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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4504/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. CARMELA Parte_1
CERULLO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. FABIO FRANCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 25.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha notificato a Controparte_3 Parte_1
il 20.1.2023, la cartella esattoriale n. 07120210084086214000,
[...]
dell'importo di € 8.776,76, corrispondente a crediti per spese di mantenimento in carcere, presso la casa di reclusione di Nuoro, dal
6.10.2011 al 16.4.2021.
L'intimato ha proposto opposizione alla stessa, convenendo in giudizio l'agente della riscossione e il e chiedendo Controparte_2
dichiararsi l'inesistenza del credito e la nullità della cartella, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) decadenza ex artt. 223 TUSG e 25 D.P.R. n. 602/73; 3) tardiva iscrizione dei ruoli esattoriali ex art. 223 TUSG;
4) difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2. Il primo motivo di opposizione, con il quale si contesta la mancata notificazione di atti prodromici, è estremamente generico, non comprendendosi a quale precedente atto giuridico l'attore intenda riferirsi, e ciò esclude di per sé che esso possa trovare accoglimento.
D'altronde, la S.C. pacificamente ammette che il recupero delle spese di giustizia penali avvenga direttamente tramite iscrizione a ruolo e senza previa notificazione di altro atto impositivo, costituendo quello titolo esecutivo (v. Cass., Sez. III, n. 2553/19).
3. Con il secondo motivo di opposizione, l'istante deduce l'avverarsi della decadenza prevista dall'art. 25, c. I, D.P.R. n. 602/73, richiamato dall'art. 223 TUSG.
Quest'ultima norma, infatti, relativa al recupero delle spese di giustizia, dispone che “per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il
Pagina 2 di 7 contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di
pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle
somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e
l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli […] 25, commi 1, 2 e 3
[…] D.P.R. n. 602/73”.
Il citato art. 25, c. I, a sua volta, dispone che “il concessionario
notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al
coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o
ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale
prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli
accertamenti dell'ufficio. c-bis) del terzo anno successivo a quello di
scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a
Pagina 3 di 7 seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter”.
La norma da ultima richiamata prevede, dunque, diversi e alternativi termini di decadenza, previsti in relazione ad altrettante fattispecie, nessuna delle quali esattamente sovrapponibile a quella in oggetto;
occorre pertanto stabilire a quale di esse la norma di rinvio possa riferirsi.
Ebbene, quelle enunciate alle lettere a) e b) non si prestano a un'applicazione estesa al caso di specie, perché presuppongono, quale termine a quo per il computo della scadenza, la presentazione di una dichiarazione che, nella materia qui d'interesse, è strutturalmente assente.
Del pari inapplicabile risulta la lettera c)-bis, modellata su ipotesi che contemplano piani rateali di rimborso.
Residua la lettera c), che àncora il decorrere del termine decadenziale alla definitività dell'accertamento cui può nel caso di specie equipararsi,
mutatis mutandis, la cessazione della restrizione in carcere.
3.1. Detto evento va pacificamente collocato, per quanto risulta dalla cartella esattoriale e senza che sia intervenuta contestazione sul punto, alla data del 16.4.2021; il ruolo e la cartella avrebbero pertanto dovuto essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, ovverosia entro il 31.12.2023.
In concreto, tale adempimento è avvenuto il 20.1.2023, sicché il termine risulta ampiamente rispettato.
4. Con il terzo motivo di opposizione, l'istante, invocando ancora una volta l'art. 223 TUSG, lamenta che l'iscrizione a ruolo non sia avvenuta nel termine decadenziale di un mese dalla sentenza di condanna.
Tuttavia, nessuna delle disposizioni cui rimanda l'art. 223 cit. prevede
Pagina 4 di 7 detto termine, che, peraltro, nel caso di specie non potrebbe in ogni caso decorrere dalla sentenza di condanna, non vertendo la materia del contendere sul pagamento di una pena pecuniaria ma sulla debenza delle spese di mantenimento in carcere successivamente maturate.
5. Infine, l'opponente deduce la carenza di motivazione della cartella impugnata.
Tale doglianza, riguardante la regolarità formale della cartella, del tutto parificata all'atto di precetto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la cartella esattoriale che non segua uno
specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il
primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa
tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente
impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad
altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia,
debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi
alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente
ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia
conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente
abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla
cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art.
Pagina 5 di 7 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del
contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi
estremi di notificazione o di pubblicazione” (v. Cass., Sez. Un., n. 11722/10).
Ebbene, nel caso di specie, la cartella, che costituisce il primo atto impositivo ricevuto dall'opponente, contiene chiara enunciazione del credito erariale, rappresentato dalle spese di mantenimento in carcere, maturate presso la casa di reclusione di Nuoro nel periodo indicato nella cartella stessa e in espiazione della pena detentiva comminata con la sentenza pure ivi richiamata;
il criterio di quantificazione delle stesse è stato pure esplicitato con l'indicazione della norma di legge che lo determina, ovverosia l'art. 2 l.
n. 354/75.
L'intimato è stato dunque posto in condizione di comprendere i fatti costitutivi del suo credito e, di conseguenza, le ragioni per le quali gli è stato chiesto il pagamento della somma contestata.
L'opposizione va dunque in definitiva rigettata.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., e del
[...] Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così
[...]
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, così liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da
Pagina 6 di 7 € 5.200,01 a € 26.000,00): quanto ad Controparte_3
, complessivi € 3.100,00 per compensi (dei quali €
[...]
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA, se dovute;
quanto al Controparte_2
, complessivi € 1.600,00 per compensi (dei quali €
[...]
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva),
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4504/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. CARMELA Parte_1
CERULLO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. FABIO FRANCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 25.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha notificato a Controparte_3 Parte_1
il 20.1.2023, la cartella esattoriale n. 07120210084086214000,
[...]
dell'importo di € 8.776,76, corrispondente a crediti per spese di mantenimento in carcere, presso la casa di reclusione di Nuoro, dal
6.10.2011 al 16.4.2021.
L'intimato ha proposto opposizione alla stessa, convenendo in giudizio l'agente della riscossione e il e chiedendo Controparte_2
dichiararsi l'inesistenza del credito e la nullità della cartella, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) decadenza ex artt. 223 TUSG e 25 D.P.R. n. 602/73; 3) tardiva iscrizione dei ruoli esattoriali ex art. 223 TUSG;
4) difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2. Il primo motivo di opposizione, con il quale si contesta la mancata notificazione di atti prodromici, è estremamente generico, non comprendendosi a quale precedente atto giuridico l'attore intenda riferirsi, e ciò esclude di per sé che esso possa trovare accoglimento.
D'altronde, la S.C. pacificamente ammette che il recupero delle spese di giustizia penali avvenga direttamente tramite iscrizione a ruolo e senza previa notificazione di altro atto impositivo, costituendo quello titolo esecutivo (v. Cass., Sez. III, n. 2553/19).
3. Con il secondo motivo di opposizione, l'istante deduce l'avverarsi della decadenza prevista dall'art. 25, c. I, D.P.R. n. 602/73, richiamato dall'art. 223 TUSG.
Quest'ultima norma, infatti, relativa al recupero delle spese di giustizia, dispone che “per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il
Pagina 2 di 7 contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di
pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle
somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e
l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli […] 25, commi 1, 2 e 3
[…] D.P.R. n. 602/73”.
Il citato art. 25, c. I, a sua volta, dispone che “il concessionario
notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al
coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o
ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale
prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli
accertamenti dell'ufficio. c-bis) del terzo anno successivo a quello di
scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a
Pagina 3 di 7 seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter”.
La norma da ultima richiamata prevede, dunque, diversi e alternativi termini di decadenza, previsti in relazione ad altrettante fattispecie, nessuna delle quali esattamente sovrapponibile a quella in oggetto;
occorre pertanto stabilire a quale di esse la norma di rinvio possa riferirsi.
Ebbene, quelle enunciate alle lettere a) e b) non si prestano a un'applicazione estesa al caso di specie, perché presuppongono, quale termine a quo per il computo della scadenza, la presentazione di una dichiarazione che, nella materia qui d'interesse, è strutturalmente assente.
Del pari inapplicabile risulta la lettera c)-bis, modellata su ipotesi che contemplano piani rateali di rimborso.
Residua la lettera c), che àncora il decorrere del termine decadenziale alla definitività dell'accertamento cui può nel caso di specie equipararsi,
mutatis mutandis, la cessazione della restrizione in carcere.
3.1. Detto evento va pacificamente collocato, per quanto risulta dalla cartella esattoriale e senza che sia intervenuta contestazione sul punto, alla data del 16.4.2021; il ruolo e la cartella avrebbero pertanto dovuto essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, ovverosia entro il 31.12.2023.
In concreto, tale adempimento è avvenuto il 20.1.2023, sicché il termine risulta ampiamente rispettato.
4. Con il terzo motivo di opposizione, l'istante, invocando ancora una volta l'art. 223 TUSG, lamenta che l'iscrizione a ruolo non sia avvenuta nel termine decadenziale di un mese dalla sentenza di condanna.
Tuttavia, nessuna delle disposizioni cui rimanda l'art. 223 cit. prevede
Pagina 4 di 7 detto termine, che, peraltro, nel caso di specie non potrebbe in ogni caso decorrere dalla sentenza di condanna, non vertendo la materia del contendere sul pagamento di una pena pecuniaria ma sulla debenza delle spese di mantenimento in carcere successivamente maturate.
5. Infine, l'opponente deduce la carenza di motivazione della cartella impugnata.
Tale doglianza, riguardante la regolarità formale della cartella, del tutto parificata all'atto di precetto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la cartella esattoriale che non segua uno
specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il
primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa
tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente
impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad
altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia,
debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi
alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente
ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia
conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente
abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla
cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art.
Pagina 5 di 7 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del
contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi
estremi di notificazione o di pubblicazione” (v. Cass., Sez. Un., n. 11722/10).
Ebbene, nel caso di specie, la cartella, che costituisce il primo atto impositivo ricevuto dall'opponente, contiene chiara enunciazione del credito erariale, rappresentato dalle spese di mantenimento in carcere, maturate presso la casa di reclusione di Nuoro nel periodo indicato nella cartella stessa e in espiazione della pena detentiva comminata con la sentenza pure ivi richiamata;
il criterio di quantificazione delle stesse è stato pure esplicitato con l'indicazione della norma di legge che lo determina, ovverosia l'art. 2 l.
n. 354/75.
L'intimato è stato dunque posto in condizione di comprendere i fatti costitutivi del suo credito e, di conseguenza, le ragioni per le quali gli è stato chiesto il pagamento della somma contestata.
L'opposizione va dunque in definitiva rigettata.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., e del
[...] Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così
[...]
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, così liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da
Pagina 6 di 7 € 5.200,01 a € 26.000,00): quanto ad Controparte_3
, complessivi € 3.100,00 per compensi (dei quali €
[...]
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA, se dovute;
quanto al Controparte_2
, complessivi € 1.600,00 per compensi (dei quali €
[...]
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva),
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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