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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 4367/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, avente per oggetto reclamo al Collegio ex 669 terdecies c.p.c., promosso da:
e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Olinto Raffaele Valentini, giusta mandato in atti
-reclamanti-
CONTRO
e per essa quale procuratrice speciale (già Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Rina Serra, giusta mandato in atti
[...]
-reclamata-
All'udienza del 18 febbraio 2025 il Tribunale, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, ha riservato la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2024 i signori hanno proposto Pt_1 reclamo avverso l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Francesca Pastore,
1
depositata il 13 dicembre 2024 e comunicata il giorno successivo, resa nel procedimento iscritto al n. 20-2/2024, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della relativa procedura esecutiva avanzata dagli stessi Pt_1
A sostegno del gravame, i reclamanti hanno reiterato i motivi posti a fondamento dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e hanno inoltre eccepito l'indeterminabilità del credito precettato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha specificamente Controparte_1
contestato i motivi di opposizione, diffusamente argomentando a sostegno della correttezza dell'ordinanza qui reclamata.
All'esito della discussione, all'udienza del 18 febbraio 2025 il collegio si è riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuno dei motivi di reclamo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Non è inutile ripercorrere brevemente le vicende fattuali da cui origina l'azione esecutiva intrapresa da e della cui illegittimità si dolgono gli odierni reclamanti, Controparte_1
come risultante dalle allegazioni delle parti e dalle acquisizioni documentali.
In virtù di sentenza traslativa della proprietà ex art. 2932 c.c., pronunciata dal Tribunale di Trani in data 14.05.2004 (sentenza n. n. 829/2004) e trascritta presso l'Agenzia del
Territorio di Trani in data 11.12.2015, i signori hanno acquistato la proprietà dei Pt_1
i seguenti cespiti:
- immobile sito in Molfetta (BA), alla via Palmiro Togliatti n.8, in catasto al foglio 17, mappale 933, subalterno 4, piano 1, categoria A/2 di vani 6, trasferito a Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
- immobile sito in Molfetta (BA), alla via Palmiro Togliatti n.8, in catasto al foglio 17, mappale 933, subalterno 19, piano T, categoria A/2 di vani 8 (ex mappale 784 – graffato al mappale 933 sub 3, trasferito a (C.F.: Parte_2 C.F._2
- cfr. doc. 9 del fascicolo di prima istanza di parte reclamante.
Tali immobili risulta(va)no gravati da ipoteche giudiziali, iscritte in forza di due titoli monitori emessi dal Tribunale di Trani in danno dei promittenti venditori (precisamente: il n. 246/1997, emesso provvisoriamente esecutivo il 6.10.1997, registrato il 13.10.1997, rilasciato in copia esecutiva l'11.11.1997 e notificato alla debitrice principale il
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19.11.1997, con cui il Tribunale di Trani, ha ingiunto “alla e Parte_3 [...]
con sede in Molfetta, in persona dei citati soci illimitatamente responsabili, Parte_4
nonché ai fideiussori, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
in solido tra loro, di pagare immediatamente alla la somma
[...] Controparte_4
di Lire 1.396.354.386- (pari ad €.721.156,86-), oltre agli interessi, nella misura e con la decorrenza indicate in ricorso (a decorrere dall'1.07.1997 al tasso del 12% sino al soddisfo), e alle spese di procedura”; il n. 247/1997, emesso anch'esso provvisoriamente esecutivo il 6.10.1997, registrato il 13.10.1997, rilasciato in copia esecutiva l'11.11.1997
e notificato il 19.11.1997 alla debitrice principale, con cui il Tribunale di Trani ha ingiunto “alla S.E.P.A. S.r.l., nonché ai fideiussori, Parte_4 Parte_5 Pt_6
e , in solido tra loro di pagare immediatamente alla
[...] Parte_7
la somma di Lire 825.979.280- (pari ad €.426.582,70-), oltre agli Controparte_4
interessi, nella misura e con la decorrenza indicate in ricorso (a decorrere dall'1.07.1997 al tasso del 12% sino al soddisfo), e alle spese di procedura, liquidate nella valuta attuale in €.1.800,88”).
Trattasi, segnatamente, di:
a) ipoteca giudiziale n. reg. ord. 17549 e n. reg. part. 2273, iscritta in data 24.10.1997 (in estensione di altra ipoteca già iscritta in data 08.10.1997 ai nn. ord.16433 e part.2148) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani, in favore della Banca creditrice, insistente su beni immobili sempre di proprietà della e Parte_3 Parte_4
e dei suoi soci illimitatamente responsabili nonché su quelli di proprietà dei
[...]
garanti, sig.ri e sino alla concorrenza degli attuali Parte_5 Parte_4
€.1.032.913,80. Detta ipoteca giudiziale (n. 17549/2273), risulta rinnovata in data
18.10.2017, con i numeri reg. gen.21757 e reg. part. n.2704 presso la medesima
Conservatoria dei RR.I.I., sino alla concorrenza di € 1.032.913,81 (doc. 6 del fascicolo di parte reclamata);
b) ipoteca giudiziale n. ord.17549 e n. part. 2274, iscritta in data 24.10.1997 (in estensione di altra ipoteca già iscritta in data 08.10.1997 ai nn. ord.16433 e part.2149), in favore della Banca creditrice, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani, sui cespiti di proprietà della S.E.P.A. S.r.l. e su quelli dei suoi garanti sino alla concorrenza degli attuali €.516.456,12. Detta ipoteca giudiziale (n.17549/2274) risulta rinnovata in data 18.10.2017, con i n. 21755 reg. gen. e n. 2702 reg.part. presso la
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medesima Conservatoria dei Registri Immobiliari (doc. 8 del fascicolo di parte reclamata).
Risulta altresì che in forza dei predetti decreti ingiuntivi n.246/1997 e 247/1997 e di altre differenti ragioni di credito, l'originaria creditrice Banca Antoniana Popolare VE
S.P.A. (già ) è intervenuta nelle procedure esecutive immobiliari già CP_4 CP_4
pendenti dinanzi al Tribunale di Trani, promosse da (poi Parte_8
): la prima recante n. 20/2005 RGE,
contro
S.E.P.A. Srl e contro i suoi stessi Parte_9
garanti sig.ri e la seconda recante n. 21/2005 RGE, contro gli Parte_5 Parte_4
stessi sig.ri e Entrambe le procedure sono state dichiarate Parte_5 Parte_4
estinte, rispettivamente in data 9.12.2019 e in data 4.03.2021, a seguito della distribuzione alla creditrice intervenuta e per essa alla sua cessionaria (a sua volta dante CP_5
causa della odierna reclamata ) delle somme ricavate dalla vendita dei beni CP_1
immobili oggetto dei pignoramenti.
E' bene evidenziare che tra i beni staggiti in tali procedure esecutive non sono ricompresi quelli pignorati in danno degli odierni opponenti, gravati dalle ipoteche giudiziali di 1° grado del 24.10.1997 iscritte ai nn. 17549/2273 e 17549/2274, rinnovate il 18.10.2017 ai nn. 21757/2704 e 21755/2702, oggetto dell'azione esecutiva (RG Es. Imm. 20/2024) di cui si chiede la sospensione.
Così brevemente ricostruito l'antefatto storico in cui si innesta la procedura promossa in danna dei Mazzola, passando allo scrutinio dei primi due motivi di opposizione che attengono alla estinzione della garanzia ipotecaria, deve osservarsi quanto segue.
In particolare, i hanno eccepito per un verso l'estinzione dell'ipoteca per tardivo Pt_1
rinnovo e per altro verso la prescrizione della garanzia ex art. 2880 c.c., per decorso del termine ventennale dal loro atto di acquisto.
1. Ebbene, quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare -come condivisibilmente evidenziato dal giudice di prima istanza- che le ipoteche di cui si discetta sono state iscritte in data 24 ottobre 1997 (rispettivamente ai n. 17549 r.g. e 2273 e 2274 r.p.) e rinnovate in data 18 ottobre 2017 giuste iscrizioni in rinnovazione ai nr. 21757/2704 e
21755/2702. E' evidente, pertanto, che la rinnovazione è stata eseguite tempestivamente.
Né coglie nel segno la tesi difensiva di parte reclamante secondo cui il termine cui ancorare il decorso del ventennio è quello dell'8 ottobre 1997, in quanto le iscrizioni di cui si discetta sono state fatte in estensione di quella dell'8 ottobre 1997.
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Invero, trattasi di iscrizioni successive e differenti rispetto a quelle dell'8 ottobre 1997, che insistono su beni diversi, ancorchè eseguite in forza dei medesimi titoli monitori.
D'altra parte, le iscrizioni oggetto di causa hanno assunto numeri d'ordine differenti rispetto alla iscrizione dell'8 ottobre 1997.
Si soggiunga poi che la dicitura “estensione” nulla ha a che vedere con la previsione dell'art. 2855 c.c. che si riferisce alla diversa ipotesi della estensione della prelazione ipotecaria, con il medesimo grado dell'iscrizione, agli accessori del credito garantito
(come dalla norma indicati).
2. Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di estinzione dell'ipoteca ex art. 2880 c.c.
Al riguardo non è inutile ricordare che l'art. 2880 cod. civ. disciplina la prescrizione ventennale dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati dai terzi. Trattasi di una fattispecie eccezionale rispetto alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato che la norma in esame “si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per costituire una deroga al principio generale dell'accessorietà dell'ipoteca al credito, contemplando un'ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito, al ricorrere di presupposti afferenti unicamente la garanzia;
sotto il profilo soggettivo, in quanto tale fattispecie estintiva trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato, non potendo la natura derogatoria al principio di accessorietà estendersi anche ad altri soggetti responsabili per debiti altrui, quali ad esempio il terzo datore di ipoteca” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752; Cass., 7 luglio 2016, n. 13941; Cass.,
7 luglio 2016, n. 13940). La Corte di Cassazione ha, inoltre, messo in rilievo che “nella ricerca di un equilibrato bilanciamento tra le ragioni creditorie e le esigenze di tutela del terzo acquirente, il legislatore ha inteso apprestare a favore di quest'ultimo, non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti ma assoggettabile ad esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela, una misura eccezionale di liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo
(venti anni, termine coincidente con quello necessario per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore della necessità di dirigere
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l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato. Per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, si verifica, pertanto, “una vera
e propria scissione tra il diritto di credito, che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario, e la garanzia reale, che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo, quest'ultima estinguendosi per prescrizione a prescindere dalle vicende del diritto di credito” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752; Cass., 7 luglio 2016, n.
13941; Cass., 7 luglio 2016, n. 13940), qualora il creditore, nel termine ventennale, non rivolga al terzo acquirente atti costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale, essendo invece irrilevanti, in ragione della scissione tra il credito e la garanzia, atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario. Occorre, in particolare, che “il creditore esperisca una azione o proponga una domanda giudiziale verso il terzo acquirente finalizzata alla concreta attuazione della garanzia (quale, ad esempio, un pignoramento in danno del terzo ovvero
l'intervento in una espropriazione forzata contro questi da altri intentata) oppure anche alla sola conservazione (lato sensu intesa) della garanzia reale (v. Cass., 7/7/2016, n.
13941 e Cass., 7/7/2016, n. 13940, ove si è fatto riferimento, in via esemplificativa, alla richiesta di cessazione di atti o di adozione di cautele per evitare il deterioramento dei beni ipotecati ex art. 2813 c.c.” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752).
Detto altrimenti, la trascrizione del titolo di acquisto assolve alla mera funzione di pubblicità notizia e consente di rendere edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato; per poter agire in via esecutiva e per poter svolgere altri atti interruttivi della prescrizione nei confronti di detto soggetto è, quindi, necessario che quest'ultimo abbia effettivamente acquistato il bene ipotecato. Pertanto, il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui entrambi i suddetti presupposti (acquisto del bene e trascrizione del titolo di acquisto) previsti dalla fattispecie siano integrati.
Orbene, nel caso di specie, l'acquisto della proprietà del bene ipotecato è avvenuta per effetto di sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
Come risulta dai documenti prodotti, sebbene la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta il 10 febbraio 1999, la sentenza di accoglimento del Tribunale di Trani del 14 maggio 2004 è stata trascritta in data 11 dicembre 2015.
Per quanto sopra esposto, è da tale momento che ha iniziato a decorrere il termine di
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prescrizione ex art. 2880 cod. civ.
Né assume rilevanza, ai fini che qui interessano, la data della trascrizione della domanda giudiziale, considerato che la c.d. efficacia prenotativa ex art. 2652 cod. civ. non incide sull'effetto traslativo del diritto ma comporta meramente che “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda” (cfr. in termini Trib. Monza sentenza n. 319/2025).
Vuole dirsi, cioè, che gli effetti anticipatori sono solo quelli previsti dall'art. 2652 c.c. e, in ragione della natura eccezionale degli stessi, non vi è spazio per un'applicazione estensiva della norma richiamata.
Dunque, alcuna prescrizione ex art. 2880 c.c. nel caso di specie è maturata.
3. Con il terzo motivo di reclamo, i signori hanno riproposto l'eccezione di Pt_1
prescrizione del credito azionato.
L'eccezione è smentita dalla documentazione in atti e in particolare dagli atti di intervento nelle procedure esecutiva promosse nel 2005 nei confronti dei debitori principali e dei garanti, definite con progetto di distribuzione parzialmente capiente nel 2019 e nel 2017.
E' evidente che in applicazione dell'art. 2945 c.c. il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto dalle iniziative giudiziali del creditore. Sicchè, nel 2024, quando ha intrapreso l'ulteriore azione esecutiva, il credito non era affatto estinto.
Né tantomeno assume rilievo la circostanza che alcun atto di messa in mora è stato inviato agli odierni reclamanti, trattandosi di terzi acquirenti dei beni ipotecati e non già dei debitori principali né dei garanti, con la conseguenza che prescrizione del diritto di credito e prescrizione della garanzia reale operano su due piano diversi.
In conclusione, il credito (diritto principale) non si è estinto, per avere il creditore posto in essere un atto interruttivo nei confronti del debitore principale (ossia avvio delle procedure esecutive nel 2005, definite rispettivamente nel 2017 e nel 2019); mentre l'ipoteca non si è estinta in quanto non è decorso il ventennio (per quanto innanzi detto).
4. Quanto poi al profilo della titolarità del credito in capo alla odierna reclamata, mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -cui si intende aderire- che ha ribadito come "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la
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cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” e che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Muovendo da tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi confermato “in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete... Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. n. 17944/2023, nonché più di recente Cass. n.
7866/2024).
Tali essendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, nella vicenda in esame, a fronte della contestazione sia dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione,
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sia dell'inclusione del credito oggetto di causa nello stesso contratto, la reclamante ha prodotto gli avvisi dei due contratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione intercorso fra Elipso Finance S.r.l. che ha ceduto a sua volta ad i crediti acquistati da Banca Antonveneta SpA. Risulta acquisita anche Controparte_1
la dichiarazione di Elipso Finance S.r.l. (rilasciata dalla procuratrice e mandataria
[...]
che ha confermato che “il credito originariamente vantato da Controparte_6 [...]
nei confronti di F.LL VA E LU AL SD (C.F. CP_4
), (c.f. ), (c.f. P.IVA_1 Parte_4 C.F._3 Parte_5
), (c.f. ) E C.F._4 Parte_6 C.F._5
(c.f. ) rinveniente da saldo Parte_7 C.F._6
passivo del c/c canonizzato nel decreto ingiuntivo 246/97 Tribunale di P.IVA_2
Trani del 30/09/1997, è stato oggetto di cessione in favore di così come Controparte_1
da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 149 del 16 dicembre 2021”.
Ebbene, ritiene il Collegio che, non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ab probationem del contratto di cessione dei crediti, l'effettiva conclusione di tale accordo può essere provata anche in via indiziaria. Tra gli elementi documentali utili all'accertamento concorre, certamente, anche la dichiarazione della cedente che il credito
è stato oggetto di trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
Nel caso di specie il corredo documentale a disposizione del Collegio, come sopra indicato, consente di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla odierna reclamata.
5. Infine, l'ultimo motivo di reclamo, afferente l'indeterminabilità del credito, deve essere dichiarato inammissibile in quanto formulato per la prima volta in questa sede.
Invero, in sede di reclamo possono essere utilmente riproposti solo i motivi di opposizione regolarmente introdotti nella prima fase cautelare e vagliati con l'ordinanza reclamata.
L'ammissibilità di motivi nuovi non vagliati dal g.e. è in contrasto con la natura bifasica delle opposizioni all'esecuzioni, che richiedono che ogni motivo di opposizione sia preventivamente scrutinato dal giudice dell'esecuzione.
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Al rigetto del reclamo segue la regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano, d'ufficio in difetto di nota spese, come in dispositivo in applicazione dei seguenti criteri: Tabella n. 10 allegata al D.M. n. 55/2014, scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 in base al valore del credito azionato, parametri minimi per le fasi n. 1, 2 e 4 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria di fatto non tenutasi.
Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari.
Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5). In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit. “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani –depositata il 13 dicembre 2024 e comunicata il giorno successivo nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.Es. Imm. 20-2/2024- così provvede:
1. rigetta i motivi 1, 2, 3 e 4 del reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;
2. dichiara inammissibile il motivo 5 del reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;
3. condanna parte reclamante a rimborsare a parte reclamata le spese del procedimento di reclamo, che si liquidano in complessivi € 5.069,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
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4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. Art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228) per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della Sezione civile – Area Commerciale del Tribunale di Trani in data 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Moscatelli
La Giudice rel.
Dr.ssa Diletta Calò
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