Articolo 1 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 2
Versione
29 novembre 1984
Art. 1.
All' articolo 31 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma:
"Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
falsita' prevista dall' articolo 491 del codice penale , quando il fatto non concerne un testamento olografo;
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale ;
rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale , con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 614 del codice penale ;
furto aggravato ai sensi dell' articolo 625 del codice penale ;
ricettazione prevista dall' articolo 648 del codice penale ".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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