Versione
27 marzo 1968
27 marzo 1968
Art. 50. Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri
Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/06/2024, n. 1614Provvedimento: […] In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
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