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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 881/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4947/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 14 e pubblicata il 21/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179000025352 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado per la Sicilia al n.
881/2023 R.G. Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ha impugnato la sentenza n.
4947/2022 della C.T.P. di Catania, emessa a definizione del procedimento R.G.R. 3195/17, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320179000025352000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di numerose cartelle presupposte;
- con controdeduzioni del 17.4.2023 si è costituita nel predetto giudizio
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con sentenza n. 4947/2022 la C.T.P. di Catania, in assenza di prova in ordine alla notifica della cartella n.
29320090009090073000, attesa la contumacia di Riscossione Sicilia S.p.A., ha accolto il ricorso del contribuente, con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese di lite;
Il ricorso iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia al n. 881/2023 R.G.,
Agenzia delle Entrate ha proposto, am mezzo del suo procuratore avv. Difensore_2, appello avverso tale sentenza sulla scorta dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs. 546-1992;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546-1992;
3) violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973;
4) errata condanna al pagamento delle spese di giudizio
Con controdeduzioni del 17 aprile 2023 si è costituita nel predetto giudizio l'Agente per la Riscossione deducendo:
1) la regolarità della notifica della cartella n. 29320090009090073000, essendo sufficiente, ai fini probatori,
l'esibizione di copia della relativa relata (nell'ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella;
2) la possibilità di produrre in secondo grado copia della documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella n. 29320090009090073000;
3) l'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento n. 29320119052397002000, in data 05.09.2011 e n.
29320159012483952000, in data 09.05.2016 e la conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria ed il decorso di un nuovo termine prescrizionale.
4) l'infondatezza dell'intervenuta prescrizione stante l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73, da intendersi come ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 2944 c.c., e comunque, quale atto interruttivo della prescrizione;
5) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, in quanto l'atto stesso risulta congruamente motivato, recando l'indicazione degli atti presupposti, delle singole pretese impositive azionate, nonché l'indicazione degli enti impositori e delle somme dovute anche a titolo di interessi e di sanzioni;
L'appellato contribuente non è costituito.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il presente atto di appello riguarda il ruolo – esiti 36 bis, mentre i ruoli – TASSA AUTO anni 2001 e 2002 sono da considerare annullati ex art. 4 D.L. 119-2018 s.m.i..
La cartella n. 29320090009090073000, presupposta all'intimazione di pagamento n. 29320179000025352000,
è stata regolarmente notificata mediante messo notificatore, il quale ha provveduto alla consegna dell'atto, in data 15.06.2009, a soggetto qualificatosi come “portiere” dello stabile di residenza del destinatario.
L'Appellante evidenzia che Il Giudice di primo grado ha constatato e motivato che l'assenza della prova della notifica della cartella di pagamento, determinava l'annullamento della medesima.
Da quanto sin qui esposto emerge che il Giudice di primo grado non ha valutato né l'aspetto, relativo alla rateazione nè ha ritenuto applicabile la normativa contenuta nel comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. 602-1973.
Risulta dirimente il rilievo dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21, che sancisce il principio della non impugnabilità dei ruoli, salvo le ipotesi tassative ivi fissate (del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in esame). Le SS.
UU. hanno infatti, con una recente pronuncia, risolto positivamente la questione della applicabilità della norma ai giudizi in corso, stabilendo che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Pertanto, profilandosi una ipotesi di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, rilevabile peraltro anche ex officio in ogni stato e grado del procedimento, non può che reputarsi preclusa la disamina delle restanti questioni sollevate.
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da una innovazione normativa sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibile il ricorso originario.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS IC NZ IS AS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 881/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4947/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 14 e pubblicata il 21/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179000025352 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado per la Sicilia al n.
881/2023 R.G. Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ha impugnato la sentenza n.
4947/2022 della C.T.P. di Catania, emessa a definizione del procedimento R.G.R. 3195/17, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320179000025352000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di numerose cartelle presupposte;
- con controdeduzioni del 17.4.2023 si è costituita nel predetto giudizio
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con sentenza n. 4947/2022 la C.T.P. di Catania, in assenza di prova in ordine alla notifica della cartella n.
29320090009090073000, attesa la contumacia di Riscossione Sicilia S.p.A., ha accolto il ricorso del contribuente, con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese di lite;
Il ricorso iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia al n. 881/2023 R.G.,
Agenzia delle Entrate ha proposto, am mezzo del suo procuratore avv. Difensore_2, appello avverso tale sentenza sulla scorta dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs. 546-1992;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546-1992;
3) violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973;
4) errata condanna al pagamento delle spese di giudizio
Con controdeduzioni del 17 aprile 2023 si è costituita nel predetto giudizio l'Agente per la Riscossione deducendo:
1) la regolarità della notifica della cartella n. 29320090009090073000, essendo sufficiente, ai fini probatori,
l'esibizione di copia della relativa relata (nell'ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella;
2) la possibilità di produrre in secondo grado copia della documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella n. 29320090009090073000;
3) l'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento n. 29320119052397002000, in data 05.09.2011 e n.
29320159012483952000, in data 09.05.2016 e la conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria ed il decorso di un nuovo termine prescrizionale.
4) l'infondatezza dell'intervenuta prescrizione stante l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73, da intendersi come ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 2944 c.c., e comunque, quale atto interruttivo della prescrizione;
5) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, in quanto l'atto stesso risulta congruamente motivato, recando l'indicazione degli atti presupposti, delle singole pretese impositive azionate, nonché l'indicazione degli enti impositori e delle somme dovute anche a titolo di interessi e di sanzioni;
L'appellato contribuente non è costituito.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il presente atto di appello riguarda il ruolo – esiti 36 bis, mentre i ruoli – TASSA AUTO anni 2001 e 2002 sono da considerare annullati ex art. 4 D.L. 119-2018 s.m.i..
La cartella n. 29320090009090073000, presupposta all'intimazione di pagamento n. 29320179000025352000,
è stata regolarmente notificata mediante messo notificatore, il quale ha provveduto alla consegna dell'atto, in data 15.06.2009, a soggetto qualificatosi come “portiere” dello stabile di residenza del destinatario.
L'Appellante evidenzia che Il Giudice di primo grado ha constatato e motivato che l'assenza della prova della notifica della cartella di pagamento, determinava l'annullamento della medesima.
Da quanto sin qui esposto emerge che il Giudice di primo grado non ha valutato né l'aspetto, relativo alla rateazione nè ha ritenuto applicabile la normativa contenuta nel comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. 602-1973.
Risulta dirimente il rilievo dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21, che sancisce il principio della non impugnabilità dei ruoli, salvo le ipotesi tassative ivi fissate (del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in esame). Le SS.
UU. hanno infatti, con una recente pronuncia, risolto positivamente la questione della applicabilità della norma ai giudizi in corso, stabilendo che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Pertanto, profilandosi una ipotesi di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, rilevabile peraltro anche ex officio in ogni stato e grado del procedimento, non può che reputarsi preclusa la disamina delle restanti questioni sollevate.
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da una innovazione normativa sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibile il ricorso originario.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS IC NZ IS AS