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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4328 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4328/2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO SE (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in VIA XXIV MAGGIO n° 73, PASSO CORESE DI FARA IN SABINA (RI) (PEC:
Email_1
e
ON LA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
TO SE (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
pagina 1 di 4 suo studio in VIA XXIV MAGGIO n° 73, PASSO CORESE DI FARA IN SABINA (RI) (PEC:
Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da verbale del 25 giugno 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 28/10/2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 29 settembre 1996 in Fara in Sabina (RI)
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1996 atto N. 69 parte 2 serie A, Reg./Uff. 1);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione sono nati i figli a Roma il 17.03.1997 e Persona_1 [...]
a Roma il 07/03/2004; Per_2
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare verrà definitivamente assegnata alla RO NU, proprietaria della stessa;
3. i figli sono entrambi maggiorenni e hanno terminato il rispettivo corso di studi;
gli stessi sono pagina 2 di 4 autonomi economicamente in quanto occupati;
4. il figlio trasferirà la sua residenza presso la nonna materna, occupante il Persona_2 piano terra del medesimo immobile dove risiede la madre.
5. Il primogenito , che ha regolarmente conseguito la patente ed è da tempo Persona_1 inserito come detto nel mondo lavorativo (doc. 5), è comunque persona con grave disabilità e come tale già beneficiario di un amministratore di sostegno, incarico che è stato affidato alla madre (doc.
5a) con la quale continuerà ad abitare;
Per_1
6. I figli decideranno autonomamente i tempi e i modi di frequentazione dei genitori con i quali entrambi hanno buoni rapporti;
7. i coniugi di comune accordo stabiliscono che l'assegno umco continuerà ad essere percepito dal sig. , lavoratore dipendente, il quale si obbliga a riversarlo ai figli;
Parte_1
8. per ogni eventuale necessità i coniugi si obbligano comunque a collaborare tra loro e sostenere in modo egualitario i figli;
9. il lascerà la casa coniugale per trasferirsi in un nuovo alloggio entro e non Parte_1 oltre 30 (trenta) giorni dal decreto di omologa del verbale di separazione personale dei coniugi;
10. la macchina Hyunday Kona di proprietà del sig. rimarrà in uso allo stesso. Parte_1
La macchina Toyota chr di proprietà del figlio è stata intestata allo stesso ( doc. Persona_1
6) ma il padre continuerà a pagare le rate relative al finanziamento sino all'estinzione;
11. i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico e, pertanto, non chiederanno per sé alcun assegno di mantenimento all'altro coniuge (doc. 6a, 66, 7, 8 e 9);
12. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro anche per il futuro.
Dato atto dell'integrazione documentale riguardante in particolare l'occupazione lavorativa del figlio , in ottemperanza all'ordinanza del 06/05/2025, con deposito del 17/06/2025, Per_1 comprovante che lo stesso è economicamente autosufficiente, sicché le condizioni concordate non si rivelano lesive dell'interesse del ragazzo, affetto da greve disabilità;
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative pagina 3 di 4 e che corrispondano all'interesse della prole, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e ON Parte_1
ELA, coniugati in data 29 settembre 1996 in Fara in Sabina (RI) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1996 atto N. 69 parte 2 serie A,
Reg/Uff. 1), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
12), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 15 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4328/2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO SE (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in VIA XXIV MAGGIO n° 73, PASSO CORESE DI FARA IN SABINA (RI) (PEC:
Email_1
e
ON LA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
TO SE (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
pagina 1 di 4 suo studio in VIA XXIV MAGGIO n° 73, PASSO CORESE DI FARA IN SABINA (RI) (PEC:
Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da verbale del 25 giugno 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 28/10/2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 29 settembre 1996 in Fara in Sabina (RI)
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1996 atto N. 69 parte 2 serie A, Reg./Uff. 1);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione sono nati i figli a Roma il 17.03.1997 e Persona_1 [...]
a Roma il 07/03/2004; Per_2
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare verrà definitivamente assegnata alla RO NU, proprietaria della stessa;
3. i figli sono entrambi maggiorenni e hanno terminato il rispettivo corso di studi;
gli stessi sono pagina 2 di 4 autonomi economicamente in quanto occupati;
4. il figlio trasferirà la sua residenza presso la nonna materna, occupante il Persona_2 piano terra del medesimo immobile dove risiede la madre.
5. Il primogenito , che ha regolarmente conseguito la patente ed è da tempo Persona_1 inserito come detto nel mondo lavorativo (doc. 5), è comunque persona con grave disabilità e come tale già beneficiario di un amministratore di sostegno, incarico che è stato affidato alla madre (doc.
5a) con la quale continuerà ad abitare;
Per_1
6. I figli decideranno autonomamente i tempi e i modi di frequentazione dei genitori con i quali entrambi hanno buoni rapporti;
7. i coniugi di comune accordo stabiliscono che l'assegno umco continuerà ad essere percepito dal sig. , lavoratore dipendente, il quale si obbliga a riversarlo ai figli;
Parte_1
8. per ogni eventuale necessità i coniugi si obbligano comunque a collaborare tra loro e sostenere in modo egualitario i figli;
9. il lascerà la casa coniugale per trasferirsi in un nuovo alloggio entro e non Parte_1 oltre 30 (trenta) giorni dal decreto di omologa del verbale di separazione personale dei coniugi;
10. la macchina Hyunday Kona di proprietà del sig. rimarrà in uso allo stesso. Parte_1
La macchina Toyota chr di proprietà del figlio è stata intestata allo stesso ( doc. Persona_1
6) ma il padre continuerà a pagare le rate relative al finanziamento sino all'estinzione;
11. i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico e, pertanto, non chiederanno per sé alcun assegno di mantenimento all'altro coniuge (doc. 6a, 66, 7, 8 e 9);
12. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro anche per il futuro.
Dato atto dell'integrazione documentale riguardante in particolare l'occupazione lavorativa del figlio , in ottemperanza all'ordinanza del 06/05/2025, con deposito del 17/06/2025, Per_1 comprovante che lo stesso è economicamente autosufficiente, sicché le condizioni concordate non si rivelano lesive dell'interesse del ragazzo, affetto da greve disabilità;
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative pagina 3 di 4 e che corrispondano all'interesse della prole, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e ON Parte_1
ELA, coniugati in data 29 settembre 1996 in Fara in Sabina (RI) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1996 atto N. 69 parte 2 serie A,
Reg/Uff. 1), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
12), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 15 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
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