Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13665/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13665/2018 promossa da:
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, (C.F. , tutti rappresentati e difesi Parte_6 C.F._6 dall'avv. ALATI DALILA giusta procura in atti
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO Controparte_1 P.IVA_1
SANTO giusta procura in atti.
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano che aveva Parte_7
stipulato in data 1.4.1988 con la (oggi incorporata a le Controparte_2 Controparte_1
polizze n. 0574692 e 00881699 sulla vita e per il caso di morte, con indennizzo in valore degli eredi legittimi;
che il aveva regolarmente pagato i premi;
che in data 17.1.2001 il Pt_2 Pt_2
decedeva in conseguenza di una sparatoria;
che gli attori, quali eredi, avevano chiesto la liquidazione dell'indennizzo in data 11.1.2011 senza riscontro. Convenivano, quindi la pagina 1 di 3
Le si costituivano ed eccepivano la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto, che i CP_1
ricorrenti non avevano mai fornito la prova della loro qualità e della morte violenta del de cuius, che inoltre la polizza era da ritenersi operativa perché il decesso era conseguente ad un delitto doloso commesso dall'assicurato.
La causa perveniva alla decisione senza istruttoria.
§§§
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
Dalla mera lettura della polizza oggetto del contendere si evince che la stessa è una polizza vita in quanto prevedo una “prestazione” come il pagamento di un capitale o di una rendita quando si verifica un certo “evento”, ovvero il decesso dell'assicurato o la scadenza della polizza, obbligando la Compagnia a erogare la prestazione stabilita al Beneficiario.
Il termine di prescrizione è attualmente di 10 anni e decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione.
L'invio della richiesta del pagamento alla Compagnia interrompe il termine di prescrizione e, per effetto dell'interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo.
Tuttavia, l'art. 2952 del codice civile nella formulazione in vigore al tempo del decesso prevedeva un termine di prescrizione di 1 anno, che si applica agli eventi avvenuti fino al 27/10/2007.
Nel caso di specie, gli attori hanno interrotto una sola volta la prescrizione, con la missiva inviata in data 7.2.2001 da quale erede di ed in rappresentanza degli Parte_3 Parte_7
altri eredi di comunicazione del decesso;
con tale missiva il avvisava che erano in corso le Pt_2
pratiche per la successione e tutti gli oneri dovuti per il pagamento del premio.
Tuttavia, dopo tale comunicazione, la successiva richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte di tutti è avvenuta solo in data 14.1.2011, quando ormai il diritto si era definitivamente prescritto.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza;
tuttavia, attesa la condotta processuale di parte attrice che da ultimo non si è più munita di difensore e non si è presentata all'udienza, le spese si compensano pagina 2 di 3 per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Liquida le spese di lite in complessivi € 5.000,00 per compensi e condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta la metà delle spese di lite, ovvero euro 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando tra le parti la restante metà.
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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