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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.268/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 268 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siniscola presso lo studio dell'Avv. Nello Ziri che la rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine dell'atto di costituzione di nuovo Procuratore nel giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Siniscola presso lo studio dell'Avv. Luciano C.F._3
E. AS che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
e contro
(P.I. , elettivamente domiciliata in RO presso lo Controparte_3 P.IVA_1
studio dell'Avv. Antonio Careddu che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti 18.12.2014,
Notaio Persona_1
1 - appellata -
in punto a: risarcimento danni
Trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, in totale riforma della impugnata sentenza così decidere A) accertare e accertare e dichiarare che l'unità immobiliare trasferita dalla in favore di Controparte_4 Parte_1
, sita nel comune di e identificata catastalmente al Foglio 57, p.lla 1892, sub. 10,
[...] CP_4
piani S1-T, Cat. A/3, Cl. 2, vani 4,5, è affetta da gravi vizi di costruzione che ne limitano in modo considerevole il suo utilizzo e godimento;
B) accertare e dichiarare che di tali vizi sono responsabili gli ex soci della quali suoi successori ex art.110 c.p.c.; C) accertare e Controparte_4
dichiarare che i lavori già fatti eseguire dall'appellante sono direttamente riconducibili ai vizi di costruzione dell'intero immobile per cui è causa;
D) per l'effetto, condannare gli ex soci della CP_4
quali suoi successori ex art.110 c.p.c., all'esecuzione di tutti i lavori necessari alla Controparte_4
eliminazione dei difetti di costruzione relativi all'unità immobiliare ovvero, in alternativa, autorizzare l'appellante a effettuarli in proprio con addebito delle spese in capo agli appellati ex soci, alla convenuta ivi comprese quelle già anticipate da;
E) per l'ulteriore effetto, Parte_1
condannare gli ex soci della suoi successori ex art.100 c.p.c., al risarcimento Controparte_4
di tutti i danni patiti dall'appellante; F) con vittoria delle spese di giudizio di ambedue i gradi. In via subordinata, in parziale riforma della sentenza appellante, per i motivi poco sopra spiegati,
condannare gli ex soci della suoi successori ex art.110 c.p.c., al pagamento delle Controparte_4
spese di lite liquidate in primo grado in favore della Società assicuratrice e per l'effetto mandare indenne l'appellante. In via ulteriormente subordinata dichiarare la compensazione delle spese di lite di di primo grado specificamente quelle liquidate a carico dell'odierna appellante”.
Il Procuratore degli appellati chiede e conclude:
“Rigettare siccome infondato l'appello proposto. Vittoria di spese e competenze del grado”.
Il Procuratore della società appellata chiede e conclude:
2 “L'adita Corte d'Appello, ogni contraria diversa istanza respinta, Voglia compiacersi di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avverso appello, così per l'effetto in toto respingerlo confermando integralmente la sentenza appellata, ponendo il carico delle spese del secondo grado in capo alla
.” Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 4.1.2010, ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Parte_1
RO la esponendo che 1) con contratto 8.2.2007 aveva ceduto in permuta Controparte_4
la proprietà del terreno ubicato in loc. SA NA (censito nel N.C.T. di detto Comune al CP_4
F.57, mapp. 1107, 1122, 1159,1162) alla convenuta, la quale si era a sua volta impegnata a trasferirle la piena proprietà di due unità immobiliari da costruirsi su detto fondo;
2) con atto notarile 9.6.2008,
erano stati identificati catastalmente i due predetti fabbricati, rispettivamente, il primo sito nel piano terra con annesso seminterrato, (F.57, particella 1892, sub. 10, piani S1-T) e il secondo nel primo piano (Foglio 57, p.lla 1892, sub. 11, piani S1-1); 3) l'impresa costruttrice le aveva contestualmente consegnato la polizza assicurativa indennitaria decennale prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 122/2005,
sottoscritta con la INA IT S.p.A.; 3) dal mese di settembre 2008, sulla struttura muraria dell'immobile identificato al sub 10, aveva notato la formazione di crepe;
del pari, le piogge, cadute nella stagione invernale 2008/2009 avevano prodotto infiltrazioni nei locali del seminterrato, con conseguente umidità di risalita fino alle mura degli ambienti posti al primo piano, danneggiandone gli intonaci;
4) in seguito alle rimostranze di essa attrice, la convenuta nella primavera del 2009 aveva inviato sul posto una squadra di operai, i quali si erano limitati a riparare solo alcune crepe e a riposizionare i comignoli dalla medesima, in precedenza, montati non correttamente;
nel luglio 2009
l'impresa aveva sistemato alcuni difetti dell'impianto fognario, senza tuttavia eliminare le cause delle infiltrazioni dell'umidità e le macchie di muffa formatesi sulla volta e sui muri interni dell'immobile;
5) dopo talune interlocuzioni, la convenuta aveva replicato di aver riparato “le piccole crepe di assestamento” e che le infiltrazioni che si notavano nel vano sanitario, proprio perché tale, non le erano imputabili posto che detto vano non era agibile e non doveva essere abitato;
6) in proseguo,
l'esponente aveva incaricato l'Impresa RG per l'eliminazione provvisoria delle infiltrazioni, sostenendo un esborso di € 4.800,00: detta impresa aveva accertato che le infiltrazioni dipendevano sia dall'insufficiente impermeabilizzazione della veranda posta al P.T., sia dall'errata pendenza alla
3 medesima assegnata;
7) le verifiche effettuate avevano consentito di acclarare che i difetti dell'immobile erano riconducibili a vizi strutturali e di costruzione.
Ha concluso per la condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi de quibus ovvero autorizzarsi essa attrice all'esecuzione degli stessi, con addebito delle spese in capo alla convenuta, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha in limine eccepito la nullità della costituzione in giudizio della convenuta siccome avvenuta oltre il termine di cui all'art.165 cpc.
Nel merito ha replicato che 1) l'attrice aveva alterato lo stato dell'immobile per averne cambiato la destinazione d'uso; 2) invero, la situazione lamentata dalla era riconducibile o al fatto che il Pt_1
vuoto sanitario, posto tra il corpo di fabbrica e il terreno, era stato abusivamente unito alla cantina ed usato come locale abitabile o alle alluvioni verificatesi nel novembre 2008 e nel settembre 2009; 3) nel corso dell'intervento dalla stessa effettuato nel luglio 2009 erano stati eseguiti lavori non dovuti, per un costo di € 1.500,00; 4) in ordine ai lavori oggetto di causa, era stata stipulata polizza assicurativa n. 02000283349 con INA IT S.p.A.
Previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, ha concluso per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la condanna della attrice al pagamento dell'importo di € 1500,00.
La INA IT ha aderito all'eccezione relativa alla tardività della costituzione in giudizio dell'attrice.
Nel merito ha dedotto 1) l'inoperatività della polizza posto che questa era riferibile ai soli “gravi difetti” di costruzione o all'ipotesi di “rovina parziale e totale” dell'edificio, non ricorrenti nella specie: del pari, la garanzia era “esclusa per i vizi già noti alla contraente al momento della stipula
e, nella fattispecie, la ne aveva avuto contezza dal settembre 2008, mentre il contratto di Pt_1
permuta era stato stipulato il 6.11.2008”; infine, la garanzia neppure copriva i danni da assestamento, né le ipotesi in cui fosse stata mutata la destinazione d'uso dell'immobile, né tantomeno i danni derivanti da eventi atmosferici.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, all'udienza 24.5.2016 il procedimento è stato dichiarato interrotto a cagione del decesso del Procuratore della convenuta.
4 Riassunta la causa, nessuno si è costituito nell'interesse della Controparte_4
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U.
Con ordinanza 15.2.2018, il Tribunale, rilevato che la notifica dell'atto di riassunzione ex art.303 cpc nei confronti della convenuta era stata effettuata presso il liquidatore nonostante che, all'epoca, detta società risultasse già cancellata dal registro delle imprese, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della società convenuta.
Costituti in giudizio, e , quali ex soci della convenuta, Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito in limine la loro “carenza di interesse ad agire e/o la loro legittimazione passiva per
carenza di titolarità del rapporto dedotto nel presente giudizio, in quanto non potevano essere chiamati a rispondere di un debito di una società gli ex soci di una s.r.l.”.
Hanno concluso in conformità alle conclusioni già rese dalla società convenuta.
Il Tribunale di RO ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
Con sentenza n. 475/2021, pubblicata il 2 novembre 2021, il Tribunale di RO ha 1) rigettato l'eccezione di inammissibilità / improcedibilità della domanda per tardiva costituzione in giudizio della attrice;
2) rigettato le domande formulate dalla attrice nei confronti di Controparte_1
e ; 3) rigettato la domanda riconvenzionale da costoro proposta nei confronti della Controparte_2
; 4) dichiarato inammissibili le domande formulate dalla nei confronti della compagnia Pt_1 Pt_1
terza chiamata;
5) condannato la alla rifusione delle spese processuali nei confronti del , Pt_1 Pt_1
del e della assicurazione;
6) condannati e alla rifusione delle CP_2 CP_1 Controparte_2
spese nei confronti della (già NA IT SpA); 7) posto le spese della CTU a Controparte_3
carico della attrice.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingueva ma si trasferiva ai soci, i quali ne rispondevano nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione: pertanto, gravava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Nella specie, non avendo l'attrice dimostrato la percezione, ad opera dei soci, di una quota dell'attivo sociale, la sua domanda non poteva essere accolta.
5 Ha poi ritenuto inammissibile, siccome tardiva, la domanda come proposta (solo in data 6.5.2021)
dalla nei confronti della . Pt_1 Controparte_3
Ha, indi, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla società (e coltivata anche dagli ex soci)
non avendo la neppure allegato quali specifiche lavorazioni avesse effettuato Controparte_4
nell'immobile della attrice nel luglio 2009.
Quanto, infine, alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata,
ne ha rilevato la impossibile decisione nel merito stante il rigetto della domanda principale.
Ai soli fini del governo delle spese di lite tra la chiamante e la chiamata ne ha, peraltro, ritenuto la infondatezza avuto riguardo alla disciplina dettata nelle condizioni generali di polizza in atti.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la con il quale ha Pt_1
lamentato:
I) la erroneità della decisione laddove ha rigettato la domanda come proposta nei confronti degli ex soci della Controparte_4
Ha dedotto che essa appellante, alla data della cancellazione della non era Controparte_4
creditrice di questa “posto che alcuna sentenza era ancora stata emessa in suo favore dal Tribunale adito”.
In ogni caso, solo ove il Tribunale avesse emesso una sentenza favorevole alla SA ed ella l'avesse messa in esecuzione, i soci avrebbero potuto eccepire, e solo in quella sede, la loro responsabilità limitata in base a quanto riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione”;
II) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto inammissibile la domanda da essa formulata nei confronti della . Controparte_3
Ha evidenziato che “alcuna domanda ella aveva mai spiegato nei confronti della compagnia di
assicurazione considerato, anche, che alcuna azione diretta poteva avere nei confronti della CP_3
”;
[...]
III) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva concluso per la inoperatività della polizza decennale postuma in disamina.
Ha rappresentato che “la clausola che faceva riferimento alla necessità della dichiarazione di inagibilità introduceva una limitazione alla responsabilità dell'assicuratore” e doveva, pertanto,
ritenersi inefficace siccome non sottoscritta specificatamente ex art.1341 c.c.
6 IV) l'errato governo delle spese del giudizio.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituti in giudizio, e hanno resistito al gravame, Controparte_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Hanno ribadito che conseguenza della estinzione della società era “il subentro dei soci nei pregressi
rapporti sociali la cui responsabilità patrimoniale operava solo nei limiti delle somme riscosse a titolo di attivo in base al bilancio finale” con relativo onere probatorio gravante a carico dell'appellante, nella specie in alcun modo assolto.
Hanno affermato la correttezza della decisione in punto di governo delle spese di lite e hanno ribadito che i vizi riscontrati nell'immobile erano da ascrivere alle arbitrarie iniziative della stessa appellante.
Analogamente ha resistito all'appello la con sostanziale reiterazione delle difese Controparte_3
già rese in primo grado.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto.
I
Quanto al motivo di gravame di cui al superiore punto I è infondato (per quanto ininfluente) l'assunto della laddove afferma che ella, alla data della cancellazione dal registro delle imprese della Pt_1
non era creditrice di quest'ultima “posto che alcuna sentenza era ancora stata Controparte_4
emessa in suo favore dal Tribunale adito”.
Ed invero, il credito litigioso non può che essere quello asseritamente vantato dalla nei confronti Pt_1
della società estinta per cancellazione dal registro delle imprese con Controparte_4
conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine sociale.
Fermo quanto precede, neppure è meritevole di accoglimento la seconda parte del motivo di gravame.
È la stessa pronuncia della Suprema Corte invocata dalla difesa dell'appellante a confermare la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale di primo grado.
Si legge nella cit. sentenza n.31933/2019 che “il dibattito sugli effetti della cancellazione della società
dal registro delle imprese [..] si compendia nel chiedersi se, ai fini di vedere affermata la
7 responsabilità dei soci della società estinta verso i creditori insoddisfatti, basti evocare […] il
meccanismo di tipo successorio che ha luogo in capo a costoro in conseguenza dell'estinzione o si
renda altrimenti necessario accertare se i soci abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della società”.
A tale proposito, la Corte ha osservato che “l'art.2495, II co, c.c. prevede […] che dopo la
cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei
soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione":
la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dalla citata disposizione implica, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio e dove la ratio della norma risiede "nell'intento
d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al
controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto;
ma questo risultato si realizza
appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai
soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati ".
Ha, poi, precisato che, “nell'ambito del fenomeno di tipo successorio di cui si è detto, il debito della
società - che non è un debito nuovo, ma è quello stesso debito che i creditori avrebbero potuto far
valere in danno della società se essa non si fosse estinta - si trasmette ai soci i quali ne rispondono secondo lo statuto della loro responsabilità”: segnatamente, la speciale responsabilità in disamina opera fermo però restando il diritto dei soci di opporre al creditore agente il limite di responsabilità
citato nel senso che le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
Conseguenza di quanto precede “è che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non
assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società” ulteriormente evidenziando che “il creditore, il quale
intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di
quest'ultimo e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la
distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa”.
Argomenta, in definitiva, la Corte nell'affermare che “oltre all'estinzione della società, la responsabilità dei soci sancita dall'art.2495, II co, .c. postula anche un altro elemento ovvero che i
8 soci si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante della liquidazione”: infatti “poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che
il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest'ultimo a dover provare che
l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di
liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E' evidente, infatti, che la percezione della quota
dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore
nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art.2697 c.c., tale circostanza
deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore
insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota
di esso da parte del socio".
L'assunto della appellante si rivela infondato.
Quanto, poi, alle ulteriori deduzioni dell'appellante (accertamento del proprio diritto anche in funzione dell'escussione di eventuali garanzie ovvero possibilità di soddisfacimento su beni o diritti che possano pervenire in futuro ai soci dalla società cancellata) merita osservare che detto profilo –
mai neppure dedotto in primo grado - attiene comunque all'interesse ad agire del creditore ex art.100 cpc ma non può implicare ex sé l'accoglimento della domanda proposta nei confronti degli ex soci:
ed invero, si ribadisce, la responsabilità patrimoniale personale dei soci verso i creditori sociali costituisce profilo distinto essendo subordinata, ai sensi dell'art.2495, II co,. c.c. alla verifica della percezione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
II
Del pari infondato è il motivo di gravame di cui al punto II.
In disparte ogni giudizio sulla possibilità per il danneggiato di agire nei diretti confronti della compagnia di assicurazione (la Suprema Corte, sin dall'anno 2017, qualifica la polizza assicurativa decennale come fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta), nella presente sede, in replica a quanto dedotto dall'appellante, vale osservare che la – benché affermi e ribadisca di non aver Pt_1
azione diretta nei confronti della – purtuttavia, già all'udienza 14.11.2017, ne ha Controparte_3
invocato la condanna in solido con la convenuta.
Queste stesse conclusioni sono state reiterate anche nei successivi atti di causa.
Anche in parte qua, pertanto, l'appello è infondato.
9 Quanto al motivo di cui al superiore punto III lo stesso deve intendersi assorbito in esito al rigetto del motivo di appello di cui al punto I.
III
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al punto IV.
Chiaramente infondato è l'assunto dell'appellante secondo cui le spese di lite liquidate in favore dei soci della non sarebbero dovute “posto che gli stessi sono stati citati in giudizio Controparte_4
in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di RO 15.2.2018: pertanto non sono stati chiamati direttamente dalla ”. Pt_1
È appena il caso di osservare che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e si è resa indispensabile a seguito della estinzione per cancellazione Controparte_1 Controparte_2
dal registro delle imprese della società convenuta.
In ogni caso, è principio di diritto quello per cui il soggetto che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente (per una applicazione del principio v. già Cass. 8888/2013; negli stessi termini più di recente Cass. 13013/2025).
Quanto, poi, alle doglianze relative alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione, è opportuno qui richiamare il consolidato indirizzo della
Suprema Corte per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal
terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore soccombente qualora
la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste
siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare
in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (v. Cass. 31889/2019; più
di recente Cass. 6144/2024).
10 La situazione testé descritta si è verificata nella specie dovendo anche escludersi che la chiamata in causa della possa essere ritenuta “manifestamente infondata” ovvero “palesemente Controparte_3
arbitraria” e quindi tradursi in un esercizio abusivo del diritto di difesa.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
RO è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida in € 3196,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Pt_1 CP_2
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore della società appellata che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 268 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siniscola presso lo studio dell'Avv. Nello Ziri che la rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine dell'atto di costituzione di nuovo Procuratore nel giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Siniscola presso lo studio dell'Avv. Luciano C.F._3
E. AS che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
e contro
(P.I. , elettivamente domiciliata in RO presso lo Controparte_3 P.IVA_1
studio dell'Avv. Antonio Careddu che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti 18.12.2014,
Notaio Persona_1
1 - appellata -
in punto a: risarcimento danni
Trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, in totale riforma della impugnata sentenza così decidere A) accertare e accertare e dichiarare che l'unità immobiliare trasferita dalla in favore di Controparte_4 Parte_1
, sita nel comune di e identificata catastalmente al Foglio 57, p.lla 1892, sub. 10,
[...] CP_4
piani S1-T, Cat. A/3, Cl. 2, vani 4,5, è affetta da gravi vizi di costruzione che ne limitano in modo considerevole il suo utilizzo e godimento;
B) accertare e dichiarare che di tali vizi sono responsabili gli ex soci della quali suoi successori ex art.110 c.p.c.; C) accertare e Controparte_4
dichiarare che i lavori già fatti eseguire dall'appellante sono direttamente riconducibili ai vizi di costruzione dell'intero immobile per cui è causa;
D) per l'effetto, condannare gli ex soci della CP_4
quali suoi successori ex art.110 c.p.c., all'esecuzione di tutti i lavori necessari alla Controparte_4
eliminazione dei difetti di costruzione relativi all'unità immobiliare ovvero, in alternativa, autorizzare l'appellante a effettuarli in proprio con addebito delle spese in capo agli appellati ex soci, alla convenuta ivi comprese quelle già anticipate da;
E) per l'ulteriore effetto, Parte_1
condannare gli ex soci della suoi successori ex art.100 c.p.c., al risarcimento Controparte_4
di tutti i danni patiti dall'appellante; F) con vittoria delle spese di giudizio di ambedue i gradi. In via subordinata, in parziale riforma della sentenza appellante, per i motivi poco sopra spiegati,
condannare gli ex soci della suoi successori ex art.110 c.p.c., al pagamento delle Controparte_4
spese di lite liquidate in primo grado in favore della Società assicuratrice e per l'effetto mandare indenne l'appellante. In via ulteriormente subordinata dichiarare la compensazione delle spese di lite di di primo grado specificamente quelle liquidate a carico dell'odierna appellante”.
Il Procuratore degli appellati chiede e conclude:
“Rigettare siccome infondato l'appello proposto. Vittoria di spese e competenze del grado”.
Il Procuratore della società appellata chiede e conclude:
2 “L'adita Corte d'Appello, ogni contraria diversa istanza respinta, Voglia compiacersi di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avverso appello, così per l'effetto in toto respingerlo confermando integralmente la sentenza appellata, ponendo il carico delle spese del secondo grado in capo alla
.” Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 4.1.2010, ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Parte_1
RO la esponendo che 1) con contratto 8.2.2007 aveva ceduto in permuta Controparte_4
la proprietà del terreno ubicato in loc. SA NA (censito nel N.C.T. di detto Comune al CP_4
F.57, mapp. 1107, 1122, 1159,1162) alla convenuta, la quale si era a sua volta impegnata a trasferirle la piena proprietà di due unità immobiliari da costruirsi su detto fondo;
2) con atto notarile 9.6.2008,
erano stati identificati catastalmente i due predetti fabbricati, rispettivamente, il primo sito nel piano terra con annesso seminterrato, (F.57, particella 1892, sub. 10, piani S1-T) e il secondo nel primo piano (Foglio 57, p.lla 1892, sub. 11, piani S1-1); 3) l'impresa costruttrice le aveva contestualmente consegnato la polizza assicurativa indennitaria decennale prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 122/2005,
sottoscritta con la INA IT S.p.A.; 3) dal mese di settembre 2008, sulla struttura muraria dell'immobile identificato al sub 10, aveva notato la formazione di crepe;
del pari, le piogge, cadute nella stagione invernale 2008/2009 avevano prodotto infiltrazioni nei locali del seminterrato, con conseguente umidità di risalita fino alle mura degli ambienti posti al primo piano, danneggiandone gli intonaci;
4) in seguito alle rimostranze di essa attrice, la convenuta nella primavera del 2009 aveva inviato sul posto una squadra di operai, i quali si erano limitati a riparare solo alcune crepe e a riposizionare i comignoli dalla medesima, in precedenza, montati non correttamente;
nel luglio 2009
l'impresa aveva sistemato alcuni difetti dell'impianto fognario, senza tuttavia eliminare le cause delle infiltrazioni dell'umidità e le macchie di muffa formatesi sulla volta e sui muri interni dell'immobile;
5) dopo talune interlocuzioni, la convenuta aveva replicato di aver riparato “le piccole crepe di assestamento” e che le infiltrazioni che si notavano nel vano sanitario, proprio perché tale, non le erano imputabili posto che detto vano non era agibile e non doveva essere abitato;
6) in proseguo,
l'esponente aveva incaricato l'Impresa RG per l'eliminazione provvisoria delle infiltrazioni, sostenendo un esborso di € 4.800,00: detta impresa aveva accertato che le infiltrazioni dipendevano sia dall'insufficiente impermeabilizzazione della veranda posta al P.T., sia dall'errata pendenza alla
3 medesima assegnata;
7) le verifiche effettuate avevano consentito di acclarare che i difetti dell'immobile erano riconducibili a vizi strutturali e di costruzione.
Ha concluso per la condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi de quibus ovvero autorizzarsi essa attrice all'esecuzione degli stessi, con addebito delle spese in capo alla convenuta, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha in limine eccepito la nullità della costituzione in giudizio della convenuta siccome avvenuta oltre il termine di cui all'art.165 cpc.
Nel merito ha replicato che 1) l'attrice aveva alterato lo stato dell'immobile per averne cambiato la destinazione d'uso; 2) invero, la situazione lamentata dalla era riconducibile o al fatto che il Pt_1
vuoto sanitario, posto tra il corpo di fabbrica e il terreno, era stato abusivamente unito alla cantina ed usato come locale abitabile o alle alluvioni verificatesi nel novembre 2008 e nel settembre 2009; 3) nel corso dell'intervento dalla stessa effettuato nel luglio 2009 erano stati eseguiti lavori non dovuti, per un costo di € 1.500,00; 4) in ordine ai lavori oggetto di causa, era stata stipulata polizza assicurativa n. 02000283349 con INA IT S.p.A.
Previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, ha concluso per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la condanna della attrice al pagamento dell'importo di € 1500,00.
La INA IT ha aderito all'eccezione relativa alla tardività della costituzione in giudizio dell'attrice.
Nel merito ha dedotto 1) l'inoperatività della polizza posto che questa era riferibile ai soli “gravi difetti” di costruzione o all'ipotesi di “rovina parziale e totale” dell'edificio, non ricorrenti nella specie: del pari, la garanzia era “esclusa per i vizi già noti alla contraente al momento della stipula
e, nella fattispecie, la ne aveva avuto contezza dal settembre 2008, mentre il contratto di Pt_1
permuta era stato stipulato il 6.11.2008”; infine, la garanzia neppure copriva i danni da assestamento, né le ipotesi in cui fosse stata mutata la destinazione d'uso dell'immobile, né tantomeno i danni derivanti da eventi atmosferici.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, all'udienza 24.5.2016 il procedimento è stato dichiarato interrotto a cagione del decesso del Procuratore della convenuta.
4 Riassunta la causa, nessuno si è costituito nell'interesse della Controparte_4
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U.
Con ordinanza 15.2.2018, il Tribunale, rilevato che la notifica dell'atto di riassunzione ex art.303 cpc nei confronti della convenuta era stata effettuata presso il liquidatore nonostante che, all'epoca, detta società risultasse già cancellata dal registro delle imprese, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della società convenuta.
Costituti in giudizio, e , quali ex soci della convenuta, Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito in limine la loro “carenza di interesse ad agire e/o la loro legittimazione passiva per
carenza di titolarità del rapporto dedotto nel presente giudizio, in quanto non potevano essere chiamati a rispondere di un debito di una società gli ex soci di una s.r.l.”.
Hanno concluso in conformità alle conclusioni già rese dalla società convenuta.
Il Tribunale di RO ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
Con sentenza n. 475/2021, pubblicata il 2 novembre 2021, il Tribunale di RO ha 1) rigettato l'eccezione di inammissibilità / improcedibilità della domanda per tardiva costituzione in giudizio della attrice;
2) rigettato le domande formulate dalla attrice nei confronti di Controparte_1
e ; 3) rigettato la domanda riconvenzionale da costoro proposta nei confronti della Controparte_2
; 4) dichiarato inammissibili le domande formulate dalla nei confronti della compagnia Pt_1 Pt_1
terza chiamata;
5) condannato la alla rifusione delle spese processuali nei confronti del , Pt_1 Pt_1
del e della assicurazione;
6) condannati e alla rifusione delle CP_2 CP_1 Controparte_2
spese nei confronti della (già NA IT SpA); 7) posto le spese della CTU a Controparte_3
carico della attrice.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingueva ma si trasferiva ai soci, i quali ne rispondevano nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione: pertanto, gravava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Nella specie, non avendo l'attrice dimostrato la percezione, ad opera dei soci, di una quota dell'attivo sociale, la sua domanda non poteva essere accolta.
5 Ha poi ritenuto inammissibile, siccome tardiva, la domanda come proposta (solo in data 6.5.2021)
dalla nei confronti della . Pt_1 Controparte_3
Ha, indi, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla società (e coltivata anche dagli ex soci)
non avendo la neppure allegato quali specifiche lavorazioni avesse effettuato Controparte_4
nell'immobile della attrice nel luglio 2009.
Quanto, infine, alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata,
ne ha rilevato la impossibile decisione nel merito stante il rigetto della domanda principale.
Ai soli fini del governo delle spese di lite tra la chiamante e la chiamata ne ha, peraltro, ritenuto la infondatezza avuto riguardo alla disciplina dettata nelle condizioni generali di polizza in atti.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la con il quale ha Pt_1
lamentato:
I) la erroneità della decisione laddove ha rigettato la domanda come proposta nei confronti degli ex soci della Controparte_4
Ha dedotto che essa appellante, alla data della cancellazione della non era Controparte_4
creditrice di questa “posto che alcuna sentenza era ancora stata emessa in suo favore dal Tribunale adito”.
In ogni caso, solo ove il Tribunale avesse emesso una sentenza favorevole alla SA ed ella l'avesse messa in esecuzione, i soci avrebbero potuto eccepire, e solo in quella sede, la loro responsabilità limitata in base a quanto riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione”;
II) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto inammissibile la domanda da essa formulata nei confronti della . Controparte_3
Ha evidenziato che “alcuna domanda ella aveva mai spiegato nei confronti della compagnia di
assicurazione considerato, anche, che alcuna azione diretta poteva avere nei confronti della CP_3
”;
[...]
III) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva concluso per la inoperatività della polizza decennale postuma in disamina.
Ha rappresentato che “la clausola che faceva riferimento alla necessità della dichiarazione di inagibilità introduceva una limitazione alla responsabilità dell'assicuratore” e doveva, pertanto,
ritenersi inefficace siccome non sottoscritta specificatamente ex art.1341 c.c.
6 IV) l'errato governo delle spese del giudizio.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituti in giudizio, e hanno resistito al gravame, Controparte_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Hanno ribadito che conseguenza della estinzione della società era “il subentro dei soci nei pregressi
rapporti sociali la cui responsabilità patrimoniale operava solo nei limiti delle somme riscosse a titolo di attivo in base al bilancio finale” con relativo onere probatorio gravante a carico dell'appellante, nella specie in alcun modo assolto.
Hanno affermato la correttezza della decisione in punto di governo delle spese di lite e hanno ribadito che i vizi riscontrati nell'immobile erano da ascrivere alle arbitrarie iniziative della stessa appellante.
Analogamente ha resistito all'appello la con sostanziale reiterazione delle difese Controparte_3
già rese in primo grado.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto.
I
Quanto al motivo di gravame di cui al superiore punto I è infondato (per quanto ininfluente) l'assunto della laddove afferma che ella, alla data della cancellazione dal registro delle imprese della Pt_1
non era creditrice di quest'ultima “posto che alcuna sentenza era ancora stata Controparte_4
emessa in suo favore dal Tribunale adito”.
Ed invero, il credito litigioso non può che essere quello asseritamente vantato dalla nei confronti Pt_1
della società estinta per cancellazione dal registro delle imprese con Controparte_4
conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine sociale.
Fermo quanto precede, neppure è meritevole di accoglimento la seconda parte del motivo di gravame.
È la stessa pronuncia della Suprema Corte invocata dalla difesa dell'appellante a confermare la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale di primo grado.
Si legge nella cit. sentenza n.31933/2019 che “il dibattito sugli effetti della cancellazione della società
dal registro delle imprese [..] si compendia nel chiedersi se, ai fini di vedere affermata la
7 responsabilità dei soci della società estinta verso i creditori insoddisfatti, basti evocare […] il
meccanismo di tipo successorio che ha luogo in capo a costoro in conseguenza dell'estinzione o si
renda altrimenti necessario accertare se i soci abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della società”.
A tale proposito, la Corte ha osservato che “l'art.2495, II co, c.c. prevede […] che dopo la
cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei
soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione":
la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dalla citata disposizione implica, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio e dove la ratio della norma risiede "nell'intento
d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al
controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto;
ma questo risultato si realizza
appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai
soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati ".
Ha, poi, precisato che, “nell'ambito del fenomeno di tipo successorio di cui si è detto, il debito della
società - che non è un debito nuovo, ma è quello stesso debito che i creditori avrebbero potuto far
valere in danno della società se essa non si fosse estinta - si trasmette ai soci i quali ne rispondono secondo lo statuto della loro responsabilità”: segnatamente, la speciale responsabilità in disamina opera fermo però restando il diritto dei soci di opporre al creditore agente il limite di responsabilità
citato nel senso che le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
Conseguenza di quanto precede “è che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non
assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società” ulteriormente evidenziando che “il creditore, il quale
intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di
quest'ultimo e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la
distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa”.
Argomenta, in definitiva, la Corte nell'affermare che “oltre all'estinzione della società, la responsabilità dei soci sancita dall'art.2495, II co, .c. postula anche un altro elemento ovvero che i
8 soci si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante della liquidazione”: infatti “poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che
il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest'ultimo a dover provare che
l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di
liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E' evidente, infatti, che la percezione della quota
dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore
nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art.2697 c.c., tale circostanza
deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore
insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota
di esso da parte del socio".
L'assunto della appellante si rivela infondato.
Quanto, poi, alle ulteriori deduzioni dell'appellante (accertamento del proprio diritto anche in funzione dell'escussione di eventuali garanzie ovvero possibilità di soddisfacimento su beni o diritti che possano pervenire in futuro ai soci dalla società cancellata) merita osservare che detto profilo –
mai neppure dedotto in primo grado - attiene comunque all'interesse ad agire del creditore ex art.100 cpc ma non può implicare ex sé l'accoglimento della domanda proposta nei confronti degli ex soci:
ed invero, si ribadisce, la responsabilità patrimoniale personale dei soci verso i creditori sociali costituisce profilo distinto essendo subordinata, ai sensi dell'art.2495, II co,. c.c. alla verifica della percezione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
II
Del pari infondato è il motivo di gravame di cui al punto II.
In disparte ogni giudizio sulla possibilità per il danneggiato di agire nei diretti confronti della compagnia di assicurazione (la Suprema Corte, sin dall'anno 2017, qualifica la polizza assicurativa decennale come fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta), nella presente sede, in replica a quanto dedotto dall'appellante, vale osservare che la – benché affermi e ribadisca di non aver Pt_1
azione diretta nei confronti della – purtuttavia, già all'udienza 14.11.2017, ne ha Controparte_3
invocato la condanna in solido con la convenuta.
Queste stesse conclusioni sono state reiterate anche nei successivi atti di causa.
Anche in parte qua, pertanto, l'appello è infondato.
9 Quanto al motivo di cui al superiore punto III lo stesso deve intendersi assorbito in esito al rigetto del motivo di appello di cui al punto I.
III
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al punto IV.
Chiaramente infondato è l'assunto dell'appellante secondo cui le spese di lite liquidate in favore dei soci della non sarebbero dovute “posto che gli stessi sono stati citati in giudizio Controparte_4
in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di RO 15.2.2018: pertanto non sono stati chiamati direttamente dalla ”. Pt_1
È appena il caso di osservare che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e si è resa indispensabile a seguito della estinzione per cancellazione Controparte_1 Controparte_2
dal registro delle imprese della società convenuta.
In ogni caso, è principio di diritto quello per cui il soggetto che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente (per una applicazione del principio v. già Cass. 8888/2013; negli stessi termini più di recente Cass. 13013/2025).
Quanto, poi, alle doglianze relative alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione, è opportuno qui richiamare il consolidato indirizzo della
Suprema Corte per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal
terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore soccombente qualora
la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste
siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare
in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (v. Cass. 31889/2019; più
di recente Cass. 6144/2024).
10 La situazione testé descritta si è verificata nella specie dovendo anche escludersi che la chiamata in causa della possa essere ritenuta “manifestamente infondata” ovvero “palesemente Controparte_3
arbitraria” e quindi tradursi in un esercizio abusivo del diritto di difesa.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
RO è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida in € 3196,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Pt_1 CP_2
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore della società appellata che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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