TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 983/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
ZALLA MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
1 Per parte attrice “Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
previa revoca dell'ammissione al pss disposta in via provvisoria dal COA il
23.2.23 (RGP21/23), aderendo al provvedimento del Presidente di data 13.7.23
e facendo propri i provvedimenti provvisori assunti qui riportati, la signora chiede che vengano confermati: 1. “ i coniugi sono Parte_1
autorizzati a vivere separati” 2. “ il figlio minore (il 16.1.25 ha Per_1
compiuto 17 anni) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre” 3. “ la casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà con i tre figli” Parte_1
4. “ il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento dei tre figli €
250,00.= cadauno mensili, per complessivi € 750,00.=” 5. “ importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, se in aumento, dal novembre 2024” 6. “ le spese straordinarie mediche e scolastico/ricreative dei figli, di che al Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute al 50% da ogni genitore” 7. “i versamenti dovranno avvenire entro il giorno 10 di ogni mese” 8. “il figlio vedrà il padre liberamente Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e di studio del ragazzo;
per le vacanze previste dal calendario scolastico i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo conto delle ferie lavorative e delle esigenze del ragazzo”
9. “spese di lite integralmente rifuse, per i motivi esposti in atti”.
Per parte convenuta “Il Sig. , come rappresentato e difeso in CP
atti, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore Per_1
verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori;
3. la casa coniugale verrà assegnata in modo alternato, di settimana in settimana, ad entrambi i coniugi, che la abiteranno con i figli;
4. i coniugi concordano, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo
2 mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5. i coniugi si impegnano altresì a comunicare sempre l'un l'altro (e a tal proposito si impegnano ad informare l'altro coniuge del proprio recapito telefonico) con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa al figlio minore;
6. durante la settimana in cui il minore sarà presso un genitore, l'altro potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico;
7. per le vacanze previste dal calendario scolastico, attesa l'età del minore, ormai diciassettenne, i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo conto anche delle ferie lavorative e delle esigenze del ragazzo;
8. sotto il profilo economico,
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per le settimane in cui saranno presso di sè, senza corresponsione di alcunchè all'altro genitore.
Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie,
come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale. Le spese straordinarie di entità superiore a € 200,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. In ogni caso, il rimborso della quota parte dovrà essere effettuato a favore del genitore che ha anticipato la spesa entro il termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla presentazione della relativa documentazione;
9. i coniugi convengono, inoltre, che l'assegno unico universale per il figlio minore venga percepito/suddiviso in misura pari al
50% ciascuno;
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
11. per quanto necessario i coniugi prestano, l'uno a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio minore. *** In via
3 istruttoria, si produce in copia, mediante deposito, il seguente documento:
doc. 13: certificazione unica 2024 relativa ai redditi 2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
ha chiesto la separazione dal coniuge;
Parte_1 CP
quest'ultimo, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e,
pertanto, la stessa sarà accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Ciò premesso, nel caso di specie, posto che dall'unione coniugale sono nati i figli e , maggiorenni e pacificamente non economicamente Per_2 Per_3
autonomi, e , in data 16.1.2008, non vi è contendere tra le parti circa Per_1
l'affido condiviso del figlio minore;
su questo punto, si provvederà, pertanto,
in conformità, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità
genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Non vi è contendere nemmeno sulla paritaria ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli. Sull'assegno unico universale non è apprezzabile un contenzioso e, pertanto, la percezione dello stesso seguirà le disposizioni di legge. Si prende atto quanto dichiarato dal convenuto nelle conclusioni sul consenso all'espatrio, non essendo constatabile un contenzioso sul punto.
4 Rimangono questioni controverse:
1) il collocamento prevalente del figlio minore;
2) la conseguente assegnazione della casa familiare;
3) il contributo al mantenimento ordinario dei figli.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Collocazione prevalente del figlio minore.
Al tempo della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti,
l'ordinanza del 13 luglio 2023 aveva stabilito la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare,
consolidando così la situazione di fatto allora esistente, che vedeva, secondo quanto motivato nella medesima ordinanza, tutti i figli conviventi con la madre.
Tale situazione si è consolidata in corso di causa, in forza dell'esecuzione dei provvedimenti temporanei e urgenti e non vi sono ragioni per mutare la collocazione del minore, né di prevedere una collocazione alternata presso ciascun genitore nella casa familiare, come chiesto dal marito, non apparendo la stessa di interesse per il figlio, oltre che contraria a quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c.
Dalla relazione trasmessa dal Consultorio familiare incaricato, infatti, emerge lo stabilizzarsi di una situazione in cui i figli sono stati seguiti prevalentemente dalla madre e sarebbero coinvolti in una sorta di riservatezza sulla separazione dei genitori, al punto che nessuno dei figli e, soprattutto, il minore, si è recato al centro socio-sanitario per essere ascoltato.
Di tale atteggiamento il Tribunale prende atto, non ravvisandosi i presupposti per altre forme di intervento a favore del figlio minore , in quanto Per_1
il giovane è ormai prossimo alla maggiore età. Lo stesso Consultorio incaricato ha, infatti, concluso: “visto il diniego della coppia genitoriale a voler affrontare tali aspetti, considerata l'età di , sempre più vicino al diventare Per_1
5 maggiorenne, sembra una “forzatura” priva di prospettiva continuare il percorso consultoriale che pare essere vissuto da entrambi come un elemento
“destabilizzante” dell'apparente calma familiare”.
Il minore, pertanto, resterà collocato prevalentemente presso la madre. Per
quanto concerne le frequentazioni con il padre, dato l'approssimarsi della maggiore età, concorderà direttamente con il genitore non collocatario tempi e modalità di frequentazione.
2.2. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in NO
EC PN Via Trento, 44 int.4, in comodato d'uso gratuito, deve essere assegnata alla madre, quale genitore collocatario del figlio minore e convivente con i figli maggiorenni, non autonomi economicamente.
2.3. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda di parte attrice volta all'attribuzione di un contributo dell'altro genitore al mantenimento ordinario dei figli.
Parte attrice ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.027,00 (v. dichiarazione dei redditi), modesti e precari i redditi degli anni precedenti. Nel primo semestre 2024 ha percepito un reddito netto medio mensile pari ad euro 1.500,00 circa (media delle buste paga prodotte), circa 1.300,00 in media nel secondo semestre (v. buste paga);
dall'estratto dei movimenti di conto corrente a lei intestato si evincono diversi versamenti in contanti.
Il convenuto ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.769,23 (v. dichiarazione dei redditi). Similari i redditi documentati per gli anni precedenti. Anche dai suoi estratti di conto corrente si evincono sporadici versamenti in contanti. Ha dichiarato di essere dipendente di con qualifica di responsabile generale di Controparte_2
6 direzione. Tale dichiarazione lascerebbe presumere che egli possa aspirare ad un inquadramento di primo livello (ccnl commercio) con conseguente maggiore retribuzione, mentre quella dichiarata nei redditi è prossima ad un impiegato di quinto/quarto livello e, come tale, non è coerente con la qualifica dichiarata.
È incontestato che egli dimori presso i propri ascendenti, dai quali riceverà
verosimilmente ospitalità, e che abbia sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento disposti con i provvedimenti temporanei e urgenti.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi,
considerato che, anche se la madre appare migliorata rispetto al tempo dell'introduzione della causa, la capacità economica del padre appare comunque superiore, in quanto riceve aiuti dai propri ascendenti, non ha documentato obbligazioni contratte per la propria sistemazione e, se ha la qualifica di responsabile generale di direzione, ha il dovere di rivendicare una retribuzione maggiore per garantire un adeguato mantenimento ai propri figli.
Pertanto, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei figli;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 750,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
3. Spese di lite.
L'assenza di contendere sull'affido condiviso del figlio e sulla paritaria
7 ripartizione delle spese straordinarie giustificano la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza del convenuto sulle altre questioni controverse e comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in CP
dispositivo (ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, valore indeterminabile-complessità bassa, tutte le fasi, valori medi) in favore di
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio in IG SA
[...]
(UD), in data 24/05/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di IG SA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 2, parte II, serie A);
affida il figlio minore , in atti generalizzato, ad entrambi i Persona_4
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in NO EC (PN) Via Trento, 44 int.4;
dispone che il minore, prossimo alla maggiore età, concordi direttamente con
8 il genitore non collocatario tempi e modalità di frequentazione;
determina in euro 750,00 il contributo mensile dovuto da per CP
il mantenimento dei figli, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai relativi pagamenti da CP
eseguire entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio di Parte_1
in forma tracciabile;
[...]
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna CP_3
al pagamento, in favore di delle spese di lite che
[...] Parte_1
liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 983/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
ZALLA MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
1 Per parte attrice “Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
previa revoca dell'ammissione al pss disposta in via provvisoria dal COA il
23.2.23 (RGP21/23), aderendo al provvedimento del Presidente di data 13.7.23
e facendo propri i provvedimenti provvisori assunti qui riportati, la signora chiede che vengano confermati: 1. “ i coniugi sono Parte_1
autorizzati a vivere separati” 2. “ il figlio minore (il 16.1.25 ha Per_1
compiuto 17 anni) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre” 3. “ la casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà con i tre figli” Parte_1
4. “ il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento dei tre figli €
250,00.= cadauno mensili, per complessivi € 750,00.=” 5. “ importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, se in aumento, dal novembre 2024” 6. “ le spese straordinarie mediche e scolastico/ricreative dei figli, di che al Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute al 50% da ogni genitore” 7. “i versamenti dovranno avvenire entro il giorno 10 di ogni mese” 8. “il figlio vedrà il padre liberamente Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e di studio del ragazzo;
per le vacanze previste dal calendario scolastico i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo conto delle ferie lavorative e delle esigenze del ragazzo”
9. “spese di lite integralmente rifuse, per i motivi esposti in atti”.
Per parte convenuta “Il Sig. , come rappresentato e difeso in CP
atti, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore Per_1
verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori;
3. la casa coniugale verrà assegnata in modo alternato, di settimana in settimana, ad entrambi i coniugi, che la abiteranno con i figli;
4. i coniugi concordano, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo
2 mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5. i coniugi si impegnano altresì a comunicare sempre l'un l'altro (e a tal proposito si impegnano ad informare l'altro coniuge del proprio recapito telefonico) con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa al figlio minore;
6. durante la settimana in cui il minore sarà presso un genitore, l'altro potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico;
7. per le vacanze previste dal calendario scolastico, attesa l'età del minore, ormai diciassettenne, i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo conto anche delle ferie lavorative e delle esigenze del ragazzo;
8. sotto il profilo economico,
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per le settimane in cui saranno presso di sè, senza corresponsione di alcunchè all'altro genitore.
Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie,
come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale. Le spese straordinarie di entità superiore a € 200,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. In ogni caso, il rimborso della quota parte dovrà essere effettuato a favore del genitore che ha anticipato la spesa entro il termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla presentazione della relativa documentazione;
9. i coniugi convengono, inoltre, che l'assegno unico universale per il figlio minore venga percepito/suddiviso in misura pari al
50% ciascuno;
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
11. per quanto necessario i coniugi prestano, l'uno a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio minore. *** In via
3 istruttoria, si produce in copia, mediante deposito, il seguente documento:
doc. 13: certificazione unica 2024 relativa ai redditi 2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
ha chiesto la separazione dal coniuge;
Parte_1 CP
quest'ultimo, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e,
pertanto, la stessa sarà accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Ciò premesso, nel caso di specie, posto che dall'unione coniugale sono nati i figli e , maggiorenni e pacificamente non economicamente Per_2 Per_3
autonomi, e , in data 16.1.2008, non vi è contendere tra le parti circa Per_1
l'affido condiviso del figlio minore;
su questo punto, si provvederà, pertanto,
in conformità, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità
genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Non vi è contendere nemmeno sulla paritaria ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli. Sull'assegno unico universale non è apprezzabile un contenzioso e, pertanto, la percezione dello stesso seguirà le disposizioni di legge. Si prende atto quanto dichiarato dal convenuto nelle conclusioni sul consenso all'espatrio, non essendo constatabile un contenzioso sul punto.
4 Rimangono questioni controverse:
1) il collocamento prevalente del figlio minore;
2) la conseguente assegnazione della casa familiare;
3) il contributo al mantenimento ordinario dei figli.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Collocazione prevalente del figlio minore.
Al tempo della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti,
l'ordinanza del 13 luglio 2023 aveva stabilito la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare,
consolidando così la situazione di fatto allora esistente, che vedeva, secondo quanto motivato nella medesima ordinanza, tutti i figli conviventi con la madre.
Tale situazione si è consolidata in corso di causa, in forza dell'esecuzione dei provvedimenti temporanei e urgenti e non vi sono ragioni per mutare la collocazione del minore, né di prevedere una collocazione alternata presso ciascun genitore nella casa familiare, come chiesto dal marito, non apparendo la stessa di interesse per il figlio, oltre che contraria a quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c.
Dalla relazione trasmessa dal Consultorio familiare incaricato, infatti, emerge lo stabilizzarsi di una situazione in cui i figli sono stati seguiti prevalentemente dalla madre e sarebbero coinvolti in una sorta di riservatezza sulla separazione dei genitori, al punto che nessuno dei figli e, soprattutto, il minore, si è recato al centro socio-sanitario per essere ascoltato.
Di tale atteggiamento il Tribunale prende atto, non ravvisandosi i presupposti per altre forme di intervento a favore del figlio minore , in quanto Per_1
il giovane è ormai prossimo alla maggiore età. Lo stesso Consultorio incaricato ha, infatti, concluso: “visto il diniego della coppia genitoriale a voler affrontare tali aspetti, considerata l'età di , sempre più vicino al diventare Per_1
5 maggiorenne, sembra una “forzatura” priva di prospettiva continuare il percorso consultoriale che pare essere vissuto da entrambi come un elemento
“destabilizzante” dell'apparente calma familiare”.
Il minore, pertanto, resterà collocato prevalentemente presso la madre. Per
quanto concerne le frequentazioni con il padre, dato l'approssimarsi della maggiore età, concorderà direttamente con il genitore non collocatario tempi e modalità di frequentazione.
2.2. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in NO
EC PN Via Trento, 44 int.4, in comodato d'uso gratuito, deve essere assegnata alla madre, quale genitore collocatario del figlio minore e convivente con i figli maggiorenni, non autonomi economicamente.
2.3. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda di parte attrice volta all'attribuzione di un contributo dell'altro genitore al mantenimento ordinario dei figli.
Parte attrice ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.027,00 (v. dichiarazione dei redditi), modesti e precari i redditi degli anni precedenti. Nel primo semestre 2024 ha percepito un reddito netto medio mensile pari ad euro 1.500,00 circa (media delle buste paga prodotte), circa 1.300,00 in media nel secondo semestre (v. buste paga);
dall'estratto dei movimenti di conto corrente a lei intestato si evincono diversi versamenti in contanti.
Il convenuto ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.769,23 (v. dichiarazione dei redditi). Similari i redditi documentati per gli anni precedenti. Anche dai suoi estratti di conto corrente si evincono sporadici versamenti in contanti. Ha dichiarato di essere dipendente di con qualifica di responsabile generale di Controparte_2
6 direzione. Tale dichiarazione lascerebbe presumere che egli possa aspirare ad un inquadramento di primo livello (ccnl commercio) con conseguente maggiore retribuzione, mentre quella dichiarata nei redditi è prossima ad un impiegato di quinto/quarto livello e, come tale, non è coerente con la qualifica dichiarata.
È incontestato che egli dimori presso i propri ascendenti, dai quali riceverà
verosimilmente ospitalità, e che abbia sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento disposti con i provvedimenti temporanei e urgenti.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi,
considerato che, anche se la madre appare migliorata rispetto al tempo dell'introduzione della causa, la capacità economica del padre appare comunque superiore, in quanto riceve aiuti dai propri ascendenti, non ha documentato obbligazioni contratte per la propria sistemazione e, se ha la qualifica di responsabile generale di direzione, ha il dovere di rivendicare una retribuzione maggiore per garantire un adeguato mantenimento ai propri figli.
Pertanto, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei figli;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 750,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
3. Spese di lite.
L'assenza di contendere sull'affido condiviso del figlio e sulla paritaria
7 ripartizione delle spese straordinarie giustificano la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza del convenuto sulle altre questioni controverse e comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in CP
dispositivo (ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, valore indeterminabile-complessità bassa, tutte le fasi, valori medi) in favore di
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio in IG SA
[...]
(UD), in data 24/05/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di IG SA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 2, parte II, serie A);
affida il figlio minore , in atti generalizzato, ad entrambi i Persona_4
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in NO EC (PN) Via Trento, 44 int.4;
dispone che il minore, prossimo alla maggiore età, concordi direttamente con
8 il genitore non collocatario tempi e modalità di frequentazione;
determina in euro 750,00 il contributo mensile dovuto da per CP
il mantenimento dei figli, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e condanna ai relativi pagamenti da CP
eseguire entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio di Parte_1
in forma tracciabile;
[...]
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna CP_3
al pagamento, in favore di delle spese di lite che
[...] Parte_1
liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9