TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9844/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana VACCARISI, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
1 Posta in decisione all'udienza del 24/02/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 26/09/2024, ha Parte_1
chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[rectius: lo scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti] contratto con
[...]
a Mascalucia (CT) il 18/12/2008, dalla cui unione è nata, a Catania, Controparte_1
il 15/07/2010, la figlia . Persona_1
Ha esposto la ricorrente che il rapporto matrimoniale è andato via via deteriorandosi, al punto che i coniugi sono giunti alla separazione personale mediante accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 07/01/2019, oggetto di relativo nulla osta emesso dalla Procura
Civile della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che dalla data del suddetto accordo i coniugi non hanno ripreso alcuna forma di convivenza ed è cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto dunque in conformità alle condizioni già stabilite in sede di separazione, l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre, regolamentazione degli incontri padre-figlia secondo le medesime modalità già
concordate e riportate in ricorso ed il versamento a carico di di Controparte_1
un contributo mensile di Euro 350,00, per il mantenimento della figlia, da corrispondersi secondo le modalità indicate in ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie per come indicato in ricorso, assegno unico percepito al 50% da ciascun genitore.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_1
2 giudizio, né è comparso all'udienza di comparizione del 24/02/2025, tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Nella medesima udienza del 24/02/2025, sentita la ricorrente personalmente presente, in mancanza di istanze istruttorie e non occorrendo adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente (unica costituita) a seguito di discussione orale della causa.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
- non costituitosi nel giudizio, né personalmente comparso all'udienza di
[...]
comparizione del 24/02/2025 - deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita per separazione consensuale del 07/01/2019 depositata in Cancelleria in data 08/01/2019,
accordo autorizzato con provvedimento della Procura Distrettuale della Repubblica di
Catania - Sezione Affari Civili del 17/01/2019, depositato in Cancelleria in data
21/01/2019.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può,
inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
3 Quanto alle statuizioni relative alla figlia minore, appare opportuno e conforme all'interesse della stessa, in difetto di elementi ostativi a tale soluzione - non allegati né
emersi in corso di causa - disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, al fine di continuare ad assicurare alla minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337-ter c. c.).
Tenuto conto dell'attuale situazione di fatto, appare altresì opportuno che la figlia minore continui ad essere collocata presso la madre (soluzione, questa, che, unita agli ampi Per_1
tempi di permanenza presso l'altro genitore, appare la più confacente a garantire alla figlia benessere nonché crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con la figlia ed all'esplicazione del loro ruolo educativo).
Nonostante il collocamento prevalente della minore presso la madre, nulla si dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di relativa domanda, tenuto conto che in ricorso parte ricorrente ha dedotto che l'abitazione familiare sita in Mascalucia Via
Polveriera n. 4/B è di sua proprietà, avendola acquistata diversi anni prima del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione della permanenza della figlia minore con il genitore non collocatario, si osserva che anche in relazione all'età della figlia stessa (avviata a gestire in autonomia le frequentazioni coi genitori) debba essere affidata agli accordi tra le parti e tra le parti e la minore la determinazione dei tempi e modi di incontro;
in mancanza di diversi accordi, ritiene il collegio che sussistano le ragioni per confermare il calendario di incontri articolato in ricorso - che peraltro si riporta alle modalità di incontri già stabilite in sede di
4 separazione - e cioè che il padre potrà vedere e tenere con se la figlia con le seguenti modalità:
a) tutti i mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 e fino alle 21.00 orario in cui provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre;
b) i fine settimana, a fine settimana alterni, dalle 16.00 del sabato e fino alle 21.00 del giorno seguente, orario in cui provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre;
c) nel periodo estivo, ferma la regolamentazione settimanale di cui ai punti precedenti, per un ciclo di quindici giorni continuativi da definirsi congiuntamente tra i coniugi;
d) durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il padre terrà con se la figlia dal 23 al 29
dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo e viceversa.
e) le superiori regolamentazioni del diritto di visita potranno essere modificate dalle parti in ragione delle rispettive reciproche esigenze lavorative ed altresì in funzione delle esigenze e degli impegni della figlia minore.
Stante la convivenza prevalente della figlia minore presso la madre, non sussistendo Per_1
– anche in questo caso - ragioni per discostarsi da quanto concordato dalle parti, sia nell'an
che nel quantum, in seno all'accordo di negoziazione assistita per separazione personale consensuale, deve porsi a carico del padre l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della detta figlia con un assegno, che, tenuto conto delle esigenze della minore (ormai adolescente) va determinato in euro 350,00, come chiesto in domanda, da corrispondersi a tramite bonifico bancario Parte_1
all'IBAN IT52 Z076 0116 9000 0006 1528 386, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese,
5 da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato.
A tale quantificazione si perviene, non essendo stato dedotto un significativo mutamento del quadro reddituale delle parti rispetto alla fase della separazione, in assenza di produzioni documentali reddituali di parte resistente, tenendo conto delle deduzioni e delle dichiarazioni di parte ricorrente - il cui onere probatorio non può ritenersi meno rigoroso nel caso di mancata costituzione della parte resistente (non potendo pienamente operare il principio di non contestazione nella contumacia della parte) - da cui emerge che l'odierna ricorrente, proprietaria della casa in cui vive con la figlia, lavora alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo determinato percependo una Controparte_2
retribuzione annuale lorda di circa € 9.950,00 (vedasi busta paga e certificazioni uniche in atti), mentre è lavoratore dipendente nella specie autista Controparte_1
soccorritore presso SEUS 118 con sede legale in Via Caduti senza croce, 28 a Palermo e sede operativa nella provincia di Catania, percependo una retribuzione annua lorda di €
30.000,00.
Quanto all'assegno unico, verrà percepito al 50% da ciascun genitore, come per legge.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9844/2024 R.G., nella
6 contumacia di : Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Mascalucia (CT) il 18/12/2008 tra
, nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mascalucia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Mascalucia n. 31, parte 1, anno 2008);
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
disciplina i tempi di permanenza della figlia minore con il padre come Persona_1
in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di Controparte_1
ogni mese, in favore di , la somma mensile di euro 350,00 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , somma da Persona_1
versare tramite bonifico bancario all'IBAN IT52 Z076 0116 9000 0006 1528 386 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
dispone che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore, come per legge;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
7