Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 25955
CASS
Sentenza 5 dicembre 2011

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In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice nazionale può discostarsi dai parametri tendenziali fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello, un anno per il giudizio di legittimità) soltanto con argomentazioni complete, coerenti e congrue. Pertanto, non è a tal fine sufficiente motivare la particolare complessità del giudizio con riferimento alla pluralità delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, ove non risulti che essa sia dipesa da oggettiva difficoltà dell'indagine anziché da lentezza e scarsa professionalità dei tecnici incaricati o da sopravvenuti mutamenti legislativi, né è consentito detrarre i rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative, ove non risulti che essi vadano ascritti a intento dilatorio o a negligente inerzia delle parti stesse, tanto più ove (come nella specie) le trattative siano in parte andate a buon fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 25955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25955
    Data del deposito : 5 dicembre 2011

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