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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1764 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
TRA
codice fiscale;
Parte_1 CodiceFiscale_1
codice fiscale;
Parte_2 CodiceFiscale_2
codice fiscale , con sede legale in Fondi (LT), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Pucci Alessandro, in definitiva sostituzione dei precedenti difensori, elettivamente domiciliati nel suo studio in Priverno (LT), via Giacomo Matteotti n. 143; opponenti
E
società con socio unico, con sede legale in Conegliano, in persona CP_2
del legale rappresentante pro tempore, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.
, con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa, P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura in atti, Controparte_3 dall'avv. Patrizia Zingone, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 42; nonché succeduta nelle posizioni di Controparte_4 Controparte_5
a seguito di fusione per incorporazione in data 26 Marzo 2021, con
[...]
sede legale in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel
Registro delle Imprese di Torino al n. Partita IVA P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Ferri, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Giacomo Puccini n. 10; opposti
OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 4.11.2024, sostituita l'udienza del 23.10.2024 ai sensi dell'art
127 ter cod. proc. civ., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: dichiarare“1) LA NULLITÀ E/O
L'ANNULLAMENTO DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE DE QUA E/O LA
INEFFICACIA DI TUTTI GLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI PER nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario, nonché del contratto di investimento titoli collegato al mutuo […]; 2) accertare e dichiarare, in via principale, l'usurarietà degli interessi applicati nel contratto di mutuo, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c.; condannando, in via riconvenzionale, la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice delle somme che risulteranno dovute;
3) accertare e dichiarare, in via principale, la nullità e/o l'invalidità -stante anche l'adozione di un piano di ammortamento con il regime di capitalizzazione difforme e/o l'omessa indicazione del reale TAEG- della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo per cui è causa;
condannando, in via riconvenzionale, la banca alla restituzione in favore di parte attrice delle somme dovute;
4) accertare e dichiarare, in via principale, la nullità degli addebiti effettuati a titolo di interessi nel corso del rapporto di conto corrente non essendo stati pattuiti nella misura applicata che, oltretutto, tenuto conto di ogni spesa, commissione e della capitalizzazione trimestrale applicate, risultano palesemente usurari;
condannando, in via riconvenzionale, la banca alla restituzione in favore di parte correntista delle somme dovute;
5) dichiarata, in via principale, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nel corso del rapporto di conto corrente con apertura di credito per cui è causa, condannare, in via riconvenzionale, la banca alla restituzione in favore di parte correntista delle somme dovute;
6) accertare, in via principale, la nullità per indeterminatezza e/o per difetto di causa delle commissioni di massimo scoperto e, per gli effetti, dichiarare l'illegittimità di quanto corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa condannandola, in via riconvenzionale, alla restituzione in favore di parte correntista delle somme dovute;
7) accertata, in via principale, la nullità degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta nonché per mancanza di giustificazione causale e, per gli effetti, operato il ricalcolo applicando la valuta effettiva, determinare
i maggiori importi percepiti dalla banca condannandola, in via riconvenzionale, alla restituzione in favore di parte attrice;
8) accertare, in via principale, la nullità del mutuo per difetto di causa e/o perché in frode alla legge […] e, per l'effetto, condannare, in via riconvenzionale, la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice delle somme a qualsiasi titolo dovute;
8) annullare, in via principale, la validità del contratto di mutuo e del rapporto di conto corrente per cui è causa e previo accertamento della nullità del mutuo per difetto di causa e/o perché in frode alla legge- il complessivo saldo contabile tra tutti i rapporti bancari intrattenuti tra le parti in causa, condannando, in via riconvenzionale, la banca, al pagamento delle somme dovute a parte attrice. 9) dichiarare, in via principale, la nullità, inefficacia e/o illegittimità della ipoteca iscritta per effetto del contratto di mutuo per cui è causa;
10)
Accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, l'illegittimità delle segnalazioni "a sofferenza" effettuate dalla banca alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e a qualsiasi altra Centrale Rischi Privata e, per l'effetto, condannare la convenuta alla cancellazione delle stesse, nonché, accertati e dichiarati i danni patrimoniali ed i pregiudizi non patrimoniali derivati a parte attrice, condannare la convenuta al risarcimento degli stessi;
11) Condannare, in via riconvenzionale, la banca, per le ragioni illustrate in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e dei pregiudizi non patrimoniali subiti da parte attrice. 12) CONDANNARE, ALTRESÌ, IN VIA
RICONVENZIONALE, LA/E BANCA/CHE ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA
DI EURO 320.352,6 (TRECENTOVENTIMILATRECENTOCINQUANTADUE,69
RISULTANTE DALLA SOMMA DELLE 20 RATE PAGATE, COSÌ COME PROVATO
DAGLI ALLEGATI DOC. 6 E 7 SOMMANDO LE N.20 RATE FINO ALLA
VENTESIMA IN CUI RISULTA IL DEBITO RESIDUO DI EURO 143.448,18 OLTRE A
INTERESSI E DANNO EMERGENTE E CR CESSANTE DA CALCOLARE
ANCHE IN VIA EQUITATIVA, A E , DA RIPARTIRSI Parte_1 CP_1
TRA LORO SECONDO I VERSAMENTI EFFETTUATI;
13) CONDANNARE,
ALTRESÌ, IN VIA RICONVENZIONALE, LA/E BANCA/CHE ALLA RESTITUZIONE
DELLA SOMMA A GARANZIA FISSATA IN EURO 645.678,63 COME DA ESTRATTO
CONTO ALLEGATO AL N. 26 DELL'ALLEGATO DOC. 1 O LA MINOR SOMMA DI
EURO 478.800 COME RISULTANTE DALL'ULTIMO DOCUMENTO RICEVUTO,
ALLEGATO AL N. 33 DELL'ALLEGATO DOC.1 A IN PROPRIO, Parte_1
COME EREDE DI (ALL.D) E PER CONTO DI Parte_3 Pt_2 , OLTRE A INTERESSI E DANNO EMERGENTE E CR CESSANTE DA
[...]
CALCOLARE ANCHE IN VIA EQUITATIVA, 14) CHIEDE, INFINE, IN OGNI CASO,
L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA E LA CANCELLAZIONE DELLE
TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, QUELLA RELATIVA AL PIGNORAMENTO,
QUELLA IPOTECARIA E QUELLA A SOFFERENZA DELLA SIGN.RA
[...]
. 15) CON vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo Pt_1 unificato”.
CONCLUSIONI DI PARTE ST : “respingere l'istanza di CP_2 dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 194/2017,
Tribunale di Latina, confermando altresì la validità del titolo esecutivo azionato e degli atti esecutivi compiuti nell'ambito della procedura esecutiva stessa;
accertare il diritto di credito della Banca di procedere ad esecuzione per il pagamento delle somme rinvenienti dal mutuo n. rep. 51005 racc. 6234 del 29.07.2002; confermare la validità del piano di ammortamento e l'applicazione degli interessi pattuiti;
respingere le domande proposte in via riconvenzionale dagli odierni attori;
accertare l'infondatezza,
l'inammissibilità e l'irritualità per carenza dei presupposti della domanda avversaria volta a ottenere la restituzione e/o la compensazione e, per l'effetto, rigettarla. […] con vittoria di competenze e spese ovvero, in subordine, con compensazione integrale di competenze e spese”.
CONCLUSIONI DI PARTE ST INTESA SPA: “in via Parte_4
preliminare dichiara inammissibili le domande come in atti proposte da
[...]
, e nel merito riconoscere e dichiarare Pt_1 Parte_2 CP_1
infondate in fatto ed in diritto le domande di , e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, respingere le stesse;
in ogni caso condannare CP_1 [...]
, e in solido tra loro, al pagamento delle Pt_1 Parte_2 CP_1 spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_5 Parte_2 CP_1 hanno introdotto la fase merito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 194/2017. Il pignoramento è stato notificato e trascritto nei confronti della società da parte di _6 P_
, in forza del contratto di mutuo stipulato il 29.07.2002 tra la Banca
[...]
Popolare Commercio e Industria soc. coop. e con il quale è stata CP Parte_1
concessa in prestito alla predetta la somma di euro 360.000,00, con garanzia ipotecaria prestata dalla mutuataria su beni immobili di sua proprietà, successivamente trasferiti alla società esecutata.
Hanno dedotto:
- che “ha dato mandato alla Banca di investire la somma del mutuo in Parte_1
prodotti finanziari, come provato da Allegato B, in quanto la somma a garanzia non era nella disponibilità dei clienti”;
- che successivamente gli immobili ipotecati sono stati trasferiti da a Parte_1
e da quest'ultima a con accollo del mutuo in entrambe le Parte_6 CP_1
compravendite, come risulta dalle comunicazioni del notaio rogante inoltrate alla banca mutuante;
- che non essendo in possesso della documentazione bancaria relativa all'operazione di investimento, hanno dovuto richiedere più volte alla banca di rendere disponibili i saldi e le movimentazioni, senza esito;
- che gli investimenti effettuati dopo la stipula del mutuo, risultavano pari a euro
645.678,63;
- che soltanto dopo gli accessi della Guardia di Finanza presso la banca, quest'ultima ha riconosciuto l'esistenza di molteplici rapporti di conto corrente con e Parte_1
; Parte_2
- che i predetti hanno anche ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti bancari;
- che difetta la legittimazione in capo a a procedere Controparte_5 esecutivamente ed inoltre difettano i documenti che comprovano l'acquisto del credito da parte di e Intesa San Paolo Spa;
CP_2
- che il mutuo è nullo, atteso che è stata prodotta la copia del contratto “con piano di ammortamento illeggibile e quindi in bianco che impedisce alcun calcolo delle rate
[…]”
- che difetta l'esistenza del titolo esecutivo, non essendo avvenuta la traditio della somma, come si evince dal fatto che la banca non ha mai consegnato i documenti comprovanti l'accredito della somma sul conto corrente n. 878/2001, indicato nel contratto di mutuo;
- che la somma mutuata è stata utilizzata dalla banca in modo illegittimo, essendo stata destinata al ripianamento di precedenti passività (finanziamento di euro 310.000,00 c/c n. 475, diverso dal conto corrente n. 878/2001 indicato nell'atto di mutuo);
- che essi opponenti vantano un ingente controcredito nei confronti della banca e che, pertanto, hanno diritto alla restituzione delle somme pagate in forza del mutuo, in quanto nullo, pari a euro 320.352,69 (le prime venti rate), nonché delle “somme indebitamente trattenute dalla banca in relazione ai dossier titoli nn. 122448 e 146308”
“per un valore di € 645.678,63 al 30.06.2003, che nel 2014 erano indicati in €
478.800,00”;
- che il mutuo contiene la previsione di tassi di interessi usurari e che il tasso applicato è stato sempre superiore;
- che alla nullità del mutuo consegue la nullità dell'ipoteca, voluta dalla banca al solo fine di trasformare un credito chirografario in ipotecario;
- che la somma precettata non è certa né liquida, posto che “non è dato sapere come sia stato calcolato il capitale residuo, quali e quante siano le rate insolute”;
- che la banca è debitrice “delle maggiori somme depositate dalla sig.ra Parte_1 presso la stessa banca”.
Hanno concluso come in atti.
Con comparsa depositata in data 11.07.2022, si è costituita in giudizio la CP_2 quale ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle altre domande formulate.
Con comparsa depositata in data 12.07.2022, si è costituita in giudizio Intesa San Paolo, deducendo di essersi fusa con e contestando le conclusioni Controparte_5
di parte opponente. Ha chiesto il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento comunicato il 4.11.2024. Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti conclusivi.
*****
La presente opposizione non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto di qualificazione, le domande proposte integrano un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c. Le contestazioni mosse attengono, infatti, all'an debeatur, avendo, gli opponenti, introdotto motivi che pongono in discussione proprio il diritto del creditore ad agire in executivis.
Preliminarmente, si osserva che ha ricevuto la notifica dell'atto di Parte_1
pignoramento in qualità di debitrice/mutuataria, in forza del contratto stipulato in data il
29.07.2002 con la Banca Popolare Commercio e Industria soc. coop. a r.l. La società
invece è il soggetto esecutato, per avere acquistato, in data successiva alla _6 stipula del mutuo, il bene ipotecato (trattasi dell'ipoteca costituita da in Parte_1
sede di stipula del predetto contratto di finanziamento). Sempre preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di
[...]
Invero, dall'esame dell'atto introduttivo - del quale va sottolineata la non Pt_2
semplice lettura, trattandosi di citazione di ben 114 pagine, collazionate con lunghe ripetizioni e richiami ad atti con i quali sono stati introdotti altri giudizi relativi alle posizioni debitorie in oggetto (opposizione a precetto, ricorso in opposizione proposto al
G.E., reclamo al Collegio), richiami inseriti previa locuzione, “premesso che”, più volte ripetuta, non da ultimo, a pagina 91– risulta che non è né debitore né Parte_2
terzo esecutato. Infatti, né il precetto, né il pignoramento sono stati diretti nei suoi confronti. Ne consegue che il predetto non ha titolo per formulare le contestazioni che attengono alla validità del contratto di mutuo, alla sua esistenza e alla sua valenza quale titolo esecutivo. Inoltre, nonostante il predetto si sia, in più occasione, dichiarato garante di si fa rilevare che la restituzione della somma concessa a mutuo è Parte_1 garantita dall'ipoteca, mentre non è stata prestata alcuna forma di garanzia personale.
Per quanto attiene, invece, alla domanda formulata nei confronti della banca pignorante, diretta ad ottenere la restituzione delle somme che assume di aver Parte_2 consegnato nel corso degli anni all'istituto di credito, affinché ne curasse l'investimento sul mercato riservato agli operatori di borsa specializzati, si osserva che la domanda risulta inammissibile nella presente sede. Il presente giudizio nasce come opposizione all'esecuzione R.G.E. 194/2017, promossa nei confronti di per un debito di CP_1
(contratto con la stipula del mutuo). Nell'opposizione, quest'ultima, Parte_5
unitamente a , oltre a contestare il diritto a procedere in via esecutiva, Parte_2 eccepisce l'esistenza di un controcredito in compensazione, di importo superiore alla somma richiesta dal procedente.
Orbene, se l'eccezione di compensazione è astrattamente ammissibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione, va precisato che essa deve provenire dal soggetto che ha interesse a paralizzare, in tutto o in parte, l'esecuzione. In altri termini, l'eccezione di vantare un controcredito nei confronti del creditore che agisce esecutivamente, non può che provenire dal soggetto debitore, il quale, in seguito all'accoglimento dell'eccezione, vedrà il debito estinto ovvero ridotto. Ritiene, per contro, il Tribunale che l'eccezione non possa essere svolta da soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva dalla quale l'opposizione prende l'abbrivio. Il sig. , estraneo alla vicenda che attiene Parte_2
al mutuo ed estraneo alla procedura esecutiva, ha inteso veicolare, attraverso il giudizio di opposizione all'esecuzione, una domanda di restituzione somme che non ha alcuna attinenza ha con la procedura esecutiva in corso. Ne consegue, a parere del Tribunale, l'inammissibilità della domanda.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione spiegati da e si Parte_1 CP_1
osserva:
1) quanto alla titolarità del credito in capo a , si osserva che la Controparte_5
mutuante Banca Popolare Commercio e Industria soc. coop. a rl, in data 15.11.2016 si è fusa in (cfr. atto Notaio prodotto dall'opposta Controparte_5 Per_1 CP_8
. In forza della fusione, documentalmente provata, la quale realizza un fenomeno
[...] successorio (ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”),
l'incorporante ha acquisito i crediti dell'incorporata. Sul punto, gli opponenti non hanno proposto alcun argomento al fine di escludere l'operatività del fenomeno successorio che realizza la fusione. Deve concludersi, dunque, che ha Controparte_5
incardinato la procedura esecutiva quale titolare del credito già vantato da Banca
Popolare Commercio e Industria soc. coop. a rl nei confronti di Con Parte_1
riferimento alla contestazione circa la attuale titolarità del credito in capo a in CP_8
forza della cessione del 20.07.2018, si fa rilevare che il motivo - neppure dedotto nei ricorsi (sub 1 e sub 2), esaminati dal G.E. e definiti con l'ordinanza del 26.05.2021, di rigetto della sospensione dell'esecuzione - è stato soltanto accennato nell'atto di citazione, ma, in seguito, non coltivato. Neppure nelle conclusioni gli opponenti hanno richiamato la contestazione. Comunque, risulta sufficiente a provare l'inclusione del credito azionato nella cessione di crediti in blocco, la produzione della Gazzetta
Ufficiale del 26.07.2018, sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti da a in forza del contratto del 20.07.2018. Controparte_5 Controparte_2
Si legge nell'avviso che ha acquistato “tutti i crediti (per capitale, interessi, CP_8 anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_5
saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
“Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. Il contratto di mutuo stipulato in data 29.07.2002, rientra in quelli indicati, sia per tipologia che per periodo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.
17944/2023, ha ritenuto che se la contestazione attiene all'inclusione nella cessione del credito azionato, l'enunciazione della tipologia di crediti, contenuta nell'avviso, costituisce adeguata prova dell'operazione finanziaria. Inoltre, l'indicazione nell'avviso del sito web nel quale trovare l'indicazione dei singoli crediti, costituisce un ulteriore elemento indiziario della cessione. D'altra parte gli opponenti non hanno speso argomenti idonei a far ritenere escluso dalla cessione il credito azionato.
Quanto alla posizione di Intesa San Paolo Spa, vi è prova essa abbia incorporato
[...]
, (atto per notaio del 26.03.2021), sicché tale Controparte_5 Persona_2
operazione societaria ha determinato, secondo i principi sopra esposti, il subentro della prima nei rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima.
Quanto alla legittimazione di Intesa San Paolo, si rappresenta che detto soggetto è subentrato a in seguito all'operazione di fusione, come risulta Controparte_5 dall'atto per prodotto dalla stessa opposta costituita.
2) Con riferimento alle deduzioni degli opponenti e circa la nullità Parte_1 CP_1
del contratto di mutuo, si evidenzia: per quanto attiene al piano di ammortamento - che gli opponenti assumono costituire un elemento che concorre alla validità del contratto e che, nel caso di specie, difetta, essendone stata prodotta una copia del tutto illeggibile - va osservato che trattasi di argomento non condivisibile. Come già esposto nell'ordinanza del G.E., a chiusura della fase sommaria dell'opposizione, pienamente condivisibile, “la scarsa qualità della copia del contratto di mutuo nella parte in cui riporta il piano di ammortamento non costituisce motivo per negare al creditore procedente il diritto di agire in via esecutiva;
che, invero, a quest'ultimo fine deve ritenersi sufficiente l'esistenza di un titolo esecutivo;
che la natura di titolo esecutivo non può essere disconosciuta al predetto negozio, trattandosi di un atto ricevuto da notaio nel quale è chiaramente individuabile un obbligo restitutorio della somma finanziata”. Si aggiunga che, anche in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto. Infatti, laddove dal contratto, nonché dalle contabili bancarie, risulti la cadenza delle rate e il termine entro il quale restituire la somma, oltre al tasso di interesse, vi sono gli elementi utili per determinare la rata (Cass. n. 33724/2022; Tribunale Treviso n. 2390/2023). Nel caso di specie il contratto di mutuo contiene i predetti elementi, come emerge dalla lettura dei punti da 1.1 a 1.5. Inoltre, trattandosi, nel caso di specie, non di mancanza del piano di ammortamento, bensì di produzione di una copia non chiaramente leggibile, gli opponenti erano in condizione di procurarsi altra copia o presso il notaio rogante, ovvero presso l'archivio notarile. infatti, è stata parte del contratto di mutuo e Parte_1 avrebbe potuto senz'altro acquisire una copia del piano di ammortamento.
3) Con riferimento alla contestazione circa la mancata traditio della somma concessa a mutuo, è noto che il contratto di mutuo è un contratto reale, nel quale la consegna del denaro costituisce un elemento essenziale della fattispecie. Senza la traditio, il contratto non viene ad esistenza. Ebbene, come anche affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la traditio non si realizza soltanto con la materiale consegna del denaro, bensì anche attraverso la disponibilità giuridica dello stesso in favore del mutuatario. Come affermato dal giudice dell'esecuzione, “il contratto di mutuo può dirsi conforme alla fattispecie di cui all'art. 474 cod. proc. civ. fintanto che, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, sia possibile rinvenire pattuizioni, rispettose della forma dell'atto pubblico imposta dalla legge, dalle quali desumere la consegna al mutuatario o la trasmissione al medesimo della giuridica disponibilità della somma mutuata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, 27 agosto 2015 n. 17194)”. Nel caso di specie, la consegna, nell'accezione sopra indicata, ricorre senza dubbio. Nel mutuo, infatti, Pt_1
accetta un finanziamento ipotecario di euro 360.000,00 e la somma viene
[...]
contestualmente erogata, con rilascio di quietanza. La finalità del mutuo non entra nella fase genetica di esso, non essendo, il mutuo fondiario, un mutuo di scopo. Ne consegue che anche laddove, come dedotto dagli opponenti, la somma concessa a mutuo sia stata impiegata dalla banca per estinguere pregresse passività, tale destinazione non altera la causa del contratto e non lo inficia in alcun modo. In tal senso si è espressa la Corte di
Cassazione: “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (cfr. Cass. sentenza n.
37654/2021).
4) Quanto alla deduzione relativa all'applicazione di interessi usurari, si osserva che la stessa è rimasta un'allegazione generica. Gli opponenti, nel lungo atto introduttivo, si sono profusi in un esame della problematica in termini astratti, nonché nella trascrizione di lunghi passi di sentenze di merito, mentre, con riferimento al mutuo in oggetto, la contestazione non ha assunto i caratteri specifici che ne avrebbero consentito uno scrutinio compiuto.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle allegazioni relative alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato. Assumono gli opponenti che in difetto di detta indicazione, avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 117 comma 7
TUB. L'argomento non può essere condiviso. Sul punto, pur in mancanza del piano di ammortamento (rectius, in presenza di un piano di ammortamento non leggibile), gli opponenti avrebbero dovuto proporre, sulla base dei parametri contenuti nel contratto, un calcolo alternativo. Invero, poiché essi assumono che potrebbe essere stato applicato il regime della capitalizzazione composta, il calcolo alternativo, effettuato con l'applicazione della capitalizzazione semplice, avrebbe evidenziato l'esistenza di un indebito. Tale allegazione, più compiuta, e sorretta da un principio di prova, avrebbe consentito al Tribunale di valutare diversamente la richiesta di CTU, la quale, invece, per come formulata, è risultata esplorativa. Si fa rilevare che la perizia di parte, prodotta, comunque, oltre le preclusioni processuali, è assolutamente insufficiente.
5) Quando alla dedotta mancanza nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), si osserva, come affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, che esso “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del
d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr.
Cass. n. 4597/2023; 39169/2021). Nel caso di specie, dunque, la eventuale mancata indicazione di tale indicatore, non vizia il contratto.
6) Gli opponenti assumono, ancora, che il credito che la banca afferma di vantare non è né certo, né liquido, posto che “non è dato sapere come sia stato calcolato il capitale residuo, quali e quante siano le rate insolute”. Quanto a quest'ultimo profilo, va evidenziato che sono proprio gli opponenti ad affermare più volte di aver pagato un numero di rate pari a venti rispetto al totale di sessanta, sicché è senz'altro noto il numero di quelle ancora insolute. Inoltre, costituisce principio che regola le obbligazioni di pagamento, quello in forza del quale il creditore può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'adempimento, ovvero altre cause modificative o estintive del debito. In particolare, nel mutuo, quale titolo esecutivo stragiudiziale, è sufficiente a provare l'esistenza del credito la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provarne l'estinzione (Cass. 25584/2018 richiamata in Cass.10507/2019). In conclusione, ai fini del rimborso di un mutuo non risulta necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti, risultando sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata. D'altra parte, come sopra già evidenziato, gli opponenti si sono limitati a contestare la somma indicata nell'atto di precetto, ma non hanno offerto alcuna prospettazione alternativa che avrebbe consentito un approfondimento istruttorio.
7) Quanto all'eccezione di compensazione, essa va esaminata limitatamente a quanto dedotto da non essendone legittimato, per quanto sopra Parte_1 Parte_2 evidenziato. Certamente va esclusa l'operatività della compensazione legale (art. 1243 comma 1 c.c.), la quale presuppone che il controcredito sia certo, liquido ed esigibile (il che vale a dire non contestato - in quanto definitivamente accertato - nell'an e nel quantum e non sottoposto a condizione o termine). La certezza di un credito differisce dalla sua liquidità, in considerazione del fatto che un credito è certo quando non è controverso nella sua esistenza, mentre è liquido quando il suo ammontare è determinato (o facilmente determinabile tramite una mera operazione aritmetica sulla base dei vari elementi indicati dal titolo). Premesso ciò, è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a chiarire che, nonostante l'evidente differenza dei due concetti, l'uno sottenda l'altro, riconoscendo che il quantum di una pretesa creditoria sia strettamente connesso all'an debeatur. Quindi, nonostante l'art. 1243 c.c. non menzioni espressamente il requisito della certezza del credito, questo è certamente necessario, sicché, in difetto, la compensazione giudiziale non sarà ritenuta ammissibile. Affinché possa operare la compensazione giudiziale, di cui al comma 2° della richiamata norma, il credito, dunque, deve essere certo nell'an, mentre il giudice innanzi al quale essa è eccepita, può liquidarlo, cioè renderlo certo nel quantum, se tale attività sia facile e pronta. Se invece il creditore principale contesti, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito, allora non sussiste certezza del controcredito.
In altri termini, l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 cod. civ., secondo comma, è limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993; S.U.
23225/2016).
Orbene, nel caso di specie, il controcredito non è per nulla certo, essendo fortemente contestata dalla banca l'esistenza di un proprio obbligo restitutorio nei confronti di
La predetta opponente, in primis, non ha conseguito alcun titolo Parte_1 giudiziale idoneo a dimostrare l'esistenza (in punto di an debeatur) di un obbligo da parte della banca di restituzione di somme indebitamente detenute, né ha allegato elementi, quali, a titolo esemplificativo, il riconoscimento del debito da parte della banca. Trattasi, dunque, di controcredito litigioso, circostanza comprovata dalla produzione di documenti, nonché dal tenore degli scritti delle parti, le quali, da anni contraddicono sulla situazione relativa all'esistenza di rapporti di dare/avere relativi ai dossier titoli nn. 112448; 146308 e ai conti corrente nn. 100495; 100878, nonché sui comportamenti reciprocamente tenuti nel corso dei rapporti contrattuali. Anche nella presente sede ha ribadito la violazione, da parte della banca, dei doveri di Parte_1
correttezza e di trasparenza, argomenti che, pur degni di nota, tuttavia, alcun rilievo assumono ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria di somme di denaro. Come condivisibilmente ritenuto dal Collegio che ha deciso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. 3227/2022) in data 10.01.2022, “a fronte della produzione, da parte dei reclamanti, di un mero estratto conto relativo al deposito titoli
(fonte di obblighi restitutori in capo all'Istituto di credito) non possa essere invocato alcun effetto compensativo idoneo a determinare l'arresto della procedura. Nessun rilievo assume, in questa fase, la colpevole inerzia della Banca nella trasmissione della documentazione richiesta, anche in forza di un titolo monitorio notificato al suo indirizzo. Se, infatti, l'inadempimento può rilevare a fini risarcitori, certamente non vale a conferire il crisma della certezza e della liquidità al credito soltanto “affermato” dalla controparte”.
Ne consegue che non si tratta soltanto di rendere liquido il dedotto controcredito, rendendolo certo nel quantum, bensì di accertarlo nell'an, il che, in forza dei principi sopra richiamati, è precluso nel giudizio in cui la compensazione viene eccepita.
In conclusione, in considerazione degli argomenti esposti, la presente opposizione non può essere accolta. Parimenti va rigettata l'eccezione di compensazione giudiziale.
Quanto alle spese di lite, al rigetto delle domande degli opponenti segue la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle predette, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
2. rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 CP_1
3. rigetta l'eccezione di compensazione formulata dall'opposta ; Parte_1
4. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta costituita, in euro 7.824,00 per compensi (di cui euro 2.304,00 per la fase di studio;
euro 1.520,00 per la fase introduttiva;
euro 4.000,00 per la fase conclusionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Latina il 24.02.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli