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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8824/2021 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA P.IVA 1 in persona del legale (C.F.: Parte 1 '
rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Bartolomeo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso
[…]
– Filiale di Salerno, Via San Nicola da Pastena;
Controparte 1
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: C.F. 1
), rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Mario Murano e Antonietta Centomiglia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via VI Settembre 1860, n. 15;
- Opposta - Svolgimento del processo e motivi della decisione haCon atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2251/2021 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposta dalla sig.ra CP 2
[...] ha ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro
6.592,52, oltre interessi, spese e competenze monitorie, quale controvalore del libretto di risparmio contraddistinto dal numero 000019606418 – acceso
-
presso l'ufficio postale - 57251 - Bagni di Contursi (SA).
Eccepiva: che tale libretto era stato sottoposto a sequestro preventivo per equivalente nel procedimento penale n. 5826/2017 da parte del Nucleo di
Polizia Tributaria di Salerno, sottoponendo al blocco l'importo di €.
6.592,52.; che l'importo sarebbe stato bloccato all'atto di svincolo presso lo sportello;
che la domanda monitoria dell'odierna opposta sarebbe infondata per mancanza dei presupposti di legge;
che la comunicazione del Nucleo di
Polizia Tributaria di Salerno con cui era possibile procedere allo sblocco delle somme relativa ai rapporti per cui è causa non era chiara e tale da potersi riferire al libretto postale de quo.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda avanzata dalla Sig.ra Pt 2
[...] poiché infondata sia in fatto che in diritto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
Nr. 2251/2021.
Con comparsa depositata in data 15.04.2022 si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che in fatto era stata documentata l'esistenza del rapporto di credito collegato al libretto di risparmio postale e l'entità del saldo disponibile sullo stesso e tali circostanze non venivano contestate dall'opponente; che il richiamo alle norme in materia di obblighi del custode, nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari presso terzi, segnatamente all'art. 546 c.p.c., non era corretto;
che le modalità esecutive disciplinate dall'art. 104 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., di talché il vincolo derivante dal sequestro si estenda al di là dell'importo per il quale il sequestro è stato concesso come avvenuto nel caso di specie con la comunicazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno la liberazione delle somme dal vincolo;
che l'eccezione relativa alla poca chiarezza di tale comunicazioni per riferirsi al rapporto per cui è causa era infondata e temeraria;
dichiarare l'opposizione proposta inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannando al pagamento della somma ingiunta Parte 1
maggiorata degli interessi come richiesti in ricorso per decreto ingiuntivo;
condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Parte 1
96 c.p.c. per avere promosso la presente controversia nella consapevolezza della insussistenza delle condizioni per l'accoglimento delle sue domande e/o eccezioni; condannare al pagamento di spese e Parte 1
compensi di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 05.05.2022 e i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza del 5.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio.
Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in
Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Nel caso che ci occupa mentre l'opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, l'opponente si è limitata a contestazioni generiche e mai riscontrabili sul piano probatorio.
In preliminarmente va rilevato che parte opponente per la prima volta con la note scritte depositate in data 17.1.2023 deduce che l'importo di euro
6.595,52, tratto dal libretto 19606418, oggetto di sequestro penale e vincolato ai procedimenti nn. 5826/17 RGNR - 4649/17 RGGIP del Tribunale di
Salerno, era stato volturato sul conto 8954571 intestato al Fondo Unico di
Giustizia come previsto dalla vigente normativa e, che in virtù di tale intestazione, l'importo non risultava nella disponibilità di Parte 1 gestore del predetto fondo, per cui[...] ma di Controparte 3 la restituzione all'avente diritto sarebbe avvenuta solo ed esclusivamente alla ricezione della notifica del Mod C autorizzativo da parte della CP_3 su pec dedicata gestita dall'ufficio scrivente, notifica che non sarebbe ancora avvenuta secondo quanto asserito dall'odierna oppone.
A tal proposito si rileva preliminarmente che di tale circostanza non vi è prova documentale anche se la parte opposta nulla ha dedotto. In ogni caso appare decisamente suggestiva la condotta processuale di Parte_1 che ha coltivato l'azione incardinata nei confronti della odierna opposta senza mai contestare la circostanza che l'opposta fosse titolare del libretto di risparmio e per l'importo indicato;
a seguito della adozione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione ha disposto la voltura della somma.
Occorre osservare che la comunicazione inoltrata dal Nucleo di Polizia
Tributaria di Salerno, prodotta agli atti dall'opposta (cfr.), riferiva lo sblocco delle somme oggetto di sequestro, pertanto, priva di pregio l'eccezione dell'opponente con cui riferiva che dalla lettura di tale documento non vi era riscontro al libretto postale per cui è causa.
Infine, agli atti non è stata data prova scritta della voltura del libretto de quo sul conto 8954571 intestato al Fondo Unico di Giustizia, come asserito dall'opponente.
Per tutti questi motivi, alla luce della documentazione in atti e della inconsistenza dei motivi di opposizione, deve affermarsi il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2251/2021, non avendo l'opponente fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dell'opposta.
Infine ricorrono le condizioni per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte opposta. Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). Nel caso in esame Parte 1 ha proposto una opposizione assolutamente destituita di fondamento procedendo, nel corso del processo, a liberarsi della somma nella propria disponibilità nonostante il Tribunale avesse adottato un'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione. Ricorrono obiettivamente nella specie i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura equitativamente determinate di euro 500.
Le spese di lite sono poste a carico di Parte 1 soccombente in giudizio, e sono liquidate in euro 2.540 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) previsti dal
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2251/2021, Parte 1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
2251/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
[...]2) Accoglie la domanda proposta da parte opposta e condanna Parte 1 ai sensi dell'art. 96 cpc a pagare la somma di euro 500.00 Controparte_2 per le causali indicate in parte motiva. in favore di
1 pagamento delle spese di lite 3) Condanna Parte 1 in favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.540 (Fase Studio
€ 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria 840,00, Fase
Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Mario
Murano e Antonietta Centomiglia
Salerno, 1-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8824/2021 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA P.IVA 1 in persona del legale (C.F.: Parte 1 '
rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Bartolomeo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso
[…]
– Filiale di Salerno, Via San Nicola da Pastena;
Controparte 1
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: C.F. 1
), rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Mario Murano e Antonietta Centomiglia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via VI Settembre 1860, n. 15;
- Opposta - Svolgimento del processo e motivi della decisione haCon atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2251/2021 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposta dalla sig.ra CP 2
[...] ha ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro
6.592,52, oltre interessi, spese e competenze monitorie, quale controvalore del libretto di risparmio contraddistinto dal numero 000019606418 – acceso
-
presso l'ufficio postale - 57251 - Bagni di Contursi (SA).
Eccepiva: che tale libretto era stato sottoposto a sequestro preventivo per equivalente nel procedimento penale n. 5826/2017 da parte del Nucleo di
Polizia Tributaria di Salerno, sottoponendo al blocco l'importo di €.
6.592,52.; che l'importo sarebbe stato bloccato all'atto di svincolo presso lo sportello;
che la domanda monitoria dell'odierna opposta sarebbe infondata per mancanza dei presupposti di legge;
che la comunicazione del Nucleo di
Polizia Tributaria di Salerno con cui era possibile procedere allo sblocco delle somme relativa ai rapporti per cui è causa non era chiara e tale da potersi riferire al libretto postale de quo.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda avanzata dalla Sig.ra Pt 2
[...] poiché infondata sia in fatto che in diritto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
Nr. 2251/2021.
Con comparsa depositata in data 15.04.2022 si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che in fatto era stata documentata l'esistenza del rapporto di credito collegato al libretto di risparmio postale e l'entità del saldo disponibile sullo stesso e tali circostanze non venivano contestate dall'opponente; che il richiamo alle norme in materia di obblighi del custode, nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari presso terzi, segnatamente all'art. 546 c.p.c., non era corretto;
che le modalità esecutive disciplinate dall'art. 104 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., di talché il vincolo derivante dal sequestro si estenda al di là dell'importo per il quale il sequestro è stato concesso come avvenuto nel caso di specie con la comunicazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno la liberazione delle somme dal vincolo;
che l'eccezione relativa alla poca chiarezza di tale comunicazioni per riferirsi al rapporto per cui è causa era infondata e temeraria;
dichiarare l'opposizione proposta inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannando al pagamento della somma ingiunta Parte 1
maggiorata degli interessi come richiesti in ricorso per decreto ingiuntivo;
condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Parte 1
96 c.p.c. per avere promosso la presente controversia nella consapevolezza della insussistenza delle condizioni per l'accoglimento delle sue domande e/o eccezioni; condannare al pagamento di spese e Parte 1
compensi di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 05.05.2022 e i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza del 5.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio.
Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in
Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Nel caso che ci occupa mentre l'opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, l'opponente si è limitata a contestazioni generiche e mai riscontrabili sul piano probatorio.
In preliminarmente va rilevato che parte opponente per la prima volta con la note scritte depositate in data 17.1.2023 deduce che l'importo di euro
6.595,52, tratto dal libretto 19606418, oggetto di sequestro penale e vincolato ai procedimenti nn. 5826/17 RGNR - 4649/17 RGGIP del Tribunale di
Salerno, era stato volturato sul conto 8954571 intestato al Fondo Unico di
Giustizia come previsto dalla vigente normativa e, che in virtù di tale intestazione, l'importo non risultava nella disponibilità di Parte 1 gestore del predetto fondo, per cui[...] ma di Controparte 3 la restituzione all'avente diritto sarebbe avvenuta solo ed esclusivamente alla ricezione della notifica del Mod C autorizzativo da parte della CP_3 su pec dedicata gestita dall'ufficio scrivente, notifica che non sarebbe ancora avvenuta secondo quanto asserito dall'odierna oppone.
A tal proposito si rileva preliminarmente che di tale circostanza non vi è prova documentale anche se la parte opposta nulla ha dedotto. In ogni caso appare decisamente suggestiva la condotta processuale di Parte_1 che ha coltivato l'azione incardinata nei confronti della odierna opposta senza mai contestare la circostanza che l'opposta fosse titolare del libretto di risparmio e per l'importo indicato;
a seguito della adozione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione ha disposto la voltura della somma.
Occorre osservare che la comunicazione inoltrata dal Nucleo di Polizia
Tributaria di Salerno, prodotta agli atti dall'opposta (cfr.), riferiva lo sblocco delle somme oggetto di sequestro, pertanto, priva di pregio l'eccezione dell'opponente con cui riferiva che dalla lettura di tale documento non vi era riscontro al libretto postale per cui è causa.
Infine, agli atti non è stata data prova scritta della voltura del libretto de quo sul conto 8954571 intestato al Fondo Unico di Giustizia, come asserito dall'opponente.
Per tutti questi motivi, alla luce della documentazione in atti e della inconsistenza dei motivi di opposizione, deve affermarsi il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2251/2021, non avendo l'opponente fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dell'opposta.
Infine ricorrono le condizioni per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte opposta. Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). Nel caso in esame Parte 1 ha proposto una opposizione assolutamente destituita di fondamento procedendo, nel corso del processo, a liberarsi della somma nella propria disponibilità nonostante il Tribunale avesse adottato un'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione. Ricorrono obiettivamente nella specie i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura equitativamente determinate di euro 500.
Le spese di lite sono poste a carico di Parte 1 soccombente in giudizio, e sono liquidate in euro 2.540 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) previsti dal
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2251/2021, Parte 1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
2251/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
[...]2) Accoglie la domanda proposta da parte opposta e condanna Parte 1 ai sensi dell'art. 96 cpc a pagare la somma di euro 500.00 Controparte_2 per le causali indicate in parte motiva. in favore di
1 pagamento delle spese di lite 3) Condanna Parte 1 in favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.540 (Fase Studio
€ 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria 840,00, Fase
Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Mario
Murano e Antonietta Centomiglia
Salerno, 1-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara