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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO LO AR, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3388/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO, giusta procura CodiceFiscale_1 in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: post atp aoi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/11/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3553/23, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti le sue attitudini personali, sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla meritevole dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si Parte_1 rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetto, evidenziando che le stesse non comportano la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini personali, sicchè allo stesso non compete l'assegno ordinario di invalidità. (cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 11/11/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti Parte_1
l'assegno ordinario di invalidità; - Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 04/12/2025.
Il Giudice
RO LO AR