TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10354/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/05/1953 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall'avv. MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso avvocati CP_1
Francesco Falso e Agostino Di Feo
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 07/08/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
1 Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al 100 % e con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si
2 individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento e l'handicap grave.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “esiti di resezione V segmento epatico per Ca epatocellulare, diabete mellito, esiti di resezione gastroduodenale, poliartrosi”, concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari al 100 % ma senza diritto alla indennità di accompagnamento.
In merito alle censure attoree, non viene chiarito come le patologie valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana, avendo il CTU già riconosciuto per le stesse la percentuale di invalidità massima del 100 %.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto
“discretamente orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità di critica
e di giudizio sostanzialmente adeguate al livello socio-culturale” con passaggi posturali rallentati ma possibili autonomamente e con “deambulazione senza necessità di appoggi o sostegno di terzi;
senza evidenti difficoltà o rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo”. (v. CTU, in atti).
Nella stessa documentazione medica indicata dalla parte - e già valutata dal CTU - peraltro, non si dà atto di un'impossibilità allo svolgimento degli atti di vita quotidiana.
Nel supplemento di perizia richiesto in questa fase, il CTU ha altresì chiarito che:
“analizzando la documentazione agli atti ed in particolare la valutazione conclusiva della visita oncologica presso Centro del 05-06-2023 (appena 2 mesi successivi CP_3 all'intervento chirurgico). Tale accertamento accerta infatti un Karnosky del 90%, che rappresenta una condizione in cui i sintomi sono lievi ed è possibile per il paziente svolgere le normali attività”. (v. chiarimenti scritti, in atti).
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico
(capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di
3 deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
E, invero, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
4 Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico
CP_ dell' .
Aversa, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10354/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/05/1953 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall'avv. MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso avvocati CP_1
Francesco Falso e Agostino Di Feo
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 07/08/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
1 Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al 100 % e con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si
2 individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento e l'handicap grave.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “esiti di resezione V segmento epatico per Ca epatocellulare, diabete mellito, esiti di resezione gastroduodenale, poliartrosi”, concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari al 100 % ma senza diritto alla indennità di accompagnamento.
In merito alle censure attoree, non viene chiarito come le patologie valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana, avendo il CTU già riconosciuto per le stesse la percentuale di invalidità massima del 100 %.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto
“discretamente orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità di critica
e di giudizio sostanzialmente adeguate al livello socio-culturale” con passaggi posturali rallentati ma possibili autonomamente e con “deambulazione senza necessità di appoggi o sostegno di terzi;
senza evidenti difficoltà o rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo”. (v. CTU, in atti).
Nella stessa documentazione medica indicata dalla parte - e già valutata dal CTU - peraltro, non si dà atto di un'impossibilità allo svolgimento degli atti di vita quotidiana.
Nel supplemento di perizia richiesto in questa fase, il CTU ha altresì chiarito che:
“analizzando la documentazione agli atti ed in particolare la valutazione conclusiva della visita oncologica presso Centro del 05-06-2023 (appena 2 mesi successivi CP_3 all'intervento chirurgico). Tale accertamento accerta infatti un Karnosky del 90%, che rappresenta una condizione in cui i sintomi sono lievi ed è possibile per il paziente svolgere le normali attività”. (v. chiarimenti scritti, in atti).
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico
(capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di
3 deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
E, invero, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
4 Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico
CP_ dell' .
Aversa, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
5