Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado n. 964/2022 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall' Avv. Simona Ciarrocchi Parte_1 Parte_2
-attori-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Everardo J. Zilio Parte_3
- convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 3/12/2024
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio esponendo che avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
concluso con il convenuto contratto di acquisto dell'abitazione posta in Taranto Talsano alla via Settembrini
n. 114 piano terra e che avevano scoperto che la stessa, contrariamente a quanto dichiarato dal venditore nell'atto di acquisto, non era classificabile nella classe energetica A ma in quella C.Chiedevano accertarsi l'effettiva classe energetica di detto immobile, determinarsi i costi occorrenti per la attribuzione della classe energetica A, quantificare la perdita economica annua determinata dalla classe energetica di detto immobile e condannarsi il convenuto al ristoro di tutte le somme a determinarsi.Si costituiva in giudizio eccependo decadenza dall'azione di garanzia e prescrizione dei relativi diritti nonchè Parte_3
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al risarcimento dei danni commisurati al costo delle opere occorrenti per ricondurre l'immobile oggetto di controversia alla classe energetica A ed alle maggiori spese per consumi energetici annui determinati dalla attuale effettiva classificazione energetica in fascia C.Tali conclusioni sono poi state ribadite anche all'udienza del 3/12/2024.La domanda risarcitoria proposta dagli attori trova causa petendi nella dedotta presenza di un'anomalia riguardante l'immobile loro alienato dal convenuto con l'atto pubblico del l'8/5/2018 per effetto della sua classificabilità in fascia C, riguardo a prestazioni di risparmio energetico,
rispetto alla fascia A dichiarata dal in sede di atto pubblico di vendita.L'anomalia che rappresenta Pt_3
la causa petendi dell'azione risarcitoria va qualificata in termini di mancanza di qualità promessa dal venditore atteso che lo stesso nell'informare l'acquirente circa le prestazioni di risparmio energetico dell'immobile e nel fornire, in sede di stipula, l'obbligatorio attestato di prestazione energetica finisce per garantire l'esistenza di determinate qualità rispetto all'immobile oggetto di alienazione.L'art. 1497 c.c., a proposito della mancanza di qualità promesse, prevede il diritto del compratore di chiedere la risoluzione del contratto di vendita secondo le disposizioni generali regolanti la materia contrattuale (art. 1453 e segg.), tuttavia precisando che i relativi diritti ed azioni soggiacciono ai medesimi termini di decadenza
(otto giorni dalla scoperta) e prescrizione (un anno dalla consegna) previsti dall'art 1495 c.c., che disciplina la garanzia per vizi a carico del venditore.La Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 36052/2021) ha precisato che tutti i diritti esercitabili secondo le regole generali per effetto di mancanza di qualità
promesse sono soggetti agli stessi termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., compreso il diritto al risarcimento dei danni.L'azione risarcitoria promossa dagli attori è, dunque, soggetta a prescrizione annuale decorrente dalla consegna dell'immobile, pacificamente avvenuta l'1/8/2018.Tale
prescrizione è maturata allo scadere dell'1/8/2019 poiché entro detta data non è intervenuto alcun valido atto interruttivo della stessa, tra quelli previsti dall'art. 2943 c.c..Segnatamente non ha effetto interruttivo
2 della prescrizione la missiva inviata dagli attori al convenuto e da quest'ultimo ricevuta il 31/7/2019.Detta
missiva ha sicuramente come contenuto la denuncia della mancanza della Classe A relativamente all'immobile acquistato dagli attori ma non ha anche effetto interruttivo della prescrizione in quanto non ha contenuto di costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'art. 1219 comma 1 c.c..La costituzione in mora consiste, infatti, nella richiesta di adempimento di una specifica obbligazione rivolta dal creditore al debitore (in tal senso Cass. civ. n. 20332/2017).La missiva ricevuta dal il 31/7/2019 si limita, Pt_3
invece, a richiedere l'intervento del per una composizione bonaria della controversia senza Pt_3
esplicitare alcuna richiesta di adempimento ed, in particolare, senza manifestare alcuna richiesta di risarcimento danni, riservando solo in seguito iniziative volte all'adempimento dell'incarico difensivo.In casi simili la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. nn. 16639/2003 e 10504/1999) ha ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione la missiva del difensore contenente l'invito al debitore a risolvere bonariamente la controversia con riserva di agire in momento successivo.Attesa l'inefficacia della missiva ricevuta il 31/7/2019 quale atto interruttivo della prescrizione rispetto al diritto fatto valere in questo giudizio, cioè di ottenere il ristoro dei danni connessi alla mancanza di qualità promesse, ne consegue l'inefficacia di tutti gli altri atti interruttivi indicati dagli attori, quali l'invio di ulteriore missiva ricevuta il
6/2/2020, la notifica di ricorso per ATP, avvenuta il 14/1/2021, e la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 10/2/2022, poiché si tratta di atti stragiudiziali tutti susseguitisi dopo che il termine annuale dalla consegna, maturato l'1/8/2019, era abbondantemente decorso.La prescrizione estintiva del diritto risarcitorio rivendicato dagli attori non può neppure essere impedita dalla missiva in data 2/10/2019 prodotta dagli attori ed inviata agli stessi dall'Avv. De Filippis,
precedente difensore del .Rispetto ad essa il ha contestato di aver mai autorizzato l'Avv. Pt_3 Pt_3
De Filippis a compiere atto di riconoscimento dei diritti rivendicati dagli attori.Era, dunque, onere degli attori, che intendevano utilizzare la missiva del 2/10/2019 come atto interruttivo della prescrizione,
provare che il aveva autorizzato l'Avv. De Filippis a riconoscere come esistenti i diritti oggetto di Pt_3
lite.Infatti, il riconoscimento del diritto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve provenire da colui che viene indicato come debitore della relativa prestazione in quanto è l'unico titolare del potere di disporre della prescrizione stessa o deve provenire da soggetto da lui autorizzato a disporre della prescrizione.La missiva in data 2/10/2019 non è sottoscritta dal ma dal solo Avv. De Filippis che, Pt_3
non essendo il debitore, non poteva neppure disporre del diritto alla prescrizione compiendo un atto di
3 riconoscimento dell'altrui diritto.Nè vi è prova che l'Avv. De Filippis fosse stato autorizzato dal a Pt_3
compiere atti di riconoscimento del diritto risarcitorio rivendicato dagli attori.Infine, neppure il contenuto della missiva del 2/10/2019 può essere interpretato come un riconoscimento di diritti risarcitori essendo nella stessa precisato che, fermo ed impregiudicato ogni diritto ed al solo fine di evitare l'alea di un giudizio,
, quindi, senza alcuna volontà di riconoscere fondate le altrui pretese, veniva manifestata la disponibilità
del cliente a realizzare gli impianti solare e termico.Quindi, la missiva in esame precisava di non costituire alcun riconoscimento dei diritti rivendicati dagli attori ma aveva unicamente finalità di evitare un contenzioso giudiziario, a prescindere dal fatto che non provenisse dal debitore e che non vi è prova del fatto che l'Avv. De Filippis fosse stato autorizzato dal a riconoscere fondate le pretese della Pt_3
controparte.Il rigetto delle domande risarcitorie di parte attrice rende assorbito, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, l'esame di quella riconvenzionale del convenuto in quanto subordinata alla condizione, non verificatasi, dell'accoglimento delle avverse domande.La obiettiva complessità in diritto della controversia, determinata dalla necessità di esaminare ed interpretare un considerevole numero di atti potenzialmente interruttivi della prescrizione alcuni dei quali di contenuto equivoco, integra la ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi per compensare tra le parti le altre spese di lite (art. 92 comma 2
c.p.c. come modificato da Corte Costituzionale sentenza n. 77/2018).Le spese di CTU vanno, invece, poste a definitivo e solidale carico degli attori quali soccombenti in via esclusiva, nella misura liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande risarcitorie avanzate dagli attori per intervenuta prescrizione estintiva del relativo diritto;
2) Per l'effetto dichiara assorbito l'esame della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
3) Compensa integralmente tra le parti le altre spese di lite ponendo ad esclusivo carico solidale degli attori quelle di CTU, come liquidate in corso di causa.
Taranto, 21/2/2025
4 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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