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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel. est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025, a seguito di provvedimento emesso dal Collegio ex art. 127 ter. C.P.C.; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1911/2024 R.G.A.C., promossa da:
C.F. , nato a Gwoza, in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente/dimorante in Via Trabocchetto II n. 31, Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avv.
Angelo Raneli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito a Palermo, Via
Roma n. 443;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15;
- resistente costituita –
Con l'intervento della Procura della Repubblica-sede.
Oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, nato a Gwoza, in [...], il Parte_1
05.11.1975, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2024/Imm/IV˚Sez. (nr. 48) del 29.06.2024, emesso dalla Questura di Reggio Calabria e notificato all'odierno ricorrente il 16.07.2024, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo:
“in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato del Questore di Reggio Calabria e disporre che la Questura di Reggio Calabria rilasci il permesso di soggiorno provvisorio valido per attività lavorativa nell'attesa della definizione del giudizio;
1) In via principale, annullare e/o dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento del
Questore di Reggio Calabria del 29 giugno 2024, notificato in data 16 luglio 2024 e del parere della
Commissione Territoriale di Crotone del 22.04.2024 conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della Questura di Reggio Calabria, del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 d. lgs. 25/2008 e 19 co.
1.1. d. lgs. 286/98;
2) In via subordinata, dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere un permesso di soggiorno ex art.
5 co. 6 d. lgs. 286/98, così come novellato dal D.L. 130/2020 o ex art. 10 comma 3 Cost.”.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con provvedimento del 25.07.2024 ha accolto l'istanza di sospensione, considerando che “sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione sociale e lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa”;
In data 29.09.2024, si è costituito in giudizio il , difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando la comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica 2 nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Tale previsione non fa altro che attuare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 29459/19, che per l'appunto hanno evidenziato l'importanza di effettuare una valutazione comparativa tra la situazione che vive il richiedente in Italia e quella cui andrebbe incontro nel proprio Paese d'origine.
3 L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1,
e nello specifico il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI, il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.
In sintesi, il d.l. 20/2023:
• ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI.
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro.
• limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.).
Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il d.l. n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU).
Ne discende che. attraverso l'art. 5, comma 6, TU – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TU 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile.
Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame.
Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TU, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo 4 restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica il richiedente dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
In una recentissima pronuncia1 relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
La protezione speciale si traduce dunque in una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni, segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa – e assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. 8400/2023), con un richiamo all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998, disposizione che attua il principio di non refoulement. Se tale è il ruolo originario dell'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 25/2008, assume maggior pregnanza, oggi, a seguito delle radicali modifiche normative, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (di diretta applicazione laddove siano self-executing come avviene per gli obblighi negativi e, per certo, per il principio di non refoulement).
Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata proposta la richiesta volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (31.03.2023).
Ebbene, si osserva che la situazione sociopolitica e di generalizzata insicurezza che regna attualmente la zona di provenienza del ricorrente – Stato del Borno, Nigeria - giustifica il riconoscimento Per_1 in favore del ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il suo eventuale rimpatrio lo esporrebbe al rischio di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani o degradanti.
Da numerose fonti (Amnesty International, Amnesty International Annual Report 2021/22 – Nigeria,
29 marzo 2022, https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report- nigeria/; USDOS Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2021 - CP_3
Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-
2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to Worry About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/), infatti, risulta una situazione di scarsa sicurezza nel Paese in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , Per_2 concentrata tuttavia solamente in alcuni Stati del Nord Est ( Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, sia in conseguenza del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone del Per_7 Per_8 Per_9 Per_1 Pers Centro Est del Paese (Niger, , e Kaduna State). Per_11 Per_12 Per_13 Per_14
L'attuale persistente localizzazione solo in tali zone di instabilità è ulteriormente confermata dai seguenti recenti documenti: • ICG – International Crisis Group, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 Maggio 2020 https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288- violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem
• for the Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, Controparte_4 https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/
• Rights Watch, World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, CP_5 https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria
Tra le zone ritenute problematiche vi è dunque il Borno State, che si trova nella parte nord- est del
Paese. Questa zona può considerarsi come il luogo di nascita del gruppo terroristico Per_2
(Counter Extremism Project, Nigeria: Extremism and Terrorism, marzo 2021, https://www---new- site-4frzrti-5wuc5j7ssjg4s.us.platform.sh/node/13518/printable/pdf , p. 2), ed è una delle zone dove lo stesso è più attivo. Oltre a , si rileva la presenza di altri gruppi di matrice terroristica Per_2 tra cui l'IS West Africa Province (v. Jamestown Foundation, Boko AR's Controparte_6
Expansionary Project in Northwestern Nigeria, 28 luglio 2020, https://jamestown.org/program/boko- harams-expansionary-project-in-northwestern-nigeria-can-shekau-outflank-ansaru-and-islamic- state-in-west-africa-province/ , p. 7 ).
Molteplici sono gli attacchi e gli episodi violenti che si sono susseguiti nel corso degli anni, a partire dal 2002. Secondo LE ANWA in Nigeria (EYN, Chiesa dei Fratelli), i terroristi Boko AR hanno effettuato oltre cinquanta attacchi in diverse comunità tra la fine del 2019 e giugno 2020. Contr L rappresenta la più grande comunità cristiana nel nord-est della Nigeria ed è una delle più colpite dalla violenza di matrice terroristica (v. CSW, Over fifty attacks in six months by Per_2 go unreported, 3 luglio 2020, https://www.csw.org.uk/2020/07/03/press/4712/article.htm).
Secondo i dati racconti da ACLED, nel Borno State si sono registrati nel 2019 un totale di 316 eventi violenti, mentre nel 2020 il numero degli è stessi è stato di 582. Gli incidenti con il maggior numero di decessi sono stati correlati agli scontri armati tra e le forze di sicurezza Controparte_8 nigeriane a volte affiancate dal corpo Civilian Joint Task Force (ACLED, Nigeria - eventi dal gennaio
2019 al dicembre 2020, https://acleddata.com/data-export-tool/). Si è dunque registrato un peggioramento della situazione di sicurezza della zona nel 2020. Il Borno State è lo state che registra il più alto numero vittime ed uccisioni della Nigeria (v. Nigeria Watch, Tenth report on Violence,
2020., http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report2020_Final.pdf , pp. 11-12).
Nel 2021, si sono registrati 447 eventi violenti, mentre dal 1 gennaio 2022 al 1 luglio 2022 si sono registrati 245 eventi violenti, confermando anche un numero molto elevato di fatalità (ACLED,
Nigeria - eventi dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2022, https://acleddata.com/data-export-tool/).
Tra gli eventi di maggiore impatto del 2022, si segnala il decesso di 60 civili nell'area di Dikwa local government (v. OCHA, Nigeria: Borno State, Situation Report No. 21, giugno 2022 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-nigeria-situation- report-borno-adamawa-and-yobe-states-no-21). Il 7 giugno 2022, più di 20 civili sono stati uccisi da gruppi armati non statali (NSAG) nella stessa aerea. Dal maggio 2022 si è registrato un allarmante aumento della violenza contro i civili nel nord-est della Nigeria, con uccisioni di massa, esecuzioni, rapimenti e maggiori restrizioni ai mezzi di sussistenza dei civili (v. European Commission- ERCC
Emergency Responde Coordination Centre, Echo Daily Flash. European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations, 9 giugno 2022 https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-
Products/Echo-Flash#/daily-flash-archive/4511). Tra gennaio e dicembre 2022 ACLED ha riportato un totale di 288 episodi di sicurezza, di cui 30 rivolti contro la popolazione civile. In totale hanno perso la vita 1828 persone (ACLED, Dashboard Borno state 01.01.2022 – 01.06.2022,
6 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/1EEF7ADA118D6484F45BC106775E72BA). Nel
2022, e IS hanno perpetrato una serie di attacchi nel nord-est della Nigeria: il 6 Per_2 gennaio, ha attaccato civili vicino ad Il 5 febbraio, i militanti di IS Controparte_8 CP_9 hanno rapito tre civili dal villaggio di Mandaragirau, e il 26 febbraio hanno rapito due ragazze dal villaggio di Ghuma, saccheggiando beni essenziali e incendiando negozi. Lo stesso giorno, a
[...]
IS ha ucciso 11 agricoltori, con alcuni corpi ritrovati nei giorni successivi. Il 17 Per_16 marzo, a è stato ucciso il vicepresidente dell'Associazione del Timber Shed di Borno da Per_17 individui armati per motivi sconosciuti Il 1° aprile, IS ha giustiziato quattro civili a Sabon
Tumbun, accusandoli di reati come diserzione e spionaggio. Il 4 maggio, il gruppo ha ucciso tre propri membri mentre si arrendevano alle truppe nigeriane nei pressi di Karetu. (ACLED, Dashboard Borno state 01.01.2022 – 01.06.2022, Point of View, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/5DB73CEF4566A2882599EEA6A5B05069). Tra l'1
e il 2 settembre, un attacco aereo condotto dalle forze nigeriane e milizie locali nell'area di Bama ha causato la morte di oltre 200 militanti, inclusi comandanti di alto grado. Altri combattenti sono stati uccisi il 9 settembre nell'area di Ngala e il 20 settembre sono stati attaccati diversi covi nella zona di
Marte. Nonostante le operazioni governative nell'ottobre, la violenza è continuata. L'11 ottobre, le forze nigeriane hanno respinto imboscate a Bama e Ngala, uccidendo più di 40 militanti. Attacchi con esplosivi dei ribelli hanno causato morti sulla strada tra . (International Persona_18
Crisis Group, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, settembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28). Il 30 ottobre, truppe nigeriane e la
Civilian Joint Task Force hanno ucciso circa 21 militanti di a Mafa. Inoltre, 145 militanti Per_2
e le loro famiglie si sono arresi vicino a sotto l'operazione "Corridoio sicuro". (ACLED, Per_17
Situation Summary: 25 October - 6 November 2022, https://acleddata.com/2022/11/09/nigeria- election-violence-tracker-situation-summary-25-october-6-november-2022/ ). Tra novembre e dicembre, le donne sono state le principali vittime della violenza jihadista. A novembre, Per_2 ha ucciso almeno 26 donne accusate di stregoneria e, in un episodio di rappresaglia, altre 33 donne, mogli di militanti IS, sono state uccise. (ACLED, Nigeria Election Violence Tracker, Situation
Summary:
7-27 November 2022, https://acleddata.com/2022/11/30/nigeria-election-violence-tracker- situation-summary-07-27-november-2022/). A dicembre, è stato responsabile Per_2 dell'uccisione di 17 allevatori secondo l'International Crisis Group.
Nel 2023, il conflitto tra e IS ha continuato a causare vittime, spesso coinvolgendo Per_2
i civili. Secondo un rapporto del Segretario Generale ONU, il 15 settembre 2023 decine di persone sono state uccise nell'area di Bama durante uno scontro tra i due gruppi. Nel Borno State, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, ACLED ha registrato 561 episodi di rilevanza securitaria, con 2748 morti. (ACLED; Dashboard Borno state 01.01.2023 – 31.03.2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/1DA391701289E08E14B2D0F9FE2E7579). L'8 marzo 2023, IS ha ucciso 29 pescatori nel villaggio di Mukdolo, mentre tra il 9 e il 23 marzo, le truppe nigeriane hanno eliminato 35 jihadisti e liberato 200 prigionieri, con 1506 jihadisti e le loro famiglie che si sono arresi. (International Crisis Group, Opposition turned to court to challenge election of ruling party's as president, while violent incidents marred governorship Per_19 elections;
jihadist, criminal and separatist violence continued, Marzo 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-alerts-and-march-trends-2023#nigeria) Il 2 marzo
2023, ha rapito 7 persone a Ngamma, mentre il 6 giugno 2023 ha catturato e ucciso sette Per_2 agricoltori a Bula. Il 25 luglio 2023, IS ha giustiziato sette uomini accusati di traffico di droga,
e il 3 agosto 2023, ha ucciso due civili nel villaggio di Meleri dopo negoziazioni fallite Per_2 con le loro famiglie. (ACLED; Dashboard Borno state 01.01.2023 – 15.09.2023, Point of View https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/BF31024760F0C5740808B0EFC3F51409). 7 Secondo , nel 2023 ci sono stati 114 episodi di rilevanza securitaria, con molti scontri CP_10 tra esercito e o IS. Il 2 giugno 2023, 82 combattenti di IS e membri delle loro Per_2 famiglie sono morti annegati a fuggendo dall'esercito. Il 9 giugno, un attacco aereo Per_20 nigeriano ha ucciso 100 membri di a Mandara. Il 9 agosto, 100 combattenti di Per_2 Per_2
e IS sono morti in una battaglia per il controllo di Kukawa e altre località. Il 23 novembre
[...]
2023, 11 boscaioli sono stati decapitati da vicino a (Nigeria Watch, Security Per_2 CP_11
Map, Event detail, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=39772&rang=32).
Nel periodo dal 01 gennaio al 15 ottobre 2024 ha registrato un totale di 83 eventi di CP_10 rilevanza securitaria, mettendo al centro ancora la popolazione civile come vittima degli attacchi perpetrati per la maggior parte dai militanti di e IS. riporta Per_2 Controparte_12 l'aumento di rapimenti ad opera dei militanti di tra febbraio e marzo 2024. Il 29 Per_2 febbraio 2024 insorgenti di hanno sequestrato oltre 200 persone appartenenti agli sfollati Per_2 interni, molti di questi bambini, nell'Area di Ngala nel Borno state3. Per lo stesso arco temporale, ACLED ha riportato un totale di 395 eventi di rilevanza securitaria, con un totale di 1637 vittime4.
Emerge, dunque, come l'area di provenienza del ricorrente risulta tuttora interessata da un persistente stato di sicurezza, determinato dalla presenza del gruppo terroristico e da una situazione Per_2 di violenza diffusa e indiscriminata che coinvolge in modo sistematico anche la popolazione civile.
Tale contesto oggettivo, corroborato da fonti internazionali accreditate, consente di ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità idonea a integrare i presupposti per la tutela prevista dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, che – anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023 – continua a vietare l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno stato in cui sussista il rischio che venga sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti, il che giustifica il diritto di quest'ultimo ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Altresì, deve evidenziarsi la circostanza per cui l'istante risiede in Italia da ben undici anni, fattore questo meritevole di valorizzazione in quanto indicativo della recisione da parte del ricorrente di qualsivoglia legame con il suo Paese d'origine, a cagione del lungo periodo di tempo trascorso dalla sua partenza.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, sin dal suo ingresso nel territorio italiano, ha intrapreso un concreto e costante percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa, trasferendo in via esclusiva nel nostro Paese i propri interessi di vita, economici e relazionali. In particolare, egli ha appreso la lingua italiana e a decorrere dal 2021, è impiegato con regolare contratto di lavoro presso la società “Caffè Laurendi S.r.l.”, con sede in Reggio Calabria, alla Via Monsignor De Lorenzo n. 18. Tale rapporto di lavoro è stato inizialmente instaurato a tempo determinato e successivamente trasformato, nel corso del 2022, in contratto a tempo indeterminato.
A comprova della stabile e regolare attività lavorativa, il ricorrente ha prodotto in atti: le buste paga da agosto 2021 ad agosto 2023 relative al rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso “Caffè Laurendi S.r.l.”; la Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022; la Certificazione Unica 2022, relativa ai redditi percepiti nel 2021; la busta paga del mese di gennaio 2024, riferita al medesimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
la Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi percepiti nel 2023; le buste paga dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024; le buste paga dei mesi da agosto a dicembre 2024; la busta paga del mese di gennaio 2025, sempre riferita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la predetta società; documentazione fotografica raffigurante il ricorrente durante lo svolgimento delle mansioni lavorative presso il “Caffè Laurendi S.r.l.”, nonché il contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile sito in Reggio Calabria, alla Via Trabocchetto II n. 31.
È stata altresì prodotta una lettera di presentazione redatta da don , parroco della Persona_21 Parrocchia “Santa Maria della Candelora” in Reggio Calabria, nella quale si attesta il percorso di fede intrapreso dal sig. e la sua partecipazione attiva alle attività di volontariato promosse dalla Pt_1
. Controparte_13
Alla luce della normativa vigente, come modificata dal c.d. Decreto Cutro, e considerata sia la situazione del Paese di origine del ricorrente, sia il suo comprovato radicamento sociale, lavorativo e abitativo nel territorio italiano, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale risulterebbe lesivo del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Per tutte queste ragioni, dunque, il ricorso merita l'accoglimento.
Le spese di lite devono essere compensate, avendo concorso all'accoglimento del ricorso l'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale Parte_1 ai sensi degli artt. 5, c. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998;
- ordina alla Questura di Reggio Calabria il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- spese compensate
Così deciso in Reggio Calabria il 19.02.2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28162.
5 2 HRW – Human Rights Watch, “Armed Groups Kidnap Hundreds Across Northern Nigeria”, 18 marzo 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105773.html. 3 HRW – Human Rights Watch, “Armed Groups Kidnap Hundreds Across Northern Nigeria”, 18 marzo 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105773.html. Per_ 4 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2024 – 15 ottobre 2024; Paese: Nigeria;
Admin1: . I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 8