Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
5126/2023 R.G. e 1539/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai SIg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - ConSIliere
3) dott. Gabriele Sordi - ConSIliere nei giudizi riuniti di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13253/2023, pubblicata il 19 settembre 2023 (causa di separazione personale iscritta al n. R.G.
2384/2017) tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di Domenica, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Bezzecca n. 3
APPELLANTE nel proc. n. 5126/2023
APPELLATA nel proc. n. 1539/2024
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ferranti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Mar Rosso, n. 61
APPELLANTE nel proc. n. 1539/2024
APPELLATO nel proc. n. 5126/2023 nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI: per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
- riformare la sentenza n. 13253-2023 del Tribunale di Roma oggetto dell' impugnazione presentata dalla SInora e per l'effetto: Pt_1
• respingere la domanda del SInor di addebito della separazione Controparte_1 alla moglie, essendo tale domanda del tutto sprovvista di fondamento in fatto e diritto,
1
per quanto illustrato nei primo motivo dell'atto d'appello, così riformando il capo n. 1 della sentenza;
• accertare e dichiarare il diritto della SInora alla corresponsione Parte_1 di un assegno di mantenimento da parte del marito pari ad un importo non inferiore ad
€ 800 (ottocento) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ricorrendone i presupposti di legge, per quanto illustrato nel secondo motivo d'appello, così riformando il capo n. 2 della sentenza;
• revocare l'assegnazione al marito della casa familiare sita in Roma alla Via Giorgio di Nogaro n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, non sussistendone i presupposti di legge, per quanto esposto nel terzo motivo d'appello e come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio;
• revocare la disposizione relativa al pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, per quanto Persona_1 illustrato al terzo motivo dell'atto d'appello, così riformando il capo n. 3 della sentenza impugnata;
• condannare il SInor al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio per quanto illustrato nel quarto motivo d'appello, così riformando il capo della sentenza n. 4;
- Respingere in ogni caso i 5 motivi d'appello presentati dal ricorrente nel proc. n.
1539/2024 R.G. (riunito al presente) in quanto del tutto infondati in fatto e diritto, per quanto ampiamente esposto;
- condannare controparte alle spese ed onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi degli artt. 46 disp. Att. c.p.c. e 91 e 92 c.p.c.
In via istruttoria,: - si chiede dichiararsi l'inammissibilità delle prove orali richieste ex adverso, in quanto relative a circostanze irrilevanti ovvero generiche o valutative;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle richieste di prova testimoniale articolate ex adverso,, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testimoni , residente in [...], ed Testimone_1
, residente a[...], così come richiesto nella Testimone_2 memoria autorizzata di replica già depositata;
- si chiede dichiararsi l'inammissibilità dei documenti di cui agli allegati 03.56 (conto corrente di un terzo estraneo al presente giudizio), nonché dell'allegato 03.57 ( lettera privata indirizzata alla SI.ra ) e della documentazione personale Parte_2 Pt_1 relativa alla SI.ra ; Pt_1
- si chiede infine all'Ecc.ma Corte d'Appello, se riterrà quanto dedotto e documentato da questa difesa non del tutto sufficiente al fine di attestare l'autosufficienza del figlio
di ordinare alla controparte la produzione della documentazione Persona_1 fiscale relativa al medesimo convivente con il padre, anche ai sensi Persona_1 dell'art. 472bis31, 473bis12 c.p.c. e 210 c.p.c. Per (proc. n. 1539/2024 R.G): Controparte_1
“nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di separazione giudiziale dei coniugi del Tribunale Ordinario di ROMA, Sezione 1^ Civile, Presidente, dott.ssa Marta
IENZI, Giudice Relatore, dott.ssa Maria Teresa MORETTI, resa in data 15.7.2023 e pubblicata in data 19.9.2023 (sentenza n. 13253/2023, nel procedimento già iscritto al n. 2384/17 R.G.), accogliere l'appello proposto da per tutti i Controparte_1 cinque motivi specificamente enunciati in narrativa, e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle Per_1 somme versate ad a titolo di assegno di mantenimento, in Parte_1 ragione della addebitabilità della separazione alla appellata e, per l'effetto, condannare a corrispondere al quanto Parte_1 Per_1
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indebitamente percepito (a far data dalla mensilità di agosto 2017 e sino alla mensilità di settembre 2023);
3. disporre che la appellata contribuisca al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio (maggiorenne ma non Persona_1 autosufficiente) e, per l'effetto, condannare alla corresponsione Parte_1 in favore dell'appellante a tale titolo la somma di €. 500,00 Controparte_1 mensili, oltre alle spese scolastiche, a quelle mediche, ed alle altre straordinarie (ivi compresa la quota pari al 50% relativa alla retta della scuola privata); o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
4. dichiarare ed accertare il grave, protratto e reiterato inadempimento della appellata
alle prescrizioni contenute nel provvedimento assunto in sede Parte_1 presidenziale con l'ordinanza riservata del 12- 17.7.2017, e disporre ex art. 709-ter, c.p.c. (oggi art. 473-bis.39, c.p.c. “anche congiuntamente:
4.1. ammonire il genitore inadempiente ]; Parte_1
4.2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori [ Parte_1
], nei confronti del minore ];
[...] Persona_1
4.3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori [ Parte_1
], nei confronti dell'altro ];
[...] Controparte_1
4.4. condannare il genitore inadempiente ], al pagamento di Parte_1 una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di
5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”;
5. condannare al pagamento di tutte le spese processuali del Parte_1 procedimento di primo grado già incoato innanzi al Tribunale di ROMA (procedimento
n. 2384_2/17 R.G.) secondo il principio della soccombenza ex art. 91, c.p.c.; e così per la somma complessiva di €. 22.225,32; o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
6. stante il comportamento serbato dalla appellata nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Ordinario di ROMA, Sezione 1^ Civile (procedimento n.
2384/17 R.G. e sub procedimento 2384_2/2017 R.G.), condannare Parte_1
, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni per responsabilità
[...] aggravata ex art. 96, c.p.c. nella misura ritenuta giustizia;
7. sempre nel merito, confermare la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi del Tribunale Ordinario di ROMA, Sezione 1^ Civile, Presidente, dott.ssa Marta IENZI,
Giudice Relatore, dott.ssa Maria Teresa MORETTI, resa in data 15.7.2023 e pubblicata in data 19.9.2023 (sentenza n. 13253/2023, nel procedimento già iscritto al n. 2384/17
R.G.), anche con riferimento alla addebitabilità ad , e Parte_1 relativamente ai restanti capi ed ai punti qui non impugnati;
8. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso al forfettario delle spese generali nella misura del 15%, rivalsa C.A.P. ed I.V.A. in misura di legge” Per (proc. n. 5126/23 R.G.): Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. rigettare l'avverso ricorso in appello perché largamente infondato;
2. in via gradata, ammettere i mezzi di prova non ammessi dal Tribunale di prime cure e nuovamente richiesti al punto 2. della comparsa di costituzione e risposta in appello;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, rivalsa C.A.P. ed I.V.A. in misura di legge” SVOLGIMENTO DEL FATTO
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Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2017, , premesso che in Controparte_1
data 5 settembre 1992 aveva contratto matrimonio concordatario in Roma con Parte_1
e che dall'unione erano nati i figli (19 dicembre 1994) e (24
[...] Per_2 Per_1
marzo 1999), ha esposto che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno della coniuge, contrario agli obblighi coniugali di fedeltà e di assistenza morale;
che la moglie, a seguito di un litigio, gli aveva impedito di rientrare in casa, pretendendo la restituzione delle chiavi, e aveva serbato anche nei confronti dei figli un comportamento freddo e distaccato, giungendo a esortarli a trasferirsi a vivere con il padre. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di dichiarare la separazione personale delle parti con addebito alla , e di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Pt_1 con collocamento presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa Per_1 coniugale in via San Giorgio di Nogaro 7, con l'obbligo a carico della moglie di provvedere al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno di Per_1
euro 500,00 al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e condanna della resistente alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente prelevate dai conti correnti e dal libretto postale cointestati al marito.
, costituendosi in giudizio, ha contestato tutte le avverse deduzioni Parte_1
e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla controparte, rappresentando di essere stata ella stessa vittima del comportamento aggressivo del marito. Ha chiesto di disporre il collocamento dei figli presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale e obbligo per il ricorrente di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di mantenimento, non inferiore a euro
500,00, in ragione della sperequazione economica esistente tra i coniugi (da elevare a euro 1.000,00 in caso di rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare).
All'udienza presidenziale il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
ha assegnato la casa coniugale al ricorrente, in ragione della volontà del figlio sentito in udienza, di continuare a vivere con il padre;
ha posto a carico del Per_1
un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili in favore della moglie, CP_1
con obbligo del EL di provvedere al mantenimento in forma diretta del solo figlio con lui convivente, stante la raggiunta indipendenza economica da parte del Per_1
figlio . Per_2
Con sentenza non definitiva n. 10943/2019 è stata dichiarata la separazione tra le parti.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle
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parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno reiterato tutte le loro richieste, tranne quella relativa all'affidamento del figlio diventato Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio.
Con sentenza definitiva n. 13253/2023 emessa il 15 luglio 2023 e pubblicata il 19 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha così disposto:
1) dichiara che la separazione è addebitabile ad;
Parte_1
2) rigetta la domanda di volta al riconoscimento di un assegno di Parte_1
mantenimento in suo favore, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
3) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: … ;
4) compensa per il 50% le spese di lite e condanna al rimborso Parte_1 delle spese di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di che liquida Controparte_1
(già in tal ridotto ammontare) in 2.000,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva
e cassa.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 ha proposto appello davanti a questa Corte , formulando i seguenti testuali motivi: Parte_1
I - Erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie spiegata dal SInor nonché violazione e/o Controparte_1 erronea applicazione dell'art. 156 c.c. Il Giudice avrebbe dovuto ritenere non provata
l'infedeltà coniugale asseritamente commessa dalla SInora e l'imputabilità Pt_1
della separazione a tale condotta, ed in ogni caso avrebbe dovuto rilevare la preesistente crisi matrimoniale;
II - Errore della sentenza nell'escludere il diritto al mantenimento in favore della SInora a carico del marito – violazione e/o erronea applicazione dell'art. Pt_1
156 c.c. – Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere il diritto della moglie al mantenimento, stante l'infondatezza della richiesta di addebito della separazione alla stessa per quanto sopra esposto e alla luce dell'inadeguatezza dei redditi della medesima SInora e della macroscopica differenza reddituale tra i coniugi;
Pt_1
III - Errore della sentenza per la mancata valutazione della raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne – omessa pronuncia sulla Persona_1 domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore del SInor
[...]
per carenza dei presupposti di legge - erroneità della sentenza nella CP_1
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ripartizione tra i coniugi al 50% ciascuno delle spese straordinarie relative al figlio medesimo – violazione dell'art. 155 quater c.c.;
IV - Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Erroneità del capo della sentenza, relativo alla condanna della SInora al pagamento Parte_1
de 50% delle spese di lite.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del 23 novembre 2023 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 12 dicembre 2024, assegnando all'appellante termine fino al 31 marzo 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 31 luglio 2024 per il deposito di memoria di costituzione.
Avverso la medesima sentenza, con ricorso depositato il 19 marzo 2024 ha proposto appello anche , lamentando: Controparte_1
1. La mancata statuizione sulla ripetibilità delle somme versate dal a Per_1 titolo di mantenimento, stante l'accertamento della insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione;
2. L'errore sulla autonoma capacità di reddito della e la mancata Pt_1
previsione di contribuzione della al mantenimento ordinario di Pt_1 [...]
Per_1
3. L'errore sulla mancanza dei “presupposti applicativi” per accoglimento di condanna della ex art. 709-ter, c.p.c.; Pt_1
4. L'errore sul pagamento delle spese legali in caso di addebito e l'errata quantificazione delle spese legali. L'omessa pronuncia sulle spese di lite del sub procedimento n. 2384_2/2017 R.G.;
5.L'omessa pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 96, c.p.c..
L'appellante ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 15 aprile 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la riunione del procedimento relativo all'appello proposto dal (proc. n. 1539/2024) a CP_1
quello relativo all'appello proposto dalla (n. 5126/2023). Pt_1
Sia la che il EL si sono poi costituiti nel rispettivo procedimento a Pt_1
istanza di controparte, contestando tutti i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Con decreto del 4 novembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 12 dicembre 2024 con il deposito di brevi note, fino a cinque giorni prima della suddetta data.
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Entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive note autorizzate entro il termine a tale scopo loro assegnato.
In data 20 novembre 2024 la cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta la erronea ricostruzione, Parte_1
da parte del primo giudice, dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione e la asserita violazione e/o la erronea applicazione dell'art. 156 c.c..
In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di addebito della separazione alla moglie:
aveva ritenuto provata la violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, da parte della
, sulla base delle dichiarazioni del tutto generiche e scarsamente attendibili dei Pt_1
testi e , reputando invece inattendibile Persona_1 Testimone_3 Tes_4
il teste indicato dalla resistente, Testimone_5
si era limitato ad affermare che la separazione tra le parti doveva “presumersi eziologicamente ricollegata alla predetta violazione”, senza alcuna prova dell'efficienza causale di tale presunta infedeltà sulla crisi della coppia;
aveva erroneamente ritenuto non provata la preesistenza della crisi matrimoniale rispetto alla relazione amorosa tra la e il Pt_1 Tes_3
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice, ai fini della formulazione del proprio giudizio sull'addebito, non avrebbe tenuto conto della scarsa attendibilità e della genericità delle testimonianze poste a fondamento della decisione in esame, non avendo nessuno dei testimoni escussi riferito di aver visto la e il in Pt_1 Tes_3 atteggiamenti tali da dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della resistente e riferendosi le dichiarazioni dei testi ad epoca successiva all'aprile 2016, in cui si era manifestata la crisi coniugale. Inoltre, lo stesso giudice avrebbe omesso di valutare le altre prove acquisite nel corso dell'istruttoria.
La evidenzia, inoltre, che i messaggi Facebook prodotti dal ricorrente a Pt_1
sostegno della domanda di addebito non si riferivano al suo account ed erano privi di data;
che la sentenza n. 3511/2022 del Tribunale di Roma, emessa nel giudizio di separazione tra il e la , era stata depositata tardivamente dal Tes_3 Parte_3
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ricorrente; che al momento della sua produzione tale sentenza non era passata in giudicato;
che la sentenza stessa si riferiva ad una diversa vicenda e prendeva in esame testimonianze de relato, inidonee a dimostrare le circostanze contestate nella relativa causa;
che non era stato provato che il fallimento il matrimonio tra il e la CP_1
fosse riconducibile alla presunta relazione di quest'ultima con il Pt_1 Tes_3
mentre dalla prova testimoniale erano invece emersi comportamenti violenti e prevaricatori del in ambito familiare;
che era stato, inoltre, del tutto ignorato CP_1
il contenuto della lettera con la quale il EL ammetteva alla moglie di aver fatto del male alla propria famiglia, affermando che il motivo principale dei loro litigi erano i suoi “sbalzi ormonali”.
Ciò posto, va ricordato che l'articolo 143 del codice civile, al comma 2, individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento) circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014, par. 2.10; Cass. n. 4550/2011).
Quanto, più specificamente, alla violazione del dovere di fedeltà, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza: l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di
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infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità
e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del
2017); grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda,
e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. 14 febbraio
2012, n. 2059).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente
a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (Cass. 29/04/2024, n.11394).
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la domanda di addebito della separazione sulla dedotta violazione, da parte della moglie, degli obblighi coniugali e di fedeltà e di assistenza morale.
Il tribunale, sulla base delle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado, mediante l'escussione dei testi figlio minore della coppia, Persona_1 Tes_3
figlia di e , madre della fidanzata del figlio
[...] Testimone_5 Tes_4
maggiore della coppia, ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla violazione del dovere di fedeltà, da parte della resistente, quale unica causa del naufragio del rapporto coniugale. Lo stesso giudice ha ritenuto inidonee le prove della resistente, ai fini della dimostrazione della preesistenza della crisi coniugale, a causa della asserita indole violenta e aggressiva del riferendosi le dichiarazioni sul punto rese dai CP_1
testimoni escussi (sorella e cognato della ) ad epoca remota, antecedente al Pt_1
matrimonio (1990).
Ritiene questa Corte che tale decisione sia corretta e vada pienamente condivisa. Ed invero, il Tribunale ha correttamente interpretato le risultanze istruttorie, evidenziando
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che dalla prova testimoniale assunta era chiaramente emerso che la resistente, già prima dell'episodio verificatosi nel mese di aprile 2016, in cui aveva allontanato il marito dalla casa coniugale, intratteneva una relazione amorosa con il Tes_3
Va al riguardo evidenziato che sullo specifico punto, contrariamente a quanto afferma l'appellante, le deposizioni testimoniali sono state tutte correttamente analizzate dal primo giudice e correttamente è stata attribuita maggiore attendibilità ai testimoni di
Tes_ parte ricorrente, dei quali due (la e la ) del tutto estranei al nucleo familiare, Tes_3
rispetto a quelli della resistente, tutti parenti stretti della medesima (sorella e cognato).
In particolare, , figlia di , sentita sul capitolo 20) della Testimone_3 Testimone_5 prova articolata dal ricorrente (“Vero che nel mese di dicembre 2016, la SI.ra Parte_1
era intenta a sistemare i nuovi mobili nell'appartamento del SI.
[...] Tes_5
), ha dichiarato: “Si, è vero, è mio padre. All'epoca alla
[...] Testimone_5 quale si riferisce il capitolo io abitavo con mio padre, in Via Tarcento n. 30”.
, madre della fidanzata del figlio delle parti, , sentita sul Tes_4 Controparte_2
capitolo 3) della prova articolata dal ricorrente (“Vero che nel periodo intercorrente tra ottobre 2015 e febbraio 2016 la SI.ra si è più volte confidata circa Parte_1
la sua relazione con il che a far tempo dal febbraio 2016 ha presentato in Tes_3 qualità di suo compagno”), ha dichiarato: “E' vero che, mi sembra a dicembre 2015, la
SI. ra mi confidò di avere una relazione con il SI. successivamente Pt_1 Tes_3 me lo ha presentato, nell'occasione non mi fu presentato come il suo compagno ma io, come ho detto, già ero al corrente della relazione. Preciso, in ogni caso, che la SI.ra
ha tenuto la relazione nascosta per molto tempo. Non so se la nel Pt_1 Pt_1
febbraio 2016 già presentasse il come il suo compagno. ADR Sebbene Tes_3
conoscessi la da tempo, i rapporti si sono intensificati quando i nostri figli, Pt_1 nel luglio 2015, si sono fidanzati”.
figlio delle parti in causa, sentito sul capitolo 8 (“Vero che il SI. Persona_1
, nel mese di aprile 2016 al ritorno nella casa coniugale scopriva Controparte_1
amaramente che la SI.ra si rifiutava di aprire la porta, e gli Parte_1
impediva il ritorno a casa, giungendo a pretendere la restituzione delle chiavi dell'abitazione”) ha risposto: “quel giorno, mio padre uscì di casa per calmarsi.
Quando è rientrato, circa due ore dopo, la non voleva farlo rientrare e voleva Pt_1
che venissero restituite le chiavi. In un secondo momento la chiese anche a Pt_1 me e a mio fratello la restituzione delle chiavi”; sul Capitolo 12) (“Vero che, nel periodo intercorrente tra la fine di aprile 2016 e la fine di maggio dello stesso anno, la SI.ra
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entrava quasi tutte le notti nel box di proprietà della di lei Parte_1
madre, e veniva colà raggiunta dal SI. e gli stessi si Testimone_5 intrattenevano ivi anche per ore”) e sul capitolo 13 (“Vero che nella terza settimana di luglio 2016 alle ore 5.00 del mattino, la SI.ra venne sorpresa Parte_1
dal figlio nel box di proprietà della SI.ra in compagnia del Per_1 Parte_4
SI. in stato di visibile imbarazzo non potendo giustificare la Testimone_5 presenza dell'uomo a quell'ora del mattino lì con lei”) ha dichiarato “vero quanto mi si legge. Posso affermarlo in quanto il box in questione si trova davanti alla mia abitazione. Quando andavo sul balcone in tarda sera vedevo la rampa di accesso ai box. In quella posizione vedevo la entrare dalla rampa di accesso ai box e Pt_1
poi la vedevo tornare a tarda sera. Nella stessa serata vedevo Testimone_5 entrare sempre dalla stessa rampa. Dopo 4 o 5 ore vedevo uscire dall'uscita pedonale del box la e poco dopo il ADR: “Tali episodi si sono verificati molto Pt_1 Tes_3 spesso dagli inizi del 2016 sino a quando mio padre non è rientrato a casa”; “E' vero.
Quel giorno io e mia madre dovevamo partire per andare in Basilicata. Lei era scesa nel box per prendere la macchina alle 4 del mattino. Non vedendola rientrare, ho preso
i bagagli da caricare sulla macchina e li ho portati nel box. Lì ho trovato la Pt_1
e il La piangeva, non mi hanno spiegato niente. Ho lasciato i Tes_3 Pt_1
bagagli, sono uscito dal box e sono andato a salutare mio padre e i miei nonni”. ADR:
“la macchina era poco fuori dal box e la SI.ra piangeva”. Parte_1
Ritiene questa Corte che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente siano del tutto attendibili, in quanto: precise e circostanziate nella ricostruzione e nel collocamento storico degli eventi;
intrinsecamente coerenti;
provenienti anche da due soggetti estranei allo stretto nucleo familiare;
pienamente confermate anche da quanto già giudizialmente accertato dallo stesso Tribunale di Roma con la sentenza n. 3511/2022, emessa nel giudizio di separazione tra e . Va Testimone_5 Controparte_3
sottolineato che detta sentenza, prodotta dal EL in primo grado subito dopo la sua emissione e quindi ammissibile come documento sopravvenuto, sebbene resa in altro giudizio è utilizzabile nella presente sede, posto che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale
(cfr. Cass. 5009/2009; Cass. 11199/2000; Cass. 11157/1996; Cass. 623/1995); Per la
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formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata" (Cass. 5874/1993;
Cass. 2968/1982); “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" […], se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. ordinanza del 1.2.2023, n. 2947).
Ciò posto, non può in questa sede non rilevarsi che con la sentenza n. 3511/2022 il
Tribunale di Roma, nell'esaminare la domanda di addebito della separazione al Tes_3
Tes_ richiamando le dichiarazioni dei testimoni escussi in quel giudizio (dei quali la e testimoni anche nel presente), ha così testualmente affermato: “al Persona_1 riguardo, a fonte dell'istruttoria espletata, deve ritenersi raggiunta la prova della relazione extraconiugale intrattenuta da marito con la SI.ra . Sul punto, la Pt_1
teste (fidanzata di figlio della SInora ) ha Tes_6 Controparte_2 Pt_1 dichiarato: “mi è capitato che mentre eravamo insieme con mia suocera lei si scambiava messaggi romantici e compromettenti con che non Controparte_4
sembravano rivolti ad una amica”; i messaggi erano del tenore “ho voglia di te, non vedo l'ora di vederti, sarai ancora più bella con i nuovi capelli”. La teste si confidò in ordine all'accaduto con la propria madre, , la quale le confermò “di una Tes_4
situazione particolare in corso”, ma non le disse chi si celava dietro il nome di “
[...]
”. Anche è stata poi sentita in qualità di teste, riferendo che la CP_4 Tes_4
SI.ra le aveva confidato di avere una relazione con il SI. Pt_1 Tes_3
Ugualmente sono stati sentiti quali testi e (figli della SI.ra Per_2 Persona_1
), i quali hanno confermato di aver visto più volte loro madre insieme al SInor Pt_1
andare, a volte scendendo insieme a volte uno per volta, nei box siti dello Tes_3
stabile condominiale. In particolare, ricorda di quanto accaduto nel Persona_1
luglio 2016, quando la famiglia era in procinto di partire per le vacanze. CP_1
Afferma il teste: “Solitamente a fine luglio partiamo per le vacanze anche prima delle
5 del mattino e poiché era tardi e non vedendo mia madre che era uscita prima senza dirmi nulla ho preso la roba e sono sceso al box dove abbiamo la macchina e lì ho
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trovato mia madre che piangeva ed il SI. fermo imbarazzato ed io ho lasciato Tes_3
la roba e me ne sono andato e le dissi che era tardi e che dovevamo andare e sono andato a salutare gli altri”. A fronte di tale quadro probatorio - visti i frequenti accessi del SInor con la SInora presso i box condominiali, dato conto della Tes_3 Pt_1
relazione intrattenuta dalla medesima SInora , con uomo che confidò Pt_1 all'amica essere il SI. visto anche quanto dichiarato dal teste Tes_3 [...]
– questo collegio ritiene che effettivamente l'attuale ricorrente, tra il 2015 d Per_1
il 2016 abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la SInora . Né vi Pt_1
è prova di una crisi coniugale antecedente a tale relazione, dovendosi ritenere che quanto dichiarato dal teste – vicino di casa dei coniugi e che dal suo Tes_7
appartamento, negli ultimi mesi del 2015, sentiva le accese discussioni tra le parti - non fosse una situazione antecedente rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, bensì l'esito proprio delle condotte tenute dal ricorrente, come desumibile anche dalla testimonianza del figlio , il quale rammenta “litigavano uno Tes_8 contro l'altro nell'ultimo periodo perché lui usciva e tornava di notte verso le 2,3, senza dire dove andava e quindi ci sono stati più scontri tra di loro”. Tanto basta a ritenere fondata la domanda di addebito formulata dalla moglie”.
Il complesso delle evidenziate emergenze mette in luce che già prima dell'aprile 2016 tra la e il era in atto una relazione amorosa che si consumava Pt_1 Tes_3
clandestinamente, mediante incontri notturni dei due all'interno del garage dello stabile del posto nelle vicinanze di quello della . Le modalità e gli orari in Tes_3 Pt_1
cui i suddetti si recavano e si trattenevano nel garage evidenziano in maniera inequivocabile che si trattasse di convegni amorosi, non essendo altrimenti spiegabile la loro contemporanea presenza in quegli ambienti e in quegli orari.
Nel delineato contesto, non può ritenersi assolutamente attendibile la testimonianza resa nel presente giudizio dallo stesso il quale all'epoca della sua deposizione era Tes_3
parte nel giudizio di separazione in cui la moglie aveva a formulato nei suoi confronti domanda di addebito, proprio con riferimento alla relazione con la . Pt_1
Gli atri testimoni della resistente nulla hanno, poi, riferito in merito alla infedeltà della
, vertendo i relativi capitoli di prova su circostanze relative a pretesi atti Pt_1
violenti e prevaricatori del che a dire della odierna appellante avrebbero CP_1
determinato la crisi del rapporto coniugale, ma che sono rimasti, tuttavia, del tutto sprovvisti di prova, avendo i testimoni riferito solo in merito a un episodio risalente al
1990, epoca antecedente rispetto al matrimonio delle parti, e ad una generica
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conversazione in cui si parlava del carattere di che per il suo comportamento Per_1
irruento sarebbe stato assimilato al padre.
Né la lettera prodotta dalla a sostegno del preteso carattere violento e Pt_1
prevaricatore del coniuge è idonea a dimostrare la preesistenza della crisi coniugale, rispetto ai fatti contestati all'appellante, in ragione sia della assoluta mancanza di riferimenti temporali che consentano di datarne l'epoca di redazione, sia del contenuto della missiva stessa, dalla quale trapela, contrariamente a quanto sostenuto dalla
, la piena disponibilità del a mantenere vivo il rapporto coniugale. Pt_1 CP_1
In mancanza di elementi precisi e concordanti a sostegno della tesi della odierna appellante, non può dunque ritenersi raggiunta la prova della preesistenza di una crisi coniugale, rispetto alla accertata infedeltà della moglie dalla quale è scaturita l'iniziativa processuale del EL, con la proposizione del ricorso per la separazione.
Va pertanto confermata la decisione del primo giudice, in ordine all'addebito della separazione alla . Pt_1
Essendosi ritenuta esaustivamente raggiunta la prova della fondatezza della domanda di addebito, non deve essere in questa sede esaminata la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dal solo in via subordinata, “nell'ipotesi in cui CP_1
Codesta Corte non dovesse ritenere provate le circostanze che fondano le ragioni ..”.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del diritto della moglie al mantenimento.
Anche questo motivo si rivela privo di fondamento e non può trovare accoglimento, posto che ai sensi dell'articolo 156 c.c. il diritto di ricevere l'assegno non può essere riconosciuto in favore del coniuge cui è addebitabile la separazione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la mancata valutazione della raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne nonché Persona_1
la omessa pronuncia sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore del per carenza dei presupposti di legge, la erroneità della sentenza CP_1
nella ripartizione tra i coniugi, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative al figlio medesimo, la violazione dell'art. 155 quater c.c..
Al riguardo, la deduce che il figlio nato il [...], sarebbe Pt_1 Per_1
ormai diventato autosufficiente dal punto di vista economico, sia in ragione dell'attività lavorativa da lui svolta, avendo egli stesso, all'udienza del 15 dicembre 2021, dichiarato di lavorare alla Metro Cash and Curry di Via Laurentina, sia in ragione dell'età, con la conseguenza che sarebbero venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa in
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favore del genitore presso il quale il ragazzo convive, e sarebbe cessato l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio.
Osserva questa Corte che secondo l'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla
Corte di legittimità, l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011,
n. 1830).
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. 01/02/2016, n.1858) .
Non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla eSIuità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
L'autosufficienza economica deve essere accertata sulla base di una corrispondenza, quanto meno tendenziale, fra le capacità professionali acquisite e le reali possibilità offerte dal mercato del lavoro, tenendo naturalmente conto dell'assenza di colpevoli inerzie o rifiuti ingiustificati e, soprattutto, dell'entità dei proventi dell'attività esercitata nella ragionevole attesa di una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle capacità professionali e alle proprie aspirazioni, se ed in quanto concretamente e meritevolmente coltivate, nonché prive di qualsiasi carattere velleitario (cfr. Cass. n. 14123 del 2011).
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Recentemente la Suprema Corte ha precisato che il figlio maggiore d'età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. da ultimo,
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del
14/08/2020).
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018).
Ciò posto, con riferimento al caso in esame rileva questa Corte che la domanda dell'appellante è unicamente fondata sulla dichiarazione resa da in Persona_1
data 15 dicembre 202 innanzi al Tribunale di Roma, allorquando, nel fornire le proprie generalità in sede di esame testimoniale, ai fini dell'identificazione, il suddetto ha dichiarato “lavoro alla Metro Cash and Carry di Via Laurentina”, e su quanto riportato nel profilo Facebook dello stesso ove si legge che lo stesso avrebbe Persona_1 dichiarato di svolgere l'attività di Store Manager presso CP_5
Non è stata però assolutamente fornita, a cura della parte che in tal senso sarebbe stata onerata, alcuna prova né della stabilità e della continuità del lavoro svolto da Per_1
né, tantomeno, della retribuzione eventualmente da lui percepita, sicché, tenuto conto anche dell'età attuale del ragazzo (26 anni) e del fatto che lo stesso, dopo alcuni insuccessi scolastici, abbia dovuto recuperare gli studi, non è possibile affermare che il ragazzo abbia effettivamente raggiunto l'indipendenza economica, come sostenuto dalla a supporto della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare e Pt_1 di revoca dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio.
Anche il terzo motivo si rivela, quindi, privo di fondamento.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la violazione e/o la erronea applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché la erroneità della sentenza, relativamente alla condanna della al pagamento del 50% delle spese di primo grado. Pt_1
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In particolare, l'appellante, sul presupposto della erronea statuizione in merito alle
“domande di controparte di addebito della separazione alla moglie e di assegnazione al marito della casa familiare” chiede “la riforma, con liquidazione delle spese giudiziali relative ad entrambi i gradi di giudizio in favore della SInora ”. Pt_1
con il quarto motivo di gravame articolato nel proprio atto di appello Controparte_1
(procedimento n. 1539/2024 R.G.), impugna, a sua volta, l'intero capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese, evidenziando che secondo il principio della soccombenza di cui all'articolo 91, c.p.c., in ragione dell'avvenuto accoglimento della domanda di addebito, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la al Pt_1
pagamento di tutte le spese processuali. Con lo stesso motivo, inoltre, il EL censura anche l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di compensi professionali e spese di lite, non essendosi tenuto conto, a tal fine, secondo la prospettazione dell'appellante, dell'attività svolta dal procuratore della parte, anche con riferimento al procedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali, ex art. 709, comma 4°, c.p.c., né dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2015, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Analizzando contestualmente entrambi i motivi, in ragione della loro stretta connessione, osserva questa Corte che nella specie la natura della controversia e la mancata opposizione della resistente alla domanda di separazione, nonostante l'avvenuto accoglimento della domanda di addebito, giustifichi pienamente la disposta compensazione delle spese, nella misura del 50%, con condanna della resistente al pagamento della rimanente metà, in favore del ricorrente.
Tenuto conto del valore e della complessità della causa (valore indeterminato, complessità bassa) e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, comprensiva anche di quella relativa ai sub-procedimenti in corso di causa, sulla base dei parametri medi ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, in accoglimento della doglianza formulata dal EL e in riforma della sentenza impugnata, le spese di primo grado devono essere, tuttavia, liquidate complessivamente in € 7.616,00 (da attribuirsi per il 50% in favore del EL) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Alla stregua delle motivazioni che precedono, l'appello della deve essere Pt_1
integralmente rigettato.
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Con il primo motivo di appello, lamenta che nella specie il diritto Controparte_1
della alla percezione dell'assegno di mantenimento è stato escluso come Pt_1
conseguenza della pronunzia di addebito, e dunque in forza dell'insussistenza, ab origine, dei presupposti richiesti dall'art. 156 c.c. per la fissazione di un contributo dovuto, sicché, applicandosi i principi dettati dalla Corte di Cassazione a SS.UU. (Cass.
SS. UU. 8 novembre 2022, n. 32914. "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi.... a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc,
"delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare
e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità") il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento a suo tempo formulata dalla avrebbe dovuto produrre i suoi effetti ab origine, con Pt_1
conseguente diritto del EL alla ripetizione di quanto da lui indebitamente versato nel corso del giudizio di separazione a titolo di assegno di mantenimento del coniuge.
Il primo giudice ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione, per insussistenza di un vincolo di connessione “forte” con la domanda di separazione.
La pronuncia è corretta e va confermata, posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art.
33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26
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novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (Cass. 08/09/2014, n.18870).
Nella specie, la connessione tra la domanda di restituzione delle somme che si assume essere state indebitamente percepite dalla e quella di separazione personale Pt_1
con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c., trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sicché va esclusa la configurabilità di una ipotesi di connessione "forte" che ne legittimerebbe il contestuale esame nella presente sede.
Laddove, invece, la domanda del EL dovesse essere intesa come diretta a ottenere la pronuncia di decorrenza degli effetti della pronuncia sulla non spettanza dell'assegno di mantenimento dalla domanda, osserva questa Corte che nel caso di specie il principio affermato dalla Suprema Corte, di piena ripetibilità delle somme ricevute in virtù dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel corso del giudizio di separazione, deve essere necessariamente temperato, per ragioni equitative, stante la modesta entità dell'assegno in questione (€ 700,00) e considerati, inoltre, i modesti redditi della beneficiaria, circostanze che inducono a ritenere che l'assegno provvisorio sia stato da quest'ultima utilizzato per far fronte alle sue quotidiane eSIenze di vita, e che le somme da lei percepite non siano, pertanto ripetibili. Al riguardo, va rilevato che la Cassazione a SS.UU., nella motivazione della sentenza richiamata dall'appellante a sostegno della propria pretesa, ha testualmente affermato che ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento
o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art.2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità).
Il motivo non può, quindi, trovare accoglimento, precisando che In realtà, un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, di stampo c.d. «pretorio» e inoltre, che occorre operare un necessario
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bilanciamento tra l'eSIenza – palesata nel presente giudizio dal controricorrente – di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'eSIenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in Controparte_1
cui il primo giudice non ha posto a carico della un contributo anche per le Pt_1
spese ordinarie relative al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente economicamente, essendosi il tribunale limitato a prevedere a carico della madre la sola partecipazione alle spese straordinarie, nella misura del 50%.
Il Tribunale di Roma ha valutato comparativamente le condizioni economico-
Contro patrimoniali delle parti, evidenziando che il ricorrente, autista percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.700/1.800 su 14 mensilità; è comproprietario del 50% della casa coniugale sita in Roma via San Giorgio di Nogaro, a lui assegnata;
ha dichiarato di essere titolare di un libretto di risparmio cointestato con la moglie dal quale la stessa avrebbe prelevato 25.000 € ad aprile 2016; la resistente, addetta alle pulizia con contratto part-time, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa 150 €; è comproprietaria nella misura del 50 % della casa familiare, assegnata al marito;
è titolare della quota del 16,67% di un immobile e di un box siti in Roma alla via Tarcento in uso alla madre;
è altresì proprietaria per la quota del 16.67% di due immobili e un terreno siti nel comune di Cave (RM).
Nella ricostruzione delle suddette condizioni, il primo giudice ha tenuto conto del fatto che il settore del lavoro domestico, in cui è occupata la , è quello ove è Pt_1
maggiormente diffuso il fenomeno della irregolarità. Di conseguenza, pur essendo emerso, dal servizio di osservazione svolto dall'investigatore privato escusso come testimone, che la suddetta svolgeva attività lavorativa per circa due-tre ore al giorno per cinque giorni alla settimana, il tribunale ha ritenuto che la resistente, a differenza del marito, non disponesse di una stabile e regolare occupazione lavorativa e che la stessa, in conseguenza dell'assegnazione della casa coniugale al marito, avrebbe dovuto far fronte a nuove spese, per soddisfare le sue eSIenze abitative. In ragione dell'esito della svolta comparazione e considerate le presumibili eSIenze del figlio, tenuto conto, inoltre, del fatto che la madre già contribuisce alle eSIenze abitative del ragazzo, per effetto dell'assegnazione al padre della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, il primo giudice ha quindi disposto che la madre provveda al mantenimento di per Per_1
le sole spese straordinarie, nella misura del 50% .
Ritiene questa Corte che la decisione sia corretta e non meriti alcuna censura.
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Va osservato che l'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ai fini della quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio è quindi richiesta una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Dovendo quindi procedersi alla valutazione comparativa della situazione reddituale e Contro patrimoniale delle parti, va rilevato che il quale dipendente a tempo CP_1
indeterminato, percepisce un reddito netto medio mensile di € 1.875,00, la , Pt_1
attualmente impiegata a tempo determinato presso la Service Man s.r.l.s., all'attualità percepisce, invece, esclusivamente un reddito netto di € 400,00 al mese, inferiore a quello valutato in primo grado, non avendo la suddetta diritto all'assegno divorzile, laddove in precedenza le era stato invece riconosciuto l'assegno di mantenimento. Dalle dichiarazioni dei redditi della degli anni 2020, 2021 e 2022 emergeva, invero, Pt_1
un reddito imponibile lordo, comprensivo dell'assegno di mantenimento di € 700,00 all'epoca corrispostole dal coniuge, rispettivamente di € 15.856,00, di € 1.601,00 e di €
3.438,00, mentre attualmente, come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 16 maggio 2024, la predetta percepisce esclusivamente il reddito di € 400,00 al mese, in relazione al lavoro a tempo determinato da lei svolto presso una impresa di pulizie.
La , come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dal Pt_1
certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato il 24 ottobre 2024, vive con l'anziana madre, percettrice di un reddito di circa € 1.200,00/1.300,00 al mese e non vi è prova che la stessa si avvalga anche del contributo economico del come sostenuto Tes_3 dall'appellante. La casa familiare, della quale la è proprietaria per la quota del Pt_1
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50%, è assegnata al marito, e non è stato dimostrato che gli altri beni immobili dei quali la suddetta è proprietaria pro quota (16,67%) producano redditi.
I depositi bancari e gli investimenti della non incidono sostanzialmente sulle Pt_1
disponibilità effettive della stessa, trattandosi di un soggetto con lavoro precario e in età avanzata che nel prossimo futuro, stante il mancato versamento di contributi previdenziali, dovrà verosimilmente utilizzare i propri risparmi per poter far fronte alle sue eSIenze economiche.
La attuale situazione della è quindi ben peggiore di quella esaminata dal primo Pt_1
giudice riguardo al mantenimento del figlio con la conseguenza che la domanda Per_1 intesa a ottenere la condanna dell'appellata alla contribuzione anche alle spese ordinarie non può trovare accoglimento.
Con il terzo motivo il EL lamenta il mancato accoglimento della domanda da lui formulata nel corso del giudizio di separazione, ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c., di risarcimento dei danni che il ritardato rilascio della casa familiare avrebbe comportato al figlio a causa della mancata disponibilità di un ambiente domestico, oltre che Per_1
per il danno che dal suddetto ritardo sarebbe conseguito allo stesso appellante, costretto ad agire esecutivamente per ottenere l'adempimento del relativo obbligo.
Osserva questa Corte che l'articolo 709 ter c.p.c. disciplina la soluzione di contrasti tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, prevedendo l'adozione di provvedimenti opportuni (tra i quali anche il risarcimento del danno), in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento.
Il presupposto applicativo di tale procedimento è rappresentato dalla presenza di un provvedimento (sentenza, decreto di omologa o provvedimenti provvisori), relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento della prole minorenne.
È evidente che trattandosi di misure previste a tutela del regolare esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento della prole, non risultino tutelabili mediante tale strumento le situazioni relative ai figli maggiorenni.
Con riferimento al caso di specie, va rilevato che la domanda ex articolo 709 ter c.p.c.
è stata proposta dal EL in relazione alle asserite gravi inadempienze della nella esecuzione dell'ordinanza Presidenziale del 12 luglio 2017, con la quale Pt_1
era stata disposta la assegnazione della casa familiare al marito ed era stato fissato all'altro coniuge il termine del 20 agosto 2017 per il rilascio dell'immobile.
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Ora, è evidente che difettino, nella specie, i presupposti per l'applicazione della invocata tutela, essendo nato il [...], ormai maggiorenne all'epoca della Per_1 emissione dell'ordinanza presidenziale (12 luglio 2017) e, ancor più, all'epoca della proposizione della domanda ex articolo 709 ter c.p.c..
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda in esame, ritenendone insussistenti i presupposti applicativi.
Il quinto motivo è stato esaminato contestualmente al quarto motivo di appello articolato dalla . Pt_1
Infine, non può trovare accoglimento l'ultimo motivo di appello formulato dal con il quale si lamenta il mancato accoglimento della domanda di condanna CP_1
della resistente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., ciò in ragione dell'oggetto della controversia (separazione) e della avvenuta proposizione della domanda di addebito alla quale la , del tutto Pt_1
compatibilmente con il suo diritto di difesa, ha inteso resistere, e tenuto conto, comunque, della assoluta mancanza di allegazione e di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellante.
In definitiva, deve essere accolto esclusivamente il quarto motivo di appello formulato dal con conseguente parziale riforma della sentenza appellata limitatamente CP_1
alla liquidazione delle spese di primo grado.
Le spese del presente grado, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello proposto dalla e del solo parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pt_1 CP_1
devono essere compensate per 3/4 tra le parti, ponendosi il rimanete quarto, nella misura che sarà indicata in dispositivo, a carico della , in ragione della sua Pt_1 soccombenza sull'unico motivo accolto.
Al rigetto dell'appello proposto dalla consegue, a carico di quest'ultima, il Pt_1
raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 19 Parte_1
ottobre 2023 e sull'appello proposto da con ricorso depositato il 19 Controparte_1
marzo 2024, avverso la sentenza n. 13253/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2023 e pubblicata il 19 settembre 2023 nella causa di separazione personale tra e iscritta al n. 2384/2017, così dispone: Controparte_1 Parte_1 rigetta l'appello proposto da Parte_1
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accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata (capo 4), liquida in favore di CP_1
il 50% delle spese di primo grado, nella misura già calcolata di € 3.808,00 (1/2
[...] di € 7.616,00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
conferma per il resto la sentenza appellata;
compensa per ¾ tra le parti le spese del presente grado e condanna Parte_1
al rimborso, in favore di , del rimanente quarto, nella misura, già Controparte_1 determinata, di € 1.736,50 (1/4 di € 6.946,00); dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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