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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 8310/2022 R.G.L. promossa da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
residente in [...](Svizzera) – Staefa 59, cod. fisc. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Valparadiso n. 3 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gentile Cinà che la rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria dell'Avvocatura distrettuale di Palermo
-resistente -
Avente ad oggetto: Indebito maggiorazione sociale
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'11.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Munita del seguente
Dispositivo
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara irripetibili le spese.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 25.08.2022, la ricorrente chiedeva di “Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 412/1991, e dell'art. 2946 c.c., l' decaduto dal diritto alla restituzione della somma di € 22.084,97 CP_1
erogata in più sulla pensione cat. VOART n.33035157 di cui era titolare il defunto sig. nel periodo dal 01/01/2002 al 31/08/2012. Persona_1
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la sig.ra , Parte_1 Parte_1
nella qualità di erede del sig. , non è tenuta al pagamento della Persona_1
complessiva somma di € 22.084,97 pagata in più sulla pensione cat. VOART
n.33035157, di cui era titolare il defunto sig. Sig. , nel periodo Persona_1
dal 01/01/2002 al 31/08/2012”.
A sostegno del ricorso deduceva di avere ricevuto in data 06.09.2021
CP_ comunicazione dell' con la quale le veniva contestato che il proprio genitore aveva usufruito della maggiorazione sociale per il periodo 01/01/2002 –
31.8.2012, non spettante, con conseguente indebito di € 22.084,97 e con invito alla restituzione.
Avverso tale provvedimento aveva avanzato ricorso in via amministrativa che era stato respinto.
Ritenendo illegittimo il provvedimento ne chiedeva la reiezione in virtù dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 13 L. 412/92, assumendo la decadenza dal diritto a ripetere quanto indebitamente corrisposto. Citava la giurisprudenza formatasi in tema di indebito ed infine eccepiva la prescrizione del credito vantato, almeno in parte.
CP_ Si costituiva in giudizio l' convenuto che contestava quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentando che invero la contestazione e quindi la ripetizione dell'indebito era assolutamente legittima, ritenendo applicarsi alla fattispecie l'art. 2033 c.c. trattandosi di maggiorazione sociale e quindi di indebito avente natura assistenziale. Rappresentava che invero l'indebito nasceva dalla richiesta di maggiorazione sociale avanzata dal de cuius in data 14.02.2012, il quale aveva dichiarato i redditi propri e del coniuge per il periodo dal 2009 al 2012 omettendo i redditi da pensione estera. Da una ricostruzione di ufficio era emerso il trattamento pensionistico non dichiarato che veniva contestato tempestivamente l'indebito al pensionato con il modello TE 08 del 2/8/12, in atti. A decurtazione delle somme dovute, dal 15.10.2015 e sino al decesso avvenuto nel dicembre
2016, erano stati trattenuti € 100,00 sulla pensione.
Contestava così anche la pretesa parziale prescrizione.
La causa, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Occorre in primo luogo rigettare l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, l'indebito riguarda il periodo che va dall'1.1.2002 al 31.8.2012 e deriva dalla ricostruzione chiesta da , oggi deceduto, per gli Persona_1
anni 2009-2012.
La prima richiesta di restituzione somme risulta essere stata formulata nei confronti del sig. in data 12.08.2012, e dal 15.10.2015 al mese di Parte_1
dicembre 2016 sono state trattenuti 100 euro mensili.
Pertanto la prescrizione ha iniziato a decorrere da quest'ultima data e alla data della contestazione dell'indebito (6.9.2021) con richiesta di restituzione agli eredi, il termine decennale di prescrizione non si era maturato.
Passando al merito della questione, è necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma indebita è stata erogata sulla pensione cat. VOART n. 33035157 in godimento al de cuius e Persona_1
che la maggiorazione sociale da questi chiesta non era dovuta per superamento dei limiti reddituali prevista dalla legge, attesa la titolarità di pensione estera non indicata tra i redditi percepiti.
Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass.
n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale.
Orbene, agli indebiti previdenziali è applicabile quanto disposto dall'art. 52, comma 2 Legge 89/1988 e dall'art. 13 della Legge 412/1991.
L'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, prevede che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione".
Il secondo comma dello stesso articolo statuisce che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...";
L'art. 13 della legge 412/1991, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo sopra riportato, dispone che "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite". La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, L.88/89 e dell'art. 13, comma 1 L.
412/91 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a
CP_ ritenere che l' può in ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' Ente medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' . CP_3
Orbene, nel caso di specie, l'omessa segnalazione da parte del pensionato dei redditi derivanti da pensione estera, redditi questi che devono essere dichiarati non essendo ricavabile tale dato attraverso la consultazione dei dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate, ha comportato il riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale, salvo verificarne la non debenza con conseguente ripetibilità delle somme se richieste nel termine di decadenza di cui all'art. 13 citato.
E nella fattispecie tale termine è stato rispettato avendo il pensionato avanzato richiesta di ricostruzione della pensione per maggiorazione sociale nel mese di febbraio 2012 ed avendo l'Ente erogatore verificato la mancata indicazione della pensione estera nell'agosto del 2012 con richiesta di restituzione di quanto non dovuto.
Parte ricorrente non ha dato prova del diritto a percepire le somme richieste dall' né può nella fattispecie farsi riferimento ad alcun legittimo affidamento CP_1
dovendo il percettore essere consapevole che la maggiorazione sociale spetta laddove il reddito non superi i limiti previsti per legge.
La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (una per tutte Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10).
Ciò posto, il ricorso va rigettato e parte ricorrente è tenuta a restituire all' CP_1
quanto da questi richiesto.
*
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.., la ricorrente va esentato dal rimborso delle spese giudiziali avversarie.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'11.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.