Articolo 50 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 49Articolo 51
Versione
27 marzo 1968
Art. 50. Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri

Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente