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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18891 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18891/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti BOLLANI DAVIDE e BOLLANI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lonato del Garda Via
Cenedella n.7
e
(c.f. , con l'avv. MORLACCHI CHIARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bergamo, Piazzale Della Repubblica, 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 22.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
e PRONUNCIARSI sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 18/12/2021, a LONATO DEL GARDA (BS), iscritto nei registri del medesimo comune Atto N. 22 parte I - anno 2021 - Comune di LONATO DEL GARDA mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lonato del
Garda.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (anno 2021, parte I, n. 22) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 418/2025 del 28.3.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Parte_2
a Lonato del Garda (BS) il 18.12.2021, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021, parte I, n. 22;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente est.
NZ TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18891/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti BOLLANI DAVIDE e BOLLANI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lonato del Garda Via
Cenedella n.7
e
(c.f. , con l'avv. MORLACCHI CHIARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bergamo, Piazzale Della Repubblica, 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 22.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
e PRONUNCIARSI sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 18/12/2021, a LONATO DEL GARDA (BS), iscritto nei registri del medesimo comune Atto N. 22 parte I - anno 2021 - Comune di LONATO DEL GARDA mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lonato del
Garda.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (anno 2021, parte I, n. 22) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 418/2025 del 28.3.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Parte_2
a Lonato del Garda (BS) il 18.12.2021, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021, parte I, n. 22;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente est.
NZ TE