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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/09/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1432/2024 del
R.G.A.C. decisa nell'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente
TRA
- in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore RANALDI e Nicola ANGELILLI per delega in calce al ricorso in opposizione con istanza di sospensione;
PARTE RICORRENTE
E
- NC (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Giulio TATARELLI per delega allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione parte ricorrente depositava note scritte di udienza in data 12 settembre 2025 e parte resistente in data 27 agosto 2025 da intendersi in questa sede richiamate. PREMESSO IN FATTO
Con ricorso in data 4 marzo 2024 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 25/2024, prot. n. 9360 del 04/03/2024, emessa dalla Provincia di
Latina, deducendo:
a) in data 11/10/2023 , Servizio Sezione Provinciale di , elevava nei Parte_3 CP_1 confronti della società ricorrente verbale di accertamento di violazione n. LT-RI_04 per la presunta violazione dell'art. 193 comma 1 sanzionato dall'art. 258 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per “compilazione FIR con dati incompleti/inesatti”, identificando quale trasgressore la in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. sig.ra ; Parte_2
b) in seguito la notificava in data 06/04/2024 ordinanza ingiunzione Parte_4
n. 25/2024 prot. 9360 del 04/03/2024, irrogando la sanzione amministrativa di euro
3.200,00;
c) nel merito osservava la società ricorrente il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 28 L. 689/81, eccependo pertanto la conseguente prescrizione del diritto ad esigere le somme da parte della , poiché la violazione sarebbe stata Parte_4 accertata a distanza di circa un anno dalla presunta trasgressione, in violazione dell'art. 15 L. 689/81 che prevede che le violazioni vengano contestate al trasgressore all'atto di accertamento, o laddove ciò non sia possibile, entro i successivi novanta giorni;
d) deduceva inoltre l'opponente la carenza nonché la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione del provvedimento amministrativo, il quale invece, ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, doveva essere motivato in relazione alla particolarità del caso concreto;
e) rilevava ancora la società ricorrente la nullità della sanzione impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 689/81, poichè nel caso di specie il formulario risultava compilato dall'incaricato allo smaltimento e pertanto nulla, in relazione ad eventuali errori di compilazione del suddetto formulario, poteva essere addebitato alla
Parte_1
f) ravvisava infine l'opponente una sproporzione della sanzione irrogata, in ragione della lieve entità dei fatti e della esiguità della condotta, motivo per il quale gli accertatori avrebbero dovuto applicare il minimo edittale della sanzione prevista dalla legge;
g) chiedeva pertanto la società ricorrente, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
nel merito in via principale,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 25/2024; in via subordinata,
l'applicazione del minimo edittale previsto dalla legge, pari ad euro 1.600,00 ed in via ulteriormente gradata avanzava richiesta di rateizzazione.
Si costituiva la con comparsa in data 06 maggio 2024 deducendo, Parte_4 riguardo al mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e la conseguente prescrizione del diritto, che la doglianza era del tutto infondata poiché i limiti temporali entro i quali l'Amministrazione doveva provvedere alla notifica della violazione, in assenza di contestazione immediata della stessa come nel caso di specie, dovevano ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, individuato nel momento in cui l'Amministrazione aveva acquisito tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'esistenza della violazione, e non alla data di commissione della suddetta. Nella fattispecie, l'organo accertatore aveva richiesto alla società destinataria finale del rifiuto di trasmettere tutta la documentazione relativa al suddetto, e tale società inviava i formulari di identificazione dei rifiuti in data 27/07/2023; pertanto, avviava l'istruttoria che si concludeva in Parte_3 data 11/10/2023 con la redazione del verbale n. LT-RI_04, il quale segnava il momento di accertamento della violazione. Risultava quindi tempestiva la notifica della violazione, avvenuta il 12/10/2023, entro il termine di giorni 90 dall'accertamento previsto dall'art. 14
L. 689/81, decorrente dal 11/10/2023, giorno di redazione del verbale. Infondata era anche la tesi secondo la quale non sarebbe stato osservato il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 28 L. 689/81, giacché nella fattispecie in esame la suddetta ordinanza era stata adottata il 04/03/2024 e notificata il 12/03/2024, a fronte di una violazione commessa il 22/09/2022, pertanto entro il termine prescrizionale di cinque anni.
Rilevava altresì la resistente l'infondatezza della doglianza relativa alla genericità del provvedimento impugnato, essendo l'ordinanza ingiunzione opposta adeguatamente motivata, sia in relazione alla condotta sanzionata, sia in relazione alla violazione addebitata.
Deduceva ancora l'opposta, l'infondatezza della doglianza relativa all'assenza di colpa della la quale invece, essendo la produttrice dei rifiuti, era responsabile Parte_1 della violazione contestata, gravando su di essa l'obbligo di redazione del F.I.R.; difatti, il produttore poteva affidare i propri rifiuti al trasportatore, ma non poteva disinteressarsi degli stessi, essendo a suo carico il buon esito del viaggio. Anche in relazione all'argomentazione svolta dall'opponente in merito all'errore sul fatto non determinato da colpa, non sussisteva nel caso in esame, ad avviso della resistente, l'elemento positivo, estraneo all'autore della violazione, idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire.
Infine, la resistente contestava la fondatezza della doglianza relativa alla sproporzione tra pena irrogata e violazione contestata, adducendo la corretta determinazione dell'ammontare della sanzione secondo quanto stabilito dall'art. 258 comma 4 D.Lgs.
152/2006; difatti, al momento dell'accertamento i verbalizzanti avevano applicato, ex art. 16 L. 689/81, l'importo premiale pari al doppio del minimo edittale poiché più favorevole, importo confermato anche in sede di ordinanza ingiunzione, il quale costituiva già, come detto, una misura premiale.
Chiedeva pertanto il rigetto in via preliminare della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta;
nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione anche nell'importo.
All'udienza del 06 giugno 2024 parte ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. Parte resistente si riportava alla comparsa di costituzione e risposta ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Nel merito si riportava a quanto dedotto nella comparsa di costituzione.
La causa veniva quindi rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16 settembre
2025.
Parte resistente depositava note conclusive in data 16 luglio 2025 così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza ingiunzione impugnata anche nell'importo ingiunto;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata. Dalla documentazione depositata in atti si evince che i termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata sono stati rispettati dall'Amministrazione procedente e pertanto nessuna decadenza risulta maturata. Difatti, il processo di accertamento sulla violazione commessa dalla in data 22/09/2022, si è concluso in data Parte_1
11/10/2023, data nella quale è stato redatto processo verbale sulla base della relazione inviata alla Provincia di prot. 66916 del 02/10/2023, relativa al sopralluogo esperito CP_1 da personale tecnico in data 13/07/2023 presso l'impianto della società Parte_5
Pertanto, in data 11/10/2023 l'agente verbalizzante, acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili per procedere alla redazione del verbale, ha accertato la violazione commessa, consistente nella compilazione, da parte della del formulario Parte_1
n. DUB 951486/22 del 22/09/2022, relativo al rifiuto di cui al codice 170802 “materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01”, con dati incompleti e/o inesatti, per i quali non è possibile ricostruire le informazioni dovute per legge, in quanto associato ad una scheda di caratterizzazione del rifiuto compilata dal trasportatore anziché dal produttore. Sul punto appare unanime la giurisprudenza di legittimità e di merito nell'affermare che i termini previsti dal secondo comma dell'art. 14 L. 689/81, laddove non sia stata possibile la contestazione immediata di cui al primo comma del medesimo articolo, come nella fattispecie in esame, non decorrano dalla semplice notizia di un fatto astrattamente idoneo ad integrare una violazione, ma dall'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, la quale è possibile solo all'esito di un'attività valutativa da effettuarsi tramite l'acquisizione e l'analisi di tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione stessa.
Tale processo verbale di accertamento, redatto come detto in data 11/10/2023, è stato notificato alla società opponente il 12/10/2023, la quale non ha fatto pervenire, nel termine di trenta giorni, scritti difensivi all'Amministrazione procedente. Pertanto, la Parte_4
emetteva l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 25/2024, prot. n. 9360 del
[...]
04/03/2024 notificata alla ricorrente il 12/03/2024, nel rispetto del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 L. 689/81, a fronte di una violazione commessa in data
22/09/2022 e accertata con processo verbale del 11/10/2023, notificato il 12/10/2023.
Parimenti nel merito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 178 D. Lgs. 152/2006, significativamente rubricato “Principi”, “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”. La “responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti” viene poi attuata altresì dalle norme che disciplinano il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto F.I.R.), che
è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione, anche al fine di impedire che, durante il trasporto, il rifiuto venga smaltito illegalmente. Dispone al riguardo l'art. 193 D. Lgs. n. 152/2006 che “per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno
i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”. La violazione degli obblighi di tenuta dei formulari sono poi sanzionati dall'art. 258 comma 5 che stabilisce che “se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”.
L'articolo 193 comma 1 D. Lgs. 152/2006 - anche dopo le novità normative introdotte dal
D.L. 3 settembre 2020 n. 116 - stabilisce che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (F.I.R.) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.” L'art. 258 quarto comma del medesimo decreto stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti
o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”.
Parte ricorrente è incorsa nella violazione contestata per avere compilato il formulario relativo al rifiuto di cui al codice 170802 (materiali da costruzione a base di gesso), con dati incompleti e/o inesatti, per i quali non è possibile ricostruire le informazioni di legge, in quanto associato ad una scheda di caratterizzazione del rifiuto compilata dal trasportatore anziché dal produttore.
La produttrice dei rifiuti, è responsabile della violazione contestata, Parte_1 gravando su di essa l'obbligo di redazione del F.I.R. Difatti, come prescritto dall'art. 193 D.
Lgs. 152/2006, il formulario viene “redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore”, controfirmato poi dal trasportatore e dal destinatario del rifiuto.
L'affidamento dei rifiuti al trasportatore non esime il produttore dalle sue responsabilità.
Sul punto cfr. una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n.
13580/2022, la quale ha sancito che in tema di rifiuti il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto insieme al trasportatore, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 D. Lgs. 152/2006, il quale articolo prevede un meccanismo di assunzione delle responsabilità per eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore che del trasportatore. Ancora sul punto, sempre la Suprema Corte, con la sentenza n. 34031 del 19/12/2019, ha statuito che l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto intrega gli estremi di cui all'art. 193 D. Lgs. 152/2006, assumendosene pertanto onere e responsabilità diretti, atteso che l'art. 5 L. 689/81, in tema di concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria non solo all'autore dell'infrazione, ma anche a coloro che hanno dato un contributo causale. Pertanto, tutti i soggetti coinvolti – produttore, trasportatore e smaltitore – sono corresponsabili “a catena” ai sensi dell'art. 178 comma 3 D.lgs 152/2006.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato poiché parte opponente ha violato i predetti obblighi poiché ha compilato il formulario con dati incompleti e/o inesatti per i quali non è stato possibile ricostruire le informazioni dovute per legge, giacché il suddetto formulario presentava una scheda di caratterizzazione del rifiuto compilata dal trasportatore anziché dal produttore, pur essendo onere di quest'ultimo.
Appare infondata la contestazione inerente il quantum della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, poiché con l'ordinanza ingiunzione impugnata veniva confermata, ai sensi dell'art. 193 comma 1, sanzionato dall'art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006, la sanzione amministrativa di euro 3.200,00, già comminata all'atto dell'accertamento, risultando la stessa pari al doppio del minimo edittale poiché più favorevole per il trasgressore, quale beneficio previsto per il pagamento in misura ridotta entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione.
La soccombenza della società ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. 147/22, considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1432/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'Ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna la Società al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.701,00 per compensi, oltre spese generali, rimborso forfettario ed oneri riflessi come per legge così come previsto per il patrocinio reso da procuratore iscritto all'Albo speciale degli avvocati degli Enti Pubblici.
Lì 16 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1432/2024 del
R.G.A.C. decisa nell'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente
TRA
- in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore RANALDI e Nicola ANGELILLI per delega in calce al ricorso in opposizione con istanza di sospensione;
PARTE RICORRENTE
E
- NC (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Giulio TATARELLI per delega allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione parte ricorrente depositava note scritte di udienza in data 12 settembre 2025 e parte resistente in data 27 agosto 2025 da intendersi in questa sede richiamate. PREMESSO IN FATTO
Con ricorso in data 4 marzo 2024 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 25/2024, prot. n. 9360 del 04/03/2024, emessa dalla Provincia di
Latina, deducendo:
a) in data 11/10/2023 , Servizio Sezione Provinciale di , elevava nei Parte_3 CP_1 confronti della società ricorrente verbale di accertamento di violazione n. LT-RI_04 per la presunta violazione dell'art. 193 comma 1 sanzionato dall'art. 258 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per “compilazione FIR con dati incompleti/inesatti”, identificando quale trasgressore la in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. sig.ra ; Parte_2
b) in seguito la notificava in data 06/04/2024 ordinanza ingiunzione Parte_4
n. 25/2024 prot. 9360 del 04/03/2024, irrogando la sanzione amministrativa di euro
3.200,00;
c) nel merito osservava la società ricorrente il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 28 L. 689/81, eccependo pertanto la conseguente prescrizione del diritto ad esigere le somme da parte della , poiché la violazione sarebbe stata Parte_4 accertata a distanza di circa un anno dalla presunta trasgressione, in violazione dell'art. 15 L. 689/81 che prevede che le violazioni vengano contestate al trasgressore all'atto di accertamento, o laddove ciò non sia possibile, entro i successivi novanta giorni;
d) deduceva inoltre l'opponente la carenza nonché la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione del provvedimento amministrativo, il quale invece, ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, doveva essere motivato in relazione alla particolarità del caso concreto;
e) rilevava ancora la società ricorrente la nullità della sanzione impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 689/81, poichè nel caso di specie il formulario risultava compilato dall'incaricato allo smaltimento e pertanto nulla, in relazione ad eventuali errori di compilazione del suddetto formulario, poteva essere addebitato alla
Parte_1
f) ravvisava infine l'opponente una sproporzione della sanzione irrogata, in ragione della lieve entità dei fatti e della esiguità della condotta, motivo per il quale gli accertatori avrebbero dovuto applicare il minimo edittale della sanzione prevista dalla legge;
g) chiedeva pertanto la società ricorrente, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
nel merito in via principale,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 25/2024; in via subordinata,
l'applicazione del minimo edittale previsto dalla legge, pari ad euro 1.600,00 ed in via ulteriormente gradata avanzava richiesta di rateizzazione.
Si costituiva la con comparsa in data 06 maggio 2024 deducendo, Parte_4 riguardo al mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e la conseguente prescrizione del diritto, che la doglianza era del tutto infondata poiché i limiti temporali entro i quali l'Amministrazione doveva provvedere alla notifica della violazione, in assenza di contestazione immediata della stessa come nel caso di specie, dovevano ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, individuato nel momento in cui l'Amministrazione aveva acquisito tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'esistenza della violazione, e non alla data di commissione della suddetta. Nella fattispecie, l'organo accertatore aveva richiesto alla società destinataria finale del rifiuto di trasmettere tutta la documentazione relativa al suddetto, e tale società inviava i formulari di identificazione dei rifiuti in data 27/07/2023; pertanto, avviava l'istruttoria che si concludeva in Parte_3 data 11/10/2023 con la redazione del verbale n. LT-RI_04, il quale segnava il momento di accertamento della violazione. Risultava quindi tempestiva la notifica della violazione, avvenuta il 12/10/2023, entro il termine di giorni 90 dall'accertamento previsto dall'art. 14
L. 689/81, decorrente dal 11/10/2023, giorno di redazione del verbale. Infondata era anche la tesi secondo la quale non sarebbe stato osservato il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 28 L. 689/81, giacché nella fattispecie in esame la suddetta ordinanza era stata adottata il 04/03/2024 e notificata il 12/03/2024, a fronte di una violazione commessa il 22/09/2022, pertanto entro il termine prescrizionale di cinque anni.
Rilevava altresì la resistente l'infondatezza della doglianza relativa alla genericità del provvedimento impugnato, essendo l'ordinanza ingiunzione opposta adeguatamente motivata, sia in relazione alla condotta sanzionata, sia in relazione alla violazione addebitata.
Deduceva ancora l'opposta, l'infondatezza della doglianza relativa all'assenza di colpa della la quale invece, essendo la produttrice dei rifiuti, era responsabile Parte_1 della violazione contestata, gravando su di essa l'obbligo di redazione del F.I.R.; difatti, il produttore poteva affidare i propri rifiuti al trasportatore, ma non poteva disinteressarsi degli stessi, essendo a suo carico il buon esito del viaggio. Anche in relazione all'argomentazione svolta dall'opponente in merito all'errore sul fatto non determinato da colpa, non sussisteva nel caso in esame, ad avviso della resistente, l'elemento positivo, estraneo all'autore della violazione, idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire.
Infine, la resistente contestava la fondatezza della doglianza relativa alla sproporzione tra pena irrogata e violazione contestata, adducendo la corretta determinazione dell'ammontare della sanzione secondo quanto stabilito dall'art. 258 comma 4 D.Lgs.
152/2006; difatti, al momento dell'accertamento i verbalizzanti avevano applicato, ex art. 16 L. 689/81, l'importo premiale pari al doppio del minimo edittale poiché più favorevole, importo confermato anche in sede di ordinanza ingiunzione, il quale costituiva già, come detto, una misura premiale.
Chiedeva pertanto il rigetto in via preliminare della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta;
nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione anche nell'importo.
All'udienza del 06 giugno 2024 parte ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. Parte resistente si riportava alla comparsa di costituzione e risposta ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Nel merito si riportava a quanto dedotto nella comparsa di costituzione.
La causa veniva quindi rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16 settembre
2025.
Parte resistente depositava note conclusive in data 16 luglio 2025 così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza ingiunzione impugnata anche nell'importo ingiunto;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata. Dalla documentazione depositata in atti si evince che i termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata sono stati rispettati dall'Amministrazione procedente e pertanto nessuna decadenza risulta maturata. Difatti, il processo di accertamento sulla violazione commessa dalla in data 22/09/2022, si è concluso in data Parte_1
11/10/2023, data nella quale è stato redatto processo verbale sulla base della relazione inviata alla Provincia di prot. 66916 del 02/10/2023, relativa al sopralluogo esperito CP_1 da personale tecnico in data 13/07/2023 presso l'impianto della società Parte_5
Pertanto, in data 11/10/2023 l'agente verbalizzante, acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili per procedere alla redazione del verbale, ha accertato la violazione commessa, consistente nella compilazione, da parte della del formulario Parte_1
n. DUB 951486/22 del 22/09/2022, relativo al rifiuto di cui al codice 170802 “materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01”, con dati incompleti e/o inesatti, per i quali non è possibile ricostruire le informazioni dovute per legge, in quanto associato ad una scheda di caratterizzazione del rifiuto compilata dal trasportatore anziché dal produttore. Sul punto appare unanime la giurisprudenza di legittimità e di merito nell'affermare che i termini previsti dal secondo comma dell'art. 14 L. 689/81, laddove non sia stata possibile la contestazione immediata di cui al primo comma del medesimo articolo, come nella fattispecie in esame, non decorrano dalla semplice notizia di un fatto astrattamente idoneo ad integrare una violazione, ma dall'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, la quale è possibile solo all'esito di un'attività valutativa da effettuarsi tramite l'acquisizione e l'analisi di tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione stessa.
Tale processo verbale di accertamento, redatto come detto in data 11/10/2023, è stato notificato alla società opponente il 12/10/2023, la quale non ha fatto pervenire, nel termine di trenta giorni, scritti difensivi all'Amministrazione procedente. Pertanto, la Parte_4
emetteva l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 25/2024, prot. n. 9360 del
[...]
04/03/2024 notificata alla ricorrente il 12/03/2024, nel rispetto del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 L. 689/81, a fronte di una violazione commessa in data
22/09/2022 e accertata con processo verbale del 11/10/2023, notificato il 12/10/2023.
Parimenti nel merito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 178 D. Lgs. 152/2006, significativamente rubricato “Principi”, “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”. La “responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti” viene poi attuata altresì dalle norme che disciplinano il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto F.I.R.), che
è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione, anche al fine di impedire che, durante il trasporto, il rifiuto venga smaltito illegalmente. Dispone al riguardo l'art. 193 D. Lgs. n. 152/2006 che “per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno
i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”. La violazione degli obblighi di tenuta dei formulari sono poi sanzionati dall'art. 258 comma 5 che stabilisce che “se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”.
L'articolo 193 comma 1 D. Lgs. 152/2006 - anche dopo le novità normative introdotte dal
D.L. 3 settembre 2020 n. 116 - stabilisce che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (F.I.R.) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.” L'art. 258 quarto comma del medesimo decreto stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti
o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”.
Parte ricorrente è incorsa nella violazione contestata per avere compilato il formulario relativo al rifiuto di cui al codice 170802 (materiali da costruzione a base di gesso), con dati incompleti e/o inesatti, per i quali non è possibile ricostruire le informazioni di legge, in quanto associato ad una scheda di caratterizzazione del rifiuto compilata dal trasportatore anziché dal produttore.
La produttrice dei rifiuti, è responsabile della violazione contestata, Parte_1 gravando su di essa l'obbligo di redazione del F.I.R. Difatti, come prescritto dall'art. 193 D.
Lgs. 152/2006, il formulario viene “redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore”, controfirmato poi dal trasportatore e dal destinatario del rifiuto.
L'affidamento dei rifiuti al trasportatore non esime il produttore dalle sue responsabilità.
Sul punto cfr. una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n.
13580/2022, la quale ha sancito che in tema di rifiuti il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto insieme al trasportatore, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 D. Lgs. 152/2006, il quale articolo prevede un meccanismo di assunzione delle responsabilità per eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore che del trasportatore. Ancora sul punto, sempre la Suprema Corte, con la sentenza n. 34031 del 19/12/2019, ha statuito che l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto intrega gli estremi di cui all'art. 193 D. Lgs. 152/2006, assumendosene pertanto onere e responsabilità diretti, atteso che l'art. 5 L. 689/81, in tema di concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria non solo all'autore dell'infrazione, ma anche a coloro che hanno dato un contributo causale. Pertanto, tutti i soggetti coinvolti – produttore, trasportatore e smaltitore – sono corresponsabili “a catena” ai sensi dell'art. 178 comma 3 D.lgs 152/2006.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato poiché parte opponente ha violato i predetti obblighi poiché ha compilato il formulario con dati incompleti e/o inesatti per i quali non è stato possibile ricostruire le informazioni dovute per legge, giacché il suddetto formulario presentava una scheda di caratterizzazione del rifiuto compilata dal trasportatore anziché dal produttore, pur essendo onere di quest'ultimo.
Appare infondata la contestazione inerente il quantum della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, poiché con l'ordinanza ingiunzione impugnata veniva confermata, ai sensi dell'art. 193 comma 1, sanzionato dall'art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006, la sanzione amministrativa di euro 3.200,00, già comminata all'atto dell'accertamento, risultando la stessa pari al doppio del minimo edittale poiché più favorevole per il trasgressore, quale beneficio previsto per il pagamento in misura ridotta entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione.
La soccombenza della società ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. 147/22, considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1432/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'Ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna la Società al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.701,00 per compensi, oltre spese generali, rimborso forfettario ed oneri riflessi come per legge così come previsto per il patrocinio reso da procuratore iscritto all'Albo speciale degli avvocati degli Enti Pubblici.
Lì 16 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava