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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12299 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13288/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13288/2020 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 3.10.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Testa n. 4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo (c.f. ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._2 allegata all'atto introduttivo RICORRENTE E
(P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Controparte_1 P.IVA_1 Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale Dott. Ing. rappresentata e CP_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Annalisa Intorcia (c.f. e C.F._3 dall'avv. Francesco Lembo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._4 alla via Comunale del Principe n. 13/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 3.10.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 23.6.2020, Parte_1
lamentando di aver subìto danni in conseguenza della condotta negligente ed imperita dei
[...] sanitari dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli presso cui veniva ricoverata in data 12.4.2017, con diagnosi di frattura scomposta, proponeva domanda risarcitoria nei confronti della
. Controparte_3 A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 12.4.2017, a seguito della frattura del collo chirurgico del femore sinistro, veniva ricoverata presso l'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli;
pagina 1 di 7 - che il 19.4.2017 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di PTA non cementata a sinistra, con triplice cerchiaggio della diafisi femorale;
- che, durante l'intervento chirurgico, l'operatore sanitario provocava la frattura del femore che richiedeva l'impianto di una protesi cementata totale di anca;
- che, dimessa dall'ospedale in data 26.4.2017, per i due mesi successivi le veniva imposto il divieto di carico;
- che, a seguito dell'intervento chirurgico, non riusciva più a deambulare, né a mantenere una posizione eretta. Tanto premesso, la , ritenendo sussistente una condotta negligente ed Parte_1 imprudente a carico dei sanitari che l'avevano tenuta in cura, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale) e patrimoniali per spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. In particolare, asseriva che la paziente già prima dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta era stata riconosciuta invalida al 100% e che, per questo, non deambulava. Di conseguenza, contestava l'esistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno alla salute lamentato dalla ricorrente. Quindi, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 4332/2019 R.G., veniva disposta la conversione del rito e, dopo aver ordinato l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del verbale della Commissione Invalidi civili del 4.1.2017 relativo alla persona dell'attrice, veniva disposto un supplemento di CTU. All'udienza del 3.10.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda risarcitoria avanzata da è fondata e deve essere quindi Parte_1 accolta, nei sensi di cui in motivazione.
2. La prospettazione attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, presso il quale la Parte_1 veniva ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di sostituzione protesica totale all'anca sinistra, a seguito di una frattura sottocapitata del collo del femore. Orbene, le doglianze della riguardano, in particolare: Parte_1
- la manovra effettuata dall'operatore sanitario che le avrebbe provocato la frattura iatrogena del femore, motivo per il quale sarebbe stato, poi, posizionato uno stelo da revisione associato a tre cerchiaggi per consentire al femore di calcificare ed allo stelo protesico di superare la zona di frattura;
- la concessione del carico dopo due mesi dall'intervento, anziché dopo 24-48 ore. La condotta negligente, imprudente e/o imperita dei medici che la ebbero in cura, infatti, secondo l'attrice, le avrebbe provocato un impedimento totale alla deambulazione. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte pagina 2 di 7 dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura sanitaria può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dott. , esperto in Persona_1 medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia, reso nel procedimento di Persona_2 A.T.P. avente n. 4332/2019 R.G. ed acquisito al presente procedimento, all'udienza del 18.2.2021. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“Sulla scorta della documentazione sanitaria esibita, si evince che in data 12/04/17 la signora
cadeva in casa, riportando un trauma all'anca sinistra a seguito di una lipotimia. Parte_1 Veniva quindi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto, dove si poneva diagnosi di frattura transcervicale del femore sinistro, in soggetto con emiplegia omolaterale, secondaria a pregresso ictus cerebrale. La paziente veniva pertanto ricoverata presso la u.o.c. di del medesimo Controparte_4 nosocomio per le terapie ed i trattamenti del caso. La cura di una lesione di tal genere deve ritenersi attività di tipo routinaria per un Reparto quale quello dell'Ospedale Loreto, allora inserito nella rete delle emergenze e provvisto di un Servizio di Pronto Soccorso. I Sanitari dell'Ospedale Loreto ponevano quindi indicazione ad un intervento chirurgico di sostituzione protesica totale all'anca sinistra. Il trattamento chirurgico è da ritenersi congruo per la lesione presentata dalla Ricorrente. Data la giovane età della paziente al momento del trauma, cioè 56 anni, ci si sarebbe potuti orientare verso un intervento chirurgico di tipo conservativo e quindi attuare una osteosintesi ossea mediante viti trans cervicali al collo femore;
tanto più che il referto radiologico riportava una "frattura ingranata", anche se non è dato sapere la reale posizione della testa femorale rispetto al resto del collo. Tale metodica però avrebbe esposto la paziente ad un elevato rischio di pseudoartrosi, cioè mancata consolidazione dell'osso, oppure ad una necrosi della testa femorale stessa, a causa della probabile lesione, al momento del trauma, dei vasi collaterali della arteria circonflessa, che portano nutrimento alle cellule della testa femorale. Inoltre, nel decorso post-operatorio non si sarebbe potuto assolutamente concedere un carico precoce, anzi esso sarebbe stato procrastinato almeno di tre mesi. Tutto ciò in una paziente già affetta da pregressa emiplegia a sinistra per un ictus cerebrale. Secondo le comuni linee guida della comunità scientifica e le buone norme terapeutiche da adottare nel caso specifico, deve essere utilizzata una protesi totale di anca, dunque costituita da una componente acebolare, una testina e da una componente femorale di primo impianto. La protesi di primo impianto è appunto una protesi da usare per la prima volta e che presenta fra i suoi requisiti una buona adattabilità all'osso ricevente, senza dover asportare o demolire parti ossee periprotesiche, anzi deve avere la finalità di conservare quanto più osso possibile intorno ai componenti protesici. Nel caso specifico la scelta ottimale sarebbe stata una protesi di anca a doppia mobilità, indicata proprio nei soggetti giovani e con problematiche di tipo neurologico (…). Invece, nel caso della signora , si è optato per una protesi di anca da revisione e quindi tale adozione è da Parte_1 ritenersi incongrua. In particolare, è stato utilizzato uno stelo femorale che trova la principale indicazione nei casi di tumori ossei al terzo prossimale del femore. La protesi da revisione è un tipo di protesi che viene adottato nei casi nei quali è stata rimossa una protesi di primo impianto e bisogna di nuovo riprotesizzare l'arto interessato.
pagina 3 di 7 Tale tipologia di protesi trova indicazione e corretta adottabilità nei casi nei quali vi sono significative perdite di tessuto osseo, soprattutto al livello della zona peritrocanterica, metafisaria e al terzo prossimale diafisiario del femore. Quindi l'adesione anatomica al tessuto osseo ricevente e i conseguenti carichi meccanici devono avvenire a livello della diafisi femorale e non più a livello della metafisi prossimale del femore, come avviene nelle protesi di primo impianto. Ma la condizione anatomo-patologica del femore della signora non era certamente Parte_1 quest'ultima appena descritta! Nel corso dell'intervento chirurgico, come si evince dalla descrizione dell'atto operatorio, dopo la riduzione dei componenti protesici, cioè dopo le manovre per ricomporre la morfologia anatomica della neo articolazione dell'anca, si evidenzia un evento avverso e cioè la frattura della diafisi del femore. In una logica medico-legale un evento avverso è da ritenersi come complicanza: a) se sono stati adottati tutti gli adempimenti utili e necessari affinché tale evento non si verifichi;
b) se la gestione dell'evento avverso, in tutti i suoi aspetti ed evoluzioni, sia stata corretta e congrua, ovvero sia stato tempestivamente riconosciuto e adeguatamente trattato. Qualora non si concretizzino tali due evenienze o anche una sola delle due, si deve parlare di errore. Nel caso specifico è riconoscibile un errore, dal momento che, pur se correttamente gestita la frattura della diafisi femorale con tre cerchiaggi, non sono stati posti in essere tutti gli adempimenti per evitare che tale evento si verificasse. Infatti è stata adottata una protesi femorale da revisione, con appoggio meccanico quindi in sede diafisaria, al posto di una protesi di primo impianto, che avrebbe distribuito i carichi a livello prevalentemente metafisario del femore. Orbene, si può pacificamente affermare che la condotta dei sanitari della struttura sanitaria resistente sia da considerarsi censurabile e pertanto è possibile riconoscere la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dei sanitari e le lesioni da essa cagionate, nonché tra queste ultime e le successive menomazioni ad oggi residuate (…). Uno degli scopi principali della protesizzazione d'anca, a seguito di frattura femorale, consiste nella precoce mobilizzazione del soggetto al fine di evitare che si instaurino tutte le pericolose complicanze legate alla lungodegenza e dall'immobilità. Nel caso di specie bisogna premettere che vi fu anche un non giustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento. Difatti, la comunità scientifica nazionale ed internazionale riconosce in maniera praticamente unanime la necessità di intervenire chirurgicamente entro 48- 72 ore in quanto l'accesso ritardato all'intervento chirurgico è giustificabile solo laddove persistano condizioni di instabilità maggiore che devono essere corrette, mentre non sussistono giustificazioni di ritardo dell'intervento in presenza di condizioni di instabilità clinica minore (…). Dall'analisi di quanto sopra riportato e dal confronto con i parametri clinici evincibili dalla cartella clinica, non emerge alcuna condizione di instabilità clinica maggiore che potesse giustificare l'attuazione dell'intervento chirurgico ben oltre le 72 ore dall'evento fratturativo, ovvero a distanza di addirittura 7 giorni”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Considerato il ritardo nell'esecuzione dell'intervento (7 giorni anziché 2-3) e che la degenza, a causa della censurabile condotta dei sanitari che eseguirono la protesizzazione, si prolungava dal giorno dell'intervento (19/4) fino al 26/4 e che solo in data 22/6 veniva concesso il carico assistito, appare congruo stimare che si sia realizzato un danno biologico temporaneo totale, da considerarsi quale quota di maggior danno rispetto ad una media evoluzione clinica in casi
pagina 4 di 7 analoghi, di 50 (cinquanta) giorni. Inoltre, sempre in conseguenza della predetta censurabile condotta, considerato il ritardato raggiungimento della stabilizzazione clinica, è possibile riconoscere, secondo comune esperienza clinica e medico-legale, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di ulteriori 30 (trenta) giorni. Per quanto concerne la valutazione del danno biologico (…) pur considerando lo stato anteriore della ricorrente, è possibile ritenere che se non fossero state messe in atto condotte censurabili, si sarebbe potuto raggiungere un soddisfacente risultato conseguente alla protesizzazione d'anca. Pertanto, considerato che le citate linee guida prevedono una valutazione del 15-18% per le protesi d'anca I classe, si ritiene che non vi siano motivi per non ritenere che un corretto intervento avrebbe comportato il realizzarsi di un danno biologico permanente ai limiti bassi del predetto intervallo valutativo, ovvero pari al 15%. Di contro, considerate le risultanze dell'esame obiettivo attuale, è pacifico poter ritenere il quadro menomativo attuale riferibile ai limiti alti del range di valutazione previsto per la II classe delle protesi d'anca (19-25%), ovvero pari al 25%. Pertanto, nel caso in esame, è possibile affermare che il danno biologico permanente di esclusiva natura iatrogena è pari al 10% (dieci per cento) da valutarsi quindi nell'ambito del range 16-25%.” Ebbene, la relazione peritale ha consentito di accertare che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli sono, dunque, consistite:
- nell'aver utilizzato una protesi di anca da revisione con appoggio meccanico (ossia in sede diafisiaria) e non una protesi di anca di primo impianto;
- nel non aver impedito la frattura della diafisi del femore che ne è conseguita;
- nell'aver effettuato l'intervento chirurgico oltre le 72 ore dall'evento fratturativo (7 giorni) e non entro le 48 ore. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta per il pregiudizio alla salute occorso all'attrice. Controparte_1 Del resto, anche in sede di supplemento di CTU richiesto dal Giudice con ordinanza del 2.2.2023 circa le pregresse condizioni di salute della , le conclusioni a cui erano pervenuti Parte_1 i periti sono state interamente confermate. Gli stessi CTU officiati in sede di A.T.P., infatti, dopo aver esaminato la documentazione prodotta nel corso del presente giudizio di merito, hanno evidenziato che “dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile relativo alla visita del 4.1.17 presso il CML di Napoli si evince che all'esaminata il riconoscimento dell'indennità di CP_5 accompagnamento fu concesso non per l'impossibilità a deambulare autonomamente, bensì in quanto giudicata: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”. Quindi, hanno ribadito che “nella valutazione del danno biologico permanente, gli scriventi avevano già tenuto in considerazione lo stato anteriore (…). La valutazione espressa dagli scriventi è conseguita esclusivamente alla valutazione della limitazione funzionale dell'anca protesizzata, in quanto se essa fosse stata invece rapportata alla capacità deambulatoria, sarebbe stata meritevole di un riferimento valutativo all'ultima classe di protesi d'anca (IV), con una valutazione conseguentemente ben più ampia, ovvero fino al 45% di danno biologico permanente. È doveroso ricordare che quando lo stato anteriore aggrava le conseguenze di un evento dannoso si realizza una concausa di lesione che merita di essere risarcita nella sua interezza, viceversa quando l'evento dannoso aggrava lo stato anteriore si ha una concausa di menomazione per la quale è invece necessario dedurre dal danno complessivo la quota derivante
pagina 5 di 7 dalla menomazione già esistente. Pertanto, nel caso in esame, considerata la storia clinica dell'attrice, è pacifico poter sostenere che lo stato anteriore ha aggravato le conseguenze dell'evento dannoso e pertanto quest'ultimo merita di essere risarcito nella sua interezza”. Ciò posto, in questa sede, deve procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 15% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 25% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 10% il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 25% - 15% = 10%).
3. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (56 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 19.4.2017). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 44.986,00 (€ 79.911,00 pari all'invalidità complessiva del 25% - € 34.925,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 15%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale e parziale (ITT 50 giorni;
ITP 30 giorni al 50%), così come è stata riconosciuta dalla CTU e che risulta essere pari ad € 7.475,00 (€ 5.750,00 ITT + € 1.725,00 ITP). Il danno biologico complessivamente risarcibile, dunque, nel caso di specie, risulta essere pari ad
€ 52.461,00. Nulla è dovuto a titolo di ristoro dell'eventuale danno da sofferenza psichica, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale. Alla luce di quanto sopra, quindi, la convenuta deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 52.461,00 Parte_1
(cinquantaduemilaquattrocntosessantuno/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità. All'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (aprile 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da aprile 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 6 di 7 4. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, nulla può essere liquidato per mancanza di prova sul punto.
5. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo, le spese della CTU, sia quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia quelle relative al supplemento disposto nel presente procedimento, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1 52.461,00 (cinquantaduemilaquattrocntosessantuno/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di aprile 2017, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da aprile 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 792,50 a titolo di esborsi (€ 336,00 per il procedimento ex art. 696 c.p.c. + € 456,50), nonché in € 10.879,00 per compensi professionali (€ 3.827,00 per il procedimento ex art. 696 c.p.c. + € 7.052,00 per la fase di merito), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.
- pone in via definitiva le spese di CTU, sia quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia quelle relative al supplemento di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, a carico della convenuta.
Napoli, 28/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13288/2020 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 3.10.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Testa n. 4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo (c.f. ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._2 allegata all'atto introduttivo RICORRENTE E
(P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Controparte_1 P.IVA_1 Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale Dott. Ing. rappresentata e CP_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Annalisa Intorcia (c.f. e C.F._3 dall'avv. Francesco Lembo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._4 alla via Comunale del Principe n. 13/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 3.10.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 23.6.2020, Parte_1
lamentando di aver subìto danni in conseguenza della condotta negligente ed imperita dei
[...] sanitari dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli presso cui veniva ricoverata in data 12.4.2017, con diagnosi di frattura scomposta, proponeva domanda risarcitoria nei confronti della
. Controparte_3 A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 12.4.2017, a seguito della frattura del collo chirurgico del femore sinistro, veniva ricoverata presso l'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli;
pagina 1 di 7 - che il 19.4.2017 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di PTA non cementata a sinistra, con triplice cerchiaggio della diafisi femorale;
- che, durante l'intervento chirurgico, l'operatore sanitario provocava la frattura del femore che richiedeva l'impianto di una protesi cementata totale di anca;
- che, dimessa dall'ospedale in data 26.4.2017, per i due mesi successivi le veniva imposto il divieto di carico;
- che, a seguito dell'intervento chirurgico, non riusciva più a deambulare, né a mantenere una posizione eretta. Tanto premesso, la , ritenendo sussistente una condotta negligente ed Parte_1 imprudente a carico dei sanitari che l'avevano tenuta in cura, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale) e patrimoniali per spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. In particolare, asseriva che la paziente già prima dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta era stata riconosciuta invalida al 100% e che, per questo, non deambulava. Di conseguenza, contestava l'esistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno alla salute lamentato dalla ricorrente. Quindi, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 4332/2019 R.G., veniva disposta la conversione del rito e, dopo aver ordinato l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del verbale della Commissione Invalidi civili del 4.1.2017 relativo alla persona dell'attrice, veniva disposto un supplemento di CTU. All'udienza del 3.10.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda risarcitoria avanzata da è fondata e deve essere quindi Parte_1 accolta, nei sensi di cui in motivazione.
2. La prospettazione attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, presso il quale la Parte_1 veniva ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di sostituzione protesica totale all'anca sinistra, a seguito di una frattura sottocapitata del collo del femore. Orbene, le doglianze della riguardano, in particolare: Parte_1
- la manovra effettuata dall'operatore sanitario che le avrebbe provocato la frattura iatrogena del femore, motivo per il quale sarebbe stato, poi, posizionato uno stelo da revisione associato a tre cerchiaggi per consentire al femore di calcificare ed allo stelo protesico di superare la zona di frattura;
- la concessione del carico dopo due mesi dall'intervento, anziché dopo 24-48 ore. La condotta negligente, imprudente e/o imperita dei medici che la ebbero in cura, infatti, secondo l'attrice, le avrebbe provocato un impedimento totale alla deambulazione. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte pagina 2 di 7 dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura sanitaria può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dott. , esperto in Persona_1 medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia, reso nel procedimento di Persona_2 A.T.P. avente n. 4332/2019 R.G. ed acquisito al presente procedimento, all'udienza del 18.2.2021. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“Sulla scorta della documentazione sanitaria esibita, si evince che in data 12/04/17 la signora
cadeva in casa, riportando un trauma all'anca sinistra a seguito di una lipotimia. Parte_1 Veniva quindi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto, dove si poneva diagnosi di frattura transcervicale del femore sinistro, in soggetto con emiplegia omolaterale, secondaria a pregresso ictus cerebrale. La paziente veniva pertanto ricoverata presso la u.o.c. di del medesimo Controparte_4 nosocomio per le terapie ed i trattamenti del caso. La cura di una lesione di tal genere deve ritenersi attività di tipo routinaria per un Reparto quale quello dell'Ospedale Loreto, allora inserito nella rete delle emergenze e provvisto di un Servizio di Pronto Soccorso. I Sanitari dell'Ospedale Loreto ponevano quindi indicazione ad un intervento chirurgico di sostituzione protesica totale all'anca sinistra. Il trattamento chirurgico è da ritenersi congruo per la lesione presentata dalla Ricorrente. Data la giovane età della paziente al momento del trauma, cioè 56 anni, ci si sarebbe potuti orientare verso un intervento chirurgico di tipo conservativo e quindi attuare una osteosintesi ossea mediante viti trans cervicali al collo femore;
tanto più che il referto radiologico riportava una "frattura ingranata", anche se non è dato sapere la reale posizione della testa femorale rispetto al resto del collo. Tale metodica però avrebbe esposto la paziente ad un elevato rischio di pseudoartrosi, cioè mancata consolidazione dell'osso, oppure ad una necrosi della testa femorale stessa, a causa della probabile lesione, al momento del trauma, dei vasi collaterali della arteria circonflessa, che portano nutrimento alle cellule della testa femorale. Inoltre, nel decorso post-operatorio non si sarebbe potuto assolutamente concedere un carico precoce, anzi esso sarebbe stato procrastinato almeno di tre mesi. Tutto ciò in una paziente già affetta da pregressa emiplegia a sinistra per un ictus cerebrale. Secondo le comuni linee guida della comunità scientifica e le buone norme terapeutiche da adottare nel caso specifico, deve essere utilizzata una protesi totale di anca, dunque costituita da una componente acebolare, una testina e da una componente femorale di primo impianto. La protesi di primo impianto è appunto una protesi da usare per la prima volta e che presenta fra i suoi requisiti una buona adattabilità all'osso ricevente, senza dover asportare o demolire parti ossee periprotesiche, anzi deve avere la finalità di conservare quanto più osso possibile intorno ai componenti protesici. Nel caso specifico la scelta ottimale sarebbe stata una protesi di anca a doppia mobilità, indicata proprio nei soggetti giovani e con problematiche di tipo neurologico (…). Invece, nel caso della signora , si è optato per una protesi di anca da revisione e quindi tale adozione è da Parte_1 ritenersi incongrua. In particolare, è stato utilizzato uno stelo femorale che trova la principale indicazione nei casi di tumori ossei al terzo prossimale del femore. La protesi da revisione è un tipo di protesi che viene adottato nei casi nei quali è stata rimossa una protesi di primo impianto e bisogna di nuovo riprotesizzare l'arto interessato.
pagina 3 di 7 Tale tipologia di protesi trova indicazione e corretta adottabilità nei casi nei quali vi sono significative perdite di tessuto osseo, soprattutto al livello della zona peritrocanterica, metafisaria e al terzo prossimale diafisiario del femore. Quindi l'adesione anatomica al tessuto osseo ricevente e i conseguenti carichi meccanici devono avvenire a livello della diafisi femorale e non più a livello della metafisi prossimale del femore, come avviene nelle protesi di primo impianto. Ma la condizione anatomo-patologica del femore della signora non era certamente Parte_1 quest'ultima appena descritta! Nel corso dell'intervento chirurgico, come si evince dalla descrizione dell'atto operatorio, dopo la riduzione dei componenti protesici, cioè dopo le manovre per ricomporre la morfologia anatomica della neo articolazione dell'anca, si evidenzia un evento avverso e cioè la frattura della diafisi del femore. In una logica medico-legale un evento avverso è da ritenersi come complicanza: a) se sono stati adottati tutti gli adempimenti utili e necessari affinché tale evento non si verifichi;
b) se la gestione dell'evento avverso, in tutti i suoi aspetti ed evoluzioni, sia stata corretta e congrua, ovvero sia stato tempestivamente riconosciuto e adeguatamente trattato. Qualora non si concretizzino tali due evenienze o anche una sola delle due, si deve parlare di errore. Nel caso specifico è riconoscibile un errore, dal momento che, pur se correttamente gestita la frattura della diafisi femorale con tre cerchiaggi, non sono stati posti in essere tutti gli adempimenti per evitare che tale evento si verificasse. Infatti è stata adottata una protesi femorale da revisione, con appoggio meccanico quindi in sede diafisaria, al posto di una protesi di primo impianto, che avrebbe distribuito i carichi a livello prevalentemente metafisario del femore. Orbene, si può pacificamente affermare che la condotta dei sanitari della struttura sanitaria resistente sia da considerarsi censurabile e pertanto è possibile riconoscere la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dei sanitari e le lesioni da essa cagionate, nonché tra queste ultime e le successive menomazioni ad oggi residuate (…). Uno degli scopi principali della protesizzazione d'anca, a seguito di frattura femorale, consiste nella precoce mobilizzazione del soggetto al fine di evitare che si instaurino tutte le pericolose complicanze legate alla lungodegenza e dall'immobilità. Nel caso di specie bisogna premettere che vi fu anche un non giustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento. Difatti, la comunità scientifica nazionale ed internazionale riconosce in maniera praticamente unanime la necessità di intervenire chirurgicamente entro 48- 72 ore in quanto l'accesso ritardato all'intervento chirurgico è giustificabile solo laddove persistano condizioni di instabilità maggiore che devono essere corrette, mentre non sussistono giustificazioni di ritardo dell'intervento in presenza di condizioni di instabilità clinica minore (…). Dall'analisi di quanto sopra riportato e dal confronto con i parametri clinici evincibili dalla cartella clinica, non emerge alcuna condizione di instabilità clinica maggiore che potesse giustificare l'attuazione dell'intervento chirurgico ben oltre le 72 ore dall'evento fratturativo, ovvero a distanza di addirittura 7 giorni”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Considerato il ritardo nell'esecuzione dell'intervento (7 giorni anziché 2-3) e che la degenza, a causa della censurabile condotta dei sanitari che eseguirono la protesizzazione, si prolungava dal giorno dell'intervento (19/4) fino al 26/4 e che solo in data 22/6 veniva concesso il carico assistito, appare congruo stimare che si sia realizzato un danno biologico temporaneo totale, da considerarsi quale quota di maggior danno rispetto ad una media evoluzione clinica in casi
pagina 4 di 7 analoghi, di 50 (cinquanta) giorni. Inoltre, sempre in conseguenza della predetta censurabile condotta, considerato il ritardato raggiungimento della stabilizzazione clinica, è possibile riconoscere, secondo comune esperienza clinica e medico-legale, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di ulteriori 30 (trenta) giorni. Per quanto concerne la valutazione del danno biologico (…) pur considerando lo stato anteriore della ricorrente, è possibile ritenere che se non fossero state messe in atto condotte censurabili, si sarebbe potuto raggiungere un soddisfacente risultato conseguente alla protesizzazione d'anca. Pertanto, considerato che le citate linee guida prevedono una valutazione del 15-18% per le protesi d'anca I classe, si ritiene che non vi siano motivi per non ritenere che un corretto intervento avrebbe comportato il realizzarsi di un danno biologico permanente ai limiti bassi del predetto intervallo valutativo, ovvero pari al 15%. Di contro, considerate le risultanze dell'esame obiettivo attuale, è pacifico poter ritenere il quadro menomativo attuale riferibile ai limiti alti del range di valutazione previsto per la II classe delle protesi d'anca (19-25%), ovvero pari al 25%. Pertanto, nel caso in esame, è possibile affermare che il danno biologico permanente di esclusiva natura iatrogena è pari al 10% (dieci per cento) da valutarsi quindi nell'ambito del range 16-25%.” Ebbene, la relazione peritale ha consentito di accertare che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli sono, dunque, consistite:
- nell'aver utilizzato una protesi di anca da revisione con appoggio meccanico (ossia in sede diafisiaria) e non una protesi di anca di primo impianto;
- nel non aver impedito la frattura della diafisi del femore che ne è conseguita;
- nell'aver effettuato l'intervento chirurgico oltre le 72 ore dall'evento fratturativo (7 giorni) e non entro le 48 ore. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta per il pregiudizio alla salute occorso all'attrice. Controparte_1 Del resto, anche in sede di supplemento di CTU richiesto dal Giudice con ordinanza del 2.2.2023 circa le pregresse condizioni di salute della , le conclusioni a cui erano pervenuti Parte_1 i periti sono state interamente confermate. Gli stessi CTU officiati in sede di A.T.P., infatti, dopo aver esaminato la documentazione prodotta nel corso del presente giudizio di merito, hanno evidenziato che “dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile relativo alla visita del 4.1.17 presso il CML di Napoli si evince che all'esaminata il riconoscimento dell'indennità di CP_5 accompagnamento fu concesso non per l'impossibilità a deambulare autonomamente, bensì in quanto giudicata: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”. Quindi, hanno ribadito che “nella valutazione del danno biologico permanente, gli scriventi avevano già tenuto in considerazione lo stato anteriore (…). La valutazione espressa dagli scriventi è conseguita esclusivamente alla valutazione della limitazione funzionale dell'anca protesizzata, in quanto se essa fosse stata invece rapportata alla capacità deambulatoria, sarebbe stata meritevole di un riferimento valutativo all'ultima classe di protesi d'anca (IV), con una valutazione conseguentemente ben più ampia, ovvero fino al 45% di danno biologico permanente. È doveroso ricordare che quando lo stato anteriore aggrava le conseguenze di un evento dannoso si realizza una concausa di lesione che merita di essere risarcita nella sua interezza, viceversa quando l'evento dannoso aggrava lo stato anteriore si ha una concausa di menomazione per la quale è invece necessario dedurre dal danno complessivo la quota derivante
pagina 5 di 7 dalla menomazione già esistente. Pertanto, nel caso in esame, considerata la storia clinica dell'attrice, è pacifico poter sostenere che lo stato anteriore ha aggravato le conseguenze dell'evento dannoso e pertanto quest'ultimo merita di essere risarcito nella sua interezza”. Ciò posto, in questa sede, deve procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 15% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 25% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 10% il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 25% - 15% = 10%).
3. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (56 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 19.4.2017). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 44.986,00 (€ 79.911,00 pari all'invalidità complessiva del 25% - € 34.925,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 15%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale e parziale (ITT 50 giorni;
ITP 30 giorni al 50%), così come è stata riconosciuta dalla CTU e che risulta essere pari ad € 7.475,00 (€ 5.750,00 ITT + € 1.725,00 ITP). Il danno biologico complessivamente risarcibile, dunque, nel caso di specie, risulta essere pari ad
€ 52.461,00. Nulla è dovuto a titolo di ristoro dell'eventuale danno da sofferenza psichica, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale. Alla luce di quanto sopra, quindi, la convenuta deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 52.461,00 Parte_1
(cinquantaduemilaquattrocntosessantuno/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità. All'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (aprile 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da aprile 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 6 di 7 4. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, nulla può essere liquidato per mancanza di prova sul punto.
5. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo, le spese della CTU, sia quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia quelle relative al supplemento disposto nel presente procedimento, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1 52.461,00 (cinquantaduemilaquattrocntosessantuno/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di aprile 2017, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da aprile 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 792,50 a titolo di esborsi (€ 336,00 per il procedimento ex art. 696 c.p.c. + € 456,50), nonché in € 10.879,00 per compensi professionali (€ 3.827,00 per il procedimento ex art. 696 c.p.c. + € 7.052,00 per la fase di merito), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.
- pone in via definitiva le spese di CTU, sia quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia quelle relative al supplemento di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, a carico della convenuta.
Napoli, 28/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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