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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 9.04.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 11679 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. INSALATA PIETRO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/11/2022 , premesso di essere titolare di assegno di Parte_1 invalidità civile riconosciutole in via giudiziale con decorrenza dall'1.01.2018, ha proposto azione di accertamento CP_ negativo degli indebiti di cui l le aveva chiesto la restituzione con la nota del 23.2.2022 per l'importo di euro 883,44
e con la nota del 23.5.2022 per la somma di euro 3.767,40.
In estrema sintesi ha lamentato la ricorrente che la prima nota non contenesse alcuna ragione circa la asserita non debenza delle somme erogate e che tutte le note che avevano preceduto quella del maggio 2022 – la prima delle quali, datata
13.11.2019, la informava della indebita percezione della somma di euro 3.767,40 per la annualità 2015, a causa della definitiva revoca dell'assegno di invalidità per motivi collegati al reddito - erano risultate mai recapitate ad essa destinataria.
Aggiungeva la di avere proposto in data 19.4.2022 ricorso amministrativo e che il Comitato Provinciale lo Parte_1 aveva respinto con la seguente motivazione: << … Nel caso di specie la pensionata, titolare di INVCIV n.07110663, non ha presentato il modello Red 2015, relativo ai redditi percepiti nel 2014 che andavano comunicati improrogabilmente entro il 31/3/2017. E' stata pertanto disposta la revoca definitiva della pensione di invalidità civile per l'anno 2015.
Dalla revoca è scaturito l'indebito numero 13769307 di euro 3.767,40.>>.
Quindi l'assistita eccepiva, con riferimento all'indebito di cui alla nota del 23.2.2022, la prescrizione del credito vantato CP_ dall' ed in ogni caso deduceva che, sin dal 2008, anno dal quale le era stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile, essa ricorrente non era mai stata titolare di redditi superiori al limite di legge, sicchè, in conclusione, CP_ aveva percepito le somme di cui l' le aveva chiesto la restituzione in assoluta buona fede;
fatto, questo, che, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia, già ne escludeva la ripetibilità.
1 CP_ Resisteva l' deducendo che la con la domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 21.12.2021 Parte_1 aveva , per la prima volta, dichiarato, oltre ai redditi propri, anche quelli del coniuge;
circostanza cui aveva fatto seguito, innanzitutto, il ricalcolo in diminuzione di quanto riconosciuto alla assistita a titolo di maggiorazione sociale sull'assegno di invalidità civile: da qui l'indebito di euro 883,44, derivante dalla riliquidazione dell'assegno di invalidità civile cat.
INVCIV n.044-090007110663, a titolo delle differenze dovute per il periodo dall'1.1.2012 al 31.3.2022.
CP_ Quanto, poi, all'indebito di euro 3.767,40, deduceva l' che questo derivava dal recupero delle somme erogate a titolo di assegno di invalidità civile per l'anno 2015, essendo stata disposta la revoca della prestazione per non avere la comunicato all' i redditi percepiti nell'anno 2014. Parte_1 CP_1 CP_ L' , in particolare, con riferimento a questo secondo indebito, contestava la violazione dell'art. 35 comma 10 bis del
D.L. n.307 del 2008- come modificato dall'art.13, comma 6, lettera C, del decreto legge n.78/2010, che impone a coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che, come la non presentano dichiarazione dei redditi, di Parte_1 CP_ comunicare annualmente all' la propria situazione reddituale, pena la revoca della prestazione.
Quindi, senza necessità di attività istruttoria, alla udienza del 9.04.2025 la causa è stata discussa e decisa.
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Innanzitutto è da dire che entrambi gli indebiti per la cui ripetizione agisce l' , hanno natura assistenziale. CP_1
Tanto vale per la maggiorazione sociale che concerne una prestazione di indubbia natura assistenziale riguardando misure previste dal legislatore a sostegno del reddito (v. in motivazione, tra le altre Cass.n.16859/2005 e per l'assegno Cass. n.
3214/2018, n. 635 del 2015 e n. 13200 del 2013) e, con tutta evidenza, per l'assegno di invalidità civile.
La fattispecie di indebito in discorso deve essere pertanto disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come affermato dalla Suprema corte con sentenza numero 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale – lo stesso, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
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Tanto premesso, ritiene questo giudice che, con riguardo al primo indebito vada accolta la eccezione di prescrizione decennale.
Ed invero, è lo stesso , a pg.7 della memoria, a dedurre che l'importo di euro 883,44 è stato richiesto alla CP_1 Parte_1 con comunicazione notificata il 23.2.2022, sicché deve ritenersi prescritto l'intero importo maturato a decorrere dal 2012.
Né può attribuirsi - in mancanza di ogni elemento di segno contrario - alcuna valenza al pagamento effettuato dalla assistita della predetta somma, che la stessa, peraltro, espressamente deduce di avere corrisposto al solo fine di evitare azioni esecutive.
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Quanto al secondo indebito valgono le seguenti considerazioni.
2 L'art.35 comma 10 bis, D.L. 207/2008 recita: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla
sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso
in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
A sua volta il comma 8 richiamato recita:
“
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.”
Quindi è tenuto alla presentazione del modello RED:
- chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi che non sono dichiarabili sul 730 o Modello
REDDITI perché esenti o esclusi dalla dichiarazione, esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d' imposta o sostitutiva IRPEF;
- chi dispone di soli redditi di pensione (propri e/o dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- chi è esonerato dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma è in possesso di redditi ulteriori a quelli di pensione (es. redditi da immobili, redditi da capitali ecc.);
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (Reddito da co.co.co o assimilato, pensioni estere, redditi di lavoro autonomo e occasionale, gettoni di presenza).
In attuazione di detta disciplina ed al fine, ivi espressamente previsto, di determinare i tempi e le modalità per la CP_ comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano le prestazioni, l' ha emanato la circolare n.
195/2015, individuando analiticamente i soggetti in relazione ai quali rileva l'obbligo di comunicazione e le tipologie di reddito da comunicare rispetto a ciascuna provvidenza corrisposta dall' . CP_1
Ai sensi della richiamata circolare, “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi CP_1 incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi
oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).”. CP_1
3 Al punto 2.2 della circolare, intitolato “Modalità di dichiarazione all'Istituto dei dati reddituali – Modello RED” è previsto che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate CP_1 al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori
a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.” CP_ Nel prosieguo, la circolare dispone che devono formare oggetto di comunicazione all' le “Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel
Casellario)...”.
Al punto 3.3 della circolare, intitolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, è espressamente previsto che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute CP_1 CP_ dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. CP_1
Orbene se alla luce della regolamentazione sopra richiamata lo stesso istituto previdenziale ha escluso dal novero dei CP_ redditi che devono formare oggetto di comunicazione annuale all' da parte del pensionato quelli, personali e del coniuge, derivanti dalla percezione di trattamenti pensionistici erogati dallo stesso istituto che, essendo destinati a
CP_ confluire nel casellario Centrale dei Pensionati, sono già conosciuti dall' , nella fattispecie in esame, alcun elemento valutativo ha fornito la assistita per ritenere che i redditi del coniuge rientrassero tra quelli che l' conosceva o CP_1 avrebbe dovuto conoscere.
Ed invero neanche risulta che prima della domanda di ricostituzione reddituale presentata il 21.12.2021, la Parte_1 avesse mai fatto presente all'Istituto la propria condizione di coniugata.
D'altronde, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante a partire dalla Cassazione sezioni unite del 4.09.2010
n. 18046, è sull'accipiens, che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, che va posto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Onere probatorio cui la non ha assolto. Parte_1 CP_ In conclusione , ritiene questo giudice che, nella specie, la fosse tenuta a comunicare all' , tramite modello Parte_1
RED, il reddito del proprio coniuge, essendo titolare di prestazione legata al reddito, risultando l'Istituto né tenuto a conoscere, né in grado di conoscere, il reddito del coniuge.
Ne consegue che la percezione delle somme non spettanti non è da ritenersi avvenuta da parte della ricorrente in buona fede, dovendosi escludere l'affidamento della assistita la quale non ha mai dedotto né provato, sia di avere reso noto, prima della domanda di ricostituzione del 2021, il proprio stato civile né che i redditi del proprio coniuge, per le ragioni sin qui esposte, rientrassero nella conoscibilità dell' , nonostante la mancata presentazione alla Agenzia delle CP_1
Entrate della propria dichiarazione reddituale.
La domanda, quindi, di accertamento negativo dell'indebito dell'importo di euro 3.767,403 va respinta.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 02/11/2022, così provvede, in parziale Controparte_1 accoglimento del ricorso:
CP_
- dichiara prescritto l'indebito pari ad euro 883,44, di cui alla nota prot. n. 07110663 del 23.02.2022;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa le spese processuali.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, in data 09/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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