Articolo 1 della Legge 31 marzo 1954, n. 115
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15 maggio 1954
Art. 1. Articolo unico.

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianita' assoluta di nomina a sottotenente 1 febbraio 1945, L'anzianita' relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso.

Entrata in vigore il 15 maggio 1954