Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 36999/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2023 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]23 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ARDIZZONE FRANCESCA MARIA
RICORRENTE nei confronti di
MA TO AM (MILANO (MI), 02/02/1977)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]23 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. TAMISARI ALESSANDRO
CONVENUTO
L'AVV.TO GIADA ANDRIOLO quale Curatore Speciale del minore Per 1
INTERVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16.11.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
0503 reg. parte 1 serie );
Dal matrimonio sono nasceva il 23.8.2010 ER 1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2023 Parte_1 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione Giudiziale l'affidamento super esclusivo del figlio minore ER 1 on collocamento presso di sé. Chiedeva che le frequentazioni tra il padre e il minore avvenisse con modalità protetta ed osservata quantomeno sino al momento in cui il signor MO non avesse dimostrato di aver intrapreso con esito positivo un percorso di supporto alla genitorialità
e avesse superato le criticità connesse all'abuso di sostanza stupefacente. In ordine alla misura del mantenimento economico chiedeva la determinazione in euro 350 mensili del contributo che il signor
MO doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili. Evidenziava la pendenza presso il Tribunale per i Minorenni di Milano del pendente del procedimento .n 1186/2022 ne quale, con decreto provvisorio del 09.06.2022, era stata limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, incaricando l'Ente affidatario di provvedere al più idoneo collocamento del minore, attivando nel caso di collocamento extra famigliare le più opportune modalità di visita, attivare idonei interventi psico-educativi in favore del minore e a sostegno della genitorialità, svolgere una relazione psico socio familiare sul nucleo, anche allargato, indicando la presenza di eventuali figure parentali di supporto o vicarianti, attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre e per il padre, assicurare la presa in carico del padre e della madre presso il SERT territorialmente competente;
assicurare la presa in carico del padre presso il CPS territorialmente competente nominando quale
Curatore speciale del minore, l'avv. Giada Andriolo
Parte convenuta si è costituita in giudizio, pur contestando la ricostruzione storica della vicenda matrimoniale come proposta dalla ricorrente, non si opponeva alla domanda di separazione riconoscendo che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile e proseguibile, chiedeva che venisse confermato il provvedine provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano sia sotto il profilo dell'affidamento sia per quanto concerne il collocamento del minore Per 1 e che venisse regolamentato il proprio diritto di frequentare il minore con le modalità già individuare dal tribunale e dai Servizi sociali. Quanto agli aspetti economici chiedeva che, in caso di collocamento del minore presso la madre, venisse contenuto in € 150,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio il curatore speciale del minore chiedeva di confermare le statuizioni del decreto provvisorio cron. 4916/2022 del Tribunale per i Minorenni di Milano, ivi compresi gli incarichi delegati e le prescrizioni, confermando altresì tutti gli interventi in corso, anche di educativa domiciliare e supporti specialistici a favore del Minore, confermare l'affidamento all'Ente di
ERsona 2 rigettare la richiesta di affidamento super esclusivo (o comunque esclusivo) alla mamma, disporre con urgenza un'audizione di rete quanto meno alla presenza dell' CP 1
[...] e della psicologa dr.ssa ER 3 per approfondire il progetto per ER_1 quanto a tempo e risorse, e con gli specialisti incaricati per la madre ( CP 1 ER 4, Psicologa CP_1 Per 5
Medico dr.ssa ER_6 presso SerD di P. le Accursio Milano) per verificare l'aderenza agli interventi proposti, confermare tutti i supporti domiciliari e psicoeducativi rimettendosi alla decisione del Tribunale con riferimento all'ascolto di ER 1 anche in tale sede (potendo tale ulteriore audizione risultare faticoso, essendo già stato sentito avanti al G.O del Tribunale per i Minorenni).
Le parti comparivano all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5.3.2024 Con decreto del 3.4.2024 il Tribunale per i Minorenni di Milano, preso atto della pendenza del giudizio di separazione, dichiarava ex art. 38 disp. Att.cp.c. la propria incompetenza.
Alla successiva udienza dell'8.5.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati : il procedimento veniva rinviato per verificare l'esito del giudizio di impugnazione promosso dal padre del minore Persona 7 ( figlio della sola ricorrente) avverso il provvedimento del Tribunale peri Minorenni di Milano che aveva dichiarato aperta la sua adottabilità, dipendendo da tale giudizio il collocamento della ricorrente in Comunità Terapeutica o meno e conseguentemente possibile mutamento anche delle prospettive relative al collocamento di ER_1
Con successiva rodiana del 28.5.2025 il Giudice delegato così disponeva:
"sentite le parti;
vista la relazione dei Servizi sociali;
Per 1 ai servizi sociali già disposto dal ritenuto che deve essere mantenuto l'affido del minore
Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 8.6.2022;
ritenuto che
si impone con urgenza la decisione relativa al collocamento di Per 1 ; rilevato che alla luce di quanto rappresentato dai Servizi sociali il minore deve essere collocato presso gli zii materni CP a NI (Cr);Controparte 2 e rilevato che il minore ha esternato la volontà di andare presso gli zii descrivendo detto nucleo familiare come "uno spazio fisico ed affettivo" e che il collocamento in detto nucleo appare come la decisione più tutelante per il minore che non perderebbe in ogni modo anche la vicinanza fisica con la madre
Rilevato che i Servizi affidatari devono comunque procedere a svolgere un accertamento di detto nucleo familiare, segnalando ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore;
Rilevato che il minore ha dichiarato alla psicologa Dott ER 3 dei servizi sociali " che non si vedrebbe i altro luogo neppure dalla nonna materna
Rilevato che gli zii materni si sono resi e disponibili ad accompagnare ER 1 a scuola al fine di consentire la serena conclusione dell'anno scolastico;
Rilevato che gli zii materni devono garantire la prosecuzione del percorso psicologico attivo a favore di Per 1 e la piena collaborazione con i Servizi al fine di consentire l'indagine psicosociale di detto nucleo;
Ritenuto che detto collocamento consentirà alla madre di procedere nella propria cura anche nella ipotesi in cui non sia disposto il collocamento della stessa in comunità, cosicché deve essere adottato anche nella ipotesi in cui alla ricorrente sia consentito il rientro nella propria abitazione;
Ritenuto atteso il collocamento del minore presso gli zii materni e alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente alla udienza che il padre deve contribuire al mantenimento del minore mediante il pagamento della somma mensile di euro 200 da corrispondere alla Signora Controparte_2 a decorrere dall'odierno provvedimento ed al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale e della Corte di appello di Milano;
fatto salvo ogni ultyeriore provvedimento relativo al mantenimento che si renda necessario nel corso del giudizio
P.Q.M.
ai Servizi sociali del Comune di Milano;
Conferma l'affido del minore ERsona_2
Conferma tutti gli incarichi di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni del 26.6.2022;
Dispone che i Servizi procedano al collocamento immediato del minore presso gli zii materni del minore Controparte_2 e CP 3 a NI (Cr)i quali garantiranno la prosecuzione della scuola per il minore e la prosecuzione del percorso psicologico intrapreso presso i Servizi affidatari;
Dispone che i Servizi affidatari procedano con urgenza a svolgere indagine psicosociale del nucleo familiare di CP , in collaborazione con i servizi sociali di NI, Controparte_2 attivando anche un servizio di educativa domiciliare in detta abitazione, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio per il minore;
Dispone che i Servizi affidatari procedano anche a effettuare indagine psicosociale del nucleo familiare della nonna paterna del minore al fine di accertare, anche, l'effettiva composizione di detto nucleo.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il pagamento della somma di euro 200, a decorrere dalla data dell'odierno provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, da corrispondere alla signora Controparte_2 ;"
Tale ultimo provvedimento veniva poi integrato con ordinanza del 6.12.2024 con la quale il GD così statuiva:
"ritenuto necessario prima della udienza attivare con urgenza l'educativa domiciliare presso la residenza del padre e della nonna paterna, al fine di consentire le visite del minore con il padre e la nonna paterna, ovvero attivare le visite padre figlio presso la residenza degli zii materni dove ER 1 è collocato, sempre con intervento di educatore;
ritenuto necessario altresì che i Servizi procedano ad attivare incontri tra minore e nonna paterna;
DISPONE aChe i Servizi sociali di Milano in collaborazione con quelli della nuova residenza di Per 1
Cinisello Balsamo e NI - luogo di domicilio del minore collocato presso gli zii materni procedano con urgenza ad attivare servizio di educativa domiciliare presso il domicilio del padre del minore ERsona 2 previa individuazione dello stesso domicilio, ovvero presso la nonna
,
paterna, ovvero procedano ad attivare incontri del minore con il padre presso la residenza degli zii materni collocatari e regolamentino incontri minore con nonna paterna, sempre alla presenza di educatore...."
All'udienza in prosecuzione ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 21.5.2025 alla quale partecipavano sia le parti personalmente il Curatore speciale dichiarava: “....entro questa settimana verrà individuato l'educatore per l'educativa domiciliare a Milano relativa alla nonna paterna. Quanto a NI ( resistenza del minore con gli zii) si evidenziano della difficoltà ad individuare e attivare un servizio di ADM avendo tale comune possibilità di predisporre Spazio Neutro misura che però non appare adeguata né all'età di Per 1 né alla qualità della relaizone con il papà. Ad oggi Per 1 riferisce di vedere il papà circa 3 o 4 volte al mese con il supporto degli zii collocatari. ER 1 sta molto meglio, è cresciuto anche fisicamente. Ha ben chiara la sua situazione famigliare che espone con chiarezza e senza disagio. SI mantenere questo equilibrio e, se questo equilibrio resta per lui va alla grande". Quanto all'ascolto del minore, ribadisce quanto già scritto ossia che al momento Per 1 pur edotto della possibilità di essere sentito dal giudice, ha precisate che se necessario lo farà, ma di non avere niente di diverso da riferire essendo la sua posizione ben rappresentate illustrata nel processo dal suo curatore. A scuola va benissimo. Quanto al sig,
MO si fa presente che permane la negatività alle sostanza, che lo stesso sta assumendo metadone con buona compliance al percorso come riferiti dalla dott.ssa ERsona_8 ERmane invece un problema di abuso dell'alcool che è stato attenzionato anche con il sig. MO al quale si è evidenziata anche la ricaduta sul piano sanitario. Su questo aspetto si lavorerà". La ricorrente, sentita in tale sede dichiarava : sono ancora in comunità. Il percorso è di 18 mesi e sono in Comunità da un anno. A breve inizierò dei rientri a casa ossia sia a Cinisello sia a
NI. Nel progetto c'è anche la possibile individuazione di un immobile e Pt 2 che è un comune vicinissimo a NI.
Il convenuto, sentito dal giudice delegato dichiarava: "la relazione con la mia compagna è interrotta e io sono tornato a vivere da mia madre a Milano. Vorrei vedere liberamente ER 1 e NI".
Il tale udienza le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, sentito il Curatore, hanno raggiunto i seguenti accordi :
Conferma del provvedimento di affidamento del minore ERsona 2 ( nato il ai
Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo o qualsiasi altro Comune di futura residenza del minore con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.p.c e 5 legge 184/83 per le scelte relativa a salute, educazione, istruzione e residenza del minore
Mantenimento del collocamento di ER 1 presso gli zii materni a NI (CR)
•
Conferma di tutti gli incarichi già conferiti ai servizi sociali del Comune di Milano, Cinisello
.
Balsamo e NI e ai servizi specialisti competenti per territorio ( SERD) per quanto attiene alla presa in carico e ai supporti relativi ai genitori e al minore, compresi i monitoraggi in essere sulle dipendenze da sostanze e da alcool;
Attivazione in tempi solleciti da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano e di NI dell'educativa domiciliare in favore del padre e con il nucleo famigliare paterno ( nonna) con facoltà per l'ente affidatario all'esito del percorso di regolamentare le frequentazioni tra padre e figlio;
Incarico ai servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con gli operatori
•
della comunità di regolamentare le frequentazioni tra ER 1 la madre, ER_7
Mantenimento da parte dei servizi sociali del Comune di Milano, di Cinisello Balsamo e di
.
NI di un stretto monitoraggio anche con riferimento all'osservanza dei provvedimenti in essere e con segnalazione all'autorità giudiziaria minorile di oggi condizione severamente pregiudizievole per il minore
Determinazione in € 200,00 mensili dell'assegno che il sig. MO deve ritenersi obbligato
.
a versare alla sig.ra con l'accordo che fino a quando ER 1 arà pressoParte 1
i collocatari l'importo sarà rimesso agli stessi. L'importo, da versarsi entro il 5 di ogni mese, sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat da dicembre 2025 (base di calcolo dicembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di
Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte. L'assegno Unico universale verrà riconosciuto e corrisposto integralmente alla sig.ra CP 2 che verrà destinato al
mantenendo di ER_1 e quindi rimesso agli zii collocatari.
• Spese di lite integralmente compensate I procuratori delle parti e il Curatore Speciale del minore hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
14.5. 2025 debbano essere nela presente sede ratificati e confermati dal Tribunale dal momento che, nel contesto, dato rappresentano la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse
ER 1
Il Collegio, peraltro, reputa l'audizione di CP 4 manifestamente superflua ritenendo di dover rispettare la sua volontà di non essere ascoltato dal Giudice ( peraltro Per 1 stato ascoltato nel procedimento avanti al Tribunale per i minorenni e dai molti operatori che hanno effetto interventi sullo stesso e sul nucleo) prendendo atto di quanto dichiarato dal suo Curatore Speciale, che ne porta la voca processuale, " al momento ER 1 pur edotto della possibilità di essere sentito 66
dal giudice, ha precisate che se necessario lo farà, ma di non avere niente di diverso da riferire essendo la sua posizione ben rappresentate illustrata nel processo dal suo curatore". Del resto come risulta dalle relazioni in atti oltre che dalle dichiarazioni del suo Curatore Speciale - ma la circostanza è confermata anche dai genitori- ER 1 sta bene, ha trovato un suo equilibrio. A scuola va benissimo SI mantenere questo equilibrio e, se questo equilibrio resta "per lui va alla grande".
Ha ben chiara la sua situazione famigliare che espone con chiarezza e senza disagio. Vede il papà circa 3/4 volte al mese con il supporto degli zii collocatari. Sente la mamma con brevi telefonate di saluto quando lui e la mamma ne sentono la necessità e trascorre spesso la domenica in struttura con la mamma di solito da metà mattina fino a dopo merenda nel pomeriggio il che ha consentito di riprendere una quotidianità nel loro rapporto,favorire la conoscenza e la creazione di un legame con il fratellino e creare un intenso canale comunicativo tra madre e figlio che si esprime in maniera privilegiata attraverso la musica ... ( relazione del 30.4.2025)
Alla luce delle emergenze in atti, considerato il permanere di importanti criticità nelle competenze genitoriali sia della ricorrente sia del convenuto che debbono entrambi proseguire in una avviato ma non concluso percorso di affrancamento dalle dipendenze, ritiene il Collegio che debba esse confermato il provvedimento in essere con il quale il minore ER 1 è stato affidato ai servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333
c.p.c e 5 legge 184/83 per le scelte relativa a salute, educazione, istruzione e residenza del minore.
L'affidamento all'Ente dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze, attraverso i percorsi già avviati e che dovranno proseguire, quindi quando potranno essere in grado di rappresentare un effettivo congiunto sostegno per il figlio minore. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione. Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di ER 1 potrà tornare in capo ai genitori nella forma dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente. Il minore Per 1 continuerà ad essere collocato presso gli zii materni a NI (CR).
Debbono altresì essere confermati gli tutti gli incarichi già conferiti ai servizi sociali del
Controparte 5 Cinisello Balsamo e NI nonché quelli già conferiti ai servizi specialisti ' competenti per territorio ( SERD) per quanto attiene alla presa in carico e ai supporti relativi ai genitori e al minore, compresi i monitoraggi in essere sulle dipendenze da sostanze e da alcool.
Gli interventi già in essere debbono poi essere integrati con l'attivazione, in tempi solleciti, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano e di NI dell'educativa domiciliare in favore del padre e con il nucleo famigliare paterno ( nonna) con facoltà per l'ente affidatario, all'esito del percorso, di regolamentare le frequentazioni tra padre e figlio.
A nalogamente deve darsi incarico ai servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo, in collaborazione con gli operatori della comunità ove la signora Parte_3 inserita, di regolamentare le frequentazioni tra Per 1 la madre, ER 7 con possibilità di intensificarle in relazione alla positiva evoluzione del percorso effettuato dalla madre ovvero anche di sospenderle in caso di evidente pregiudizio per il minore.
In ogni caso i Servizi sociali del Comune di Milano, di Cinisello Balsamo e di NI dovranno attuare uno stretto monitoraggio anche con riferimento all'osservanza dei provvedimenti di cui alla presente decisione con segnalazione all'autorità giudiziaria minorile di ogni condizione severamente pregiudizievole per il minore
Sul mantenimento della prole
Gli accordi di tipo economico assunti dalle parti, debbono nella presente sede essere ratificati anche in considerazione delle oggettive condizioni di precarietà economica degli stessi.
Il sig. MO deve quindi ritenersi obbligato a versare alla sig.ra l'importo Parte_1 di € 200,00 mensili rivendendo inteso che, fino a quando Per 1 sarà presso gli zii collocatari l'importo sarà rimesso agli stessi. L'importo, da versarsi entro il 5 di ogni mese, sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat da dicembre 2025 (base di calcolo dicembre 2024) oltre al
50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte.
L'assegno Unico universale verrà riconosciuto e corrisposto integralmente alla sig.ra CP 2 e verrà destinato al mantenendo di ER 1 e quindi rimesso agli zii collocatari.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
36999 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e ilAM MA TO che hanno celebrato matrimonio a MILANO
29/05/2010 matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 2010, R 01, n.503, parte I;
2. Conferma l'affidamento del minore ERsona 2 nato il [...] ai servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo ( competente per la residenza del minore e della madre) e di qualsiasi altro Comune di futura residenza del minore con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.p.c e 5 legge 184/83, qui applicato in via analogica, per le scelte relativa a salute, educazione, istruzione e residenza del minore per un periodo di anni due, termine spirato il quale l'affidamento tornerà condiviso ai genitori;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi affidatari segnaleranno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale modalità di affidamento;
3. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. Conferma il collocamento del minore ER 1 presso gli zii materni a NI (CR)
5. Dispone che i collocatari, previo avviso ai servizi sociali affidatari e ai genitore, assumano le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che, in caso di d, rifiuto e/o inerzia dei collocatari, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
7. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, i collocatari provvedano al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, il Servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore
10. Conferma di tutti gli incarichi già conferiti ai servizi sociali del Comune di Milano, Cinisello
Balsamo e NI nonchè ai servizi specialisti competenti per territorio (SERD) per quanto attiene alla presa in carico e ai supporti relativi ai genitori e al minore, compresi i monitoraggi in essere sulle dipendenze da sostanze e da alcool;
11. Dispone l'attivazione in tempi solleciti da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano e di NI dell'educativa domiciliare in favore del padre e con il nucleo famigliare paterno
( nonna) con facoltà per l'ente affidatario all'esito del percorso di regolamentare le frequentazioni tra padre e figlio;
12. Incarica ai servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con gli operatori della comunità dove la signora CP 2 è inserita di regolamentare le frequentazioni tra
ER 1 la madre, ER_7 con possibilità di intensificarle in relazione alla positiva evoluzione del percorso effettuato dalla madre ovvero anche di sospenderle in caso di evidente pregiudizio per il minore.
13. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano, di Cinisello Balsamo e di NI di un stretto monitoraggio anche con riferimento all'osservanza dei provvedimenti di cui alla presente sentenza e con segnalazione all'autorità giudiziaria minorile di oggi condizione severamente pregiudizievole per il minore
14. Determina in € 200,00 mensili l'assegno che il sig. MO deve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra Parte_1 prevendendo che fino a quando ER_1 sarà presso i gli zii collocatari l'importo sarà rimesso agli stessi. L'importo, da versarsi entro il 5 di ogni mese, sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat da dicembre 2025 (base di calcolo dicembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte.
15. Dispone che l'assegno Unico universale sia riconosciuto e corrisposto integralmente alla sig.ra CP 2 e sia destinato al mantenendo di Per 1 e quindi rimesso agli zii collocatari.
16. Compensa tra le parti le spese di lite
17. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al GT Pt 4 per l'apertura per procedimento di vigilanza ( minore residente a [...]) con onere dell'Ente affidatario di inviare al GT relazioni periodiche trimestrali
18. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Si comunichi
• Alle parti costituite
• Al Curatore Speciale • Sii servizi sociali Controparte_6
Ai servizi sociali del comune di Milano•
• Ai Servizi sociali del Controparte_7
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai