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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 228/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 228/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Guido Maria Castiglioni attrice in opposizione contro
Controparte_1 con gli avv.ti Nicola Tella, Francesco Fabris e Mauro Ferruzzi convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2515/2024
MOTIVAZIONE
1. ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 2515/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 50.021,86 a favore di a titolo di servizi di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a centri medici e Controparte_1 laboratori analisi gestiti da essa di cui al contratto di appalto Parte_1
24.05.2023. Pa
4.0 resiste. CP_1
Con provvedimento in data 16.06.2025, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione era di pronta soluzione.
Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
1 2. Ciò premesso, ritiene il tribunale che il motivo di opposizione relativo alla competenza del tribunale di Roma sia infondato.
La clausola n. 13 del contratto di appalto, infatti, prevede sì la competenza del tribunale capitolino, ma non in via esclusiva (v. art. 29, secondo comma, c.p.c.).
Ed infine, l'attrice opponente non ha contestato il foro facoltativo del luogo ove l'obbligazione è sorta, previsto dall'art. 20 c.p.c..
3. Passando ora la merito della controversia, questo tribunale ritiene che la causa debba essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida, il quale, come noto, imponendo un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. 9.01.2019,
n. 363; Cass. 11.05.2018, n. 11.458; e Cass., sez. un., 8.05.2014, n. 9936).
4. E' infatti meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui
[...] ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che essa non Parte_1
è debitrice, ma lo sarebbero le singole società - di cui era capogruppo - che avevano usufruito dei singoli servizi di pulizia e di sanificazione.
La clausola n. 5 del contratto di appalto prevede testualmente che “il gruppo Pt_1 pagherà al Fornitore un corrispettivo annuo ... pari ad euro 2.272.126,38 … in dodici rate mensili pari ad euro 189.343,87 … che verranno fatturati alle singole ragioni sociali/divisioni”.
La clausola menziona quindi “il gruppo CERBA” quale debitore.
Nelle premesse del contratto, le parti hanno precisato che Parte_1
è indicata “per brevità ; la successiva lett. a) delle stesse premesse precisa inoltre che Pt_1
“ è parte di un Gruppo societario, Gruppo Cerba, di cui fanno parte numerose imprese”. Pt_1
Il contratto distingue quindi (=Cerba da Gruppo Cerba. Pt_1 Parte_1
Debitore, come detto, non è (=Cerba , ma il Gruppo Cerba, Pt_1 Parte_1 sicchè è priva di legittimazione passiva sostanziale. Parte_1
Alle medesime conclusioni conduce il tenore letterale della cit. clausola n. 5, la quale, come visto, prevede espressamente che la fatturazione venga effettuata alle singole società del gruppo. Ciò che appare perfettamente conforme anche al regime fiscale, poiché, come noto, la fatturazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto che effettivamente usufruisce del servizio: nella specie, come detto, le singole società del gruppo . Pt_1 Pa Da ciò consegue che 4.0 deve rivolgere le proprie pretese creditorie nei CP_1 confronti di tali singole società, non contro Parte_1
2 Ulteriore conferma della correttezza di tale conclusione è data dal constatare che Pa
4.0 non ha tempestivamente contestato l'affermazione di CP_1 Parte_1
[... secondo la quale le fatture precedenti a quelle azionate in sede monitoria sono sempre state pagate dalle singole società intestatarie delle fatture stesse (v. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
5. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
L'incertezza della lite impone peraltro la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 2515/2024.
Compensa le spese giudiziali.
Padova, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 228/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Guido Maria Castiglioni attrice in opposizione contro
Controparte_1 con gli avv.ti Nicola Tella, Francesco Fabris e Mauro Ferruzzi convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2515/2024
MOTIVAZIONE
1. ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 2515/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 50.021,86 a favore di a titolo di servizi di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a centri medici e Controparte_1 laboratori analisi gestiti da essa di cui al contratto di appalto Parte_1
24.05.2023. Pa
4.0 resiste. CP_1
Con provvedimento in data 16.06.2025, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione era di pronta soluzione.
Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
1 2. Ciò premesso, ritiene il tribunale che il motivo di opposizione relativo alla competenza del tribunale di Roma sia infondato.
La clausola n. 13 del contratto di appalto, infatti, prevede sì la competenza del tribunale capitolino, ma non in via esclusiva (v. art. 29, secondo comma, c.p.c.).
Ed infine, l'attrice opponente non ha contestato il foro facoltativo del luogo ove l'obbligazione è sorta, previsto dall'art. 20 c.p.c..
3. Passando ora la merito della controversia, questo tribunale ritiene che la causa debba essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida, il quale, come noto, imponendo un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. 9.01.2019,
n. 363; Cass. 11.05.2018, n. 11.458; e Cass., sez. un., 8.05.2014, n. 9936).
4. E' infatti meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui
[...] ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che essa non Parte_1
è debitrice, ma lo sarebbero le singole società - di cui era capogruppo - che avevano usufruito dei singoli servizi di pulizia e di sanificazione.
La clausola n. 5 del contratto di appalto prevede testualmente che “il gruppo Pt_1 pagherà al Fornitore un corrispettivo annuo ... pari ad euro 2.272.126,38 … in dodici rate mensili pari ad euro 189.343,87 … che verranno fatturati alle singole ragioni sociali/divisioni”.
La clausola menziona quindi “il gruppo CERBA” quale debitore.
Nelle premesse del contratto, le parti hanno precisato che Parte_1
è indicata “per brevità ; la successiva lett. a) delle stesse premesse precisa inoltre che Pt_1
“ è parte di un Gruppo societario, Gruppo Cerba, di cui fanno parte numerose imprese”. Pt_1
Il contratto distingue quindi (=Cerba da Gruppo Cerba. Pt_1 Parte_1
Debitore, come detto, non è (=Cerba , ma il Gruppo Cerba, Pt_1 Parte_1 sicchè è priva di legittimazione passiva sostanziale. Parte_1
Alle medesime conclusioni conduce il tenore letterale della cit. clausola n. 5, la quale, come visto, prevede espressamente che la fatturazione venga effettuata alle singole società del gruppo. Ciò che appare perfettamente conforme anche al regime fiscale, poiché, come noto, la fatturazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto che effettivamente usufruisce del servizio: nella specie, come detto, le singole società del gruppo . Pt_1 Pa Da ciò consegue che 4.0 deve rivolgere le proprie pretese creditorie nei CP_1 confronti di tali singole società, non contro Parte_1
2 Ulteriore conferma della correttezza di tale conclusione è data dal constatare che Pa
4.0 non ha tempestivamente contestato l'affermazione di CP_1 Parte_1
[... secondo la quale le fatture precedenti a quelle azionate in sede monitoria sono sempre state pagate dalle singole società intestatarie delle fatture stesse (v. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
5. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
L'incertezza della lite impone peraltro la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 2515/2024.
Compensa le spese giudiziali.
Padova, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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