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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAMUELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60121 Ancona AN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Riconoscimento del diritto al rimborso Resistente: Cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ricorrente impugna il silenzio rifiuto formatosi il 22/09/2025 sull'istanza di rimborso IRPEF presentata dalla contribuente il 24/06/2025 all'Agenzia delle Entrate di Ancona, relativa all'anno d'imposta 2020.
Nel ricorso si evidenzia quanto segue:
1. Il silenzio rifiuto è illegittimo perché la contribuente ha diritto al rimborso richiesto. La ricorrente ha ricevuto, il 06/05/2025, un avviso di accertamento n. TQD010100017/2025 per omessa dichiarazione dei redditi 2020. Da tale avviso — definito ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97 — è emerso un credito IRPEF di € 906, determinato dalla stessa Agenzia delle Entrate.
2. L'omessa dichiarazione non è imputabile alla contribuente ma a un comportamento illecito di Società_1un terzo. La dichiarazione dei redditi era stata affidata alla i, che risultava incaricata della trasmissione. È emerso nel 2022 che un dipendente infedele non provvedeva all'invio delle dichiarazioni. La contribuente, non essendo nell'elenco clienti, non ha avuto la possibilità della trasmissione tardiva.
3. Il credito è pienamente riconoscibile anche in presenza di dichiarazione omessa. La risoluzione n. 82/2020, punto 4, prevede che, per un credito emergente da dichiarazione omessa, il contribuente debba presentare istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973. Nel caso di specie tale procedura è stata correttamente seguita.
4. Il credito è documentato e già individuato dall'Ufficio. Tutti i documenti sono a disposizione dell'Agenzia, che ha quantificato essa stessa il credito IRPEF di € 906. Pertanto, non può esserne contestata l'esistenza.
La parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio e, con riferimento ai motivi del ricorso, controdeduce quanto segue:
1. Il credito IRPEF 2020 è effettivamente emerso nell'ambito dell'accertamento ex art. 41-bis, definito ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97. La contribuente aveva completamente omesso la dichiarazione per il 2020 e non poteva utilizzare il credito in compensazione e l'istanza di rimborso del 24/06/2025 è stata correttamente presentata nei termini previsti dall'art. 38 DPR 602/1973.
2. Il rimborso è stato elaborato dall'Amministrazione nei tempi tecnici ordinarie e il provvedimento di rimborso è già in corso di esecuzione. È stato confermato che il rimborso sarà accreditato e che l'Ufficio depositerà apposita documentazione prima dell'udienza.
3. Può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto discende dall'avvenuta esecuzione del rimborso che è diretta conseguenza dell'omessa dichiarazione della contribuente, e pertanto non sussistono profili che possano giustificare una responsabilità dell'Amministrazione per il decorso dei tempi tecnici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie la richiesta di estinzione di giudizio presentata dall'Agenzia delle Entrate avendo l'Ufficio provveduto all'esecuzione del rimborso. La parte ricorrente dichiara in udienza, come riportato a verbale, di non opporsi alla domanda di compensazione delle spese di giudizio presentata dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAMUELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60121 Ancona AN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Riconoscimento del diritto al rimborso Resistente: Cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ricorrente impugna il silenzio rifiuto formatosi il 22/09/2025 sull'istanza di rimborso IRPEF presentata dalla contribuente il 24/06/2025 all'Agenzia delle Entrate di Ancona, relativa all'anno d'imposta 2020.
Nel ricorso si evidenzia quanto segue:
1. Il silenzio rifiuto è illegittimo perché la contribuente ha diritto al rimborso richiesto. La ricorrente ha ricevuto, il 06/05/2025, un avviso di accertamento n. TQD010100017/2025 per omessa dichiarazione dei redditi 2020. Da tale avviso — definito ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97 — è emerso un credito IRPEF di € 906, determinato dalla stessa Agenzia delle Entrate.
2. L'omessa dichiarazione non è imputabile alla contribuente ma a un comportamento illecito di Società_1un terzo. La dichiarazione dei redditi era stata affidata alla i, che risultava incaricata della trasmissione. È emerso nel 2022 che un dipendente infedele non provvedeva all'invio delle dichiarazioni. La contribuente, non essendo nell'elenco clienti, non ha avuto la possibilità della trasmissione tardiva.
3. Il credito è pienamente riconoscibile anche in presenza di dichiarazione omessa. La risoluzione n. 82/2020, punto 4, prevede che, per un credito emergente da dichiarazione omessa, il contribuente debba presentare istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973. Nel caso di specie tale procedura è stata correttamente seguita.
4. Il credito è documentato e già individuato dall'Ufficio. Tutti i documenti sono a disposizione dell'Agenzia, che ha quantificato essa stessa il credito IRPEF di € 906. Pertanto, non può esserne contestata l'esistenza.
La parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio e, con riferimento ai motivi del ricorso, controdeduce quanto segue:
1. Il credito IRPEF 2020 è effettivamente emerso nell'ambito dell'accertamento ex art. 41-bis, definito ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97. La contribuente aveva completamente omesso la dichiarazione per il 2020 e non poteva utilizzare il credito in compensazione e l'istanza di rimborso del 24/06/2025 è stata correttamente presentata nei termini previsti dall'art. 38 DPR 602/1973.
2. Il rimborso è stato elaborato dall'Amministrazione nei tempi tecnici ordinarie e il provvedimento di rimborso è già in corso di esecuzione. È stato confermato che il rimborso sarà accreditato e che l'Ufficio depositerà apposita documentazione prima dell'udienza.
3. Può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto discende dall'avvenuta esecuzione del rimborso che è diretta conseguenza dell'omessa dichiarazione della contribuente, e pertanto non sussistono profili che possano giustificare una responsabilità dell'Amministrazione per il decorso dei tempi tecnici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie la richiesta di estinzione di giudizio presentata dall'Agenzia delle Entrate avendo l'Ufficio provveduto all'esecuzione del rimborso. La parte ricorrente dichiara in udienza, come riportato a verbale, di non opporsi alla domanda di compensazione delle spese di giudizio presentata dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.