Art. 1. Articolo unico.
Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianita' assoluta di nomina a sottotenente 1 febbraio 1945, L'anzianita' relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso.
Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianita' assoluta di nomina a sottotenente 1 febbraio 1945, L'anzianita' relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso.