso di accertamento (ad es., diretto a fare valere la responsabilità ex art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a 4 di 5 seguito dell’eventuale estinzione della società: cfr. Cass. n. 29474 del 21/10/2021) ovvero una cartella di pagamento (ad es., notificata per fare valere la responsabilità solidale dell’amministratore con riferimento alle sanzioni comminate alla società, applicandosi nel caso di specie la disciplina dettata dagli articoli 3, comma 2, e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: cfr. Cass. n. 23333 del 15/10/2013; Cass. n. 9122 del 23/04/2014; Cass. n. 16848 del 24/07/2014; Cass. n. 25096 del 26/11/2014). 1.3. Peraltro, solo al verificarsi di una delle superiori condizioni, con la diretta richiesta di somme nei confronti dell’amministratore in proprio (in ipotesi mai formulata), quest’ultimo avrebbe un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, facendo eventualmente valere in quella sede – al solo fine di escludere la propria responsabilità – anche le questioni concernenti la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 2. In conclusione, il ricorso originariamente proposto va dichiarato inammissibile in quanto non avrebbe potuto essere proposto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Il ricorrente va, dunque, condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 1.429.083,23. 2.2. Sussistono giusti motivi, anche in ragione del rilievo officioso, per la compensazione tra le parti delle spese concernenti le fasi di merito del presente giudizio. 2.3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico 5 di 5 di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano in euro 13.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Dichiara compensate tra le parti le spese concernenti i gradi di merito del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023.