Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/05/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Michele Oricchio Presidente LA Cassaneti Consigliere (relatore)
Marzia De Falco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74865 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:
1- RO IA, nata il [...] ad Offenbach in [...]
(EE) e residente in [...] (C.F.
[...]);
2- VE VI, nato a [...] il [...] e residente in CE (SA) alla Via Roma Monte n. 165 (C.F. [...]);
VISTO l’atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 18 novembre 2025;
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 14 aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore consigliere LA Cassaneti e il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Gaetano Gigliano;
SENTENZA - 109/2026 Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 2 Ritenuto in
TT
Con atto di citazione depositato in data 18/11/2025 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i coniugi RO IA e VE VI per sentirli condannare al pagamento in favore dell’INPS, rispettivamente delle somme di € 11.000,00 ed € 400,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in relazione all’indebita percezione, la RO da aprile 2019 a settembre 2020 e il VENTURA nel mese di dicembre 2020, del reddito di cittadinanza, revocato dall’INPS a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta n.
56/2022 emessa dal GUP del Tribunale di Vallo della Lucania.
L’attore pubblico ha rilevato l’emergenza dagli atti di causa (Informativa di P.G. e relativi allegati resa all’INPS e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nonché Relazione dell’INPS e relativi allegati) della responsabilità amministrativa dei convenuti, consistita nella violazione delle disposizioni normative di riferimento [artt. 2, comma 1, lett. a) n. 2) e 7, comma 1, del D.L. 4/2019] per avere la DENTA falsamente dichiarato di essere residente in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, e il VE omesso di indicare di essere titolare dall’1/12/2009 della omonima ditta individuale esercente l’attività “rivestimento di pavimenti e di muri” con prestazioni fornite nel 2018 per circa € 1.000,00 (percepiti in aggiunta ai dichiarati € 6.346,00 conseguiti in tale annualità a titolo di lavoro dipendente). Tale illecita percezione del beneficio in parola, ottenuta dai convenuti con condotta connotata da dolo, costituirebbe ad avviso Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 3 del requirente, fonte di danno erariale diretto (per l’importo di € 9.197,19 a carico della RO e di € 231,17 a carico del VE) nonché di danno da disservizio (€ 1.802,81 per RO ed € 168,83 per VE).
Nell’atto di citazione ci si sofferma in particolare, sulla sussistenza in fattispecie della giurisdizione contabile, riconosciuta dalla Sezione II d’Appello con plurime decisioni (nn. 468/2022, 106 e 158 del 2025) e desumibile da pronunce della Corte Costituzionale (nn. 126/2021 e 19/2022).
Premessa la descrizione del beneficio denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.) secondo le disposizioni che ne regolano le caratteristiche e l’erogazione, l’attore pubblico ha evidenziato che l’illecita percezione dello stesso da parte dei convenuti attraverso volontaria violazione delle disposizioni stesse, ha dato luogo alla condanna dei medesimi soggetti -tra l’altro- alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con la sentenza di applicazione di pena su richiesta degli imputati del GUP presso il Tribunale di Vallo della Lucania (sentenza n. 56/2022). Pertanto, si è ritenuto di addebitare a costoro, non solo il danno erariale diretto, quantificato negli importi suindicati direttamente dall’INPS erogante, ma anche il danno da disservizio, determinato -secondo criteri tracciati in precedenti sentenze di questa Sezione- in una percentuale di quello diretto e derivato dai costi sostenuti dall’Istituto previdenziale per “l’impiego di risorse aggiuntive a carico dell’organizzazione pubblica (costretta ad attività diverse da quelle richieste dal decorso fisiologico del rapporto con il privato, allo scopo di rimediare alle violazioni delSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 4 la legalità e del buon andamento amministrativo dallo stesso perpetrate)”.
L’Ufficio di Procura ha provveduto nella fase pre-processuale a notificare a RO IA e a VE VI invito a dedurre, cui essi non hanno fatto seguire apposite controdeduzioni. Del resto, alla notifica dell’atto di citazione eseguita in data 21/11/2025 da parte del funzionario UNEP presso il Tribunale di Vallo della Lucania mediante consegna a mani proprie dei soggetti destinatari dell’atto in parola, non ne è seguita la costituzione in giudizio.
Alla pubblica udienza odierna il PM ha confermato l’atto di citazione insistendo per la condanna dei convenuti come ivi prospettato.
La causa è stata, all’esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.
Considerato in
TO
A. Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di RO IA e VE VI, coniugi, per il danno erariale di € 11.400,00, pari alla somma tra quanto da costoro percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza, rispettivamente nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020 e nel dicembre 2020 (€ 9.197,19 per RO ed € 231,17 per VE), oltre al danno da disservizio (€
1.802,81 per RO ed € 168,83 per VE) essendo l’ammissione al beneficio in parola, avvenuta sulla base di dichiarazioni, da parte dei percettori, di circostanze non rispondenti al vero, per avere la RO falsamente dichiarato di essere residente in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo e il VE Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 5 omesso di indicare di essere titolare dall’1/12/2009 della omonima ditta individuale esercente l’attività “rivestimento di pavimenti e di muri” con prestazioni fornite nel 2018 per circa € 1.000,00 (percepiti in aggiunta ai dichiarati € 6.346,00 conseguiti in tale annualità a titolo di lavoro dipendente).
In via preliminare, ai sensi dell’art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti, che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta per entrambi in data 21/11/2025 da parte del funzionario UNEP presso il Tribunale di Vallo della Lucania mediante consegna a mani proprie degli stessi soggetti destinatari.
B. Così delineata la fattispecie oggetto di causa, il Collegio deve pregiudizialmente statuire riguardo la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, questione che viene sollevata d’ufficio e non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall’art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente alla verifica dello ius dicere in capo all'organo giudicante ossia del potere di esplicare la funzione giurisdizionale se non devoluta ex lege ad altri plessi giurisdizionali (sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale; in termini, cfr.
altresì sentenze nn. 14 e 62 del 2024 di questa Sezione Giurisdizionale, alle cui motivazioni sul punto, nonché alla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, si fa integrale rinvio ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C.).
Ebbene, su tale punto pregiudiziale il Collegio reputa di confermare l’orientamento già espresso, in particolare, nelle più recenti pronunce di Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 6 questa Sezione Giurisdizionale (nn. 14, 46 e 62 del 2024, cit.), in cui si è considerato in proposito che, pur nella consapevolezza dell’esistenza di diversi orientamenti sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza -in particolare, della decisione n.
468/2022 della Sez. II d’Appello di questa Corte dei conti che si è espressa positivamente sul punto, in riforma proprio di una decisione di questa Sezione Giurisdizionale- nondimeno, in linea con l’orientamento di questa Sezione espresso in diverse sentenze sull’argomento, la giurisdizione viene ritenuta non sussistente, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nelle surrichiamate decisioni di questa Sezione Giurisdizionale è stata esclusa la sussistenza nelle fattispecie analoghe a quella qui dedotta in giudizio, del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice del beneficio, dovendosi tale rapporto individuare “tutte le volte in cui un soggetto abbia ricevuto risorse pubbliche per realizzare un programma e, quindi, un interesse pubblico perseguito dall’amministrazione erogatrice” (cfr. sent. n. 62/2024 di questa Sez. Giur., cit.). L’orientamento cui si ritiene anche in questa sede di doversi allineare, si basa sull’osservazione secondo cui il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi; più in dettaglio, deve ad avviso del Collegio ritenersi che “il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 7 Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della <potestas iudicandi> sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie” (cfr. sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale).
Per le ulteriori considerazioni sul punto, si fa integrale rinvio, ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C., alle motivazioni espresse dalla Sezione in varie recentissime pronunce (ex plurimis, n. 198/2025, n. 479/2024 e n.
489/2024), dove si osserva altresì, all’esito di lucidamente articolato percorso argomentativo che il Collegio fa integralmente proprio, che “il reddito di cittadinanza non conferisc[e] al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della <potestas iudicand>” sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie”.
In tal senso si è altresì espressa, con recentissima sentenza n. 12/2024, la Sezione Giurisdizionale del Molise, in cui si osserva, tra l’altro, che “il redSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 8 dito di cittadinanza è un sussidio corrisposto a titolo assistenziale. La qualificazione del beneficio come assistenziale è normativa, ed è rinvenibile nella previsione di esenzione dall’Irpef, contenuta nell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019, che espressamente richiama l’art. 34, comma 3, d.p.r. n. 601 del 1973, per il quale <I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti>. Tale natura risulta, peraltro, corroborata dalla connotazione letterale assunta dal citato art. 3, comma 4, d.l. cit., per effetto della modifica introdotta con la l. n. 234/2021, che vi ha aggiunto il periodo di seguito enfatizzato: <Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF […] e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile>. […] Alleviare lo stato di bisogno è uno scopo immanente e viene sempre perseguito con l’erogazione del sussidio, mentre le ulteriori pur rilevanti funzioni sono eventuali, ipotizzabili in relazione alle diverse situazioni dei componenti del nucleo (che potrebbero anche essere già occupati ma con redditi inferiori ai limiti di accesso). La connotazione assistenziale non viene cancellata dalla compresenza delle altre finalità dichiarate dal legislatore, né il possibile onere, imposto ai percettori, di aderire a un percorso orientato all’eliminazione delle cause della loro condizione di povertà ed emarginazione sociale ne muta la natura”.
Riguardo l’affermazione contenuta in alcune pronunce della Corte costituzionale (n. 126/2021 e n. 19/2022, richiamate nell’atto introduttivo Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 9 del giudizio) secondo cui il reddito di cittadinanza non ha una esclusiva funzione di garanzia del minimo vitale e il suo carattere assistenziale va reputato non prevalente nell’ambito dello specifico scrutinio di costituzionalità cui era chiamato il giudice delle leggi, la Sezione molisana ha osservato come “ciò non sembra possa influire sulla valutazione da compiere ai fini dell’individuazione della giurisdizione. Premesso che il ruolo della funzione assistenziale del sostegno economico appare […]
non sempre meramente strumentale, la permanenza di tale funzione, indipendentemente da un criterio di prevalenza, appare confliggere con la configurazione di una relazione funzionale dei destinatari del reddito di cittadinanza con la pubblica amministrazione”.
Più in dettaglio, sul punto, la recentissima decisione di questa Sezione Giurisdizionale n. 276/2025, ha ampiamente chiarito, con motivazione cui si fa integrale rinvio ex art. 39 c. 2 lett. d C.G.C., che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a verificare la tenuta costituzionale di vari requisiti e limiti previsti per l’accesso al beneficio costituito dal R.d.C., ha posto in luce come la misura oggetto di causa presenti, in aggiunta alla componente assistenziale che resta del tutto prevalente, anche ulteriori finalità, quali il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale. Nella menzionata pronuncia di questa Sezione, poi, attraverso un approfondito esame delle disposizioni normative di riferimento e della giurisprudenza costituzionale formatasi nella materia de qua, si conclude nel senso di reputare irrilevante “il richiamo alle affermazioni della Corte costituzionale laddove questa ha sottolineato la peculiarità della misura de qua in ragione delle ulteriori finalità, tenuto conto che in quegli arresti, lungi Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 10 dall’esprimersi in punto di giurisdizione contabile, il Giudice delle leggi ha vagliato la tenuta costituzionale degli ulteriori requisiti e delle condizionalità della disciplina a fini diversi e specifici”; ancor più in dettaglio, la Sezione ha affermato che l’erogazione del R.d.C. “mantiene la sua funzione di sussidio per le esigenze basilari di vita, senza che al percettore sia chiesto di utilizzare tutte le somme (o nemmeno una minima parte di queste) per il perseguimento delle ulteriori finalità di inserimento nel mondo del lavoro, i cui obblighi sono altrimenti assolvibili”, precisando altresì -laddove la mancanza dell’obbligo di rendicontazione da parte del percettore è stata ritenuta avere effetto elisivo del rapporto di servizio nelle fattispecie qual è quella all’esame- che “nel caso del RdC il difetto dell’obbligo di rendicontazione deriva proprio dal libero impiego delle somme in quanto destinate alle primarie esigenze di vita del nucleo famigliare e non per il perseguimento delle ulteriori finalità pubbliche che la mi-sura si intesta. Quindi, dal punto di vista del radicamento della giurisdizione conta-bile, stante l’assenza di un obbligo di gestione ed impiego delle somme percepite come mezzo necessario al perseguimento delle altre finalità ed il difetto di ogni destinazione vincolata delle stesse come di un obbligo di rendicontazione, il RdC può rimanere assimilato agli altri sussidi economici di contrasto alla povertà o al bisogno e che non configurano in capo ai percettori (anche laddove questi li avessero indebitamente conseguiti) un rapporto di servizio tale da attrarli alla giurisdizione della Corte dei conti […] E difatti, i fruitori del reddito hanno liberamente goduto di tale provvidenza, in assenza di obblighi o dimostrati tentativi tesi ad un’assunzione lavorativa e tale perceSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 11 zione rientra a pieno titolo nei sussidi per gli indigenti senza che questi assumano alcun legame funzionale con la Pubblica Amministrazione idoneo a radicare la giurisdizione di questo plesso giudiziario la cui <vis expansiva> non può certo giungere – in assenza di adeguata <interpositio legislatoris> - a ricomprendere ogni forma di sindacato sull’utilizzo del denaro pubblico, pena la violazione dell’art. 102 della Costituzione”.
C. Conclusivamente, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C.
La definizione del giudizio con decisione su questione pregiudiziale consente, a mente dell’art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
definitivamente pronunciando:
1- DICHIARA ai sensi dell’art. 93 C.G.C. la CONTUMACIA dei convenuti RO IA e VE VI;
2- DICHIARA INAMMISSIBILE l’atto di citazione per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Giudice ordinario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026.
Il Cons. estensore Il Presidente Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74865 – pag. 12
(LA Cassaneti) (Michele Oricchio)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)
04/05/2026
PER
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)