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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12899/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024
da con i proc. dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA Parte_1
per mandato allegato al ricorso
e da
con il proc. dom. avv. DIANA LUCA Parte_2
per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 12.01.2021
depositato il 18.01.2021);
1 - rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 29/05/2010) e accertato che le Per_1
condizioni corrispondono all'interesse del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in PASIAN DI
PRATO (UD) il 06/07/2002 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Parte_2
1) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Persona_2
condivisione, con collocazione dello stesso presso la madre , presso cui egli Parte_1
conserverà la sua residenza anagrafica;
1.2) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre, RA , che ivi Parte_1
continuerà a risiedere unitamente al figlio sino a quando il suddetto non sarà
economicamente autosufficiente, fermo restando che i costi inerenti alla manutenzione del suddetto immobile, così come gli esborsi inerenti alla stipula di idonea copertura assicurativa e qualsivoglia tassa o tributo inerente allo stesso saranno ripartite pro quota tra le pari al 50%;
1.3) dispone che il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio a weekends alterni dalle Per_1
10.00 del sabato alle 20.30 della domenica, fatta eccezione per i periodi estivi in cui l'orario della domenica sarà posticipato alle ore 22.30, un tanto salvi diversi accordi in base agli impegni delle parti da comunicarsi con congruo anticipo;
dispone che il padre terrà, altresì,
con sé il figlio il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 salvi diversi accordi tra genitori,
con facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in ogni altro momento quando vorrà,
compatibilmente con gli orari di studio e riposo e secondo accordo che di volta in volta i genitori prenderanno, restando inteso che d'ora innanzi tutte le frequentazioni padre-figlio dovranno avvenire fuori dalla casa familiare assegnata alla IG.ra , fatti salvi Parte_1
eventuali diversi accordi con costei.
2 1.4) dispone che trascorrerà le festività del 1° novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Per_1
Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto in via alternata con ciascun genitore di anno in anno;
dispone, inoltre, che il minore starà con la madre nel giorno del compleanno di costei e della Festa della Mamma, così come del pari con il padre nel giorno del suo compleanno e della Festa del Papà. Laddove possibile le parti festeggeranno assieme il giorno del compleanno del figlio;
1.5) dispone che i IGnori ed si accordino di volta in Parte_1 Parte_2
volta riguardo al modo di trascorrere le ferie estive e quelle invernali, facendo comunque in modo che il figlio trascorra la prima metà del periodo estivo con la madre e la seconda metà
del periodo estivo con il padre, fermo restando che il minore starà almeno una settimana consecutiva con il padre;
entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio e dovranno fornire all'altro genitore tutte le informazioni riguardo ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono con 3 giorni di anticipo rispetto alla partenza, ovvero di 5 giorni se si tratta di viaggio all'estero;
1.6) dispone che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale riguardo alle cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali,
ortodontiche relative al minore;
in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore,
il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà tempestivamente l'altro genitore 5
giorni prima in modo che costui possa eventualmente partecipare;
1.7) dispone che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale sull'istruzione scolastica, sopportando in misura eguale i costi per: a) iscrizione alla scuola superiore ed eventualmente all'Università; b) trasporto;
c) equipaggiamento;
d) ogni altro eventuale costo;
prende atto che i periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni (prima delle vacanze o della pausa) e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari (dopo la vacanza o la pausa); prende atto che il genitore che chiede un cambiamento di programma sarà responsabile per qualsiasi cura in
3 più relativa al minore, compresi costi e rimborso per spese aggiuntive provocati dalla modifica;
1.8) prende atto che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale sulle attività extracurriculari del minore, sopportando in misura eguale i costi per: a) iscrizione;
b)
trasporto; c) equipaggiamento;
d) campi estivi;
e) ogni altro eventuale costo;
1.9) prende atto che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale sulla religione con la quale educare il figlio, avendo attualmente scelto quella cattolica,
sopportando in misura eguale i relativi eventuali costi;
1.10) prende atto, altresì, che ciascun genitore comunicherà con l'altro, con ogni mezzo,
dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo;
prende atto che i contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore;
prende atto che il figlio potrà in qualsiasi momento telefonare e mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori;
i genitori monitoreranno l'uso che il figlio fa del computer per garantire la sua sicurezza: prende atto che i genitori concordano nell'installare programmi di controllo del computer;
il costo del telefono cellulare e/o della connessione internet per il figlio sarà sopportato in misura uguale da entrambi i genitori;
2) dispone, a titolo di mantenimento del figlio , che il padre Per_1 Parte_2
corrisponda entro il giorno 20 di ogni mese alla RA la somma mensile Parte_1
di euro 420,00 (euro quattrocentoventi/00), rivalutabili ex indici ISTAT a decorrere dal 01
gennaio 2026;
3) le ulteriori spese straordinarie - così come individuate dal “Protocollo d'Intesa fra
Magistrati ed Avvocati del Foro di Udine in relazione ai procedimenti di separazione,
divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter cc.”, sottoscritto dalle suddette Autorità in data 28 agosto 2015 al n. 3477/15 –
sono poste a carico tra i genitori al 50% previa esibizione di pezze giustificative;
4 4) dà atto che l'Assegno Universale Unico sarà richiesto ed incamerato dalla madre e le spese straordinarie deducibili/detraibili dalle imposte sul reddito saranno dedotte/detratte dal genitore che si volta in volta ne ha sostenuto la spesa e nella misura in cui è avvenuto l'esborso;
5) dà atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'ottenimento e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di transito confinario per sé e per il minore,
obbligandosi fin d'ora a prestare il proprio consenso alla sottoscrizione dei documenti amministrativi a ciò necessari;
6) prende atto che i genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo e senza la presenza del figlio le eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del Piano
Genitoriale; prende atto che questa disposizione non si applicherà se si renderà necessaria un'azione giudiziaria immediata a tutela degli interessi superiori del minore;
qualora invece non vi siano particolari eIGenze d'urgenza ma i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, prende atto che essi dovranno scegliere in primo luogo la Mediazione Familiare ed in secondo luogo un professionista per aiutarli a risolvere le questioni, sopportandone il costo in maniera uguale.
7) Dà atto che i ricorrenti prestano acquiescenza alla presente sentenza.
8) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PASIAN DI PRATO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12899/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024
da con i proc. dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA Parte_1
per mandato allegato al ricorso
e da
con il proc. dom. avv. DIANA LUCA Parte_2
per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 12.01.2021
depositato il 18.01.2021);
1 - rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 29/05/2010) e accertato che le Per_1
condizioni corrispondono all'interesse del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in PASIAN DI
PRATO (UD) il 06/07/2002 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Parte_2
1) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Persona_2
condivisione, con collocazione dello stesso presso la madre , presso cui egli Parte_1
conserverà la sua residenza anagrafica;
1.2) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre, RA , che ivi Parte_1
continuerà a risiedere unitamente al figlio sino a quando il suddetto non sarà
economicamente autosufficiente, fermo restando che i costi inerenti alla manutenzione del suddetto immobile, così come gli esborsi inerenti alla stipula di idonea copertura assicurativa e qualsivoglia tassa o tributo inerente allo stesso saranno ripartite pro quota tra le pari al 50%;
1.3) dispone che il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio a weekends alterni dalle Per_1
10.00 del sabato alle 20.30 della domenica, fatta eccezione per i periodi estivi in cui l'orario della domenica sarà posticipato alle ore 22.30, un tanto salvi diversi accordi in base agli impegni delle parti da comunicarsi con congruo anticipo;
dispone che il padre terrà, altresì,
con sé il figlio il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 salvi diversi accordi tra genitori,
con facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in ogni altro momento quando vorrà,
compatibilmente con gli orari di studio e riposo e secondo accordo che di volta in volta i genitori prenderanno, restando inteso che d'ora innanzi tutte le frequentazioni padre-figlio dovranno avvenire fuori dalla casa familiare assegnata alla IG.ra , fatti salvi Parte_1
eventuali diversi accordi con costei.
2 1.4) dispone che trascorrerà le festività del 1° novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Per_1
Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto in via alternata con ciascun genitore di anno in anno;
dispone, inoltre, che il minore starà con la madre nel giorno del compleanno di costei e della Festa della Mamma, così come del pari con il padre nel giorno del suo compleanno e della Festa del Papà. Laddove possibile le parti festeggeranno assieme il giorno del compleanno del figlio;
1.5) dispone che i IGnori ed si accordino di volta in Parte_1 Parte_2
volta riguardo al modo di trascorrere le ferie estive e quelle invernali, facendo comunque in modo che il figlio trascorra la prima metà del periodo estivo con la madre e la seconda metà
del periodo estivo con il padre, fermo restando che il minore starà almeno una settimana consecutiva con il padre;
entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio e dovranno fornire all'altro genitore tutte le informazioni riguardo ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono con 3 giorni di anticipo rispetto alla partenza, ovvero di 5 giorni se si tratta di viaggio all'estero;
1.6) dispone che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale riguardo alle cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali,
ortodontiche relative al minore;
in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore,
il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà tempestivamente l'altro genitore 5
giorni prima in modo che costui possa eventualmente partecipare;
1.7) dispone che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale sull'istruzione scolastica, sopportando in misura eguale i costi per: a) iscrizione alla scuola superiore ed eventualmente all'Università; b) trasporto;
c) equipaggiamento;
d) ogni altro eventuale costo;
prende atto che i periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni (prima delle vacanze o della pausa) e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari (dopo la vacanza o la pausa); prende atto che il genitore che chiede un cambiamento di programma sarà responsabile per qualsiasi cura in
3 più relativa al minore, compresi costi e rimborso per spese aggiuntive provocati dalla modifica;
1.8) prende atto che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale sulle attività extracurriculari del minore, sopportando in misura eguale i costi per: a) iscrizione;
b)
trasporto; c) equipaggiamento;
d) campi estivi;
e) ogni altro eventuale costo;
1.9) prende atto che entrambi i genitori assumeranno concordemente la decisione finale sulla religione con la quale educare il figlio, avendo attualmente scelto quella cattolica,
sopportando in misura eguale i relativi eventuali costi;
1.10) prende atto, altresì, che ciascun genitore comunicherà con l'altro, con ogni mezzo,
dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo;
prende atto che i contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore;
prende atto che il figlio potrà in qualsiasi momento telefonare e mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori;
i genitori monitoreranno l'uso che il figlio fa del computer per garantire la sua sicurezza: prende atto che i genitori concordano nell'installare programmi di controllo del computer;
il costo del telefono cellulare e/o della connessione internet per il figlio sarà sopportato in misura uguale da entrambi i genitori;
2) dispone, a titolo di mantenimento del figlio , che il padre Per_1 Parte_2
corrisponda entro il giorno 20 di ogni mese alla RA la somma mensile Parte_1
di euro 420,00 (euro quattrocentoventi/00), rivalutabili ex indici ISTAT a decorrere dal 01
gennaio 2026;
3) le ulteriori spese straordinarie - così come individuate dal “Protocollo d'Intesa fra
Magistrati ed Avvocati del Foro di Udine in relazione ai procedimenti di separazione,
divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter cc.”, sottoscritto dalle suddette Autorità in data 28 agosto 2015 al n. 3477/15 –
sono poste a carico tra i genitori al 50% previa esibizione di pezze giustificative;
4 4) dà atto che l'Assegno Universale Unico sarà richiesto ed incamerato dalla madre e le spese straordinarie deducibili/detraibili dalle imposte sul reddito saranno dedotte/detratte dal genitore che si volta in volta ne ha sostenuto la spesa e nella misura in cui è avvenuto l'esborso;
5) dà atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'ottenimento e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di transito confinario per sé e per il minore,
obbligandosi fin d'ora a prestare il proprio consenso alla sottoscrizione dei documenti amministrativi a ciò necessari;
6) prende atto che i genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo e senza la presenza del figlio le eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del Piano
Genitoriale; prende atto che questa disposizione non si applicherà se si renderà necessaria un'azione giudiziaria immediata a tutela degli interessi superiori del minore;
qualora invece non vi siano particolari eIGenze d'urgenza ma i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, prende atto che essi dovranno scegliere in primo luogo la Mediazione Familiare ed in secondo luogo un professionista per aiutarli a risolvere le questioni, sopportandone il costo in maniera uguale.
7) Dà atto che i ricorrenti prestano acquiescenza alla presente sentenza.
8) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PASIAN DI PRATO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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