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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/10/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1181/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 17.09.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181/2018 R.G.L. TRA
, C.F. , nato negli Stati Uniti D'America il Parte_1 C.F._1 A) all rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Barbara Lombardi con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ta procura in calce alla memoria di costituzione in P.IVA_1 giudizi EL LF con cui elettivamente domicilia presso il suo studio;
Nonché
C.F.: , in persona del legale rappresentate pro tempore, che agisce in proprio e CP_2 P.IVA_2 datar di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
rapp.to e difeso dagli avv.ti Vito Dinoia, Floro Flori e Gianfranco Vittori,
[...] alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_4 P.IVA_3 EL Cabiddu, OB De IN e PO A , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 55 85042 LAGONEGRO;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato in data 08.06.2018, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10 tagli in data 03.05.2018, relativa – per quanto in questa sede interessa - alle cartelle esattoriali di seguito riportate:
1. Cartella n. 10220090005706974/000 (ruolo n. 364/2009) per contributi IVS relativi all'anno 2018, presuntivamente notificata in data 16.10.2009, per un importo complessivo di euro 1.27942;
2. Cartella n. 10220090014744958/000 (ruolo n. 730/2009) per contributi IVS relativi all'anno 2008, presuntivamente notificata il 29.10.2009, per un importo complessivo di euro 1.275,25; 3. Cartella n. 10220090026234001/000 (ruolo n. 890/2009) per contributi IVS relativi all'anno 2008, presuntivamente notificata il 29.10.2009, per un importo complessivo di euro 1.269,35;
4. Cartella n. 10220100051554846/000 (ruolo n. 97/2010) per premi relativi agli anni CP_4
2008, 2009 e 2010, presuntivamente notificata in data 01.03.2011, per un importo complessivo di euro 760,34; 5. Cartella n. 10220110032920255/000 (ruolo n. 94/2011) per premi relativi agli anni CP_4
2010 e 2011, presuntivamente notificata in data 24.03.2012, per un importo complessivo di euro 303,00. Eccepiva, in particolare, l'invalidità/irregolarità/illegittimità della pretesa creditoria per assenza dei requisiti formali ai sensi della L. 241/90 nonché dell'art. 7, L. 212/00, la illegittimità della iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, con conseguente decadenza ex art. 24, D.Lgs. n. 46/99. Chiedeva, altresì, all'intestato Tribunale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che veniva rigettata con provvedimento del 31.10.2018.
Si costituivano in giudizio gli Enti resistenti che proponevano varie eccezioni preliminari, tra cui quella di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Sassari ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. e concludevano per la infondatezza del ricorso nel merito. In ordine alla predetta eccezione, all'udienza 16.10.2019, la parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore, deduceva di aver correttamente incardinato il giudizio innanzi all'intestato Tribunale trattandosi di impugnazione di atto esecutivo e, pertanto, dovendo lo stesso essere impugnato presso il Tribunale del luogo in cui si dovrebbe effettuare l'esecuzione. Essendo egli residente in [...] il Tribunale competente è quello di Lagonegro (PZ).
1.1. Nelle more del procedimento, con note del 05.04.2024, l' depositava una CP_4 relazione illustrativa dalla quale risultava lo sgravio della cartella esattoriale 10 00515548 46 per € 241,99 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 4, DL 119/2018 e della legge n. 136/2018, con successivo discarico da parte del concessionario avvenuto in data 03.04.2020. Evidenziava che anche relativamente alla cartella esattoriale n. 102 2011 00329202 55, il saldo era pari a zero euro. Chiedeva, dunque, dichiararsi - in via subordinata all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio - la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Anche l' in data 17.04.2024, dava atto dell'azzeramento di tutti i ruoli impugnati per CP_5 effetto della pre rottamazione;
pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Preso atto dell'avvenuto sgravio, anche la parte ricorrente, con note scritte per l'udienza, aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell'Agente per la riscossione essendo avvenuto, lo sgravio, “dopo più di sei anni di contenzioso”.
Esaurita l'istruttoria, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 17.09.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso deve essere deciso in applicazione del principio della ragione più liquida, con assorbimento delle ulteriori eccezioni proposte. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia
Pag. 2 di 4 l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 2.1. Nel caso di specie, la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata formulata dalle parti resistenti e, successivamente, la parte ricorrente vi ha aderito, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Ad ogni buon conto, si evidenzia che secondo la prospettazione delle parti, l'annullamento in oggetto è intervenuto a seguito del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/18 convertito in L.136/18 e ciò vale a configurare la carenza di interesse ad ottenere un pronunciamento decisorio in merito alla situazione dedotta in giudizio che conduce, ex se, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cassazione civile 30/04/2019 n. 11410). Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. L'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Come è emerso, i crediti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata rientrano, senza dubbio, nella sfera di applicazione della succitata normativa in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione agli atti. Ne consegue che il debito oggetto delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione n. 10220189002873842/000 e opposte nell'odierno giudizio, deve ritenersi ope legis annullato. Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. 3. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa delle norme risolutive della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa. La cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 comporta l'automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.l. n. 119 del 2018, posto che anche in quest'ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara
Pag. 3 di 4 l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass. n. 21286/2020, Cass. n. 2828/2024- Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15248 Anno 2025).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: Parte_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 10220090005706974/000, 10220090014744958/000, 10220090026234001/000, 10220100051554846/000 e 10220110032920255/000, sottese alla intimazione di pagamento n. 10220189002873842/000; 2. compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 15.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 17.09.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181/2018 R.G.L. TRA
, C.F. , nato negli Stati Uniti D'America il Parte_1 C.F._1 A) all rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Barbara Lombardi con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ta procura in calce alla memoria di costituzione in P.IVA_1 giudizi EL LF con cui elettivamente domicilia presso il suo studio;
Nonché
C.F.: , in persona del legale rappresentate pro tempore, che agisce in proprio e CP_2 P.IVA_2 datar di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
rapp.to e difeso dagli avv.ti Vito Dinoia, Floro Flori e Gianfranco Vittori,
[...] alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_4 P.IVA_3 EL Cabiddu, OB De IN e PO A , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 55 85042 LAGONEGRO;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato in data 08.06.2018, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10 tagli in data 03.05.2018, relativa – per quanto in questa sede interessa - alle cartelle esattoriali di seguito riportate:
1. Cartella n. 10220090005706974/000 (ruolo n. 364/2009) per contributi IVS relativi all'anno 2018, presuntivamente notificata in data 16.10.2009, per un importo complessivo di euro 1.27942;
2. Cartella n. 10220090014744958/000 (ruolo n. 730/2009) per contributi IVS relativi all'anno 2008, presuntivamente notificata il 29.10.2009, per un importo complessivo di euro 1.275,25; 3. Cartella n. 10220090026234001/000 (ruolo n. 890/2009) per contributi IVS relativi all'anno 2008, presuntivamente notificata il 29.10.2009, per un importo complessivo di euro 1.269,35;
4. Cartella n. 10220100051554846/000 (ruolo n. 97/2010) per premi relativi agli anni CP_4
2008, 2009 e 2010, presuntivamente notificata in data 01.03.2011, per un importo complessivo di euro 760,34; 5. Cartella n. 10220110032920255/000 (ruolo n. 94/2011) per premi relativi agli anni CP_4
2010 e 2011, presuntivamente notificata in data 24.03.2012, per un importo complessivo di euro 303,00. Eccepiva, in particolare, l'invalidità/irregolarità/illegittimità della pretesa creditoria per assenza dei requisiti formali ai sensi della L. 241/90 nonché dell'art. 7, L. 212/00, la illegittimità della iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, con conseguente decadenza ex art. 24, D.Lgs. n. 46/99. Chiedeva, altresì, all'intestato Tribunale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che veniva rigettata con provvedimento del 31.10.2018.
Si costituivano in giudizio gli Enti resistenti che proponevano varie eccezioni preliminari, tra cui quella di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Sassari ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. e concludevano per la infondatezza del ricorso nel merito. In ordine alla predetta eccezione, all'udienza 16.10.2019, la parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore, deduceva di aver correttamente incardinato il giudizio innanzi all'intestato Tribunale trattandosi di impugnazione di atto esecutivo e, pertanto, dovendo lo stesso essere impugnato presso il Tribunale del luogo in cui si dovrebbe effettuare l'esecuzione. Essendo egli residente in [...] il Tribunale competente è quello di Lagonegro (PZ).
1.1. Nelle more del procedimento, con note del 05.04.2024, l' depositava una CP_4 relazione illustrativa dalla quale risultava lo sgravio della cartella esattoriale 10 00515548 46 per € 241,99 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 4, DL 119/2018 e della legge n. 136/2018, con successivo discarico da parte del concessionario avvenuto in data 03.04.2020. Evidenziava che anche relativamente alla cartella esattoriale n. 102 2011 00329202 55, il saldo era pari a zero euro. Chiedeva, dunque, dichiararsi - in via subordinata all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio - la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Anche l' in data 17.04.2024, dava atto dell'azzeramento di tutti i ruoli impugnati per CP_5 effetto della pre rottamazione;
pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Preso atto dell'avvenuto sgravio, anche la parte ricorrente, con note scritte per l'udienza, aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell'Agente per la riscossione essendo avvenuto, lo sgravio, “dopo più di sei anni di contenzioso”.
Esaurita l'istruttoria, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 17.09.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso deve essere deciso in applicazione del principio della ragione più liquida, con assorbimento delle ulteriori eccezioni proposte. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia
Pag. 2 di 4 l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 2.1. Nel caso di specie, la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata formulata dalle parti resistenti e, successivamente, la parte ricorrente vi ha aderito, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Ad ogni buon conto, si evidenzia che secondo la prospettazione delle parti, l'annullamento in oggetto è intervenuto a seguito del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/18 convertito in L.136/18 e ciò vale a configurare la carenza di interesse ad ottenere un pronunciamento decisorio in merito alla situazione dedotta in giudizio che conduce, ex se, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cassazione civile 30/04/2019 n. 11410). Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. L'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Come è emerso, i crediti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata rientrano, senza dubbio, nella sfera di applicazione della succitata normativa in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione agli atti. Ne consegue che il debito oggetto delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione n. 10220189002873842/000 e opposte nell'odierno giudizio, deve ritenersi ope legis annullato. Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. 3. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa delle norme risolutive della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa. La cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 comporta l'automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.l. n. 119 del 2018, posto che anche in quest'ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara
Pag. 3 di 4 l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass. n. 21286/2020, Cass. n. 2828/2024- Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15248 Anno 2025).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
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, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: Parte_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 10220090005706974/000, 10220090014744958/000, 10220090026234001/000, 10220100051554846/000 e 10220110032920255/000, sottese alla intimazione di pagamento n. 10220189002873842/000; 2. compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 15.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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