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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con sede legale in Ronciglione, Via Vicolo del Ghetto Parte_1
n. 2, CF: in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Polacchi CP_1
(CF: ) del Foro di Viterbo per delega con atto separato allegato al CodiceFiscale_1 ricorso in riassunzione e con la stessa elettivamente domiciliata in Viterbo, Via I. Garbini 84/G
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. , corrente in Controparte_2 P.IVA_2
Magliano Sabina, Loc. Collemanno, 10, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra CP_2 nata a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliata
[...] C.F._2 in Viterbo, Via A. Gargana, 40, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Ascenzi (C.F.
) e dell'avv. Elisa Giachino (C.F. ) che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto.
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento penale per esclusione socio di società cooperativa.
posta in decisione all'udienza del 2.10.24 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
IN FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio prende le mosse da una domanda introdotta dalla Parte_2
, che agiva nei confronti della , per sentir
[...] Parte_1 dichiarare la nullità della delibera del 30.04.2012, di approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2011, e l'accertamento del credito vantato nei confronti della predetta cooperativa nella misura di € 27.151,16.
La convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio, agiva in via riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 72.230,40 a titolo di credito maturato nel corso del rapporto, nonché della ulteriore somma di € 13.879,53 a titolo di penale applicata per la espulsione dalla società.
Con sentenza n. 680/2019, il Tribunale di Viterbo, rilevato che la questione afferente alla legittimità della delibera di espulsione era oggetto di impugnazione, sospendeva il giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento di € 13.879,52, richiesto a titolo di sanzione per la suddetta espulsione della dalla Controparte_2 [...]
, in attesa di passaggio in giudicato della sentenza che definiva il giudizio in ordine Parte_1 alla legittimità della delibera di espulsione.
Quest'ultimo giudizio è stato deciso con sentenza n. 908/2018 del Tribunale di Viterbo che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di esclusione proposta dall nei confronti dell;
la sentenza Controparte_2 Controparte_3
è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza di rigetto n.
5833/2023.
Con ricorso del 28.11.2023, la riassumeva il giudizio, Parte_1 per la parte sospesa con sentenza n. 680/2019 del Tribunale di Viterbo, in relazione alla domanda di pagamento dell'importo di € 13.879,52 a titolo di sanzione per l'espulsione.
Si costituiva l' deducendo la nullità della penale irrogata, in Controparte_2 quanto non prevista dallo statuto della Cooperativa Agricola in caso di esclusione Parte_1 del socio o di esercizio del diritto di recesso;
inoltre, ne denunciava l'illegittimità in quanto totalmente discrezionale nella quantificazione, poiché la sanzione era stata dapprima comminata nella misura di 0,50% del valore del latte conferito nell'ultimo esercizio 2011 e, successivamente, nella misura del 10% del valore del latte apportato nell'ultimo esercizio.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda o in subordine la determinazione della penale nella misura dello 0,5% del valore del latte conferito nell'esercizio 2011, come inizialmente stabilito e in misura accettata dall'azienda, ovvero la rideterminazione della penale secondo equità.
Previa separazione del ricorso in riassunzione dal fascicolo originario e assegnazione di nuovo numero di ruolo, la causa, di natura documentale, era trattenuta in decisione il 2 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie.
La domanda riconvenzionale è fondata e va accolta.
2 L'azienda si occupa della raccolta, lavorazione, manipolazione Controparte_2 conservazione di latte bovino ed era socia della , a cui Parte_1 conferiva il latte prodotto.
La delibera di esclusione del socio dalla cooperativa, che ha determinato anche l'importo della sanzione di cui oggi si discute, risale al 31.7.2012.
Invero, la questione non era piana poiché, come ricostruito dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 5833 del 2023, il 12.04.2012 l'azienda aveva comunicato alla CP_2
Cooperativa un'istanza di recesso che, nel corso dell'assemblea tenutasi lo stesso giorno, era stata respinta, proponendosi, invece, l'esclusione dell'azienda, con applicazione di una sanzione pari allo 0,50% del prodotto conferito nell'ultimo esercizio dell'anno 2011.
La cooperativa aveva però comunicato in data 18.04.2012 che la suddetta esclusione non aveva i requisiti formali necessari, pendendo ancora il termine di 60 giorni per proporre opposizione a verso il rifiuto di recesso;
tale comunicazione è stata ribadita il 26.04.2012, tanto che il 30.04.2012 l'azienda agricola ha votato in assemblea dei soci per CP_2
l'approvazione del bilancio 2011.
Successivamente, il 31.07.2012 il consiglio di amministrazione aveva deliberato formalmente l'esclusione del socio dalla e aveva applicato la sanzione del 10% del valore del Parte_1 latte apportato nell'ultimo esercizio per € 13.879,53.
La Corte di appello di Roma, nel confermare la sentenza del tribunale di Viterbo n. 908/2018, ha ritenuto che l'unica delibera a cui si deve fare riferimento per l'esclusione del socio è quella del 31.07.2012 poiché nel corso dell'assemblea del 12.04.2012 l'esclusione era stata soltanto proposta.
In tal modo ha aderito alla ricostruzione giuridica contenuta nella sentenza di Viterbo appellata e ha ritenuto che non sussistesse alcuna ipotesi di inesistenza o nullità della delibera di esclusione del socio del 31.07.2012 poiché non poteva considerarsi tale (e quindi sovrapponibile) la delibera del 12.04.2012, che, come detto, integrava una mera proposta.
Stante l'assenza di cause di nullità la Corte d'appello ha confermato che la delibera di esclusione del socio del 31.07.2012 andava impugnata ex articolo 2533 c.c. entro il termine di
60 giorni dalla comunicazione e, poiché quest'ultima era avvenuta in data 11.08.2012,
l'impugnativa del 18.11.2012 era da considerarsi tardiva, con conseguente inammissibilità della domanda.
In tal modo per effetto della conferma della delibera di esclusione del socio risulta confermata anche la misura della penale e, in questa sede, non resta che ribadire l'obbligatorietà del suo pagamento, poiché non è contestato, e anzi esplicitamente ammesso, che la sentenza della
Corte d'appello di Roma è divenuta definitiva.
3 In senso contrario all'obbligo di pagamento, non può dedursi l'illegittimità della decisione dell'assemblea del 31.7.2012 per contrarietà allo statuto, trattandosi di un tipico vizio da far valere con l'azione di cui all'articolo 2533 c.c.; con lo stesso strumento, dell'opposizione al tribunale, avrebbe dovuto esser fatto valere anche il supposto vizio di eccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione, mentre la possibilità di ricondurre la penale alla misura dello 0,5 del valore del latte conferito nell'ultimo esercizio 2011, piuttosto che alla misura del
10% del valore del latte apportato nell'ultimo esercizio, significherebbe porre nel nulla la validità della delibera assembleare del 31.7.12 senza motivo giuridico.
Tale soluzione non può essere avallata dalla dedotta nullità della sanzione, che peraltro è stata solo genericamente evocata, ma non motivata, se non rispetto alla contrarietà allo statuto di cui si è già detto;
inoltre, siffatta conclusione contrasterebbe con il principio di ne bis in idem che è posto a fondamento dell'intero sistema giudiziario.
E' evidente, infatti, che modificare l'importo della sanzione per non meglio specificate ragioni di equità si tradurrebbe, nei fatti, in una impropria rivisitazione della decisione del Tribunale e di quella della Corte di appello di Roma, che hanno concluso per l'inammissibilità dell'opposizione della delibera assembleare e per la sua intangibilità, attesa l'assenza di profili di nullità.
L'obbligo di pagamento va, quindi, affermato nella misura di € 13.879,52, corrispondente a quanto stabilito dalla delibera assembleare del 31.7.12, a cui vanno aggiunti interessi legali fino al saldo in ragione della natura di debito di valuta dell'obbligazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nell'importo massimo dello scaglione di riferimento considerata la manifesta infondatezza delle ragioni della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
1. Condanna al pagamento di Controparte_2
€ 13.879,52, oltre interessi dalla data del 31.7.2012 al saldo, in favore di
[...]
. Parte_1
2. Condanna al pagamento Controparte_2 delle spese di lite in favore di e le liquida in € Parte_1
5.097 per compensi ed € 660 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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