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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 elettivamente domiciliati in Via S.G.B. della Salle,45 82100 Benevento, presso lo studio dell'avv. ORLANDO FIORAVANTE e dell'avv. Pio Orlando che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Rocca ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano n. 9, giusta procura in atti
Fondo pensione IA, contumace
- resistente – all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 16.1.25 i ricorrenti hanno esposto:
- di essere dipendente della dal 15.02.2017, con contratto di Parte_6 lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di essere inquadrato come conducente di autobus per il trasporto pubblico, par. 158
, e e parametro 140 e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
del CCNL Autoferrotranvieri;
Parte_1
- di aver aderito al fondo pensione complementare IA, dichiarando di voler versare al fondo la quota minima prevista dalle fonti istitutive del TFR, nonché la quota annua del 2% della retribuzione su cui viene calcolata la contribuzione, e delegando il datore di lavoro a trattenere dalla retribuzione stessa le quote indicate e riversarle al fondo;
- che nei periodi dal 1/4/2024 fino al 31/8/2024 la datrice di lavoro aveva omesso il versamento al fondo delle somme trattenute;
- che le somme non versate ammontavano a complessivi per per un Parte_1 importo pari ad €. 4.822,65, per il ricorrente per un importo pari ad €. Parte_2
3.052,14, per il ricorrente, sig. pari ad €. 2.686,35, per il ricorrente Parte_3
pari ad €. 3.043,1 e per il ricorrente, infine, pari ad Parte_4 Parte_5
€.3.117,81;
- che avevano inutilmente diffidato la a provvedere ai versamenti. CP_1
Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro e il fondo IA, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al versamento dei contributi per i periodi così come indicati nel ricorso per ciascuno dei ricorrenti e per l'effetto condannare la società resistente in Parte_6 persona del legale rapp.te p.t., con sede legale alla via Castel di Leva, n. 116, Roma, a regolarizzare la posizione contributiva dei ricorrenti, tutti, per i periodi indicati per ciascuno di loro, presso il fondo Pensione IA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale alla via Federico Cesi, n. 72, 00193 Roma, versando (al fondo), quindi, i contributi mancanti e, quindi, per il ricorrente per un importo pari ad Parte_1
€. 4.822,65, per il ricorrente per un importo pari ad €. 3.052,14, per il Parte_2 ricorrente, sig. pari ad €. 2.686,35, per il ricorrente Parte_3 Parte_4 pari ad €. 3.043,1 e per il ricorrente, infine, pari ad €.3.117,81o in quella Parte_5
2 somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche se del caso attraverso la nomina di un CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. e
429 c.p.c. ed interessi sul credito rivalutato dall'insorgere del credito sino al soddisfo, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo”.
si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso mentre il Fondo Parte_6
IA è rimasto contumace.
All'udienza del 16.10.25 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento rivendicato in ricorso.
Ne consegue che, nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, stante la pacifica soccombenza virtuale dal momento che il pagamento è avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso ma tenuto conto del comportamento operoso tenuto dalla parte, ricorrono giusti motivi per compensarle per metà e condannare al pagamento della residua metà liquidata in Controparte_1 dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti del Fondo IA rimasto contumace
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. CP_1
al pagamento delle spese di lite, previa compensazione nella misura del 50%,
[...] che liquida in complessivi € 1445,00 oltre rimb. Forf. I.V.A. e cpa con distrazione.
3) spese compensate tra le altre parti
Così deciso in Benevento, 16/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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