Decreto cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/06/2025, n. 12040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12040 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di salute – ist. N. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e comunicato in data 2.12.2024 dal Consolato Generale d’Italia a Lagos, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la ricorrente, cittadina nigeriana, agisce, con ricorso ritualmente notificato e depositato, per l’annullamento previa sospensiva anche monocratica del provvedimento con il quale il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto l’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di salute;
- a sostegno della propria posizione la ricorrente premette:
i) di essere madre del cittadino nigeriano -OMISSIS- -OMISSIS-, regolarmente residente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, attualmente in attesa di rinnovo;
ii) che il predetto -OMISSIS- è giunto in Italia nel 2017 per seguire un percorso di formazione scolastica, si è diplomato e gioca al contempo a basket presso la società sportiva Orange 1 Basket Bassano di Bassano del Grappa, che gli garantisce vitto, alloggio e lo segue nello sviluppo della carriera sportiva e dove attualmente svolge il ruolo di preparatore atletico essendo impossibilitato a svolgere attività sportiva;
iii) che, recentemente al giovane -OMISSIS- è stata diagnosticata una patologia renale con carattere di gravità e cronicità per la quale egli si sottopone a dialisi per quattro volte a settimana presso l’Ospedale di Bassano del Grappa;
iv) che da ultimo gli è stata prospettata, come unica possibilità di soluzione del grave problema renale, la via del trapianto; il ragazzo stato inserito nella lista trapianti degli ospedali di Padova e Brescia, ma la lista d’attesa è molto lunga;
v) che vi è possibilità che la madre sia compatibile per la donazione di un rene;
vi) che a tal fine, dopo gli esami preliminari fatti in Nigeria, l’azienda sanitaria territoriale ULSS 7 Pedemontana ha prospettato la necessità che l’odierna ricorrente faccia ingresso in Italia e vi rimanga per un congruo periodo di tempo (allo stato non precisamente quantificabile) al fine di svolgere i necessari accertamenti e, se positivi, sottoporsi ad intervento di donazione;
vii) che sulla base della documentazione fornita da Ulss 7, munita di firme e timbro del personale medico del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Bassano del Grappa che ha in carico il figlio, la ricorrente in data -OMISSIS- presentava domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di salute, al fine di sottoporsi agli accertamenti ed eventuali interventi di cui ai punti che precedono viii) che in data -OMISSIS- il Consolato Generale d’Italia di Lagos rigettava la domanda di visto motivando il rifiuto sulla base della seguente motivazione presente nel modulo prestampato: “ Vi sono ragionevoli dubbi sull’affidabilità e l’autenticità dei documenti giustificativi forniti o sull’autenticità del loro contenuto”;
- in punto di diritto la ricorrente formula un unico articolato motivo di ricorso denunciando sostanzialmente i seguenti vizi: (i) violazione di legge rispetto alla normativa di settore, rivendicando il possesso dei requisiti per il rilascio del visto, nonché l’omessa comunicazione del c.d. preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/90; (ii) eccesso di potere ravvisabile nella carenza e genericità della motivazione nonché nella carenza di istruttoria ed erronea comprensione dei fatti e della documentazione allegata all’istanza;
Rilevato che si è costituita l’amministrazione resistente a mezzo difesa erariale con atto di stile, depositando in seguito relazione della sede consolare con i relativi allegati;
Rilevato che con decreto monocratico presidenziale emesso il 17/01/2025 è stata dichiarata inammissibile la domanda di tutela monocratica ed è stata imposta alla parte ricorrente la regolarizzazione della procura alle liti ed alla amministrazione resistente la redazione di relazione istruttoria;
rilevato che con ordinanza dep. 5/2/2025 il Collegio ha disposto la produzione di ulteriore relazione sui fatti di causa e la regolarizzazione della procura alle liti, incombente ribadito con successive ordinanze del 4/4/2025, e del 15/4/25;
Rilevato che in data 12/6/25 la ricorrente ha depositato procura alle liti regolarizzata, mentre non è pervenuta agli atti alcuna relazione integrativa dell’amministrazione resistente;
Rilevato che la causa è stata da ultimo chiamata alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 per la discussione della domanda cautelare, all’esito della quale discussione, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, in diritto, che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto in quanto:
a) è in discussione la facoltà per la madre di -OMISSIS- -OMISSIS-, affetto da patologia renale grave, di entrare nel territorio nazionale al fine di contribuire alle cure del figlio, anche mediante trapianto di rene, terapia salvavita; l’art. 36 T.U.IMM. dispone i requisiti necessari per il rilascio del visto alla persona che dovrà subire il trattamento o all’accompagnatore. Per quest’ultimo è previsto nello specifico la produzione della documentazione della struttura sanitaria attestante il tipo di cura, la data di inizio della terapia e la durata presunta del trattamento - tutte informazioni presenti nel certificato di cui al doc. n. 5 della produzione di parte ricorrente e n.2 della produzione di parte resistente - nonché la disponibilità di vitto e alloggio in Italia – non messe in discussione dalla sede consolare;
b) la ricorrente è dotata di legittimazione ad agire: al riguardo, è appena il caso di sottolineare come nel caso di specie sia in discussione la richiesta di visto per cure mediche/” caregiver ”, titolo che , ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 286/98 e del par. 3, ultimo comma, dell’All. A al decreto interministeriale n 850 del 2011, e conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, può essere azionata sia dal soggetto che deve ricevere le cure sia dall’accompagnatore/”caregiver” (cfr. da ultimo l’ordinanza di questa sezione n. 4799/2024 del 24/10/24); la ricorrente ha inoltre regolarizzato la procura alle liti come disposto dal Tribunale.
c) la sede consolare non ha emesso il preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, applicabile ratione temporis all’impugnato provvedimento;
d) la motivazione, seppur letta in correlazione all’incartamento procedimentale e della relazione istruttoria, tenuto conto del divieto di motivazione postuma, è generica e non consente al destinatario - né al giudice- di comprendere quale sia la causa della inaffidabilità della documentazione agli atti e ostativa al rilascio del visto, atteso che si tratta di documentazione sanitaria recante epigrafe della Azienda sanitaria territorialmente competente con timbro e firma del medico che redige la relazione sanitaria;
e) l’istruttoria è carente atteso che la sede consolare ha emesso il diniego senza attendere -né sollecitare- il riscontro dalla stessa richiesto alla azienda sanitaria e pervenuto, seppur tardivamente, agli atti del procedimento; agli atti vi è infatti la relazione sanitaria rilasciata dal Ulss 7, Presidio ospedaliero di Rete Bassano, S.C. Nefrologia e dialisi, sottoscritto e timbrato da professionista sanitario in forze alla struttura, nel quale viene spiegata l’esigenza di verifica di compatibilità al trapianto della madre del paziente e viene attestato che le spese sono a carico del SSN; pare pertanto provata la necessità di -OMISSIS- -OMISSIS- di sottoporsi a cure salvavita, quale è il trapianto, e pare conseguentemente provata la necessità che la madre si rechi sul suolo nazionale quale “ caregiver ” al fine di contribuire all’accudimento e -ove possibile- sottoporsi a donazione di rene; a fronte di una relazione sanitaria di tale tenore, peraltro confermata dalla struttura sanitaria con la ulteriore missiva del 4/12/24 depositata dalla stessa amministrazione resistente, è manifestamente irragionevole ed illogica la proposizione del consolato laddove ritiene non provata tale necessità;
f) in quanto rilevante ai fini dell’esercizio del potere, con riferimento ai mezzi di sostentamento ed alla disponibilità di idoneo alloggio, deve rilevarsi che la sede consolare, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato;
Rilevato che pertanto il ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che l’amministrazione dovrà riesercitare il potere, attesa la gravità dello stato di salute del beneficiario delle cure, entro il termine di 15 giorni;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.500,0 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.