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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4242/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/12/2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]1 MARIANO COMENSE
con l'Avv. TORTI ALICE
contro
2) CP_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Roberto Galetto e l'Avv. BORRONI FEDERICO
1 vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 13.05.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori:
• MO EN, nato in [...] in data [...],
• DO, nato in [...] in data [...],
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
13.05.2025 e di seguito trascritte:
1. il sig. si impegna a proseguire nel percorso riabilitativo per il recupero da dipendenze, CP_1 presso la struttura “Il Molino” iniziato in data 10.09.2024 o in altra idonea struttura;
2. i figli minori DO e MO EN vengono affidati in via esclusiva alla sig.ra , Parte_1 con collocamento presso la stessa;
3. la responsabilità genitoriale verrà esercitata dalla sig.ra tenendo conto della Parte_1 capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute la sig.ra provvederà in via esclusiva, _1 notiziando il sig. delle decisioni di carattere straordinario relative a salute, istruzione ed CP_1 educazione dei figli;
4. la sig.ra si impegna a consentire al sig. le comunicazioni telefoniche autorizzate dalla _1 CP_1 struttura riabilitativa con i figli DO e MO EN, a condizione che lo stato psicofisico del padre sia consono al dialogo con i minori e che la terapia riabilitativa dia risultati soddisfacenti;
5. il sig. potrà incontrare i figli minori MO EN ed DO solo alla presenza di operatori CP_1 sociali, con le modalità e le tempistiche indicati dagli stessi operatori sociali;
6. il sig. fintanto che perdurerà la sua permanenza presso la struttura riabilitativa, CP_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di compartecipazione al mantenimento dei figli, la somma _1 di € 150,00 ciascuno e così complessivi € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
2 mediante versamento, entro il giorno 22 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra _1
(con coordinate bancarie già note), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo
[...] del Tribunale di Como con detrazione al 50% delle spese mediche sostenute dai genitori;
7. dal mese successivo a quello delle sue dimissioni dalla struttura riabilitativa, il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di compartecipazione al mantenimento dei figli, la somma _1 di € 250,00 ciascuno e così complessivi € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante versamento, entro il giorno 22 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra _1
(con coordinate bancarie già note), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo
[...] del Tribunale di Como con detrazione al 50% delle spese mediche sostenute dai genitori;
8. sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del sig. il nonno paterno sig. CP_1
e la nonna materna sig.ra si impegnano a compartecipare al Persona_1 Persona_2 mantenimento dei nipoti con la somma corrispondente al contributo al mantenimento meglio sopra indicata, nella sola ipotesi in cui il sig. non riesca a provvedervi in autonomia;
CP_1
9. l'assegno unico per i figli verrà chiesto e percepito al 100% dalla sig.ra _1
10. le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia richiesta risarcitoria inerente ai rapporti familiari sino ad oggi maturata, ed in particolare quella relativa al versamento del mantenimento e delle spese straordinarie sino a maggio 2025 da parte del sig. così come indicato nella querela CP_1 presentata dalla sig.ra il 26.07.2023, con espressa dichiarazione di costei di non costituirsi _1 parte civile nel procedimento penale originato dalla predetta denuncia-querela;
11. spese legali compensate.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
3 ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13/06/2025.
SI COMUNICHI.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/12/2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]1 MARIANO COMENSE
con l'Avv. TORTI ALICE
contro
2) CP_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Roberto Galetto e l'Avv. BORRONI FEDERICO
1 vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 13.05.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori:
• MO EN, nato in [...] in data [...],
• DO, nato in [...] in data [...],
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
13.05.2025 e di seguito trascritte:
1. il sig. si impegna a proseguire nel percorso riabilitativo per il recupero da dipendenze, CP_1 presso la struttura “Il Molino” iniziato in data 10.09.2024 o in altra idonea struttura;
2. i figli minori DO e MO EN vengono affidati in via esclusiva alla sig.ra , Parte_1 con collocamento presso la stessa;
3. la responsabilità genitoriale verrà esercitata dalla sig.ra tenendo conto della Parte_1 capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute la sig.ra provvederà in via esclusiva, _1 notiziando il sig. delle decisioni di carattere straordinario relative a salute, istruzione ed CP_1 educazione dei figli;
4. la sig.ra si impegna a consentire al sig. le comunicazioni telefoniche autorizzate dalla _1 CP_1 struttura riabilitativa con i figli DO e MO EN, a condizione che lo stato psicofisico del padre sia consono al dialogo con i minori e che la terapia riabilitativa dia risultati soddisfacenti;
5. il sig. potrà incontrare i figli minori MO EN ed DO solo alla presenza di operatori CP_1 sociali, con le modalità e le tempistiche indicati dagli stessi operatori sociali;
6. il sig. fintanto che perdurerà la sua permanenza presso la struttura riabilitativa, CP_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di compartecipazione al mantenimento dei figli, la somma _1 di € 150,00 ciascuno e così complessivi € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
2 mediante versamento, entro il giorno 22 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra _1
(con coordinate bancarie già note), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo
[...] del Tribunale di Como con detrazione al 50% delle spese mediche sostenute dai genitori;
7. dal mese successivo a quello delle sue dimissioni dalla struttura riabilitativa, il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di compartecipazione al mantenimento dei figli, la somma _1 di € 250,00 ciascuno e così complessivi € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante versamento, entro il giorno 22 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra _1
(con coordinate bancarie già note), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo
[...] del Tribunale di Como con detrazione al 50% delle spese mediche sostenute dai genitori;
8. sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del sig. il nonno paterno sig. CP_1
e la nonna materna sig.ra si impegnano a compartecipare al Persona_1 Persona_2 mantenimento dei nipoti con la somma corrispondente al contributo al mantenimento meglio sopra indicata, nella sola ipotesi in cui il sig. non riesca a provvedervi in autonomia;
CP_1
9. l'assegno unico per i figli verrà chiesto e percepito al 100% dalla sig.ra _1
10. le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia richiesta risarcitoria inerente ai rapporti familiari sino ad oggi maturata, ed in particolare quella relativa al versamento del mantenimento e delle spese straordinarie sino a maggio 2025 da parte del sig. così come indicato nella querela CP_1 presentata dalla sig.ra il 26.07.2023, con espressa dichiarazione di costei di non costituirsi _1 parte civile nel procedimento penale originato dalla predetta denuncia-querela;
11. spese legali compensate.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
3 ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13/06/2025.
SI COMUNICHI.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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