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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note fissato al 15.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 392/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. TANGA PAOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(in sigla - Controparte_1 Controparte_2
C.F. e P.IVA indicati: nella persona del Presidente e Amministratore P.IVA_1
Delegato Dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli CP_3 avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e QUARANTA MARIO, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto del Luca Tamajo & Soci, sito in
Napoli, viale Gramsci n. 14 (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
CF E P.IVA indicati: ), nella persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente e Amministratore Delegato Dott. , rappresentata e difesa, in CP_3 virtù di procura in atti, dagli avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e QUARANTA
1 MARIO, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto del Luca
Tamajo & Soci, sito in Napoli, viale Gramsci n. 14 (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
C.F. con Controparte_5 P.IVA_3 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Persona_1
Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_3
TERZO CHIAMATO
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2021 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro le società
[...] er sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Controparte_4 CP_2
“pronunciare, per la causale di cui sopra, la costituzione del rapporto di impiego tra
e la a tempo pieno e indeterminato con effetti ex tunc, Parte_1 Controparte_2
a decorrere dal 22.7.2013 ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi che le assunzioni a termine siano ritenute valide, a decorrere dal 5.10.2015, previo accertamento e declaratoria dei profili professionali dal IV (addetto gestione clienti) all' VIII (responsabile area amministrativa – esperto in normative) del c.c.n.l. “Acqua
e Gas”, vigente ratione materiae e temporum alla stregua delle mansioni svolte dal lavoratore e secondo la scansione temporale di cui in causale;
per l'effetto:
1) condannare in persona del l.r.p.t., a pagare ad esso istante la Controparte_6 complessiva somma di € 93.546,18 ovvero quella maggiore o minore a lui spettante per differenze di retribuzione, emolumento e ogni altra voce salariale/remunerativa componente la busta paga – ovvero per qualsiasi altra ragione giustificatrice, anche risarcitoria - connessa alla rimodulazione del trattamento economico alla stregua della qualifica funzionale e del livello professionale di cui al c.c.n.l. vigente ratione temporum per il settore “Acqua e Gas”, il tutto come da conteggi analitici relativi a
2 quanto sinora percepito dal lavoratore in virtù del precedente illegittimo inquadramento e a quanto a lui spettante alla stregua del detto corretto inquadramento, conteggi allegati al presente ricorso, ovverosia, in caso di errori o contestazione, come da espletanda consulenza di ufficio;
2) condannare in persona del l.r.p.t., ad adeguare ai livelli Controparte_2 professionali di cui al c.c.n.l. Acqua e Gas, operante tra le parti, la posizione previdenziale di , dichiarando tenuta e ordinando alla convenuta di Parte_1 versare all' e a qualsivoglia altro ente od organismo preposto alla formazione CP_5 ed erogazione del trattamento pensionistico i contributi aggiuntivi, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi;
3) rimettere gli atti all'Autorità competente per la irrogazione di sanzioni comminate per la violazione del divieto di intermediazione di manodopera.
B) in ogni caso in via autonoma – sia che il Tribunale pronunci la costituzione del rapporto di impiego con – sia nella denegata ipotesi, salvo Controparte_2 gravame, che il Tribunale ritenga valido ed operante il distacco presso CP_2
accertare e dichiarare che l'attività lavorativa espletata da esula
[...] Parte_1 dal profilo di “contabile d'ordine” e si inquadra nei seguenti profili riconducibili tipicamente al c.c.n.l. “Acqua e Gas” applicabile inter partes:
a decorrere dal 22.07.2013 al 22.07.2015 nel livello V;
a decorrere dal 05.10.2015 all'attualità nel livello VIII, ovvero nel livello, superiore o inferiore in cui, in virtù delle declaratorie di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro o di ogni altra fonte regolatoria applicabile al rapporto, il lavoratore deve essere inquadrato.
Di conseguenza:
1) condannare in persona del l.r.p.t., ovvero Controparte_6 Controparte_4 in persona del l.r.p.t., se del caso anche in solido tra loro, a pagare ad esso istante la complessiva somma di € 93.546.18, ovvero quell'altra maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di c.t.u., a lui spettante per differenze di retribuzione, emolumento e ogni altra voce salariale/remunerativa componente la busta paga – ovvero per qualsiasi altra ragione giustificatrice, anche risarcitoria - connessa alla rimodulazione del trattamento economico alla stregua della qualifica funzionale e del livello professionale di cui al c.c.n.l. vigente ratione temporum per il settore “Acqua e Gas”, il tutto come da conteggi analitici relativi a quanto sinora percepito dal lavoratore in virtù del precedente illegittimo inquadramento e a quanto
3 a lui spettante alla stregua del detto corretto inquadramento, conteggi allegati al ricorso, ovvero elaborandi da consulente tecnico di ufficio;
2) condannare in persona del l.r.p.t., ovvero Controparte_2 Controparte_4 in persona del l.r.p.t., se del caso anche in solido tra loro, ad adeguare ai livelli professionali di cui al c.c.n.l. Acqua e Gas, operante tra le parti, la posizione previdenziale di , dichiarando tenuta e ordinando alla convenuta di Parte_1 versare all' e a qualsivoglia altro ente od organismo preposto alla formazione CP_5 ed erogazione del trattamento pensionistico i contributi aggiuntivi;
3) rimettere gli atti all'Autorità competente per la irrogazione di sanzioni comminate per la violazione del divieto di intermediazione di manodopera”.
A sostegno del ricorso l'istante esponeva, in sintesi, che: veniva assunto il 15.07.2013 alle dipendenze della a tempo pieno e determinato a far Controparte_4 data dal 22.07.2013 e fino al 21.07.2014, nella qualifica funzionale–categoria di impiegato di IV livello con il profilo professionale di contabile d'ordine, c.c.n.l.
“Terziario–Commercio–Distribuzione e Servizi”; veniva inserito, senza alcun formale atto di comando o di distacco e con le mansioni descritte in ricorso, nella organizzazione di impresa della che aveva sede in Avellino ed Controparte_2 esercitava il controllo totalitario sulla il contratto veniva Controparte_4 prorogato di un anno con le stesse caratteristiche e modalità, sempre di fatto continuando il ricorrente a svolgere la sue mansioni lavorative nell'ambito della organizzazione d'impresa della con ruoli del tutto diversi da quello Controparte_2 di “addetto alla contabilità generale”; scaduta la proroga alla data del 21.07.2015, il ricorrente continuava, di fatto, a lavorare presso con le stesse precedenti CP_2 mansioni per 22 giorni senza essere, però, retribuito;
con lettera del 2/5.10.2015 veniva assunto alle dipendenze della quale impiegato a tempo Controparte_4 pieno e indeterminato a far data dal 05.10.2015; il contratto –pedissequamente al precedente contratto a termine- prevedeva: un orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; come luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, salvo variazioni per esigenze aziendali, la sede operativa della società in Napoli alla via S.
Maria Cappella Vecchia n. 3; per il regolamento giuridico e per il trattamento economico del rapporto individuale di lavoro, il rinvio alle previsioni del c.c.n.l.
“Terziario–Commercio–Distribuzione e Servizi”; la classificazione e l'inquadramento del lavoratore nella qualifica funzionale–categoria di impiegato di IV livello con il profilo professionale di contabile d'ordine; il ricorrente continuava ad essere inserito
4 nella organizzazione d'impresa della disimpegnando le medesime Controparte_2 precedenti mansioni riconducibili al IV–V livello del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro “Acqua e Gas”, nel corso del rapporto d'impiego, tuttora in corso, il ricorrente, sempre in seno alla organizzazione d'impresa di , veniva investito di Controparte_2 compiti superiori;
deteneva l'intero capitale sociale della Controparte_2 [...]
le società si inserivano nell'ambito di un gruppo, al cui vertice era Controparte_4 posizionata la controllante;
conformemente all'oggetto sociale, la Controparte_2 era titolare, in regime di monopolio legale, della concessione governativa alla distribuzione del gas nell'ambito della Provincia di Avellino, attività soggetta a vincoli e controlli da parte della concedente e da svolgersi nel contesto di una complessa normativa nazionale e comunitaria;
conformemente all'oggetto sociale la
[...] erogava servizi tecnici e amministrativi e, in particolare, Controparte_4 nell'ambito delle attività del gruppo cd. attendeva alla esecuzione degli CP_2 allacci dalla rete di distribuzione alle utenze finali –gestite dalle società di vendita– nonché alla fatturazione dei corrispettivi dovuti da costoro;
la distribuzione del gas naturale nel regime vincolistico operante nel settore si configurava come attività altamente specialistica, non solo per le precipue connotazioni tecniche relative all'approvvigionamento e all'uso di tale energia naturale, ma anche per il regime giuridico di essa dettato dalla normativa nazionale e comunitaria che la configura come attività monopolistica derivante da concessione governativa e soggetta al controllo dell'Autorità di regolazione (ARERA); perciò, il compito di “responsabilità amministrativa” nell'ambito della organizzazione di una impresa di distribuzione del gas naturale era ontologicamente e in radice ben diverso dal compito di “contabile d'ordine” in seno ad una generica società di servizi;
il ricorrente modulava la sua attività lavorativa in funzione esclusiva delle esigenze datorili della Controparte_2 soggiacendo ai poteri di organizzazione, direzione, controllo e disciplinare della stessa.
In punto di diritto parte ricorrente rappresentava che l'atto di distacco difettava delle condizioni di liceità dettate dall'art. 30 D. Lgs. 276/2003, sia sotto il profilo dell'interesse del distaccante, sia sotto l'aspetto della temporaneità dell'interesse, in quanto: l'attività lavorativa del esulava dai servizi offerti alle imprese del gruppo PT dalla società assuntrice ed era, invece, riconducibile alla sfera delle prestazioni che connotavano il particolare tipo di impresa economica esercitata dalla distaccataria;
in altri termini l'apporto lavorativo del non era servito al disbrigo diretto di atti di PT contabilità generale ovvero di gestione del personale cui –nei normali rapporti tra le
5 società stesse facenti parte dello stesso gruppo– la attendeva, ma Controparte_4 era strettamente funzionale al disimpegno di compiti che afferiscono al nucleo tipico connotativo dell'impresa della distaccataria, ossia la distribuzione gas nel mercato regolato;
quanto all'aspetto della temporaneità dell'interesse, il distacco, in base alle comunicazioni del 02.10.2015 e del 01.02.2017, aveva termine al 31.1.2017, Pt_2 laddove, di fatto, il lavoratore aveva ininterrottamente proseguito e proseguiva anche alla data di introduzione del giudizio –dopo quattro anni- a fornire le sue energie in favore della in ogni caso, “anche in via autonoma”, le mansioni Controparte_2 espletate dal lavoratore s'inquadravano, alla stregua delle declaratorie di cui al contratto collettivo di lavoro, in livelli superiori al quarto nel quale il era stato PT da sempre collocato.
Sulla scorta delle deduzioni di cui innanzi, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituivano ritualmente in giudizio le società
e deducendo, sulla scorta di ampie e Controparte_4 Controparte_2 articolate motivazioni, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
In particolare, le resistenti, contestando la ricostruzione avversaria, esponevano che: la era una società per azioni a capitale privato che operava da circa quaranta CP_2 anni nel settore energetico occupandosi di progettazione, costruzione e gestione di, impianti di distribuzione di gas naturale, nelle varie forme amministrative previste dalla legge, ed essenzialmente in regime di concessione;
nell'anno 2003, a seguito di obblighi imposti dalla normativa di settore (D.Lgs. 164/2000), la costituiva una CP_2 newco dalla stessa totalmente controllata denominata con sede in Controparte_7
Napoli, cui negli anni successivi trasferiva il ramo commerciale relativo al gas naturale, attuando la separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas naturale imposta dalla legge e, da ultimo, nel giugno 2021, ceduta al;
CP_8 al fine di dotare il gruppo di una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività di costruzione e nello svolgimento di servizi amministrativi ed informatici comuni, la nel corso del 2004, costituiva la con sede in Avellino, CP_2 Controparte_4 anch'essa totalmente controllata dalla resistente;
la veniva dotata di Controparte_4 quadri, impiegati, tecnici, operai e mezzi tali da portare avanti tutti i progetti di sviluppo della , di cui oramai costituiva sostanzialmente il braccio CP_2 operativo, così come i servizi contabili, finanziari, amministrativi e informatici a favore
6 di tutte le società del Gruppo;
il ricorrente, dopo un periodo di lavoro svolto a tempo determinato alle dipendenze della veniva da questa assunto a tempo Controparte_4 indeterminato a far data dal 5 ottobre 2015 con mansioni di addetto alla contabilità generale ed inquadrato nella categoria di impiegato di IV livello di cui al c.c.n.l.
“Terziario–Commercio–Distribuzione e Servizi”; l'assunzione del alle PT dipendenze di rappresentava la prima esperienza lavorativa del Controparte_4 ricorrente;
contestualmente all'assunzione alle dipendenze di il Controparte_4
veniva distaccato fino alla data del 31 dicembre 2016 presso la capogruppo PT
a favore della quale la assicurava gran parte dei servizi CP_2 Controparte_4 prodotti, poi prorogato fino al 31.1.2017; i costi della risorsa distaccata erano sempre stati a carico della società distaccante;
tanto il provvedimento di distacco, quanto la relativa applicazione della risorsa presso la sede di Avellino della Capogruppo erano state oggetto di una totale e piena condivisione con il ricorrente;
l'atto di distacco era stato contestualmente oggetto di apposita Comunicazione Unilav in data 19 ottobre
2015; sempre previa condivisione con il ricorrente il periodo di distacco era stato poi prorogato al 31.1.2017, come da contestuale comunicazione;
anche dopo la Pt_2 scadenza, su accordo delle parti, il ricorrente continuava il periodo di distacco presso la Capogruppo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
In punto di diritto deducevano che il requisito dell'interesse al distacco del ricorrente presso era automatico, poiché la società distaccante ( e CP_2 Controparte_4 la società distaccataria ( appartenevano pacificamente al medesimo CP_2 gruppo di imprese, ossia al Gruppo Sidigas, sicchè il distacco in questione era legittimato da una presunzione “iuris et de iure” dell'interesse della società distaccante, in quanto il “collegamento funzionale tra le imprese” comportava il perseguimento di uno scopo economico unitario;
il distacco era quindi in re ipsa legittimo, trattandosi di un distacco temporaneo infra gruppo;
la domanda di superiore inquadramento non era supportata da deduzioni idonee a chiarire la reale e concreta portata dell'attività effettivamente svolta da parte ricorrente;
in ogni caso l'inquadramento formalmente riconosciuto al ricorrente era comunque del tutto legittimo avuto riguardo al contenuto effettivo delle mansioni svolte, al grado di autonomia rivestito, ed alle competenze necessarie per il loro svolgimento;
a tutto concedere, quand'anche si fosse voluto ammettere la costituzione del rapporto in capo alla con la conseguente CP_2 applicazione del ccnl Gas Acqua, il profilo professionale più coerente alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni era senza dubbio il . Pt_3
7 Contestavano, infine, i conteggi avversari ed eccepivano, in via subordinata, la prescrizione decennale (per l'accertamento del rivendicato inquadramento superiore)
e quinquennale, relativamente agli eventuali crediti retributivi vantati in domanda e riguardanti il periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del presente ricorso, avvenuta in data 6 ottobre 2021, in assenza di atti interruttivi.
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate in memoria - rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.9.2022, esitate non positivamente le ipotesi conciliative (cfr. verbali di udienza del 18.11.2022 e del 22.9.2023), espletata la prova testimoniale, integrato il contraddittorio nei confronti dell' ai sensi CP_5 dell'art. 102 c.p.c., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta delle parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso sì dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illiceità del distacco ex art.30, co.1
Dlgs.n.276/2003 e per l'effetto, costituire un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la a far data dal 22.7.2013, ovvero in subordine, dal 5.10.2015, CP_2 con inquadramento nel livello V per il periodo di rapporto a tempo determinato e nell'VIII del c.c.n.l. Acqua e Gas per il periodo di rapporto a tempo indeterminato e di condannare la al pagamento delle differenze retributive maturate e alla CP_2 regolarizzazione contributiva.
Ha dedotto di essere stato formalmente assunto da Controparte_4 dapprima con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 22.7.2013 al
21.7.2014, poi prorogato fino al 21.7.2015, con inquadramento nel IV livello C.C.N.L.
Terziario – Commercio – Distribuzione e Servizi, nel profilo di contabile d'ordine e poi con contratto a tempo pieno e indeterminato del 5.10.2015.
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito vantato dal ricorrente.
Vale premettere che non è contestato oltre che documentalmente provato che PT
è stato assunto dalla con contratto a tempo determinato
[...] Controparte_4
8 del 15.7.2013 poi prorogato fino al 21.7.2015, che il rapporto è cessato dopo essere proseguito di fatto per ventidue giorni dal 22.7.2015 e che il lavoratore è stato poi assunto a tempo pieno e indeterminato dalla stessa società in data 5.10.2015, [v. doc. allegati sub E) H), G) ed I) nella cartella zip denominata “vertenza documenti” PT in produzione di parte ricorrente].
In proposito va ricordato che per i crediti di natura retributiva si applica l'art. 2948 n
4 e 5 c.c., il quale stabilisce una prescrizione estintiva di cinque anni per i crediti che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, la cui decorrenza inizia, avendo presente, la sentenza della Corte Costituzionale n° 63/66, al momento della cessazione del rapporto stesso.
Non essendo in discussione la legittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato, né essendo ravvisabile la invalidità della proroga del medesimo contratto
-liberamente prorogato ex art. 21 (“il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi…”)- ai sensi dell'art. 22, 2° co. d. lgs. 81/2015 (“qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altro casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei predetti termini”), la prescrizione dei crediti di natura retributiva sorti in costanza del contratto a tempo determinato decorre ininterrottamente a partire dalla loro maturazione, mentre il termine prescrizionale dei crediti sorti alla fine del rapporto lavorativo inizia, invece, a decorrere all'esito del rapporto lavorativo.
Dunque nel caso di specie risulta prescritto il credito rivendicato dal ricorrente in relazione al rapporto a tempo determinato, in quanto nello stesso ricorso egli dichiara che, scaduta la proroga del contratto a tempo determinato il 21.7.2015 è proseguito il rapporto per ulteriori 22 giorni: dunque la cessazione del rapporto di lavoro si è verificata in data 12.8.2015, e pertanto oltre cinque anni dalla notificazione del ricorso al convenuto, avvenuta in data 6.10.2021.
Né ha impedito il maturarsi della prescrizione quinquennale la messa in mora del
22.7.2020 contenente la richiesta di pagamento delle differenze retributive per cui è causa, costituendo la messa in mora atto di natura recettizia e mancando nel caso di specie la prova dell'avvenuta consegna al destinatario [v. all. sub J) nella cartella zip denominata “vertenza Pelosi documenti” in produzione di parte ricorrente].
9 5. Conseguentemente, difetta l'interesse all'accertamento al superiore inquadramento per il detto periodo.
6. Diversamente non risultano prescritti i crediti retributivi maturati in costanza di rapporto a tempo indeterminato, allo stato ancora in essere considerato che la Corte di
Cassazione, ha convincentemente stabilito che, a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n. 300/1970, quale operata dalla legge n. 92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la c.d. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno relativo requisito dimensionale, il termine prescrizionale non decorre in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di cinque anni prima del 18 luglio 2012, ossia prima del 18 luglio
2007 (Cass.26246/2022).
7. Limitato il campo d'indagine al periodo di lavoro in costanza di rapporto a tempo indeterminato, si osserva che costituisce circostanza pacifica che ha reso Parte_1 la propria prestazione lavorativa in regime di distacco in favore di a partire CP_2 dal primo giorno del rapporto di lavoro per cui è causa (vedasi punto 7 comparsa di costituzione: “Contestualmente all'assunzione alle dipendenze di Controparte_4 il veniva distaccato fino alla data del 31 dicembre 2016 presso la capogruppo PT
a favore della quale la assicura gran parte dei servizi CP_2 Controparte_4 prodotti, poi prorogato fino al 31.1.2017”).
Nemmeno è contestato che il distacco si sia prorogato senza soluzione di continuità, così che il ricorrente non ha mai prestato attività lavorativa in favore di
[...]
(v. punto 13 memoria di costituzione: “Anche dopo la scadenza, su Controparte_4 accordo delle parti, il ricorrente ha continuato il periodo di distacco presso la
Capogruppo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”).
8. Le parti convenute hanno insistito sulla piena legittimità del proprio operato in ragione della peculiarità dei reciproci rapporti.
In particolare hanno dedotto che la , nell'ambito della costituzione di una CP_2 newco dalla stessa totalmente controllata denominata al fine dotare il Controparte_7 gruppo di una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività di costruzione e nello svolgimento di servizi amministrativi ed informatici comuni, nel corso del 2004, ha costituito la anch'essa totalmente controllata dalla resistente e Controparte_4 costituente il braccio operativo di , di talchè il distacco del CP_2 PT realizzandosi nell'ambito di società appartenenti al medesimo gruppo societario, era funzionale al perseguimento del comune interesse delle società ad una maggiore
10 integrazione ed interscambio delle risorse umane e delle relative competenze in uno ad un efficiente razionalizzazione dei costi del personale.
Nel quadro appena richiamato, il distacco di a risulterebbe del Parte_1 CP_2 tutto fisiologico e piana applicazione della previsione di cui all'art. 30, co. 4 ter D. lgs.
276/2003 per cui “il distacco di un lavoratore tra aziende facenti parte, come nel caso in esame, dello stesso gruppo di imprese sia legittimato da una presunzione “iuris et de iure” dell'interesse dell'impresa distaccante, in quanto il “collegamento funzionale tra le imprese” comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade nei “contratti di rete tra imprese”. In altri termini, i distacchi di lavoratori tra imprese appartenenti allo stesso gruppo sono analoghi a quelli tra imprese in rete e di conseguenza il requisito dell'interesse della società distaccante è
“automatico” (cfr. ultimo capoverso del punto B della memoria di costituzione).
Sul punto la resistente ha richiamato gli esiti dell'Interpello n. 1/2016 del 20 gennaio
2016 del Ministero del lavoro e l'arresto della Corte nomofilattica registrato con la sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016.
9. La richiamata tesi difensiva va disattesa.
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 30, co. 1, D.
Lgs. 276/2003 “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
L'art. 30, co. 4bis, D. Lgs. 276/2003 stabilisce che, “quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che, “in caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 settembre 2020, n. 18959 – ordinanza).
10. Nel caso di specie, si ritiene che l'onere della prova non sia stato soddisfatto.
Dagli atti di causa, infatti, non emerge in alcun modo quale possa essere stato l'interesse del distaccante all'utilizzo del proprio dipendente presso la CP_2
11 Al contrario, dalla documentazione allegata al fascicolo attoreo si rinviene unicamente una missiva a mezzo e-mail del 15.7.2013, con la quale veniva comunicato al ricorrente che avrebbe iniziato l'attività lavorativa alle dipendenze della il Controparte_4
22.7.2022 presso “la sede distaccata di Avellino sita in Pianodardine”, luogo questo in cui è sita la sede operativa della (v. doc. sub F in cartella zip denominata CP_2
“vertenza pelosi documenti” in produzione di parte ricorrente).
Tale ultima circostanza ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali (cfr. le dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 19.3.2023, rese dal teste Tes_1
dipendente di fino al luglio 2021, inquadrato come quadro e con
[...] CP_2 nomina di Direttore tecnico: “il ha sempre lavorato, da quando è stato assunto, PT nella sede operativa di inizialmente sita nella zona di Pianodardine CP_2 ad Avellino e da ultimo spostata in via Ammaturo ad Avellino”).
Andando a ritroso nel tempo, non si rinviene alcun formale provvedimento di distacco in cui siano state esplicitate le ragioni giustificatrici, né si evince alcunchè sul punto dalle comunicazioni Unilav in produzione di parte resistente.
L'unico provvedimento recante l'indicazione delle motivazioni giustificatrici del distacco è quello prodotto dalle resistenti (vedasi allegato sub 4) -privo di data e che parte ricorrente ha dedotto essere stato consegnato al lavoratore in data 3.3.2021- nel quale viene comunicato che “il distacco realizzandosi nell'ambito di società appartenenti al medesimo gruppo societario è motivato dal perseguimento di un comune interesse perseguito dal Gruppo all'integrazione delle risorse umane e ad una efficiente razionalizzazione dei costi”, perifrasi questa che, non riempita di un contenuto concreto dal quale evincere quale fosse l'interesse della distaccante, si risolve in una mera formula di stile di sapore tautologico.
A ciò si aggiunga che l'espletata istruttoria ha evidenziato come il ricorrente abbia svolto e svolga sostanzialmente attività di dispacciamento, ex art. 2 lett. j) d. lgs
164/2000, ossia le attività proprie delle aziende del gas. Vale a dire un'attività connaturata alle competenze proprie della senza che si palesi in alcun modo CP_2
l'interesse del distaccante all'utilizzo dello stesso presso il distaccatario (v., sul punto, quanto riferito dal teste ADR ricordo che il svolgeva attività Testimone_1 PT di dispacciamento, ex art. 2 lett. j) d. lgs 164/2000, ossia le attività proprie delle aziende del gas. L'attività è principalmente quella di distribuzione del gas. La sidigas deve mantenere la rete in modo da assicurare l'erogazione del gas in condizioni di sicurezza. è una società del gruppo e si occupa di Controparte_9 CP_2
12 attività di supporto, ad esempio la realizzazione di reti stradali, posizionamento tubazioni sottoterra, lettura contatori, attività di emergenza per eliminare fughe di gas e situazioni di pericolo, manutenzione impianti, supporto informatico, gestione sistemi informativi che servono a far funzionare l'intero gruppo. L'attività di CP_2
è riconducibile propriamente al dispacciamento del Gas. Tanto so perché ho
[...] visionato le visure camerali delle due società”; v. altresì le visure camerali delle società resistenti nel fascicolo attoreo).
Né appare sufficiente a comprovare la legittimità del distacco l'esistenza del collegamento esistente tra le diverse imprese e, in particolare, la circostanza della totale partecipazione del capitale di da parte di Controparte_4 CP_2
Giova in proposito rammentare che la Suprema Corte con la sentenza del 21.4.2016 n.
8068 ha affermato che, in presenza di società collegate, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative che si pongono in rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici , anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.
Tale pronuncia, però, non può essere letta nel senso della ritenuta sussistenza dell'interesse al distacco da parte del distaccante ogni qual volta siamo in presenza di un gruppo di imprese collegate;
sembrerebbe, invece, emergere che l'interesse della impresa distaccante appartenente a un gruppo proviene dalla sussistenza di un interesse di gruppo, qui agganciandosi evidentemente l'idea che da tale affermazione possa presumersi, per le imprese appartenenti a un gruppo, l'interesse al distacco di un lavoratore dall'una all'altra.
Sembra, quindi, emergere che sia sufficiente l'esistenza di un interesse di gruppo, tale per cui l'accertamento dell'interesse al distacco «resta, nei fatti, pressoché assorbito dalla verifica della presenza di una strategia unitaria di gruppo».
Tale prospettiva non è condivisa tuttavia da questo giudicante, per le ragioni di seguito esposte.
In ogni caso, non è superfluo sottolineare che anche nella sentenza n. 8068/2016, non si dà atto dell'esistenza di una presunzione, ma semmai si sposta il piano dell'indagine sull'interesse dalla distaccante al gruppo: dunque, non si afferma che la sussistenza di relazioni di gruppo faccia sorgere di per sé un interesse legittimante il distacco, poiché
13 potranno ben sussistere gruppi di imprese nei quali i rapporti tra le diverse società siano limitati al profilo proprietario o finanziario, rimanendo del tutto indipendenti le singole realtà imprenditoriali dal punto di vista organizzativo e produttivo.
Anche nella prospettiva della sentenza in commento è perciò ineludibile l'indagine sul progetto o la strategia unitaria di gruppo cui è agganciato l'interesse: infatti la pronuncia respinge l'azione della ricorrente proprio in forza dell'avvenuto accertamento della costituzione di una struttura amministrativa di interesse comune che, secondo la sentenza appellata, consentiva di affermare la corrispondenza del distacco «ad una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio».
Dunque, anche secondo tale orientamento non potrà mai giungersi a legittimare l'utilizzo del distacco per mere finalità di circolazione della manodopera dall'una all'altra impresa del gruppo, che non sia finalizzata alla realizzazione di un progetto comune, che non può evidentemente consistere in mere finalità di risparmio di costi degli stessi lavoratori così utilizzati.
La finalizzazione della prestazione del lavoratore distaccato alla soddisfazione dell'interesse del distaccante, e non del soggetto terzo, fosse pure il gruppo cui appartiene l'impresa, è la condizione perché rimanga coerenza rispetto allo schema ancora oggi fondamentale, pur se non privo di eccezioni, dell'imputazione del rapporto in capo all'effettivo beneficiario della prestazione.
Nel rispetto di tale schema, la sussistenza dell'interesse al distacco va quindi verificata rigorosamente con riferimento alla datrice di lavoro distaccante, anche nel caso in cui tale interesse si unisca a quello di altre società collegate, e dia forma ad un interesse comune al gruppo, o a parte di esso.
Peraltro, si giunge a queste conclusioni anche limitando l'analisi al dato letterale, poiché l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 si esprime in termini di interesse proprio del datore di lavoro.
Proprio con riferimento alle realtà dei gruppi, solo il rispetto dell'autonomia organizzativa delle singole imprese può rendere accettabile e legittimo il fatto che le stesse applichino trattamenti diversi ai propri dipendenti, o ancora che le relazioni e i diritti sindacali (salvo l'esistenza di relazioni o accordi di gruppo) siano disciplinate da regole che fanno riferimento alla dimensione giuridica “tradizionale” della singola impresa (ad es. ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione di discipline condizionate al raggiungimento di certe soglie).
14 Tali considerazioni non possono che condurre, peraltro, a ritenere che la legittimazione del distacco sulla base di un interesse di gruppo, quando non emerga (anche) un interesse specifico della società distaccante, conduce necessariamente ad un'alternativa di effetti: o si ritiene, come ritiene il Tribunale, che tale distacco sia illegittimo, con le conseguenze di cui all'art. 30, comma 4 bis, del d.lgs. n. 276/2003, e dunque con la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla distaccataria;
o si deduce inevitabilmente che la messa del lavoratore a disposizione del gruppo, in assenza di finalizzazione alla specifica attività produttiva della distaccante, costituisca indice di integrazione tra le imprese del gruppo (o tra quelle comunque partecipanti al dedotto interesse comune) analogo a quelli sui quali la consolidata giurisprudenza ha costruito la fattispecie del centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro (con ogni conseguenza in termini di trattamenti, diritto al ricollocamento in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ecc.).
Dunque, il lavoratore impiegato per la soddisfazione di un interesse comune di gruppo, ove non venga accertata anche la presenza di uno specifico interesse produttivo proprio della società distaccante, avrebbe come minimo diritto (ove non si ritenga che operi la sanzione ex art. 30, comma 4 bis) ad imputare il rapporto di lavoro in capo a tutti i soggetti partecipanti di tale interesse comune (per una ricostruzione in questi termini cfr. T. Salerno, sezione lavoro, sentenza 110/2019).
La prospettiva sopra delineata ben si comprende ove si rammenti come il Supremo
Collegio abbia chiarito che il distacco non può mai coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro altrui (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 maggio 1995, n.
5721).
Né può ritenersi suscettibile di interpretazione analogica l'art. 4 ter D. lgs. 276/2003 in tema di contratto di imprese, trattandosi, con ogni evidenza, di regola eccezionale e, in quanto tale, necessariamente soggetta a stretta interpretazione.
Inoltre, sebbene l'atto di distacco costituisca atto a forma libera (non necessariamente scritta) e sebbene l'art.30 non preveda che la causale del distacco debba essere esplicitata in modo specifico e completo nel provvedimento di distacco, essendo consentito che la motivazione del distacco possa essere individuata od integrata in giudizio mediante idonee allegazioni (cfr. nello stesso senso Corte d'Appello Roma n.
2148 del 27.05.2011), nondimeno alcuna idonea allegazione le resistenti hanno fornito nel presente giudizio, essendosi entrambe limitate a enunciare i principi normativi
15 legittimanti i distacchi, senza altro aggiungere o provare al fine di comprovare l'interesse al distacco, se non in termini generici e privi di consistenza contenutistica.
Del resto non emerge dalla missiva di distacco quali competenze specifiche il ricorrente avrebbe dovuto acquisire per effetto del distacco, né quali competenze sarebbero maturate dal medesimo nella generica mansione di “contabile d'ordine” nella realtà imprenditoriale di provenienza suscettibili essere condivise con l'impresa distaccataria, essendo rimasto un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio l'interesse del distacco “ad una maggiore integrazione ed interscambio delle risorse umane e delle relative competenze” all'interno del gruppo vieppiù alla luce della circostanza che il lavoratore non ha prestato nemmeno un giorno di lavoro presso la
Controparte_4
Nella specie, dunque, mancano i requisiti di legittimità del distacco che, com'è noto, presuppongono l'interesse del datore di lavoro a porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività.
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra detto, non si può che concludere per l'accoglimento della domanda formulata sub A) nel ricorso introduttivo, con conseguente declaratoria di illegittimità del distacco del e con accertamento, PT quindi, della costituzione di un rapporto di lavoro tra il predetto e la a far CP_2 data dal 5.10.2015.
11. Conseguentemente trova applicazione il CCNL Gas Acqua, pacificamente applicato da CP_2
12. Accertata, per quanto sopra detto, la illegittimità del distacco, va acclarato che il profilo professionale più coerente alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni del ricorrente è senza dubbio il IV, come allegato anche dalle società convenute.
I testi escussi hanno sul punto dichiarato quanto segue.
Il teste dipendente quadro di fino al luglio 2021, Testimone_1 CP_2 escusso alla udienza del 19.3.2024, ha riferito: “…ADR ricordo che il svolgeva PT attività di dispacciamento, ex art. 2 lett. j) d .lgs 164/2000, ossia le attività proprie delle aziende del gas. L'attività è principalmente quella di distribuzione del gas. La sidigas deve mantenere la rete in modo da assicurare l'erogazione del gas in condizioni di sicurezza. è una società del gruppo e si Controparte_9 CP_2 occupa di attività di supporto, ad esempio la realizzazione di reti stradali, posizionamento tubazioni sottoterra, lettura contatori, attività di emergenza per eliminare fughe di gas e situazioni di pericolo, manutenzione impianti, supporto
16 informatico, gestione sistemi informativi che servono a far funzionare l'intero gruppo. L'attività di è riconducibile propriamente al dispacciamento del CP_2
Gas. Tanto so perché ho visionato le visure camerali delle due società. Se non ricordo male tra e Servizi integrati vi erano contratti volti a disciplinare le CP_2 prestazioni da svolgere presso le società del Gruppo. Non ho visionato detti contratti.
ADR Ricordo che il si occupava di gestione dei processi di allocazioni del gas,
PT procedure di switching (cambi di fornitore), attivazione nuove utenze, raccolte dati da trasmettere all'autorità dell'energia, ossia di tutti i processi involgenti la raccolta dati. Preciso che il aveva accesso ai portali istituzionali presso i quali la
PT CP_2 era accreditata ai fini della comunicazione dei dati. ADR Tanto so perché ho visto che il svolgeva materialmente queste attività. Aggiungo che inizialmente io ero in
PT possesso delle password aziendali per l'accesso ai portali istituzionali;
quando fu assunto il su disposizione dell'institore sig. , comunicai al le
PT Pt_4 PT password aziendali in mio possesso, ossia, se non ricordo male quelle di GA
e forse anche di SII (sistema informativo integrato). Anzi voglio precisare che gli diedi quella di snamretegas, sugli altri portali il ebbe accesso su disposizione di PT
, ma non ricordo come entrò in possesso delle password. ADR Non so se il Pt_4 PT fu abilitato personalmente all'accesso ai portali. ADR ricordo che ad essere abilitati all'accesso ai portali istituzionali erano sia dipendenti di che dipendenti di CP_2
Servizi integrati dell' anzi non sono sicuro che i dipendenti di Parte_5 [...] fossero in possesso delle password di accesso. Preciso che Parte_6 nell'ufficio di Napoli avevo difficoltà a capire quali fossero i dipendenti di e CP_2 quali di Servizi integrati in possesso di password. ADR lavorava dalle Parte_1
8:30 alle 13:30 e dalle 14:30-17:30 dal lunedì al venerdì. Tanto è accaduto durante
l'intero corso del rapporto lavorativo ad accezione di quello del lockdown. ADR
Ricordo che al le disposizioni venivano date, con cadenza pressocchè PT quotidiana, dall'Institore di Sidigas sig. che ne stabiliva i compiti. Parte_7
Ricordo che in una occasione l'Autorità per l'Energia procedette ad una ispezione e il sig. disse al di accompagnarlo in sede di ispezione e di fornire i dati alla Pt_4 PT
Guardia di Finanza e all'Autorità procedente. Non ricordo con precisione essendo trascorso troppo tempo, se con l'amministrazione giudiziaria fosse sempre il sig.
a sovraintendere alla gestione delle persone, ciò in quanto a partire Pt_4 dall'amministrazione giudiziaria si è manifestata una situazione di incertezza e confusione nell'attribuzione delle mansioni. ADR Il sig. dava le disposizioni a Pt_4
17 tutti i dipendenti di che svolgevano attività nella sede di Avellino. ADR CP_2
Ricordo che il si occupava anche di gestione di grandi clienti. Preciso che la PT
è una società di distribuzione che si interfaccia come utenze esclusivamente CP_2 con grandi clienti. Le attività svolte dal nella gestione grandi clienti PT comportano switching, allocazioni, attivazione nuove utenze, metering (ossia raccolta dei dati relativi al gas distribuito, dati ricavati dalla lettura dei misuratori e da comunicare alle società di vendita con la periodicità prevista dalla norma).
Ricordo che il di occupava anche di settlement, ossia delle partite fisiche ed PT economiche dei dati di cui riferivo prima, nonché di studio, analisi, raccolta, rendicontazione, verifica delle scadenze e rispetto delibere ARERA. Preciso che il era a conoscenza delle delibere ARERA. Se non ricordo male il ha svolto PT PT anche attività relative al bonus gas. ADR Non ricordo procedimenti disciplinari a carico di . Con riguardo all'attività di settlement, preciso che consisteva Parte_1 in ciò: gli operai letturisti raccoglievano le letture, le letture venivano trasmesse al responsabile di che a sua volta li controllava per poi trasmetterli Controparte_4 alla all'attenzione di il quale li aggregava secondo CP_2 Parte_1 determinati algoritmi e criteri, utilizzando un apposito software e poi procedeva, secondo le delibere dell'autorità, a trasmettere questi dati sui portali istituzionali all'uopo dedicati….”.
Il teste , impiegato informatico, inquadrato nel IV Livello, CCNL Tes_2
Commercio, alle dipendenze di dal 2013 al settembre 2020, escusso alla CP_2 udienza del 19.3.2024, ha riferito: “... ADR Quanto alle mansioni del ricordo che PT egli svolgeva attività di switch e allocazioni ed erano attinenti alla distribuzione.
Tanto so perché io ero impiegato informatico addetto alla profilazione informatica delle utenze e il profilo che fu assegnato al era per dette attività. ADR Non so PT se svolgesse altre attività oltre a quelle che ho detto…. Posso riferire che l'attività di switch, di cui certamente si occupava il (ossia cambio società di vendita) PT comporta la produzione di un flusso di utenze, che viene caricato su un software chiamato getweb, gestito da altre persone per organizzare il ciclo di lettura. ... ADR
Ricordo che quando fu assunto il prendeva ordini da , che era PT Parte_7 il responsabile della distribuzione, non ricordo se in seguito anche dal , Parte_8
ADR L'attività di switch è un automatismo e non richiede potere decisionale. Preciso che lo switch è regolamentato da Arera. All'epoca l'attività di switch consisteva in ciò: le società di vendita caricavano sul portale le richieste di cambio società; easy 4
18 distribuzione acquisiva questi dati, venivano aperte partiche sulle quali occorreva eseguire le verifiche se rispettavano il regolamento. ADR le verifiche le faceva PT
ADR Se ad esempio la richiesta non rispettava il regolamento ARERA, allora
[...]
l'addetto, in questo caso il poteva rifiutare la pratica. ADR Non so se avesse il PT dovere di rifiutare la pratica. ADR L'addetto doveva prendere una decisione, ribadisco che l'addetto era il ma non so dire se al riguardo si confrontava con PT altri responsabili. ADR Non so se ad Avellino vi erano altre risorse oltre il a PT svolgere le attività di allocazione e switch. ADR Non ricordo se i profili utenza assegnati alle risorse fossero o meno differenziati in base al livello…”.
Il teste di parte ricorrente impiegata dal 1995 e Testimone_3 CP_2 collega del ricorrentem escussa alla udienza del 19.3.2024 ha riferito: “ADR Conosco perché lavora con me nello stesso ufficio…” su disposizione Parte_1 Parte_1 dei superiori, ma non so dire di chi, si dedicò allo studio di tutte le pratiche che riguardavano la , ossia scadenze, tempistiche etc. e noi lo prendevamo in CP_2 giro per questo, pratiche delle quali né io né altri dipendenti ci eravamo mai CP_2 occupati. Ricordo che in seguito il si occupò anche di switch e affiancò PT
l'Ing. nelle attività a quest'ultimo demandate e che quando quest'ultimo si Tes_1 dimise, tra il 2020 o il 2021 se non ricordo male, il iniziò a svolgere le attività PT in precedenza svolte dal ADR Non so dire con esattezza quali fossero le Tes_1 attività svolte dall'Ing che era un responsabile quadro e quindi il suo lavoro Tes_1 era diverso e riconducibile ad un livello più elevato del mio (io sono livello IV CCNL
Gas), posso dire che le attività erano quelle di gestione contatti grosse utenze, ossia gestione grandi clienti, reclami metering, settlement e altre. Ricordo che Parte_1 riceveva direttive dall'Ing , in precedenza da e ricordo che Parte_8 Pt_4
demandava al il compito di coordinare alcuni di noi in ufficio su Parte_8 PT pratiche specifiche, sulle quali il ci inviava dati di utenza da caricare e se PT
c'erano difficoltà (ad esempio una voltura dell'utente da una società ad un'altra con letture errate necessitanti rettifica) ci invitava a rivolgerci al Anche Parte_8 PT prima che il rassegnasse le dimissioni, il svolgeva attività di Tes_1 PT coordinamento nei nostri confronti, anche se in misura minore rispetto a quando il andò via. Ricordo che risponde ai reclami più delicati ove assente Tes_1 PT
l'Ingegnere . i casi semplici li gestiamo da soli, intendo dire io e gli altri Parte_8 colleghi di .. ADR è il che ha il contatto con le società di vendita che CP_2 PT hanno contatti solo con lui. Ricordo che in relazione ad una causa avente ad oggetto
19 il reclamo di un utente fu il a fare da teste e non L'ing. . Sul capo 3 PT Parte_8 del ricorso risponde: “vero e preciso che l'unico che aveva l'abilitazione ad operare sui portali istituzionali, ossia Portale Universale e Sofware easy, era il e difatti PT se le società di vendita non riescono a caricare dati devono chiamare Parte_1 perché è lui che gestisce il Portale. ADR Null'altro posso riferire…”
Il teste di parte resistente , dipendente di al Testimone_4 CP_2
2016, nonché, dopo le dimissioni volontarie, consulente esterno con contratto di collaborazione, ha riferito: “Conosco perché abbiamo lavorato insieme. Parte_1
Preciso al riguardo che io sono stato, a decorrere dal 1.9.2016 e fino al 31/7/2024,.
Ha dichiarato: “ADR non so quale fosse il formale inquadramento del ma PT posso dire che si è sempre occupato di tutto ciò che attiene alla gestione della misura del gas, rilevazione della misura e allocazione dei volumi. ADR Ricordo che il PT in un primo periodo è stato affiancato dall'Ing. gestendo il flusso delle Tes_1 misure, dalla lettura del contatore e fino alla trasmissione dei dati ai soggetti interessati (ossia società di vendita, trasportatore del gas e successivamente attraverso il portale istituito dall'acquirente unico (in sigla S.I.I.). ADR Preciso che il
e il svolgevano attività complementare all'interno dello stesso ufficio. Tes_1 PT
ADR Preciso che né il né il dipendevano da me e quindi non so dire
PT Tes_1 esattamente come si dividessero le attività da farsi in quel settore. e
PT Tes_1 dipendevano da . ADR ricordo che il ricorrente ha anche gestito i Parte_7 reclami della società di vendita. ADr il ricorrente si occupava di metering (rilevazione della misura) e di settlement (allocazione dei volumi, ossia l'assegnazione dei volumi alle società di vendita), ma non ne aveva la responsabilità...ADr il Responsabile delle attività di metering e settlement era il sig. fino al 2019 o al 2020 e Parte_7 poi dal 2020 ero io. Il Responsabile coordinava il nel senso che prendeva le
PT decisioni. ADR Ricordo che io davo le istruzioni al eseguivo i controlli, gestivo
PT le attività problematiche. Ad esempio con riguardo all'attività svolta dal per
PT un'allocazione dei volumi del gas, devo premettere che dal sistema informatico aziendale si estraggono dei flussi informatici, ossia dei files contenenti le informazioni sui volumi (files che in particolare rinviano alle letture dei contatori, in gergo PDR, ossia punti di riconsegna), poi le società di vendita si trovano attribuiti determinati volumi nel portale di interscambio e possono inviare delle richieste di rettifica. Nel momento in cui arrivano richieste di rettifica al responsabile del settlement, ossia a me -il responsabile trasmetteva tali richieste al per fargli
PT
20 fare il controllo ed effettuare anche le modifiche ove necessarie. ADr preciso che
l'attività di controllo eseguita a seguito della rettifica e la eventuale successiva modifica ha contenuto sostanzialmente vincolato, poiché la istanza di rettifica nasce sempre da un errore nella trasmissione dei flussi, errore questo che può determinare
l'allocazione del gas presso una società di vendita in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente la società vuole acquistare e qui interviene la rettifica.
ADR La rettifica si sostanzia materialmente nel controllo dell'eventuale errore e nella correzione dello stesso mediante inserimento nel Portale dell'acquirente unico – sportello SII- di un nuovo flusso e in questo si sostanziava l'attività del ADR il PT provvedeva direttamente alla rettifica senza previa sottoposizione PT dell'intervento a farsi alla persona del responsabile.
ADR per il metering analogamente, il predisponeva i lotti da assegnare agli PT operativi che erano impegnati per la lettura dei contatori. Successivamente acquisiva le letture che gli venivano trasmesse dagli operai e le faceva elaborare al sistema. Dal momento in cui erano acquisite le letture e alle scadenze stabilite dall'acquirente unico trasmetteva queste letture al SII. Quest'attività era continuativa in quanto le scadenze sono mensili o addirittura giornaliere.
ADR Nella specie gli operativi hanno un palmare dal quale trasmettono la lettura del contatore, una volta che l'anno rilevata.
ADR Il non aveva rapporti con gli operativi ma si limitava a predisporre il files PT da inviare alla società incaricata di fare le letture, ossia la Controparte_4
Preciso che il file con l'elenco di tutte le letture da rilevare (detto anche il file dei lotti) viene generato in automatico dal sistema e il lo predisponeva, individuando i PT lotti da rilevare e lo trasmetteva alla servizi integrati.
L'individuazione dei lotti avveniva facendo applicazione dei criteri deliberati dall'autorità ARERA. Trattasi di criteri che sono sempre gli stessi da anni. Non era compito del valutare detti criteri ma lo faceva. Preciso che io non ho mai dato PT al disposizioni per l'individuazione dei lotti, ma essendo arrivato nel 2020 ho PT trovato una situazione già consolidata in tal senso.
ADr Preciso che controllavo l'attività del soltanto ex post e soltanto se vi erano PT reclami da parte delle società di vendita. è lo strumento per gestire i CP_10 flussi di misura, mediante trasmissione dei files. In particolare la trasmette il CP_2 flusso delle letture alla società incaricata del rilevamento e la società incaricata del rilevamento, ossia la servizi integrati, ritrasmette sempre tramite getweb i files con
21 le letture rilevate. Easy 4 invece è il data base gestionale, che contiene l'archivio con i dati di tutti i clienti gestiti dal distributore ed è lo strumento che si interfaccia con getweb per il rilievo delle letture e col portale SII per la trasmissione dei dati all'acquirente unico. ADR Questi erano i due sistemi usati dal per svolgere le PT attività di cui ho testè riferito. ADr Non ricordo che avessimo sistemi diversi da
Getweb ed Easy4. ADR So che il era tra i soggetti individuati per l'assunzione PT presso la newco.Sidiren srl, una società fondata per acquisire il ramo di azienda di sidiags.com, che era destinato ad essere trasferito alla , che ha inglobato Pt_9 successivamente la Sidiren. ADR la trasmissione dei flussi di rilevazione era mensile, ma la predisposizione dei lotti poteva variare in base alla tipologia dei clienti, ciò dipendendo dal consumo. In genere, in base alle delibere ARERA se il cliente consuma poco, la rilevazione ha una frequenza minore, di regola annuale. Non mi risulta che ci fossero altri criteri di diversa natura da quello del consumo per la predisposizione dei lotti. ADR Preciso che nel generare il file di rilevazione delle letture effettuate, detto file viene generato sia sulla base delle rilevazioni effettivamente eseguite, sia sulla scorta delle rilevazioni stimate, laddove sia stato impossibile accedere al contatore per la rilevazione effettiva.
ADR è possibile che sia proposto un reclamo in ragione di una rilevazione avvenuta sulla scorta di letture meramente stimate. Di regola il reclamo è proposto dalle società di vendita. E' raro che un reclamo sia proposto da un cliente finale, che se lo propone lo fa sempre tramite le società di vendita. ADr Quando è proposto un reclamo (o anche detto istanza di rettifica) noi andiamo ad eseguire la lettura successiva per avere un dato certo e, successivamente, laddove ne ricorrano in presupposti, provvediamo alla rettifica oggetto del reclamo sulla base delle regole dettate dall'autorità. Preciso che la rettifica non avviene con ricalcolo automatico basato sulla rilevazione effettiva eseguita successivamente alla istanza di rettifica, ma avviene in manuale, perché bisogna procedere al ricalcolo. Più specificamente, ad ogni cliente è attribuito un volume annuo del consumo e quindi la rettifica si fa prendendo a parametro il consumo annuo prelevato dal cliente e si fa un calcolo. Ad esempio se io ho stimato 1000 metri cubi al 31 dicembre e la società ritiene che detta stima sia errata (perché viziata per difetto o per eccesso) e ci richiede di effettuare un ricalcolo del volume, noi allora andiamo il 30 giugno a rilevare la lettura. Mettiamoci nella ipotesi che rileviamo una lettura più bassa, ad esempio 800 metri cubi. Ciò significa che la lettura è sicuramente errata, perché al 30 giugno dell'anno successivo
22 il cliente ancora non ha consumato i metri cubi della lettura stimata. In tal caso quindi si verifica qual è il consumo annuo registrato a sistema nell'anno precedente, che è un dato storico noto a tutti i soggetti che entrano nella filiera del seattlement
(venditori, distributori e acquirente unico in qualità di responsabile del bilanciamento) e, sempre in esempio, stimando che sono 500 metri cubi annui, significa che il cliente avrà prelevato al 31 dicembre 550 metri cubi, a seguito del calcolo 800- (500:2). Ciò per semplificare, perché in realtà il calcolo viene effettuato sulla base di percentuali di prelievo giornaliere in base ad una tabella in funzione del periodo dell'anno, del luogo e della natura del cliente, perché se sono in montagna o al mare fa differenza, variando percentualmente il consumo giornaliero in ragione dei periodi di riferimento. ADR Le operazioni di ricalcolo venivano fatte sia dal PT sia da altro personale incluso me stesso. ADr il portale MGas è stato sostituito dal
S.I.I., sul quale il era abilitato ad operare mediante password di accesso”. PT
ADR oltre al erano abilitate almeno sei o sette persone e nel dettaglio, io stesso, PT
, e poi Parte_10 Persona_2 Persona_3 Testimone_3 Tes_1 non ricordo.
ADR Colui che trasmetteva le misure sul portale era solo il che recepiva il PT ricalcolo fatto da altri dipendenti o da lui stesso”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili.
Di conseguenza, le testimonianze riportate risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Tanto riepilogato, vale osservare che ai sensi dell'art. 18 CCNL di riferimento appartiene al livello IV “il personale che:
-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
23 Tra gli elementi qualificanti la previsione contrattuale prevede: “
1. attività compiute specializzate anche in aree multiservizi nel rispetto di specifici livelli di qualità ovvero attività di concetto;
2. autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità;
3. responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati;
4. trattamento di informazioni differenziate;
5. esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore conseguibile con addestramento specifico ed aggiornamento”.
Tra i profili professionali campione è contemplato, tra gli altri l'addetto alla contabilità/controllo di gestione (“Lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali”), l'addetto Attività di
Marketing “(Lavoratore che supporta le attività di definizione ed implementazione delle linee di prodotto e della strutturazione delle offerte e dello sviluppo e lancio di prodotti e servizi;
monitora e cura il reporting delle campagne commerciali”),
l'addetto alla gestione clienti (“Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici”),
l'addetto Tutela Clienti (“Lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di customer satisfaction e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo”).
Ed è quest'ultimo livello di inquadramento che risulta maggiormente compatibile e corrispondente con le funzioni di fatto svolte dal per come accertate all'esito PT della espletata istruttoria orale.
13. Va rigettata la domanda al superiore inquadramento.
Sul punto, parte ricorrente ha rivendicato l'inquadramento nell'VIII livello allegando in ricorso conteggi analitici delle differenze retributive calcolate sul VII livello.
Vale premettere che ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento
24 economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, recentemente, Cass. lav.
27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, 28284).
È alla disciplina contrattuale che parte ricorrente deve fare riferimento, operando un raffronto specifico tra le mansioni espletate e quelle relative al diverso inquadramento di funzionario di cui si chiede il riconoscimento.
Ciò evidenziando che, come condivisibilmente statuito (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 8025),
“non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc...) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Più specificamente, ove il lavoratore agisca, come nel caso di specie, per il riconoscimento di una mansione di livello superiore, è essenziale che lo stesso fornisca adeguate allegazioni probatorie delinei un quadro chiaro al giudicante circa quanto effettivamente svolto.
25 Al riguardo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito investito della questione deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore.
Più nel dettaglio, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr. ex multis Cass. nn. 12039/2020;
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006; Tribunale di Perugia, sez. lav., n. 130/2022).
In tale contesto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale specificare, con sufficiente analiticità, la normativa applicabile, le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale per il livello preteso (cfr. ex multis Cass. nn. 5536/2021; 6332/2014; 3714/2009;
8097/2002; 5203/2000).
Orbene, alla luce dei principi innanzi enunciati, nella fattispecie in esame deve ritenersi che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle corrispondenti al proprio inquadramento, giacché nel ricorso introduttivo l'istante ha descritto le mansioni espletate senza nemmeno riportare la declaratoria del livello rivendicato
(VIII). Nemmeno si riviene in ricorso l'attività argomentativa di sussunzione delle mansioni nelle declaratorie.
In sostanza, stante la genericità delle allegazioni in ordine alla descrizione dei tratti differenziali tra il livello di inquadramento e quello rivendicato (livello VIII) e all'indicazione delle declaratorie contrattuali da cui desumere l'articolazione dei livelli anche ai fini della comparazione delle mansioni alla luce del parametro contrattuale di riferimento, la domanda in punto di accertamento di mansioni superiori e di condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive non può che essere respinta.
14. Onde quantificare le poste retributive spettanti, posta la differenza tra l'importo percepito a titolo di retribuzione ordinaria nel periodo dal 5.10.2015 al 10.12.2020 come da conteggi analitici prodotti, su disposizione di cui alla ordinanza del 10.2.2025, dalla sola parte ricorrente, e quello spettante in base alla retribuzione mensile individuale spettante in base al CCNL di riferimento per il IV livello -conteggi questi
26 sostanzialmente corretti e non specificamente contestati dalle resistenti- il ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di €
22.096,09, (euroventiduemilanovatasei/09) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c..
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Non può essere riconosciuta la maggiorazione per il lavoro straordinario in difetto dell'autorizzazione espressa richiesta dall'art 27 CCNL, né il TFR in difetto della cessazione del rapporto, pacificamente ancora in essere.
15. Attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto del distacco, è stato eluso l'obbligo contributivo in capo all'impresa apparentemente distaccataria e, soprattutto, attraverso il fittizio inquadramento del lavoratore come contabile d'ordine CCNL
Commercio Terziario apparentemente distaccato, si è quindi finito per versare una contribuzione minore rispetto a quella dovuta secondo gli imponibili retributivi Cont previsti dal CCNL Acqua e incontestatamente applicato da Controparte_2
La domanda di ordinare alla convenuta di versare all' “i contributi aggiuntivi” deve CP_5 essere accolta ma nei limiti della prescrizione quinquennale, come dedotto da CP_5
Non avendo le parti, ed in particolare fornito alcuna indicazione dell'ammontare CP_5 dei versamenti contributivi omessi, la pronuncia di accoglimento non potrà che essere generica.
Conseguentemente va condannata al versamento delle differenze Controparte_2 relative ai contributi previdenziali relativi all'intercorso rapporto di lavoro con PT nel periodo tra il 5.10.2015 al 10.12.2020, limitatamente a quelli non prescritti.
[...]
Va infine, disposta la trasmissione a cura della Cancelleria della presente sentenza Con all' di Avellino, per le determinazioni di competenza.
16. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la controvertibilità delle questioni trattate e l'accoglimento parziale del ricorso, ne giustificano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 392/2021 R.G., promosso da Parte_1 contro e in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_4
27 rappresentanti pro tempore, nonché in confronto dell' ogni contraria domanda, CP_5 richiesta e eccezione disattesa e/o assorbita:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuto illegittimo il distacco del ricorrente presso SI. dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro tra CP_12
e a far data dal 5/10/2015, con inquadramento nel Parte_1 Controparte_2
CCNL Gas Acqua, livello IV;
2) Conseguentemente, condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento CP_2 in favore di della somma complessiva di euro € 22.096,09, Parte_1
(euroventiduemilanovantasei/09), oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive per il periodo 5.10.2015-10.12.2020;
3) condanna in persona del l.r.p.t., al versamento in favore Controparte_2 dell' delle differenze contributive relative all'intercorso rapporto di lavoro CP_5 con nel periodo tra il 5.10.2015 al 10.12.2020, limitatamente a Parte_1 quelli non prescritti;
4) rigetta nel resto il ricorso;
Con
5) Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria la presente sentenza all' di
Avellino, per le determinazioni di competenza;
6) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 16.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note fissato al 15.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 392/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. TANGA PAOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(in sigla - Controparte_1 Controparte_2
C.F. e P.IVA indicati: nella persona del Presidente e Amministratore P.IVA_1
Delegato Dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli CP_3 avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e QUARANTA MARIO, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto del Luca Tamajo & Soci, sito in
Napoli, viale Gramsci n. 14 (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
CF E P.IVA indicati: ), nella persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente e Amministratore Delegato Dott. , rappresentata e difesa, in CP_3 virtù di procura in atti, dagli avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e QUARANTA
1 MARIO, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto del Luca
Tamajo & Soci, sito in Napoli, viale Gramsci n. 14 (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
C.F. con Controparte_5 P.IVA_3 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Persona_1
Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_3
TERZO CHIAMATO
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2021 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro le società
[...] er sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Controparte_4 CP_2
“pronunciare, per la causale di cui sopra, la costituzione del rapporto di impiego tra
e la a tempo pieno e indeterminato con effetti ex tunc, Parte_1 Controparte_2
a decorrere dal 22.7.2013 ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi che le assunzioni a termine siano ritenute valide, a decorrere dal 5.10.2015, previo accertamento e declaratoria dei profili professionali dal IV (addetto gestione clienti) all' VIII (responsabile area amministrativa – esperto in normative) del c.c.n.l. “Acqua
e Gas”, vigente ratione materiae e temporum alla stregua delle mansioni svolte dal lavoratore e secondo la scansione temporale di cui in causale;
per l'effetto:
1) condannare in persona del l.r.p.t., a pagare ad esso istante la Controparte_6 complessiva somma di € 93.546,18 ovvero quella maggiore o minore a lui spettante per differenze di retribuzione, emolumento e ogni altra voce salariale/remunerativa componente la busta paga – ovvero per qualsiasi altra ragione giustificatrice, anche risarcitoria - connessa alla rimodulazione del trattamento economico alla stregua della qualifica funzionale e del livello professionale di cui al c.c.n.l. vigente ratione temporum per il settore “Acqua e Gas”, il tutto come da conteggi analitici relativi a
2 quanto sinora percepito dal lavoratore in virtù del precedente illegittimo inquadramento e a quanto a lui spettante alla stregua del detto corretto inquadramento, conteggi allegati al presente ricorso, ovverosia, in caso di errori o contestazione, come da espletanda consulenza di ufficio;
2) condannare in persona del l.r.p.t., ad adeguare ai livelli Controparte_2 professionali di cui al c.c.n.l. Acqua e Gas, operante tra le parti, la posizione previdenziale di , dichiarando tenuta e ordinando alla convenuta di Parte_1 versare all' e a qualsivoglia altro ente od organismo preposto alla formazione CP_5 ed erogazione del trattamento pensionistico i contributi aggiuntivi, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi;
3) rimettere gli atti all'Autorità competente per la irrogazione di sanzioni comminate per la violazione del divieto di intermediazione di manodopera.
B) in ogni caso in via autonoma – sia che il Tribunale pronunci la costituzione del rapporto di impiego con – sia nella denegata ipotesi, salvo Controparte_2 gravame, che il Tribunale ritenga valido ed operante il distacco presso CP_2
accertare e dichiarare che l'attività lavorativa espletata da esula
[...] Parte_1 dal profilo di “contabile d'ordine” e si inquadra nei seguenti profili riconducibili tipicamente al c.c.n.l. “Acqua e Gas” applicabile inter partes:
a decorrere dal 22.07.2013 al 22.07.2015 nel livello V;
a decorrere dal 05.10.2015 all'attualità nel livello VIII, ovvero nel livello, superiore o inferiore in cui, in virtù delle declaratorie di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro o di ogni altra fonte regolatoria applicabile al rapporto, il lavoratore deve essere inquadrato.
Di conseguenza:
1) condannare in persona del l.r.p.t., ovvero Controparte_6 Controparte_4 in persona del l.r.p.t., se del caso anche in solido tra loro, a pagare ad esso istante la complessiva somma di € 93.546.18, ovvero quell'altra maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di c.t.u., a lui spettante per differenze di retribuzione, emolumento e ogni altra voce salariale/remunerativa componente la busta paga – ovvero per qualsiasi altra ragione giustificatrice, anche risarcitoria - connessa alla rimodulazione del trattamento economico alla stregua della qualifica funzionale e del livello professionale di cui al c.c.n.l. vigente ratione temporum per il settore “Acqua e Gas”, il tutto come da conteggi analitici relativi a quanto sinora percepito dal lavoratore in virtù del precedente illegittimo inquadramento e a quanto
3 a lui spettante alla stregua del detto corretto inquadramento, conteggi allegati al ricorso, ovvero elaborandi da consulente tecnico di ufficio;
2) condannare in persona del l.r.p.t., ovvero Controparte_2 Controparte_4 in persona del l.r.p.t., se del caso anche in solido tra loro, ad adeguare ai livelli professionali di cui al c.c.n.l. Acqua e Gas, operante tra le parti, la posizione previdenziale di , dichiarando tenuta e ordinando alla convenuta di Parte_1 versare all' e a qualsivoglia altro ente od organismo preposto alla formazione CP_5 ed erogazione del trattamento pensionistico i contributi aggiuntivi;
3) rimettere gli atti all'Autorità competente per la irrogazione di sanzioni comminate per la violazione del divieto di intermediazione di manodopera”.
A sostegno del ricorso l'istante esponeva, in sintesi, che: veniva assunto il 15.07.2013 alle dipendenze della a tempo pieno e determinato a far Controparte_4 data dal 22.07.2013 e fino al 21.07.2014, nella qualifica funzionale–categoria di impiegato di IV livello con il profilo professionale di contabile d'ordine, c.c.n.l.
“Terziario–Commercio–Distribuzione e Servizi”; veniva inserito, senza alcun formale atto di comando o di distacco e con le mansioni descritte in ricorso, nella organizzazione di impresa della che aveva sede in Avellino ed Controparte_2 esercitava il controllo totalitario sulla il contratto veniva Controparte_4 prorogato di un anno con le stesse caratteristiche e modalità, sempre di fatto continuando il ricorrente a svolgere la sue mansioni lavorative nell'ambito della organizzazione d'impresa della con ruoli del tutto diversi da quello Controparte_2 di “addetto alla contabilità generale”; scaduta la proroga alla data del 21.07.2015, il ricorrente continuava, di fatto, a lavorare presso con le stesse precedenti CP_2 mansioni per 22 giorni senza essere, però, retribuito;
con lettera del 2/5.10.2015 veniva assunto alle dipendenze della quale impiegato a tempo Controparte_4 pieno e indeterminato a far data dal 05.10.2015; il contratto –pedissequamente al precedente contratto a termine- prevedeva: un orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; come luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, salvo variazioni per esigenze aziendali, la sede operativa della società in Napoli alla via S.
Maria Cappella Vecchia n. 3; per il regolamento giuridico e per il trattamento economico del rapporto individuale di lavoro, il rinvio alle previsioni del c.c.n.l.
“Terziario–Commercio–Distribuzione e Servizi”; la classificazione e l'inquadramento del lavoratore nella qualifica funzionale–categoria di impiegato di IV livello con il profilo professionale di contabile d'ordine; il ricorrente continuava ad essere inserito
4 nella organizzazione d'impresa della disimpegnando le medesime Controparte_2 precedenti mansioni riconducibili al IV–V livello del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro “Acqua e Gas”, nel corso del rapporto d'impiego, tuttora in corso, il ricorrente, sempre in seno alla organizzazione d'impresa di , veniva investito di Controparte_2 compiti superiori;
deteneva l'intero capitale sociale della Controparte_2 [...]
le società si inserivano nell'ambito di un gruppo, al cui vertice era Controparte_4 posizionata la controllante;
conformemente all'oggetto sociale, la Controparte_2 era titolare, in regime di monopolio legale, della concessione governativa alla distribuzione del gas nell'ambito della Provincia di Avellino, attività soggetta a vincoli e controlli da parte della concedente e da svolgersi nel contesto di una complessa normativa nazionale e comunitaria;
conformemente all'oggetto sociale la
[...] erogava servizi tecnici e amministrativi e, in particolare, Controparte_4 nell'ambito delle attività del gruppo cd. attendeva alla esecuzione degli CP_2 allacci dalla rete di distribuzione alle utenze finali –gestite dalle società di vendita– nonché alla fatturazione dei corrispettivi dovuti da costoro;
la distribuzione del gas naturale nel regime vincolistico operante nel settore si configurava come attività altamente specialistica, non solo per le precipue connotazioni tecniche relative all'approvvigionamento e all'uso di tale energia naturale, ma anche per il regime giuridico di essa dettato dalla normativa nazionale e comunitaria che la configura come attività monopolistica derivante da concessione governativa e soggetta al controllo dell'Autorità di regolazione (ARERA); perciò, il compito di “responsabilità amministrativa” nell'ambito della organizzazione di una impresa di distribuzione del gas naturale era ontologicamente e in radice ben diverso dal compito di “contabile d'ordine” in seno ad una generica società di servizi;
il ricorrente modulava la sua attività lavorativa in funzione esclusiva delle esigenze datorili della Controparte_2 soggiacendo ai poteri di organizzazione, direzione, controllo e disciplinare della stessa.
In punto di diritto parte ricorrente rappresentava che l'atto di distacco difettava delle condizioni di liceità dettate dall'art. 30 D. Lgs. 276/2003, sia sotto il profilo dell'interesse del distaccante, sia sotto l'aspetto della temporaneità dell'interesse, in quanto: l'attività lavorativa del esulava dai servizi offerti alle imprese del gruppo PT dalla società assuntrice ed era, invece, riconducibile alla sfera delle prestazioni che connotavano il particolare tipo di impresa economica esercitata dalla distaccataria;
in altri termini l'apporto lavorativo del non era servito al disbrigo diretto di atti di PT contabilità generale ovvero di gestione del personale cui –nei normali rapporti tra le
5 società stesse facenti parte dello stesso gruppo– la attendeva, ma Controparte_4 era strettamente funzionale al disimpegno di compiti che afferiscono al nucleo tipico connotativo dell'impresa della distaccataria, ossia la distribuzione gas nel mercato regolato;
quanto all'aspetto della temporaneità dell'interesse, il distacco, in base alle comunicazioni del 02.10.2015 e del 01.02.2017, aveva termine al 31.1.2017, Pt_2 laddove, di fatto, il lavoratore aveva ininterrottamente proseguito e proseguiva anche alla data di introduzione del giudizio –dopo quattro anni- a fornire le sue energie in favore della in ogni caso, “anche in via autonoma”, le mansioni Controparte_2 espletate dal lavoratore s'inquadravano, alla stregua delle declaratorie di cui al contratto collettivo di lavoro, in livelli superiori al quarto nel quale il era stato PT da sempre collocato.
Sulla scorta delle deduzioni di cui innanzi, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituivano ritualmente in giudizio le società
e deducendo, sulla scorta di ampie e Controparte_4 Controparte_2 articolate motivazioni, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
In particolare, le resistenti, contestando la ricostruzione avversaria, esponevano che: la era una società per azioni a capitale privato che operava da circa quaranta CP_2 anni nel settore energetico occupandosi di progettazione, costruzione e gestione di, impianti di distribuzione di gas naturale, nelle varie forme amministrative previste dalla legge, ed essenzialmente in regime di concessione;
nell'anno 2003, a seguito di obblighi imposti dalla normativa di settore (D.Lgs. 164/2000), la costituiva una CP_2 newco dalla stessa totalmente controllata denominata con sede in Controparte_7
Napoli, cui negli anni successivi trasferiva il ramo commerciale relativo al gas naturale, attuando la separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas naturale imposta dalla legge e, da ultimo, nel giugno 2021, ceduta al;
CP_8 al fine di dotare il gruppo di una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività di costruzione e nello svolgimento di servizi amministrativi ed informatici comuni, la nel corso del 2004, costituiva la con sede in Avellino, CP_2 Controparte_4 anch'essa totalmente controllata dalla resistente;
la veniva dotata di Controparte_4 quadri, impiegati, tecnici, operai e mezzi tali da portare avanti tutti i progetti di sviluppo della , di cui oramai costituiva sostanzialmente il braccio CP_2 operativo, così come i servizi contabili, finanziari, amministrativi e informatici a favore
6 di tutte le società del Gruppo;
il ricorrente, dopo un periodo di lavoro svolto a tempo determinato alle dipendenze della veniva da questa assunto a tempo Controparte_4 indeterminato a far data dal 5 ottobre 2015 con mansioni di addetto alla contabilità generale ed inquadrato nella categoria di impiegato di IV livello di cui al c.c.n.l.
“Terziario–Commercio–Distribuzione e Servizi”; l'assunzione del alle PT dipendenze di rappresentava la prima esperienza lavorativa del Controparte_4 ricorrente;
contestualmente all'assunzione alle dipendenze di il Controparte_4
veniva distaccato fino alla data del 31 dicembre 2016 presso la capogruppo PT
a favore della quale la assicurava gran parte dei servizi CP_2 Controparte_4 prodotti, poi prorogato fino al 31.1.2017; i costi della risorsa distaccata erano sempre stati a carico della società distaccante;
tanto il provvedimento di distacco, quanto la relativa applicazione della risorsa presso la sede di Avellino della Capogruppo erano state oggetto di una totale e piena condivisione con il ricorrente;
l'atto di distacco era stato contestualmente oggetto di apposita Comunicazione Unilav in data 19 ottobre
2015; sempre previa condivisione con il ricorrente il periodo di distacco era stato poi prorogato al 31.1.2017, come da contestuale comunicazione;
anche dopo la Pt_2 scadenza, su accordo delle parti, il ricorrente continuava il periodo di distacco presso la Capogruppo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
In punto di diritto deducevano che il requisito dell'interesse al distacco del ricorrente presso era automatico, poiché la società distaccante ( e CP_2 Controparte_4 la società distaccataria ( appartenevano pacificamente al medesimo CP_2 gruppo di imprese, ossia al Gruppo Sidigas, sicchè il distacco in questione era legittimato da una presunzione “iuris et de iure” dell'interesse della società distaccante, in quanto il “collegamento funzionale tra le imprese” comportava il perseguimento di uno scopo economico unitario;
il distacco era quindi in re ipsa legittimo, trattandosi di un distacco temporaneo infra gruppo;
la domanda di superiore inquadramento non era supportata da deduzioni idonee a chiarire la reale e concreta portata dell'attività effettivamente svolta da parte ricorrente;
in ogni caso l'inquadramento formalmente riconosciuto al ricorrente era comunque del tutto legittimo avuto riguardo al contenuto effettivo delle mansioni svolte, al grado di autonomia rivestito, ed alle competenze necessarie per il loro svolgimento;
a tutto concedere, quand'anche si fosse voluto ammettere la costituzione del rapporto in capo alla con la conseguente CP_2 applicazione del ccnl Gas Acqua, il profilo professionale più coerente alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni era senza dubbio il . Pt_3
7 Contestavano, infine, i conteggi avversari ed eccepivano, in via subordinata, la prescrizione decennale (per l'accertamento del rivendicato inquadramento superiore)
e quinquennale, relativamente agli eventuali crediti retributivi vantati in domanda e riguardanti il periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del presente ricorso, avvenuta in data 6 ottobre 2021, in assenza di atti interruttivi.
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate in memoria - rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.9.2022, esitate non positivamente le ipotesi conciliative (cfr. verbali di udienza del 18.11.2022 e del 22.9.2023), espletata la prova testimoniale, integrato il contraddittorio nei confronti dell' ai sensi CP_5 dell'art. 102 c.p.c., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta delle parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso sì dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illiceità del distacco ex art.30, co.1
Dlgs.n.276/2003 e per l'effetto, costituire un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la a far data dal 22.7.2013, ovvero in subordine, dal 5.10.2015, CP_2 con inquadramento nel livello V per il periodo di rapporto a tempo determinato e nell'VIII del c.c.n.l. Acqua e Gas per il periodo di rapporto a tempo indeterminato e di condannare la al pagamento delle differenze retributive maturate e alla CP_2 regolarizzazione contributiva.
Ha dedotto di essere stato formalmente assunto da Controparte_4 dapprima con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 22.7.2013 al
21.7.2014, poi prorogato fino al 21.7.2015, con inquadramento nel IV livello C.C.N.L.
Terziario – Commercio – Distribuzione e Servizi, nel profilo di contabile d'ordine e poi con contratto a tempo pieno e indeterminato del 5.10.2015.
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito vantato dal ricorrente.
Vale premettere che non è contestato oltre che documentalmente provato che PT
è stato assunto dalla con contratto a tempo determinato
[...] Controparte_4
8 del 15.7.2013 poi prorogato fino al 21.7.2015, che il rapporto è cessato dopo essere proseguito di fatto per ventidue giorni dal 22.7.2015 e che il lavoratore è stato poi assunto a tempo pieno e indeterminato dalla stessa società in data 5.10.2015, [v. doc. allegati sub E) H), G) ed I) nella cartella zip denominata “vertenza documenti” PT in produzione di parte ricorrente].
In proposito va ricordato che per i crediti di natura retributiva si applica l'art. 2948 n
4 e 5 c.c., il quale stabilisce una prescrizione estintiva di cinque anni per i crediti che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, la cui decorrenza inizia, avendo presente, la sentenza della Corte Costituzionale n° 63/66, al momento della cessazione del rapporto stesso.
Non essendo in discussione la legittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato, né essendo ravvisabile la invalidità della proroga del medesimo contratto
-liberamente prorogato ex art. 21 (“il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi…”)- ai sensi dell'art. 22, 2° co. d. lgs. 81/2015 (“qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altro casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei predetti termini”), la prescrizione dei crediti di natura retributiva sorti in costanza del contratto a tempo determinato decorre ininterrottamente a partire dalla loro maturazione, mentre il termine prescrizionale dei crediti sorti alla fine del rapporto lavorativo inizia, invece, a decorrere all'esito del rapporto lavorativo.
Dunque nel caso di specie risulta prescritto il credito rivendicato dal ricorrente in relazione al rapporto a tempo determinato, in quanto nello stesso ricorso egli dichiara che, scaduta la proroga del contratto a tempo determinato il 21.7.2015 è proseguito il rapporto per ulteriori 22 giorni: dunque la cessazione del rapporto di lavoro si è verificata in data 12.8.2015, e pertanto oltre cinque anni dalla notificazione del ricorso al convenuto, avvenuta in data 6.10.2021.
Né ha impedito il maturarsi della prescrizione quinquennale la messa in mora del
22.7.2020 contenente la richiesta di pagamento delle differenze retributive per cui è causa, costituendo la messa in mora atto di natura recettizia e mancando nel caso di specie la prova dell'avvenuta consegna al destinatario [v. all. sub J) nella cartella zip denominata “vertenza Pelosi documenti” in produzione di parte ricorrente].
9 5. Conseguentemente, difetta l'interesse all'accertamento al superiore inquadramento per il detto periodo.
6. Diversamente non risultano prescritti i crediti retributivi maturati in costanza di rapporto a tempo indeterminato, allo stato ancora in essere considerato che la Corte di
Cassazione, ha convincentemente stabilito che, a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n. 300/1970, quale operata dalla legge n. 92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la c.d. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno relativo requisito dimensionale, il termine prescrizionale non decorre in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di cinque anni prima del 18 luglio 2012, ossia prima del 18 luglio
2007 (Cass.26246/2022).
7. Limitato il campo d'indagine al periodo di lavoro in costanza di rapporto a tempo indeterminato, si osserva che costituisce circostanza pacifica che ha reso Parte_1 la propria prestazione lavorativa in regime di distacco in favore di a partire CP_2 dal primo giorno del rapporto di lavoro per cui è causa (vedasi punto 7 comparsa di costituzione: “Contestualmente all'assunzione alle dipendenze di Controparte_4 il veniva distaccato fino alla data del 31 dicembre 2016 presso la capogruppo PT
a favore della quale la assicura gran parte dei servizi CP_2 Controparte_4 prodotti, poi prorogato fino al 31.1.2017”).
Nemmeno è contestato che il distacco si sia prorogato senza soluzione di continuità, così che il ricorrente non ha mai prestato attività lavorativa in favore di
[...]
(v. punto 13 memoria di costituzione: “Anche dopo la scadenza, su Controparte_4 accordo delle parti, il ricorrente ha continuato il periodo di distacco presso la
Capogruppo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”).
8. Le parti convenute hanno insistito sulla piena legittimità del proprio operato in ragione della peculiarità dei reciproci rapporti.
In particolare hanno dedotto che la , nell'ambito della costituzione di una CP_2 newco dalla stessa totalmente controllata denominata al fine dotare il Controparte_7 gruppo di una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività di costruzione e nello svolgimento di servizi amministrativi ed informatici comuni, nel corso del 2004, ha costituito la anch'essa totalmente controllata dalla resistente e Controparte_4 costituente il braccio operativo di , di talchè il distacco del CP_2 PT realizzandosi nell'ambito di società appartenenti al medesimo gruppo societario, era funzionale al perseguimento del comune interesse delle società ad una maggiore
10 integrazione ed interscambio delle risorse umane e delle relative competenze in uno ad un efficiente razionalizzazione dei costi del personale.
Nel quadro appena richiamato, il distacco di a risulterebbe del Parte_1 CP_2 tutto fisiologico e piana applicazione della previsione di cui all'art. 30, co. 4 ter D. lgs.
276/2003 per cui “il distacco di un lavoratore tra aziende facenti parte, come nel caso in esame, dello stesso gruppo di imprese sia legittimato da una presunzione “iuris et de iure” dell'interesse dell'impresa distaccante, in quanto il “collegamento funzionale tra le imprese” comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade nei “contratti di rete tra imprese”. In altri termini, i distacchi di lavoratori tra imprese appartenenti allo stesso gruppo sono analoghi a quelli tra imprese in rete e di conseguenza il requisito dell'interesse della società distaccante è
“automatico” (cfr. ultimo capoverso del punto B della memoria di costituzione).
Sul punto la resistente ha richiamato gli esiti dell'Interpello n. 1/2016 del 20 gennaio
2016 del Ministero del lavoro e l'arresto della Corte nomofilattica registrato con la sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016.
9. La richiamata tesi difensiva va disattesa.
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 30, co. 1, D.
Lgs. 276/2003 “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
L'art. 30, co. 4bis, D. Lgs. 276/2003 stabilisce che, “quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che, “in caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 settembre 2020, n. 18959 – ordinanza).
10. Nel caso di specie, si ritiene che l'onere della prova non sia stato soddisfatto.
Dagli atti di causa, infatti, non emerge in alcun modo quale possa essere stato l'interesse del distaccante all'utilizzo del proprio dipendente presso la CP_2
11 Al contrario, dalla documentazione allegata al fascicolo attoreo si rinviene unicamente una missiva a mezzo e-mail del 15.7.2013, con la quale veniva comunicato al ricorrente che avrebbe iniziato l'attività lavorativa alle dipendenze della il Controparte_4
22.7.2022 presso “la sede distaccata di Avellino sita in Pianodardine”, luogo questo in cui è sita la sede operativa della (v. doc. sub F in cartella zip denominata CP_2
“vertenza pelosi documenti” in produzione di parte ricorrente).
Tale ultima circostanza ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali (cfr. le dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 19.3.2023, rese dal teste Tes_1
dipendente di fino al luglio 2021, inquadrato come quadro e con
[...] CP_2 nomina di Direttore tecnico: “il ha sempre lavorato, da quando è stato assunto, PT nella sede operativa di inizialmente sita nella zona di Pianodardine CP_2 ad Avellino e da ultimo spostata in via Ammaturo ad Avellino”).
Andando a ritroso nel tempo, non si rinviene alcun formale provvedimento di distacco in cui siano state esplicitate le ragioni giustificatrici, né si evince alcunchè sul punto dalle comunicazioni Unilav in produzione di parte resistente.
L'unico provvedimento recante l'indicazione delle motivazioni giustificatrici del distacco è quello prodotto dalle resistenti (vedasi allegato sub 4) -privo di data e che parte ricorrente ha dedotto essere stato consegnato al lavoratore in data 3.3.2021- nel quale viene comunicato che “il distacco realizzandosi nell'ambito di società appartenenti al medesimo gruppo societario è motivato dal perseguimento di un comune interesse perseguito dal Gruppo all'integrazione delle risorse umane e ad una efficiente razionalizzazione dei costi”, perifrasi questa che, non riempita di un contenuto concreto dal quale evincere quale fosse l'interesse della distaccante, si risolve in una mera formula di stile di sapore tautologico.
A ciò si aggiunga che l'espletata istruttoria ha evidenziato come il ricorrente abbia svolto e svolga sostanzialmente attività di dispacciamento, ex art. 2 lett. j) d. lgs
164/2000, ossia le attività proprie delle aziende del gas. Vale a dire un'attività connaturata alle competenze proprie della senza che si palesi in alcun modo CP_2
l'interesse del distaccante all'utilizzo dello stesso presso il distaccatario (v., sul punto, quanto riferito dal teste ADR ricordo che il svolgeva attività Testimone_1 PT di dispacciamento, ex art. 2 lett. j) d. lgs 164/2000, ossia le attività proprie delle aziende del gas. L'attività è principalmente quella di distribuzione del gas. La sidigas deve mantenere la rete in modo da assicurare l'erogazione del gas in condizioni di sicurezza. è una società del gruppo e si occupa di Controparte_9 CP_2
12 attività di supporto, ad esempio la realizzazione di reti stradali, posizionamento tubazioni sottoterra, lettura contatori, attività di emergenza per eliminare fughe di gas e situazioni di pericolo, manutenzione impianti, supporto informatico, gestione sistemi informativi che servono a far funzionare l'intero gruppo. L'attività di CP_2
è riconducibile propriamente al dispacciamento del Gas. Tanto so perché ho
[...] visionato le visure camerali delle due società”; v. altresì le visure camerali delle società resistenti nel fascicolo attoreo).
Né appare sufficiente a comprovare la legittimità del distacco l'esistenza del collegamento esistente tra le diverse imprese e, in particolare, la circostanza della totale partecipazione del capitale di da parte di Controparte_4 CP_2
Giova in proposito rammentare che la Suprema Corte con la sentenza del 21.4.2016 n.
8068 ha affermato che, in presenza di società collegate, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative che si pongono in rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici , anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.
Tale pronuncia, però, non può essere letta nel senso della ritenuta sussistenza dell'interesse al distacco da parte del distaccante ogni qual volta siamo in presenza di un gruppo di imprese collegate;
sembrerebbe, invece, emergere che l'interesse della impresa distaccante appartenente a un gruppo proviene dalla sussistenza di un interesse di gruppo, qui agganciandosi evidentemente l'idea che da tale affermazione possa presumersi, per le imprese appartenenti a un gruppo, l'interesse al distacco di un lavoratore dall'una all'altra.
Sembra, quindi, emergere che sia sufficiente l'esistenza di un interesse di gruppo, tale per cui l'accertamento dell'interesse al distacco «resta, nei fatti, pressoché assorbito dalla verifica della presenza di una strategia unitaria di gruppo».
Tale prospettiva non è condivisa tuttavia da questo giudicante, per le ragioni di seguito esposte.
In ogni caso, non è superfluo sottolineare che anche nella sentenza n. 8068/2016, non si dà atto dell'esistenza di una presunzione, ma semmai si sposta il piano dell'indagine sull'interesse dalla distaccante al gruppo: dunque, non si afferma che la sussistenza di relazioni di gruppo faccia sorgere di per sé un interesse legittimante il distacco, poiché
13 potranno ben sussistere gruppi di imprese nei quali i rapporti tra le diverse società siano limitati al profilo proprietario o finanziario, rimanendo del tutto indipendenti le singole realtà imprenditoriali dal punto di vista organizzativo e produttivo.
Anche nella prospettiva della sentenza in commento è perciò ineludibile l'indagine sul progetto o la strategia unitaria di gruppo cui è agganciato l'interesse: infatti la pronuncia respinge l'azione della ricorrente proprio in forza dell'avvenuto accertamento della costituzione di una struttura amministrativa di interesse comune che, secondo la sentenza appellata, consentiva di affermare la corrispondenza del distacco «ad una comune esigenza di razionalità ed economicità del servizio».
Dunque, anche secondo tale orientamento non potrà mai giungersi a legittimare l'utilizzo del distacco per mere finalità di circolazione della manodopera dall'una all'altra impresa del gruppo, che non sia finalizzata alla realizzazione di un progetto comune, che non può evidentemente consistere in mere finalità di risparmio di costi degli stessi lavoratori così utilizzati.
La finalizzazione della prestazione del lavoratore distaccato alla soddisfazione dell'interesse del distaccante, e non del soggetto terzo, fosse pure il gruppo cui appartiene l'impresa, è la condizione perché rimanga coerenza rispetto allo schema ancora oggi fondamentale, pur se non privo di eccezioni, dell'imputazione del rapporto in capo all'effettivo beneficiario della prestazione.
Nel rispetto di tale schema, la sussistenza dell'interesse al distacco va quindi verificata rigorosamente con riferimento alla datrice di lavoro distaccante, anche nel caso in cui tale interesse si unisca a quello di altre società collegate, e dia forma ad un interesse comune al gruppo, o a parte di esso.
Peraltro, si giunge a queste conclusioni anche limitando l'analisi al dato letterale, poiché l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 si esprime in termini di interesse proprio del datore di lavoro.
Proprio con riferimento alle realtà dei gruppi, solo il rispetto dell'autonomia organizzativa delle singole imprese può rendere accettabile e legittimo il fatto che le stesse applichino trattamenti diversi ai propri dipendenti, o ancora che le relazioni e i diritti sindacali (salvo l'esistenza di relazioni o accordi di gruppo) siano disciplinate da regole che fanno riferimento alla dimensione giuridica “tradizionale” della singola impresa (ad es. ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione di discipline condizionate al raggiungimento di certe soglie).
14 Tali considerazioni non possono che condurre, peraltro, a ritenere che la legittimazione del distacco sulla base di un interesse di gruppo, quando non emerga (anche) un interesse specifico della società distaccante, conduce necessariamente ad un'alternativa di effetti: o si ritiene, come ritiene il Tribunale, che tale distacco sia illegittimo, con le conseguenze di cui all'art. 30, comma 4 bis, del d.lgs. n. 276/2003, e dunque con la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla distaccataria;
o si deduce inevitabilmente che la messa del lavoratore a disposizione del gruppo, in assenza di finalizzazione alla specifica attività produttiva della distaccante, costituisca indice di integrazione tra le imprese del gruppo (o tra quelle comunque partecipanti al dedotto interesse comune) analogo a quelli sui quali la consolidata giurisprudenza ha costruito la fattispecie del centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro (con ogni conseguenza in termini di trattamenti, diritto al ricollocamento in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ecc.).
Dunque, il lavoratore impiegato per la soddisfazione di un interesse comune di gruppo, ove non venga accertata anche la presenza di uno specifico interesse produttivo proprio della società distaccante, avrebbe come minimo diritto (ove non si ritenga che operi la sanzione ex art. 30, comma 4 bis) ad imputare il rapporto di lavoro in capo a tutti i soggetti partecipanti di tale interesse comune (per una ricostruzione in questi termini cfr. T. Salerno, sezione lavoro, sentenza 110/2019).
La prospettiva sopra delineata ben si comprende ove si rammenti come il Supremo
Collegio abbia chiarito che il distacco non può mai coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro altrui (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 maggio 1995, n.
5721).
Né può ritenersi suscettibile di interpretazione analogica l'art. 4 ter D. lgs. 276/2003 in tema di contratto di imprese, trattandosi, con ogni evidenza, di regola eccezionale e, in quanto tale, necessariamente soggetta a stretta interpretazione.
Inoltre, sebbene l'atto di distacco costituisca atto a forma libera (non necessariamente scritta) e sebbene l'art.30 non preveda che la causale del distacco debba essere esplicitata in modo specifico e completo nel provvedimento di distacco, essendo consentito che la motivazione del distacco possa essere individuata od integrata in giudizio mediante idonee allegazioni (cfr. nello stesso senso Corte d'Appello Roma n.
2148 del 27.05.2011), nondimeno alcuna idonea allegazione le resistenti hanno fornito nel presente giudizio, essendosi entrambe limitate a enunciare i principi normativi
15 legittimanti i distacchi, senza altro aggiungere o provare al fine di comprovare l'interesse al distacco, se non in termini generici e privi di consistenza contenutistica.
Del resto non emerge dalla missiva di distacco quali competenze specifiche il ricorrente avrebbe dovuto acquisire per effetto del distacco, né quali competenze sarebbero maturate dal medesimo nella generica mansione di “contabile d'ordine” nella realtà imprenditoriale di provenienza suscettibili essere condivise con l'impresa distaccataria, essendo rimasto un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio l'interesse del distacco “ad una maggiore integrazione ed interscambio delle risorse umane e delle relative competenze” all'interno del gruppo vieppiù alla luce della circostanza che il lavoratore non ha prestato nemmeno un giorno di lavoro presso la
Controparte_4
Nella specie, dunque, mancano i requisiti di legittimità del distacco che, com'è noto, presuppongono l'interesse del datore di lavoro a porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività.
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra detto, non si può che concludere per l'accoglimento della domanda formulata sub A) nel ricorso introduttivo, con conseguente declaratoria di illegittimità del distacco del e con accertamento, PT quindi, della costituzione di un rapporto di lavoro tra il predetto e la a far CP_2 data dal 5.10.2015.
11. Conseguentemente trova applicazione il CCNL Gas Acqua, pacificamente applicato da CP_2
12. Accertata, per quanto sopra detto, la illegittimità del distacco, va acclarato che il profilo professionale più coerente alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni del ricorrente è senza dubbio il IV, come allegato anche dalle società convenute.
I testi escussi hanno sul punto dichiarato quanto segue.
Il teste dipendente quadro di fino al luglio 2021, Testimone_1 CP_2 escusso alla udienza del 19.3.2024, ha riferito: “…ADR ricordo che il svolgeva PT attività di dispacciamento, ex art. 2 lett. j) d .lgs 164/2000, ossia le attività proprie delle aziende del gas. L'attività è principalmente quella di distribuzione del gas. La sidigas deve mantenere la rete in modo da assicurare l'erogazione del gas in condizioni di sicurezza. è una società del gruppo e si Controparte_9 CP_2 occupa di attività di supporto, ad esempio la realizzazione di reti stradali, posizionamento tubazioni sottoterra, lettura contatori, attività di emergenza per eliminare fughe di gas e situazioni di pericolo, manutenzione impianti, supporto
16 informatico, gestione sistemi informativi che servono a far funzionare l'intero gruppo. L'attività di è riconducibile propriamente al dispacciamento del CP_2
Gas. Tanto so perché ho visionato le visure camerali delle due società. Se non ricordo male tra e Servizi integrati vi erano contratti volti a disciplinare le CP_2 prestazioni da svolgere presso le società del Gruppo. Non ho visionato detti contratti.
ADR Ricordo che il si occupava di gestione dei processi di allocazioni del gas,
PT procedure di switching (cambi di fornitore), attivazione nuove utenze, raccolte dati da trasmettere all'autorità dell'energia, ossia di tutti i processi involgenti la raccolta dati. Preciso che il aveva accesso ai portali istituzionali presso i quali la
PT CP_2 era accreditata ai fini della comunicazione dei dati. ADR Tanto so perché ho visto che il svolgeva materialmente queste attività. Aggiungo che inizialmente io ero in
PT possesso delle password aziendali per l'accesso ai portali istituzionali;
quando fu assunto il su disposizione dell'institore sig. , comunicai al le
PT Pt_4 PT password aziendali in mio possesso, ossia, se non ricordo male quelle di GA
e forse anche di SII (sistema informativo integrato). Anzi voglio precisare che gli diedi quella di snamretegas, sugli altri portali il ebbe accesso su disposizione di PT
, ma non ricordo come entrò in possesso delle password. ADR Non so se il Pt_4 PT fu abilitato personalmente all'accesso ai portali. ADR ricordo che ad essere abilitati all'accesso ai portali istituzionali erano sia dipendenti di che dipendenti di CP_2
Servizi integrati dell' anzi non sono sicuro che i dipendenti di Parte_5 [...] fossero in possesso delle password di accesso. Preciso che Parte_6 nell'ufficio di Napoli avevo difficoltà a capire quali fossero i dipendenti di e CP_2 quali di Servizi integrati in possesso di password. ADR lavorava dalle Parte_1
8:30 alle 13:30 e dalle 14:30-17:30 dal lunedì al venerdì. Tanto è accaduto durante
l'intero corso del rapporto lavorativo ad accezione di quello del lockdown. ADR
Ricordo che al le disposizioni venivano date, con cadenza pressocchè PT quotidiana, dall'Institore di Sidigas sig. che ne stabiliva i compiti. Parte_7
Ricordo che in una occasione l'Autorità per l'Energia procedette ad una ispezione e il sig. disse al di accompagnarlo in sede di ispezione e di fornire i dati alla Pt_4 PT
Guardia di Finanza e all'Autorità procedente. Non ricordo con precisione essendo trascorso troppo tempo, se con l'amministrazione giudiziaria fosse sempre il sig.
a sovraintendere alla gestione delle persone, ciò in quanto a partire Pt_4 dall'amministrazione giudiziaria si è manifestata una situazione di incertezza e confusione nell'attribuzione delle mansioni. ADR Il sig. dava le disposizioni a Pt_4
17 tutti i dipendenti di che svolgevano attività nella sede di Avellino. ADR CP_2
Ricordo che il si occupava anche di gestione di grandi clienti. Preciso che la PT
è una società di distribuzione che si interfaccia come utenze esclusivamente CP_2 con grandi clienti. Le attività svolte dal nella gestione grandi clienti PT comportano switching, allocazioni, attivazione nuove utenze, metering (ossia raccolta dei dati relativi al gas distribuito, dati ricavati dalla lettura dei misuratori e da comunicare alle società di vendita con la periodicità prevista dalla norma).
Ricordo che il di occupava anche di settlement, ossia delle partite fisiche ed PT economiche dei dati di cui riferivo prima, nonché di studio, analisi, raccolta, rendicontazione, verifica delle scadenze e rispetto delibere ARERA. Preciso che il era a conoscenza delle delibere ARERA. Se non ricordo male il ha svolto PT PT anche attività relative al bonus gas. ADR Non ricordo procedimenti disciplinari a carico di . Con riguardo all'attività di settlement, preciso che consisteva Parte_1 in ciò: gli operai letturisti raccoglievano le letture, le letture venivano trasmesse al responsabile di che a sua volta li controllava per poi trasmetterli Controparte_4 alla all'attenzione di il quale li aggregava secondo CP_2 Parte_1 determinati algoritmi e criteri, utilizzando un apposito software e poi procedeva, secondo le delibere dell'autorità, a trasmettere questi dati sui portali istituzionali all'uopo dedicati….”.
Il teste , impiegato informatico, inquadrato nel IV Livello, CCNL Tes_2
Commercio, alle dipendenze di dal 2013 al settembre 2020, escusso alla CP_2 udienza del 19.3.2024, ha riferito: “... ADR Quanto alle mansioni del ricordo che PT egli svolgeva attività di switch e allocazioni ed erano attinenti alla distribuzione.
Tanto so perché io ero impiegato informatico addetto alla profilazione informatica delle utenze e il profilo che fu assegnato al era per dette attività. ADR Non so PT se svolgesse altre attività oltre a quelle che ho detto…. Posso riferire che l'attività di switch, di cui certamente si occupava il (ossia cambio società di vendita) PT comporta la produzione di un flusso di utenze, che viene caricato su un software chiamato getweb, gestito da altre persone per organizzare il ciclo di lettura. ... ADR
Ricordo che quando fu assunto il prendeva ordini da , che era PT Parte_7 il responsabile della distribuzione, non ricordo se in seguito anche dal , Parte_8
ADR L'attività di switch è un automatismo e non richiede potere decisionale. Preciso che lo switch è regolamentato da Arera. All'epoca l'attività di switch consisteva in ciò: le società di vendita caricavano sul portale le richieste di cambio società; easy 4
18 distribuzione acquisiva questi dati, venivano aperte partiche sulle quali occorreva eseguire le verifiche se rispettavano il regolamento. ADR le verifiche le faceva PT
ADR Se ad esempio la richiesta non rispettava il regolamento ARERA, allora
[...]
l'addetto, in questo caso il poteva rifiutare la pratica. ADR Non so se avesse il PT dovere di rifiutare la pratica. ADR L'addetto doveva prendere una decisione, ribadisco che l'addetto era il ma non so dire se al riguardo si confrontava con PT altri responsabili. ADR Non so se ad Avellino vi erano altre risorse oltre il a PT svolgere le attività di allocazione e switch. ADR Non ricordo se i profili utenza assegnati alle risorse fossero o meno differenziati in base al livello…”.
Il teste di parte ricorrente impiegata dal 1995 e Testimone_3 CP_2 collega del ricorrentem escussa alla udienza del 19.3.2024 ha riferito: “ADR Conosco perché lavora con me nello stesso ufficio…” su disposizione Parte_1 Parte_1 dei superiori, ma non so dire di chi, si dedicò allo studio di tutte le pratiche che riguardavano la , ossia scadenze, tempistiche etc. e noi lo prendevamo in CP_2 giro per questo, pratiche delle quali né io né altri dipendenti ci eravamo mai CP_2 occupati. Ricordo che in seguito il si occupò anche di switch e affiancò PT
l'Ing. nelle attività a quest'ultimo demandate e che quando quest'ultimo si Tes_1 dimise, tra il 2020 o il 2021 se non ricordo male, il iniziò a svolgere le attività PT in precedenza svolte dal ADR Non so dire con esattezza quali fossero le Tes_1 attività svolte dall'Ing che era un responsabile quadro e quindi il suo lavoro Tes_1 era diverso e riconducibile ad un livello più elevato del mio (io sono livello IV CCNL
Gas), posso dire che le attività erano quelle di gestione contatti grosse utenze, ossia gestione grandi clienti, reclami metering, settlement e altre. Ricordo che Parte_1 riceveva direttive dall'Ing , in precedenza da e ricordo che Parte_8 Pt_4
demandava al il compito di coordinare alcuni di noi in ufficio su Parte_8 PT pratiche specifiche, sulle quali il ci inviava dati di utenza da caricare e se PT
c'erano difficoltà (ad esempio una voltura dell'utente da una società ad un'altra con letture errate necessitanti rettifica) ci invitava a rivolgerci al Anche Parte_8 PT prima che il rassegnasse le dimissioni, il svolgeva attività di Tes_1 PT coordinamento nei nostri confronti, anche se in misura minore rispetto a quando il andò via. Ricordo che risponde ai reclami più delicati ove assente Tes_1 PT
l'Ingegnere . i casi semplici li gestiamo da soli, intendo dire io e gli altri Parte_8 colleghi di .. ADR è il che ha il contatto con le società di vendita che CP_2 PT hanno contatti solo con lui. Ricordo che in relazione ad una causa avente ad oggetto
19 il reclamo di un utente fu il a fare da teste e non L'ing. . Sul capo 3 PT Parte_8 del ricorso risponde: “vero e preciso che l'unico che aveva l'abilitazione ad operare sui portali istituzionali, ossia Portale Universale e Sofware easy, era il e difatti PT se le società di vendita non riescono a caricare dati devono chiamare Parte_1 perché è lui che gestisce il Portale. ADR Null'altro posso riferire…”
Il teste di parte resistente , dipendente di al Testimone_4 CP_2
2016, nonché, dopo le dimissioni volontarie, consulente esterno con contratto di collaborazione, ha riferito: “Conosco perché abbiamo lavorato insieme. Parte_1
Preciso al riguardo che io sono stato, a decorrere dal 1.9.2016 e fino al 31/7/2024,.
Ha dichiarato: “ADR non so quale fosse il formale inquadramento del ma PT posso dire che si è sempre occupato di tutto ciò che attiene alla gestione della misura del gas, rilevazione della misura e allocazione dei volumi. ADR Ricordo che il PT in un primo periodo è stato affiancato dall'Ing. gestendo il flusso delle Tes_1 misure, dalla lettura del contatore e fino alla trasmissione dei dati ai soggetti interessati (ossia società di vendita, trasportatore del gas e successivamente attraverso il portale istituito dall'acquirente unico (in sigla S.I.I.). ADR Preciso che il
e il svolgevano attività complementare all'interno dello stesso ufficio. Tes_1 PT
ADR Preciso che né il né il dipendevano da me e quindi non so dire
PT Tes_1 esattamente come si dividessero le attività da farsi in quel settore. e
PT Tes_1 dipendevano da . ADR ricordo che il ricorrente ha anche gestito i Parte_7 reclami della società di vendita. ADr il ricorrente si occupava di metering (rilevazione della misura) e di settlement (allocazione dei volumi, ossia l'assegnazione dei volumi alle società di vendita), ma non ne aveva la responsabilità...ADr il Responsabile delle attività di metering e settlement era il sig. fino al 2019 o al 2020 e Parte_7 poi dal 2020 ero io. Il Responsabile coordinava il nel senso che prendeva le
PT decisioni. ADR Ricordo che io davo le istruzioni al eseguivo i controlli, gestivo
PT le attività problematiche. Ad esempio con riguardo all'attività svolta dal per
PT un'allocazione dei volumi del gas, devo premettere che dal sistema informatico aziendale si estraggono dei flussi informatici, ossia dei files contenenti le informazioni sui volumi (files che in particolare rinviano alle letture dei contatori, in gergo PDR, ossia punti di riconsegna), poi le società di vendita si trovano attribuiti determinati volumi nel portale di interscambio e possono inviare delle richieste di rettifica. Nel momento in cui arrivano richieste di rettifica al responsabile del settlement, ossia a me -il responsabile trasmetteva tali richieste al per fargli
PT
20 fare il controllo ed effettuare anche le modifiche ove necessarie. ADr preciso che
l'attività di controllo eseguita a seguito della rettifica e la eventuale successiva modifica ha contenuto sostanzialmente vincolato, poiché la istanza di rettifica nasce sempre da un errore nella trasmissione dei flussi, errore questo che può determinare
l'allocazione del gas presso una società di vendita in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente la società vuole acquistare e qui interviene la rettifica.
ADR La rettifica si sostanzia materialmente nel controllo dell'eventuale errore e nella correzione dello stesso mediante inserimento nel Portale dell'acquirente unico – sportello SII- di un nuovo flusso e in questo si sostanziava l'attività del ADR il PT provvedeva direttamente alla rettifica senza previa sottoposizione PT dell'intervento a farsi alla persona del responsabile.
ADR per il metering analogamente, il predisponeva i lotti da assegnare agli PT operativi che erano impegnati per la lettura dei contatori. Successivamente acquisiva le letture che gli venivano trasmesse dagli operai e le faceva elaborare al sistema. Dal momento in cui erano acquisite le letture e alle scadenze stabilite dall'acquirente unico trasmetteva queste letture al SII. Quest'attività era continuativa in quanto le scadenze sono mensili o addirittura giornaliere.
ADR Nella specie gli operativi hanno un palmare dal quale trasmettono la lettura del contatore, una volta che l'anno rilevata.
ADR Il non aveva rapporti con gli operativi ma si limitava a predisporre il files PT da inviare alla società incaricata di fare le letture, ossia la Controparte_4
Preciso che il file con l'elenco di tutte le letture da rilevare (detto anche il file dei lotti) viene generato in automatico dal sistema e il lo predisponeva, individuando i PT lotti da rilevare e lo trasmetteva alla servizi integrati.
L'individuazione dei lotti avveniva facendo applicazione dei criteri deliberati dall'autorità ARERA. Trattasi di criteri che sono sempre gli stessi da anni. Non era compito del valutare detti criteri ma lo faceva. Preciso che io non ho mai dato PT al disposizioni per l'individuazione dei lotti, ma essendo arrivato nel 2020 ho PT trovato una situazione già consolidata in tal senso.
ADr Preciso che controllavo l'attività del soltanto ex post e soltanto se vi erano PT reclami da parte delle società di vendita. è lo strumento per gestire i CP_10 flussi di misura, mediante trasmissione dei files. In particolare la trasmette il CP_2 flusso delle letture alla società incaricata del rilevamento e la società incaricata del rilevamento, ossia la servizi integrati, ritrasmette sempre tramite getweb i files con
21 le letture rilevate. Easy 4 invece è il data base gestionale, che contiene l'archivio con i dati di tutti i clienti gestiti dal distributore ed è lo strumento che si interfaccia con getweb per il rilievo delle letture e col portale SII per la trasmissione dei dati all'acquirente unico. ADR Questi erano i due sistemi usati dal per svolgere le PT attività di cui ho testè riferito. ADr Non ricordo che avessimo sistemi diversi da
Getweb ed Easy4. ADR So che il era tra i soggetti individuati per l'assunzione PT presso la newco.Sidiren srl, una società fondata per acquisire il ramo di azienda di sidiags.com, che era destinato ad essere trasferito alla , che ha inglobato Pt_9 successivamente la Sidiren. ADR la trasmissione dei flussi di rilevazione era mensile, ma la predisposizione dei lotti poteva variare in base alla tipologia dei clienti, ciò dipendendo dal consumo. In genere, in base alle delibere ARERA se il cliente consuma poco, la rilevazione ha una frequenza minore, di regola annuale. Non mi risulta che ci fossero altri criteri di diversa natura da quello del consumo per la predisposizione dei lotti. ADR Preciso che nel generare il file di rilevazione delle letture effettuate, detto file viene generato sia sulla base delle rilevazioni effettivamente eseguite, sia sulla scorta delle rilevazioni stimate, laddove sia stato impossibile accedere al contatore per la rilevazione effettiva.
ADR è possibile che sia proposto un reclamo in ragione di una rilevazione avvenuta sulla scorta di letture meramente stimate. Di regola il reclamo è proposto dalle società di vendita. E' raro che un reclamo sia proposto da un cliente finale, che se lo propone lo fa sempre tramite le società di vendita. ADr Quando è proposto un reclamo (o anche detto istanza di rettifica) noi andiamo ad eseguire la lettura successiva per avere un dato certo e, successivamente, laddove ne ricorrano in presupposti, provvediamo alla rettifica oggetto del reclamo sulla base delle regole dettate dall'autorità. Preciso che la rettifica non avviene con ricalcolo automatico basato sulla rilevazione effettiva eseguita successivamente alla istanza di rettifica, ma avviene in manuale, perché bisogna procedere al ricalcolo. Più specificamente, ad ogni cliente è attribuito un volume annuo del consumo e quindi la rettifica si fa prendendo a parametro il consumo annuo prelevato dal cliente e si fa un calcolo. Ad esempio se io ho stimato 1000 metri cubi al 31 dicembre e la società ritiene che detta stima sia errata (perché viziata per difetto o per eccesso) e ci richiede di effettuare un ricalcolo del volume, noi allora andiamo il 30 giugno a rilevare la lettura. Mettiamoci nella ipotesi che rileviamo una lettura più bassa, ad esempio 800 metri cubi. Ciò significa che la lettura è sicuramente errata, perché al 30 giugno dell'anno successivo
22 il cliente ancora non ha consumato i metri cubi della lettura stimata. In tal caso quindi si verifica qual è il consumo annuo registrato a sistema nell'anno precedente, che è un dato storico noto a tutti i soggetti che entrano nella filiera del seattlement
(venditori, distributori e acquirente unico in qualità di responsabile del bilanciamento) e, sempre in esempio, stimando che sono 500 metri cubi annui, significa che il cliente avrà prelevato al 31 dicembre 550 metri cubi, a seguito del calcolo 800- (500:2). Ciò per semplificare, perché in realtà il calcolo viene effettuato sulla base di percentuali di prelievo giornaliere in base ad una tabella in funzione del periodo dell'anno, del luogo e della natura del cliente, perché se sono in montagna o al mare fa differenza, variando percentualmente il consumo giornaliero in ragione dei periodi di riferimento. ADR Le operazioni di ricalcolo venivano fatte sia dal PT sia da altro personale incluso me stesso. ADr il portale MGas è stato sostituito dal
S.I.I., sul quale il era abilitato ad operare mediante password di accesso”. PT
ADR oltre al erano abilitate almeno sei o sette persone e nel dettaglio, io stesso, PT
, e poi Parte_10 Persona_2 Persona_3 Testimone_3 Tes_1 non ricordo.
ADR Colui che trasmetteva le misure sul portale era solo il che recepiva il PT ricalcolo fatto da altri dipendenti o da lui stesso”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili.
Di conseguenza, le testimonianze riportate risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Tanto riepilogato, vale osservare che ai sensi dell'art. 18 CCNL di riferimento appartiene al livello IV “il personale che:
-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
23 Tra gli elementi qualificanti la previsione contrattuale prevede: “
1. attività compiute specializzate anche in aree multiservizi nel rispetto di specifici livelli di qualità ovvero attività di concetto;
2. autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità;
3. responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati;
4. trattamento di informazioni differenziate;
5. esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore conseguibile con addestramento specifico ed aggiornamento”.
Tra i profili professionali campione è contemplato, tra gli altri l'addetto alla contabilità/controllo di gestione (“Lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali”), l'addetto Attività di
Marketing “(Lavoratore che supporta le attività di definizione ed implementazione delle linee di prodotto e della strutturazione delle offerte e dello sviluppo e lancio di prodotti e servizi;
monitora e cura il reporting delle campagne commerciali”),
l'addetto alla gestione clienti (“Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici”),
l'addetto Tutela Clienti (“Lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di customer satisfaction e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo”).
Ed è quest'ultimo livello di inquadramento che risulta maggiormente compatibile e corrispondente con le funzioni di fatto svolte dal per come accertate all'esito PT della espletata istruttoria orale.
13. Va rigettata la domanda al superiore inquadramento.
Sul punto, parte ricorrente ha rivendicato l'inquadramento nell'VIII livello allegando in ricorso conteggi analitici delle differenze retributive calcolate sul VII livello.
Vale premettere che ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento
24 economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, recentemente, Cass. lav.
27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, 28284).
È alla disciplina contrattuale che parte ricorrente deve fare riferimento, operando un raffronto specifico tra le mansioni espletate e quelle relative al diverso inquadramento di funzionario di cui si chiede il riconoscimento.
Ciò evidenziando che, come condivisibilmente statuito (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 8025),
“non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc...) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Più specificamente, ove il lavoratore agisca, come nel caso di specie, per il riconoscimento di una mansione di livello superiore, è essenziale che lo stesso fornisca adeguate allegazioni probatorie delinei un quadro chiaro al giudicante circa quanto effettivamente svolto.
25 Al riguardo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito investito della questione deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore.
Più nel dettaglio, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr. ex multis Cass. nn. 12039/2020;
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006; Tribunale di Perugia, sez. lav., n. 130/2022).
In tale contesto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale specificare, con sufficiente analiticità, la normativa applicabile, le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale per il livello preteso (cfr. ex multis Cass. nn. 5536/2021; 6332/2014; 3714/2009;
8097/2002; 5203/2000).
Orbene, alla luce dei principi innanzi enunciati, nella fattispecie in esame deve ritenersi che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle corrispondenti al proprio inquadramento, giacché nel ricorso introduttivo l'istante ha descritto le mansioni espletate senza nemmeno riportare la declaratoria del livello rivendicato
(VIII). Nemmeno si riviene in ricorso l'attività argomentativa di sussunzione delle mansioni nelle declaratorie.
In sostanza, stante la genericità delle allegazioni in ordine alla descrizione dei tratti differenziali tra il livello di inquadramento e quello rivendicato (livello VIII) e all'indicazione delle declaratorie contrattuali da cui desumere l'articolazione dei livelli anche ai fini della comparazione delle mansioni alla luce del parametro contrattuale di riferimento, la domanda in punto di accertamento di mansioni superiori e di condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive non può che essere respinta.
14. Onde quantificare le poste retributive spettanti, posta la differenza tra l'importo percepito a titolo di retribuzione ordinaria nel periodo dal 5.10.2015 al 10.12.2020 come da conteggi analitici prodotti, su disposizione di cui alla ordinanza del 10.2.2025, dalla sola parte ricorrente, e quello spettante in base alla retribuzione mensile individuale spettante in base al CCNL di riferimento per il IV livello -conteggi questi
26 sostanzialmente corretti e non specificamente contestati dalle resistenti- il ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di €
22.096,09, (euroventiduemilanovatasei/09) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c..
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Non può essere riconosciuta la maggiorazione per il lavoro straordinario in difetto dell'autorizzazione espressa richiesta dall'art 27 CCNL, né il TFR in difetto della cessazione del rapporto, pacificamente ancora in essere.
15. Attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto del distacco, è stato eluso l'obbligo contributivo in capo all'impresa apparentemente distaccataria e, soprattutto, attraverso il fittizio inquadramento del lavoratore come contabile d'ordine CCNL
Commercio Terziario apparentemente distaccato, si è quindi finito per versare una contribuzione minore rispetto a quella dovuta secondo gli imponibili retributivi Cont previsti dal CCNL Acqua e incontestatamente applicato da Controparte_2
La domanda di ordinare alla convenuta di versare all' “i contributi aggiuntivi” deve CP_5 essere accolta ma nei limiti della prescrizione quinquennale, come dedotto da CP_5
Non avendo le parti, ed in particolare fornito alcuna indicazione dell'ammontare CP_5 dei versamenti contributivi omessi, la pronuncia di accoglimento non potrà che essere generica.
Conseguentemente va condannata al versamento delle differenze Controparte_2 relative ai contributi previdenziali relativi all'intercorso rapporto di lavoro con PT nel periodo tra il 5.10.2015 al 10.12.2020, limitatamente a quelli non prescritti.
[...]
Va infine, disposta la trasmissione a cura della Cancelleria della presente sentenza Con all' di Avellino, per le determinazioni di competenza.
16. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la controvertibilità delle questioni trattate e l'accoglimento parziale del ricorso, ne giustificano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 392/2021 R.G., promosso da Parte_1 contro e in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_4
27 rappresentanti pro tempore, nonché in confronto dell' ogni contraria domanda, CP_5 richiesta e eccezione disattesa e/o assorbita:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuto illegittimo il distacco del ricorrente presso SI. dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro tra CP_12
e a far data dal 5/10/2015, con inquadramento nel Parte_1 Controparte_2
CCNL Gas Acqua, livello IV;
2) Conseguentemente, condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento CP_2 in favore di della somma complessiva di euro € 22.096,09, Parte_1
(euroventiduemilanovantasei/09), oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive per il periodo 5.10.2015-10.12.2020;
3) condanna in persona del l.r.p.t., al versamento in favore Controparte_2 dell' delle differenze contributive relative all'intercorso rapporto di lavoro CP_5 con nel periodo tra il 5.10.2015 al 10.12.2020, limitatamente a Parte_1 quelli non prescritti;
4) rigetta nel resto il ricorso;
Con
5) Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria la presente sentenza all' di
Avellino, per le determinazioni di competenza;
6) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 16.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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