TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Morris Recla pronuncia, ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. dott. AUTARIELLO GABRIELLA, con studio in Roccarainola (NA) alla via A. De Gasperi
17, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova
n. 9, è ex lege domiciliato;
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di n. 166/2023. CP_1 decisa all'odierna udienza ex art. 429 cpc., in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n. 176/0426225- 176/0426224- 176/0426202- 176/0426239- 176/0426237-176/0426238-
176/0425091- 176/0425108-176/0425075- 176/0425059- 176/0422787- 176/0422784- 176/041907-
176/041906- 176/0427480- 176/0427473- 176/0427242- 176/0427485- 176/0427479- 176/0426226-
176/0426223- 176/0426222- 176/0426254- 176/0426240- 176/0426234- 176/0426236 per tutte le
pagina 1 di 12 motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. di parte appellata:
“Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto
1.1. Con ricorso rivolto al Giudice di Pace di , l'odierna appellante, soc. (di CP_1 Parte_1 seguito anche solo ”), impugnava dinnanzi al Giudice di Pace di i seguenti verbali, Pt_1 CP_1 relativi ad asserite violazioni dell'art. 176 commi 11 e 21 C.d.s. :
1. Verbale n. 176/0426225- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
2. Verbale n. 176/0426224- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
3. Verbale n. 176/0426202- violazione del 13.01.2022 notificato il 12.08.2022;
4. Verbale n. 176/0426239- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
5. Verbale n. 176/0426237- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
6. Verbale n. 176/0426238- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
7. Verbale n. 176/0425091- violazione del 11.01.2022 notificato il 12.08.2022;
8. Verbale n. 176/0425108- violazione del 10.01.2022 notificato il 12.08.2022
9. Verbale n. 176/0425075- violazione del 09.01.2022 notificato il 12.08.2022
10. Verbale n. 176/0425059- violazione del 08.01.2022 notificato il 12.08.2022
11. Verbale n. 176/0422787- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
12. Verbale n. 176/0422784- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
13.Verbale n. 176/041907- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
14.Verbale n. 176/041906- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
pagina 2 di 12 15.Verbale n. 176/0427480- violazione del 17.01.2022 notificato il 31.08.2022;
16.Verbale n. 176/0427473- violazione del 15.01.2022 notificato il 31.08.2022;
17.Verbale n. 176/0427242- violazione del 12.01.2022 notificato il 26.08.2022;
18.Verbale n. 176/0427485- violazione del 18.01.2022 notificato il 23.08.2022;
19.Verbale n. 176/0427479- violazione del 17.01.2022 notificato il 23.08.2022;
20.Verbale n. 176/0426226- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
21.Verbale n. 176/0426223- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
22.Verbale n. 176/0426222- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
23.Verbale n. 176/0426254- violazione del 13.01.2022 notificato il 23.08.2022;
24.Verbale n. 176/0426240- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
25.Verbale n. 176/0426234- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
26.Verbale n. 176/0426236- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022
1.2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente ha dedotto di possedere oltre 700 veicoli con targhe associate ad altrettanti telepass e che, durante i periodi di maggiore attività, stipulerebbe contratti di noleggio di autocarri con primarie società italiane (tra cui , sia Parte_2
a breve che a lungo tempo.
1.3. Per il versamento dei pedaggi autostradali la , cliente delle Autostrade s.p.a. n. 00359, si Pt_1
avvarrebbe del Consorzio Italia, per cui effettuerebbe apposite comunicazioni, affinché le rispettive targhe dei veicoli in sua disponibilità siano abbinate ad altrettanti apparati telepass.
1.4. Tale abbinamento prevedrebbe che, quando i suddetti veicoli attraversano le corsie Telepass di qualsiasi ramo autostradale nazionale, le targhe degli stessi vengano associate dal sistema automatizzato ai telepass di riferimento ed il pagamento del pedaggio avvenga tramite addebito in conto corrente, mediante emissione di specifica fattura.
1.5. Nella fattispecie tale procedura avrebbe subito un'anomalia, la cui origine non sarebbe stata individuata specificatamente, ma non risulterebbe essere stata comunicata dalle Autostrade all'odierna opponente, che ne avrebbe preso atto solo in seguito alla notifica dei verbali impugnati.
1.6. La vrebbe tempestivamente, previe opportune verifiche eseguite in relazione alle tratte Pt_1
percorse, corrisposto le somme dovute alle Autostrade Del Brennero nel momento in cui le sarebbe stato segnalato l'inadempimento.
1.7. Secondo la ricorrente in primo grado non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 176 CDS, in quanto la non solo avrebbe provveduto sistematicamente ad attivare le suddette procedure Pt_1 affinché l'esazione avvenga in maniera automatizzata, così come prevedrebbe la normativa, ma non sarebbe stata messa a conoscenza che il sistema avesse riscontrato innumerevoli mancati pagamenti dei pagina 3 di 12 pedaggi autostradali.
1.8. Le violazioni non sussisterebbero in capo alla in quanto non risulterebbero notificate Parte_1
alla stessa le segnalazioni di mancato versamento dei pedaggi autostradali, con conseguente richiesta di pagamento da ottemperare entro termini stabiliti;
invero la procedura delle Concessionarie autorizzate,
a livello nazionale, prevedrebbe, prima, la consegna immediata del rapporto di mancato pagamento e relativo termine di scadenza e, poi, l'inoltro di un sollecito di pagamento e relativo termine di scadenza;
nella fattispecie tale iter non sarebbe stato rispettato e sarebbe palese la buona fede della Parte_3
[...
. Ciò giustificherebbe l'accoglimento del ricorso anche in considerazione della circcostanza che i veicoli sanzionati sarebbero stati noleggiati presso primarie società di noleggio.
1.10. Nella fattispecie, non risulterebbero comunicazioni alla soc. con cui le Autostrade Parte_1
del Brennero s.p.a. le avrebbero richiesto il pagamento del pedaggio entro 15 giorni dal ricevimento, per cui l'odierna opponente non potrebbe essere sanzionata, non essendo stata messa a conoscenza della violazione e non avendo avuto l'opportunità di adempiere nei termini indicati.
Invero, le segnalazioni indicate nelle rispettive descrizioni di infrazione si riferirebbero alle comunicazioni rivolte alla Polizia Stradale, ai fini della verbalizzazione delle contestazioni, come si evincerebbe dalla corrispondenza tra le date delle presunte missive specificate negli atti di accertamento e quelle di rilevamento dei verbali notificati.
1.11. Nel giudizio di primo grado, incardinato presso il Giudice di Pace di con R.G. n. CP_1
4348/2022 si è costituito il Commissariato del chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
1.12. Con la sentenza n. 166/2023 il Giudice di pace ha respinto il ricorso.
1.13. Tale sentenza viene impugnata nel presente procedimento, con ricorso depositato in data
02/01/2024.
1.14. Nel ricorso d'appello l'appellante fa valere i seguenti motivi di appello:
1.14.1. Omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato che l'unico motivo di doglianza della società ricorrente verterebbe sull'eccezione della prescrizione;
inoltre, il Giudice di Prime cure, in evidente contraddizione affermerebbe che “dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta ………..è stato ampiamente dimostrato come per ogni verbale elevato veniva seguito l'iter previsto dal Protocollo d'intesa, ovvero l'accertamento del mancato pagamento veniva inoltrato da un dipendente della concessionaria Autostrade del Brennero
s.p.a. all'odierna società ricorrente, verificato che questa non saldava il pedaggio nel termine previsto, comunicava con apposita segnalazione alla Sezione Polizia Stradale l'inadempienza e veniva elevato il verbale per violazione dell'art.176 C.d.s.”, il che, in realtà, non sarebbe stato provato in alcun modo,
pagina 4 di 12 anzi, sarebbe apparso evidente che i dipendenti delle Autostrade non avessero inoltrato alcun accertamento del mancato pagamento all'odierna ricorrente, prima dell'emissione dei verbali impugnati.
Il Giudice di primo grado avrebbe interpretato in maniera errata quanto riportato nei verbali di contestazione e quanto è emerso in fase istruttoria, dalle dichiarazioni rese dalla teste essendo Tes_1 in realtà emersa l'insussistenza delle violazioni per l'acclarata applicazione di una procedura di addebito dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali tra la soc. e Parte_1 Controparte_3
, nonché per il mancato invio dei solleciti di pagamento all'odierna appellante prima della
[...]
notifica dei verbali impugnati
Dalle dichiarazioni rese dalla teste (testimonianza allegata alla comparsa conclusionale di primo Tes_1 grado), si dedurrebbe inconfutabilmente la sussistenza dell'esimente della buona fede, che rappresenterebbe una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussisterebbero elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, avendo posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, instaurando una idonea procedura, affinché i mancati pagamenti confluissero su telepass dedicati, per cui nessun rimprovero potrebbe essergli mosso, il che risulterebbe dalla testimonianza della teste allegata Tes_1
alla comparsa conclusionale.
Basterebbe poi leggere quanto pubblicato sul sito delle Autostrade del Brennero in merito all'iter che la
Concessionaria avrebbe adottato nel caso di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, in cui espressamente si ribadirebbe che, decorsi invano i 15 giorni, le Autostrade avrebbero dato corso alla procedura di recupero forzato, con aggravio di spese e con facoltà di trasmettere gli atti alla Polizia
Stradale per le relative contestazioni.
Tale procedura, non risulterebbe rispettata, in quanto le Autostrade del Brennero avrebbe dato impulso alla trasmissione facoltativa- non obbligatoria- degli atti alla Polizia Stradale, omettendo di trasmettere gli opportuni solleciti alla con le richieste di pagamento dei singoli pedaggi, pena Pt_1
l'applicazione della sanzione.
Il protocollo d'intesa, richiamo in sentenza dal Giudice di prime cure, non risulterebbe depositato da controparte e tale documento, cui l'odierna appellata riferirebbe nella comparsa a supporto dell'avvio delle notifiche dei verbali, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti sulle specifiche attività che gli organi dovrebbero svolgere congiuntamente durante il periodo di validità del protocollo stesso;
lo stesso protocollo, tra l'altro, richiamerebbe l'obbligo della Concessionaria Autostradale, di invitare, nel sollecito inviato all'utente, lo stesso nuovamente al pagamento del pedaggio, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176 comma 11 e 21 del Cds, ma non sarebbe stata fornita pagina 5 di 12 alcuna prova di solleciti trasmessi all'odierna appellante.
1.14.2. Con il secondo motivo d'appello l'appellante dichiara di censurare la sentenza appellata nella parte in cui afferma che per “ogni verbale viene indicato la data ed il termine concesso alla società ricorrente per il pagamento” e prosegue, affermando che “contro quanto dichiarato dalla dipendente dell'A22 spa che nel caso specifico viene equiparata dal Cds ad un pubblico ufficiale……l'odierna società ricorrente non ha proposto querela di falso”.
Secondo l'appellante, tale affermazione, oltre ad essere ininfluente e contraddittoria, si baserebbe su un'interpretazione errata dei fatti, in quanto, in ogni singolo verbale verrebbe specificata la data, in cui il personale delle Autostrade avrebbe comunicato, con apposita segnalazione alla Polizia Stradale, le violazioni del mancato pagamento del pedaggio;
le segnalazioni sarebbero state indirizzate agli Agenti, non alla società ricorrente.
L'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure atterebbe anche alla comunicazione con la quale, a suo avviso, la ricorrente avrebbe chiesto la verifica dei mancati pagamenti;
in realtà, tale comunicazione, come emerso in corso di causa, sarebbe stato rappresentato da un file contenente l'elenco dei mancati pagamenti, per la cui redazione gli stessi dipendenti della A22 avrebbero indicato la procedura, affinché i pedaggi non versati confluissero sui telepass cosiddetti “jolly” e fossero di conseguenza addebitati in fattura.
1.14.3. Quale terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui, in merito all'eccezione di prescrizione, afferma che: “La Polizia Stradale una volta ricevuta la comunicazione del mancato pagamento del pedaggio notificava all'effettivo proprietario del veicolo ovvero alla società di noleggio che a sua volta comunicava il nominativo a cui il veicolo era stato noleggiato, facendo così ripartire i termini della notifica tramite il servizio postale”.
L'odierna appellata non avrebbe fornito nei termini di legge la prova della regolarità della notifica per presunta riassunzione dei termini richiamata da controparte.
Tutti i verbali impugnati risulterebbero notificati oltre il termine dei 90 previsti dal Codice della Strada, contrariamente a quanto addotto dal Giudice di Pace.
1.16. A seguito di fissazione della prima udienza nel giorno 11/04/2024 si è costituito l'appellato del Governo, peraltro soltanto in data 09/04/2024 rassegnando le suesposte conclusioni CP_1
e chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
1.17. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata alla data odierna udienza di discussione, precisazione conclusioni e per lettura dispositivo (art. 429 cpc).
2. In diritto
2.1. Il primo motivo di appello risulta fondato, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri pagina 6 di 12 motivi appello e delle eccezioni e difese dell'appellato Commissariato.
2.2. Queste ultime, peraltro, laddove integrano un vero e proprio appello incidentale, devono ritenersi tardive, non essendosi l'appellato costituito tempestivamente.
Ciò premesso, per mero dovere di completezza, va rilevato, in ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, che la relativa doglianza non appare fondata. Si ritiene in proposito che i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa non possano essere estesi de plano al presente giudizio, soggetto alle disposizioni del codice di procedura civile. La stessa giurisprudenza amministrativa, infatti, nel ricostruire il divieto di ricorsi cumulativi, lo ha fondato sui caratteri distintivi del processo amministrativo e sulle disposizioni del codice di rito amministrativo, che, a differenza del codice di procedura civile, non ammettono il cumulo di cause in presenza di una connessione meramente soggettiva. Giova al riguardo riportare le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella pronuncia n.
4277 del 26.08.2014: “Il codice di rito disciplina il cumulo delle domande all'art. 32, comma 1, e all'art. 43, comma 1; si aggiunge l'art. 70, che vede però la vicenda dal punto di vista del giudice. Da una parte, dunque, manca nel codice del processo amministrativo quella lacuna che - ai sensi dell'art.
39, comma 1, c.p.a. - legittimerebbe il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile (come invece vorrebbe l'appellato nella memoria del 12 giugno scorso); dall'altra, nulla - né nei lavori preparatori e tanto meno nel corpo normativo - indica che il legislatore abbia inteso in alcun modo modificare l'orientamento consolidato, secondo il quale nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un'antica tradizione, per cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esistauna connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, in base al ricordato indirizzo interpretativo, non consentirebbe l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ragion d'essere delle linee ricostruttive del sistema, esposte nei termini ora riassunti, si fonda:
- sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo;
- sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei
pagina 7 di 12 relativi tributi.
Muovendosi all'interno delle sopra illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza:
- quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale;
- quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi (cfr., per tutti,
Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564; Id., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; Id., sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; Id., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).”
In definitiva, poiché la presente vertenza è sottoposta alle disposizioni del codice di procedura civile e, nell'ambito di tale corpo normativo, il cumulo oggettivo di cause è espressamente consentito dall'art. 104 c.p.c., l'eccezione della difesa erariale non può essere accolta.
Si deve d'altra parte osservare come, nella fattispecie in esame, le impugnazioni avverso i vari verbali di contestazione non siano avvinte da un vincolo solo soggettivo, vertendo intorno ai medesimi presupposti di diritto e a presupposti di fatto per lo più coincidenti;
identici risultano altresì i motivi di impugnazione. La sussistenza dei requisiti per la valida proposizione di un ricorso cumulativo dovrebbe essere dunque riconosciuta anche qualora si ritenesse di aderire al riportato indirizzo della giurisprudenza amministrativa.
2.3. Ciò premesso, l'art. 176 Codice della Strada, al suo comma 11 prevede che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.”
2.4. Ai sensi dell'art. 11-bis, al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e pagina 8 di 12 degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma 21, chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
2.5. Sulla base della normativa appena riportata, quel che rileva, affinché si possa ritenere integrata la violazione di cui al citato comma 11 dell'art. 176 C.d.S., è che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
2.6. Se è vero, che— secondo i singoli verbali qui impugnati— il mancato pagamento del “pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle Autostrade del
Brennero Spa, nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Codice della Strada— per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. – va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una
“norma in bianco”, venendo il precetto dell'art. 179 comma 11 C.d.S. integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato Commissariato.
2.7. Si ritiene quindi rilevante la circostanza addotta dalla parte appellante, secondo la quale, nel caso concreto è stata seguita una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, che ha comportato che l'appellante abbia comunicato un numero di telepass c.d. “jolly” per il caso che i pagamenti non siano stati effettuati al momento del passaggio al casello. Un tanto risulta sufficientemente comprovato sia dalla documentazione allegata dalla appellante in primo grado
(comunicazione mail inviate alle Autostrade Spa), sia dalla testimonianza della teste laddove la Tes_1
stessa ha, in sostanza, confermato tale prassi.
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non è stata assunta nel corso del primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale d.d.
8.3.2023 ha trovato ingresso, in primo grado, quale prova atipica.
La testimone (sentita nel procedimento sub RG 1667/2022 davanti alla G.d.P. di Bolzano ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di mancati pagamenti e ci Pt_1 chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi Ad un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste richieste della Poi c'è stato il periodo del covid Pt_1
e dopo il mio caporeparto ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per Persona_1 una sola società e quindi ha invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente all'ufficio Pt_1 competente. Questo è stato fatto.”
pagina 9 di 12 ADR: Probabilmente alcuni mancati pagamenti non sono stati consegnati dagli autisti della alla Pt_1
società. Questo lo penso io. Quindi parte un procedimento. Si scrive direttamente al titolare del veicolo che può essere o anche un veicolo preso in leasing p.e. Dopodiché si scrive alla ditta e Pt_1 Pt_1
se non sbaglio si scrive per ben due volte. Una in via formale e una avvertendo che se non viene pagato entro il termine previsto scatta la sanzione.
Posso dire che finché le abbiamo prese noi in carico allo sportello, le somme venivano immediatamente addebitate. Come funziona ora non lo so. Ritengo che secondo me nel caso di tutte queste sanzioni non è stata fatta la richiesta di l'addebito”.
2.8. Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati “con le modalità e le tariffe di legge”- dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso- deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
2.9. A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può e deve essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004;
n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016; “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
2.10. Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che abbiano generato nell'appellante la ragionevole convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto (che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che parte appellante non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei pagina 10 di 12 verbali di contestazione di cui è causa, nonché ha pagato subito quanto dovuto, appena venuta a conoscenza della contestazione del mancato pagamento (v. bonifico bancario del 23.03.2022, allegato al ricorso di primo grado).
2.11. Ne consegue, senz'altro, l'accoglimento dell'appello.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche
(cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti
4. Spese di lite
A fronte della novità della questione, nonché della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e
[...]
), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di Controparte_4
giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata,
1) annulla i verbali impugnati:
- Verbale n. 176/0426225- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426224- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426202- violazione del 13.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426239- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426237- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426238- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0425091- violazione del 11.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0425108- violazione del 10.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0425075- violazione del 09.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0425059- violazione del 08.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0422787- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0422784- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
pagina 11 di 12 - Verbale n. 176/041907- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/041906- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0427480- violazione del 17.01.2022 notificato il 31.08.2022;
- Verbale n. 176/0427473- violazione del 15.01.2022 notificato il 31.08.2022;
- Verbale n. 176/0427242- violazione del 12.01.2022 notificato il 26.08.2022;
- Verbale n. 176/0427485- violazione del 18.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0427479- violazione del 17.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426226- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426223- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426222- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426254- violazione del 13.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426240- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426234- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426236- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022
con tutte le conseguenze di legge,
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 27/03/2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 12 di 12
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Morris Recla pronuncia, ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. dott. AUTARIELLO GABRIELLA, con studio in Roccarainola (NA) alla via A. De Gasperi
17, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova
n. 9, è ex lege domiciliato;
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di n. 166/2023. CP_1 decisa all'odierna udienza ex art. 429 cpc., in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n. 176/0426225- 176/0426224- 176/0426202- 176/0426239- 176/0426237-176/0426238-
176/0425091- 176/0425108-176/0425075- 176/0425059- 176/0422787- 176/0422784- 176/041907-
176/041906- 176/0427480- 176/0427473- 176/0427242- 176/0427485- 176/0427479- 176/0426226-
176/0426223- 176/0426222- 176/0426254- 176/0426240- 176/0426234- 176/0426236 per tutte le
pagina 1 di 12 motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. di parte appellata:
“Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto
1.1. Con ricorso rivolto al Giudice di Pace di , l'odierna appellante, soc. (di CP_1 Parte_1 seguito anche solo ”), impugnava dinnanzi al Giudice di Pace di i seguenti verbali, Pt_1 CP_1 relativi ad asserite violazioni dell'art. 176 commi 11 e 21 C.d.s. :
1. Verbale n. 176/0426225- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
2. Verbale n. 176/0426224- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
3. Verbale n. 176/0426202- violazione del 13.01.2022 notificato il 12.08.2022;
4. Verbale n. 176/0426239- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
5. Verbale n. 176/0426237- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
6. Verbale n. 176/0426238- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
7. Verbale n. 176/0425091- violazione del 11.01.2022 notificato il 12.08.2022;
8. Verbale n. 176/0425108- violazione del 10.01.2022 notificato il 12.08.2022
9. Verbale n. 176/0425075- violazione del 09.01.2022 notificato il 12.08.2022
10. Verbale n. 176/0425059- violazione del 08.01.2022 notificato il 12.08.2022
11. Verbale n. 176/0422787- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
12. Verbale n. 176/0422784- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
13.Verbale n. 176/041907- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
14.Verbale n. 176/041906- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
pagina 2 di 12 15.Verbale n. 176/0427480- violazione del 17.01.2022 notificato il 31.08.2022;
16.Verbale n. 176/0427473- violazione del 15.01.2022 notificato il 31.08.2022;
17.Verbale n. 176/0427242- violazione del 12.01.2022 notificato il 26.08.2022;
18.Verbale n. 176/0427485- violazione del 18.01.2022 notificato il 23.08.2022;
19.Verbale n. 176/0427479- violazione del 17.01.2022 notificato il 23.08.2022;
20.Verbale n. 176/0426226- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
21.Verbale n. 176/0426223- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
22.Verbale n. 176/0426222- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
23.Verbale n. 176/0426254- violazione del 13.01.2022 notificato il 23.08.2022;
24.Verbale n. 176/0426240- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
25.Verbale n. 176/0426234- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
26.Verbale n. 176/0426236- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022
1.2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente ha dedotto di possedere oltre 700 veicoli con targhe associate ad altrettanti telepass e che, durante i periodi di maggiore attività, stipulerebbe contratti di noleggio di autocarri con primarie società italiane (tra cui , sia Parte_2
a breve che a lungo tempo.
1.3. Per il versamento dei pedaggi autostradali la , cliente delle Autostrade s.p.a. n. 00359, si Pt_1
avvarrebbe del Consorzio Italia, per cui effettuerebbe apposite comunicazioni, affinché le rispettive targhe dei veicoli in sua disponibilità siano abbinate ad altrettanti apparati telepass.
1.4. Tale abbinamento prevedrebbe che, quando i suddetti veicoli attraversano le corsie Telepass di qualsiasi ramo autostradale nazionale, le targhe degli stessi vengano associate dal sistema automatizzato ai telepass di riferimento ed il pagamento del pedaggio avvenga tramite addebito in conto corrente, mediante emissione di specifica fattura.
1.5. Nella fattispecie tale procedura avrebbe subito un'anomalia, la cui origine non sarebbe stata individuata specificatamente, ma non risulterebbe essere stata comunicata dalle Autostrade all'odierna opponente, che ne avrebbe preso atto solo in seguito alla notifica dei verbali impugnati.
1.6. La vrebbe tempestivamente, previe opportune verifiche eseguite in relazione alle tratte Pt_1
percorse, corrisposto le somme dovute alle Autostrade Del Brennero nel momento in cui le sarebbe stato segnalato l'inadempimento.
1.7. Secondo la ricorrente in primo grado non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 176 CDS, in quanto la non solo avrebbe provveduto sistematicamente ad attivare le suddette procedure Pt_1 affinché l'esazione avvenga in maniera automatizzata, così come prevedrebbe la normativa, ma non sarebbe stata messa a conoscenza che il sistema avesse riscontrato innumerevoli mancati pagamenti dei pagina 3 di 12 pedaggi autostradali.
1.8. Le violazioni non sussisterebbero in capo alla in quanto non risulterebbero notificate Parte_1
alla stessa le segnalazioni di mancato versamento dei pedaggi autostradali, con conseguente richiesta di pagamento da ottemperare entro termini stabiliti;
invero la procedura delle Concessionarie autorizzate,
a livello nazionale, prevedrebbe, prima, la consegna immediata del rapporto di mancato pagamento e relativo termine di scadenza e, poi, l'inoltro di un sollecito di pagamento e relativo termine di scadenza;
nella fattispecie tale iter non sarebbe stato rispettato e sarebbe palese la buona fede della Parte_3
[...
. Ciò giustificherebbe l'accoglimento del ricorso anche in considerazione della circcostanza che i veicoli sanzionati sarebbero stati noleggiati presso primarie società di noleggio.
1.10. Nella fattispecie, non risulterebbero comunicazioni alla soc. con cui le Autostrade Parte_1
del Brennero s.p.a. le avrebbero richiesto il pagamento del pedaggio entro 15 giorni dal ricevimento, per cui l'odierna opponente non potrebbe essere sanzionata, non essendo stata messa a conoscenza della violazione e non avendo avuto l'opportunità di adempiere nei termini indicati.
Invero, le segnalazioni indicate nelle rispettive descrizioni di infrazione si riferirebbero alle comunicazioni rivolte alla Polizia Stradale, ai fini della verbalizzazione delle contestazioni, come si evincerebbe dalla corrispondenza tra le date delle presunte missive specificate negli atti di accertamento e quelle di rilevamento dei verbali notificati.
1.11. Nel giudizio di primo grado, incardinato presso il Giudice di Pace di con R.G. n. CP_1
4348/2022 si è costituito il Commissariato del chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
1.12. Con la sentenza n. 166/2023 il Giudice di pace ha respinto il ricorso.
1.13. Tale sentenza viene impugnata nel presente procedimento, con ricorso depositato in data
02/01/2024.
1.14. Nel ricorso d'appello l'appellante fa valere i seguenti motivi di appello:
1.14.1. Omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato che l'unico motivo di doglianza della società ricorrente verterebbe sull'eccezione della prescrizione;
inoltre, il Giudice di Prime cure, in evidente contraddizione affermerebbe che “dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta ………..è stato ampiamente dimostrato come per ogni verbale elevato veniva seguito l'iter previsto dal Protocollo d'intesa, ovvero l'accertamento del mancato pagamento veniva inoltrato da un dipendente della concessionaria Autostrade del Brennero
s.p.a. all'odierna società ricorrente, verificato che questa non saldava il pedaggio nel termine previsto, comunicava con apposita segnalazione alla Sezione Polizia Stradale l'inadempienza e veniva elevato il verbale per violazione dell'art.176 C.d.s.”, il che, in realtà, non sarebbe stato provato in alcun modo,
pagina 4 di 12 anzi, sarebbe apparso evidente che i dipendenti delle Autostrade non avessero inoltrato alcun accertamento del mancato pagamento all'odierna ricorrente, prima dell'emissione dei verbali impugnati.
Il Giudice di primo grado avrebbe interpretato in maniera errata quanto riportato nei verbali di contestazione e quanto è emerso in fase istruttoria, dalle dichiarazioni rese dalla teste essendo Tes_1 in realtà emersa l'insussistenza delle violazioni per l'acclarata applicazione di una procedura di addebito dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali tra la soc. e Parte_1 Controparte_3
, nonché per il mancato invio dei solleciti di pagamento all'odierna appellante prima della
[...]
notifica dei verbali impugnati
Dalle dichiarazioni rese dalla teste (testimonianza allegata alla comparsa conclusionale di primo Tes_1 grado), si dedurrebbe inconfutabilmente la sussistenza dell'esimente della buona fede, che rappresenterebbe una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussisterebbero elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, avendo posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, instaurando una idonea procedura, affinché i mancati pagamenti confluissero su telepass dedicati, per cui nessun rimprovero potrebbe essergli mosso, il che risulterebbe dalla testimonianza della teste allegata Tes_1
alla comparsa conclusionale.
Basterebbe poi leggere quanto pubblicato sul sito delle Autostrade del Brennero in merito all'iter che la
Concessionaria avrebbe adottato nel caso di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, in cui espressamente si ribadirebbe che, decorsi invano i 15 giorni, le Autostrade avrebbero dato corso alla procedura di recupero forzato, con aggravio di spese e con facoltà di trasmettere gli atti alla Polizia
Stradale per le relative contestazioni.
Tale procedura, non risulterebbe rispettata, in quanto le Autostrade del Brennero avrebbe dato impulso alla trasmissione facoltativa- non obbligatoria- degli atti alla Polizia Stradale, omettendo di trasmettere gli opportuni solleciti alla con le richieste di pagamento dei singoli pedaggi, pena Pt_1
l'applicazione della sanzione.
Il protocollo d'intesa, richiamo in sentenza dal Giudice di prime cure, non risulterebbe depositato da controparte e tale documento, cui l'odierna appellata riferirebbe nella comparsa a supporto dell'avvio delle notifiche dei verbali, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti sulle specifiche attività che gli organi dovrebbero svolgere congiuntamente durante il periodo di validità del protocollo stesso;
lo stesso protocollo, tra l'altro, richiamerebbe l'obbligo della Concessionaria Autostradale, di invitare, nel sollecito inviato all'utente, lo stesso nuovamente al pagamento del pedaggio, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176 comma 11 e 21 del Cds, ma non sarebbe stata fornita pagina 5 di 12 alcuna prova di solleciti trasmessi all'odierna appellante.
1.14.2. Con il secondo motivo d'appello l'appellante dichiara di censurare la sentenza appellata nella parte in cui afferma che per “ogni verbale viene indicato la data ed il termine concesso alla società ricorrente per il pagamento” e prosegue, affermando che “contro quanto dichiarato dalla dipendente dell'A22 spa che nel caso specifico viene equiparata dal Cds ad un pubblico ufficiale……l'odierna società ricorrente non ha proposto querela di falso”.
Secondo l'appellante, tale affermazione, oltre ad essere ininfluente e contraddittoria, si baserebbe su un'interpretazione errata dei fatti, in quanto, in ogni singolo verbale verrebbe specificata la data, in cui il personale delle Autostrade avrebbe comunicato, con apposita segnalazione alla Polizia Stradale, le violazioni del mancato pagamento del pedaggio;
le segnalazioni sarebbero state indirizzate agli Agenti, non alla società ricorrente.
L'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure atterebbe anche alla comunicazione con la quale, a suo avviso, la ricorrente avrebbe chiesto la verifica dei mancati pagamenti;
in realtà, tale comunicazione, come emerso in corso di causa, sarebbe stato rappresentato da un file contenente l'elenco dei mancati pagamenti, per la cui redazione gli stessi dipendenti della A22 avrebbero indicato la procedura, affinché i pedaggi non versati confluissero sui telepass cosiddetti “jolly” e fossero di conseguenza addebitati in fattura.
1.14.3. Quale terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui, in merito all'eccezione di prescrizione, afferma che: “La Polizia Stradale una volta ricevuta la comunicazione del mancato pagamento del pedaggio notificava all'effettivo proprietario del veicolo ovvero alla società di noleggio che a sua volta comunicava il nominativo a cui il veicolo era stato noleggiato, facendo così ripartire i termini della notifica tramite il servizio postale”.
L'odierna appellata non avrebbe fornito nei termini di legge la prova della regolarità della notifica per presunta riassunzione dei termini richiamata da controparte.
Tutti i verbali impugnati risulterebbero notificati oltre il termine dei 90 previsti dal Codice della Strada, contrariamente a quanto addotto dal Giudice di Pace.
1.16. A seguito di fissazione della prima udienza nel giorno 11/04/2024 si è costituito l'appellato del Governo, peraltro soltanto in data 09/04/2024 rassegnando le suesposte conclusioni CP_1
e chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
1.17. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata alla data odierna udienza di discussione, precisazione conclusioni e per lettura dispositivo (art. 429 cpc).
2. In diritto
2.1. Il primo motivo di appello risulta fondato, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri pagina 6 di 12 motivi appello e delle eccezioni e difese dell'appellato Commissariato.
2.2. Queste ultime, peraltro, laddove integrano un vero e proprio appello incidentale, devono ritenersi tardive, non essendosi l'appellato costituito tempestivamente.
Ciò premesso, per mero dovere di completezza, va rilevato, in ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, che la relativa doglianza non appare fondata. Si ritiene in proposito che i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa non possano essere estesi de plano al presente giudizio, soggetto alle disposizioni del codice di procedura civile. La stessa giurisprudenza amministrativa, infatti, nel ricostruire il divieto di ricorsi cumulativi, lo ha fondato sui caratteri distintivi del processo amministrativo e sulle disposizioni del codice di rito amministrativo, che, a differenza del codice di procedura civile, non ammettono il cumulo di cause in presenza di una connessione meramente soggettiva. Giova al riguardo riportare le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella pronuncia n.
4277 del 26.08.2014: “Il codice di rito disciplina il cumulo delle domande all'art. 32, comma 1, e all'art. 43, comma 1; si aggiunge l'art. 70, che vede però la vicenda dal punto di vista del giudice. Da una parte, dunque, manca nel codice del processo amministrativo quella lacuna che - ai sensi dell'art.
39, comma 1, c.p.a. - legittimerebbe il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile (come invece vorrebbe l'appellato nella memoria del 12 giugno scorso); dall'altra, nulla - né nei lavori preparatori e tanto meno nel corpo normativo - indica che il legislatore abbia inteso in alcun modo modificare l'orientamento consolidato, secondo il quale nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un'antica tradizione, per cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esistauna connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, in base al ricordato indirizzo interpretativo, non consentirebbe l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ragion d'essere delle linee ricostruttive del sistema, esposte nei termini ora riassunti, si fonda:
- sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo;
- sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei
pagina 7 di 12 relativi tributi.
Muovendosi all'interno delle sopra illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza:
- quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale;
- quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi (cfr., per tutti,
Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564; Id., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; Id., sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; Id., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).”
In definitiva, poiché la presente vertenza è sottoposta alle disposizioni del codice di procedura civile e, nell'ambito di tale corpo normativo, il cumulo oggettivo di cause è espressamente consentito dall'art. 104 c.p.c., l'eccezione della difesa erariale non può essere accolta.
Si deve d'altra parte osservare come, nella fattispecie in esame, le impugnazioni avverso i vari verbali di contestazione non siano avvinte da un vincolo solo soggettivo, vertendo intorno ai medesimi presupposti di diritto e a presupposti di fatto per lo più coincidenti;
identici risultano altresì i motivi di impugnazione. La sussistenza dei requisiti per la valida proposizione di un ricorso cumulativo dovrebbe essere dunque riconosciuta anche qualora si ritenesse di aderire al riportato indirizzo della giurisprudenza amministrativa.
2.3. Ciò premesso, l'art. 176 Codice della Strada, al suo comma 11 prevede che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.”
2.4. Ai sensi dell'art. 11-bis, al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e pagina 8 di 12 degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma 21, chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
2.5. Sulla base della normativa appena riportata, quel che rileva, affinché si possa ritenere integrata la violazione di cui al citato comma 11 dell'art. 176 C.d.S., è che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
2.6. Se è vero, che— secondo i singoli verbali qui impugnati— il mancato pagamento del “pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle Autostrade del
Brennero Spa, nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Codice della Strada— per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. – va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una
“norma in bianco”, venendo il precetto dell'art. 179 comma 11 C.d.S. integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato Commissariato.
2.7. Si ritiene quindi rilevante la circostanza addotta dalla parte appellante, secondo la quale, nel caso concreto è stata seguita una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, che ha comportato che l'appellante abbia comunicato un numero di telepass c.d. “jolly” per il caso che i pagamenti non siano stati effettuati al momento del passaggio al casello. Un tanto risulta sufficientemente comprovato sia dalla documentazione allegata dalla appellante in primo grado
(comunicazione mail inviate alle Autostrade Spa), sia dalla testimonianza della teste laddove la Tes_1
stessa ha, in sostanza, confermato tale prassi.
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non è stata assunta nel corso del primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale d.d.
8.3.2023 ha trovato ingresso, in primo grado, quale prova atipica.
La testimone (sentita nel procedimento sub RG 1667/2022 davanti alla G.d.P. di Bolzano ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di mancati pagamenti e ci Pt_1 chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi Ad un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste richieste della Poi c'è stato il periodo del covid Pt_1
e dopo il mio caporeparto ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per Persona_1 una sola società e quindi ha invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente all'ufficio Pt_1 competente. Questo è stato fatto.”
pagina 9 di 12 ADR: Probabilmente alcuni mancati pagamenti non sono stati consegnati dagli autisti della alla Pt_1
società. Questo lo penso io. Quindi parte un procedimento. Si scrive direttamente al titolare del veicolo che può essere o anche un veicolo preso in leasing p.e. Dopodiché si scrive alla ditta e Pt_1 Pt_1
se non sbaglio si scrive per ben due volte. Una in via formale e una avvertendo che se non viene pagato entro il termine previsto scatta la sanzione.
Posso dire che finché le abbiamo prese noi in carico allo sportello, le somme venivano immediatamente addebitate. Come funziona ora non lo so. Ritengo che secondo me nel caso di tutte queste sanzioni non è stata fatta la richiesta di l'addebito”.
2.8. Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati “con le modalità e le tariffe di legge”- dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso- deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
2.9. A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può e deve essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004;
n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016; “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
2.10. Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che abbiano generato nell'appellante la ragionevole convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto (che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che parte appellante non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei pagina 10 di 12 verbali di contestazione di cui è causa, nonché ha pagato subito quanto dovuto, appena venuta a conoscenza della contestazione del mancato pagamento (v. bonifico bancario del 23.03.2022, allegato al ricorso di primo grado).
2.11. Ne consegue, senz'altro, l'accoglimento dell'appello.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche
(cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti
4. Spese di lite
A fronte della novità della questione, nonché della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e
[...]
), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di Controparte_4
giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata,
1) annulla i verbali impugnati:
- Verbale n. 176/0426225- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426224- violazione del 14.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426202- violazione del 13.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426239- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426237- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0426238- violazione del 12.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0425091- violazione del 11.01.2022 notificato il 12.08.2022;
- Verbale n. 176/0425108- violazione del 10.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0425075- violazione del 09.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0425059- violazione del 08.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0422787- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0422784- violazione del 07.01.2022 notificato il 12.08.2022
pagina 11 di 12 - Verbale n. 176/041907- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/041906- violazione del 04.01.2022 notificato il 12.08.2022
- Verbale n. 176/0427480- violazione del 17.01.2022 notificato il 31.08.2022;
- Verbale n. 176/0427473- violazione del 15.01.2022 notificato il 31.08.2022;
- Verbale n. 176/0427242- violazione del 12.01.2022 notificato il 26.08.2022;
- Verbale n. 176/0427485- violazione del 18.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0427479- violazione del 17.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426226- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426223- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426222- violazione del 14.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426254- violazione del 13.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426240- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426234- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022;
- Verbale n. 176/0426236- violazione del 12.01.2022 notificato il 23.08.2022
con tutte le conseguenze di legge,
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 27/03/2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 12 di 12