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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2661 / 2021 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv D'AIELLO GIAN PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021 parte ricorrente ha evidenziato che in virtù di sentenza n. 2018/2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza 7997/2016) e sentenza n. 2071/2020 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere -passate in giudicato- era stato accertato il suo diritto a differenze retributive a titolo di (RIA) per le annualità 2004/2007 e 2008/2015 e concludeva per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore del complessivo importo di euro 11.136,74 a titolo di differenze RIA anche per il periodo gennaio 2016- febbraio 2021; instauratosi il contraddittorio non si costituiva la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente citata in
1 giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti) ;
Nel merito si evidenzia che l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr Cass Civ 11943 2025) e che, nella fattispecie, le sentenze rese tra le parti ed indicate dal ricorrente, seppur relative a diverse annualità rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, hanno portata di giudicato in quanto con le stesse è stato sancito “a monte” il diritto del ricorrente al riconoscimento del salario di anzianità (RIA) commisurato, fin dall'inquadramento, a quanto individualmente maturato nel rapporto di provenienza;
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda considerando che le differenze retributive sono state correttamente elaborate tenendo conto dei criteri ritenuti legittimi nei precedenti giurisprudenziali e non sono state in ogni caso oggetto di contestazione dalla parte convenuta rimasta sintomaticamente contumace;
D'altro canto parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 15.9.25, ha evidenziato che Con dal mese di gennaio 2023 la aveva iniziato a liquidargli a titolo di RIA l'importo di euro 415,55 mensili e che il decreto ingiuntivo con il quale erano state richieste le differenze per il periodo
“marzo 2021/dicembre 2022” era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 25/10/2023;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento del complessivo importo di euro
11.136,74 per il periodo gennaio 2016- febbraio 2021 oltre accessori come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2661 / 2021
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 11.136,74 oltre accessori come per legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,01/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv D'AIELLO GIAN PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021 parte ricorrente ha evidenziato che in virtù di sentenza n. 2018/2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza 7997/2016) e sentenza n. 2071/2020 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere -passate in giudicato- era stato accertato il suo diritto a differenze retributive a titolo di (RIA) per le annualità 2004/2007 e 2008/2015 e concludeva per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore del complessivo importo di euro 11.136,74 a titolo di differenze RIA anche per il periodo gennaio 2016- febbraio 2021; instauratosi il contraddittorio non si costituiva la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente citata in
1 giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti) ;
Nel merito si evidenzia che l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr Cass Civ 11943 2025) e che, nella fattispecie, le sentenze rese tra le parti ed indicate dal ricorrente, seppur relative a diverse annualità rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, hanno portata di giudicato in quanto con le stesse è stato sancito “a monte” il diritto del ricorrente al riconoscimento del salario di anzianità (RIA) commisurato, fin dall'inquadramento, a quanto individualmente maturato nel rapporto di provenienza;
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda considerando che le differenze retributive sono state correttamente elaborate tenendo conto dei criteri ritenuti legittimi nei precedenti giurisprudenziali e non sono state in ogni caso oggetto di contestazione dalla parte convenuta rimasta sintomaticamente contumace;
D'altro canto parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 15.9.25, ha evidenziato che Con dal mese di gennaio 2023 la aveva iniziato a liquidargli a titolo di RIA l'importo di euro 415,55 mensili e che il decreto ingiuntivo con il quale erano state richieste le differenze per il periodo
“marzo 2021/dicembre 2022” era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 25/10/2023;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento del complessivo importo di euro
11.136,74 per il periodo gennaio 2016- febbraio 2021 oltre accessori come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2661 / 2021
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 11.136,74 oltre accessori come per legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,01/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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