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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 18077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18077 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa RO D'SO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10077 anno 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
LE FA, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale sito in via Pt_1
Tiberio, n. 32 - 04100 - Latina (LT)
Parte attrice E
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, come da CP_1 documentazione in atti, dall'avv. prof. Alberto Gambino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Tre Orologi, n. 14/A, CP_1
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Con provvedimento del 10 dicembre 2024, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 17 dicembre 2025 per trattenerla, in pari, data in decisione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale in persona del Sindaco p.t., esponendo CP_1 che: “ … in data 23.12.2015 alle ore 09:40 circa…procedeva alla guida del proprio motociclo Honda SH150 targato CW63540 da via Lungotevere dei Cenci diretta verso Lungotevere dei Tebaldi nel Comune di Roma…a velocità moderata e nel rispetto dei limiti giungeva all'intersezione tra Lungotevere dei Vallati con Ponte Sisto…dopo essersi arrestata, per il semaforo emittente luce rossa, in fase di ripartenza cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sull'asfalto di
“guano” e di prodotti utilizzati per rimuoverlo…la perdita di controllo dello scooter era determinata esclusivamente dalla presenza di “polvere bianca”, utilizzata per la rimozione del guano dall'asfalto…interveniva sul luogo dell'evento la Pattuglia del Corpo della Polizia Municipale del la quale redigeva Controparte_2 apposita “relazione di incidente stradale” Protocollo Generale N. 28699/2015…il veicolo SH veniva affidato alla signora , mentre l'odierna parte Parte_2 attrice veniva condotta presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero
[...]
di dall'ambulanza del 118 intervenuta anch'essa sul posto…il veicolo Pt_3 CP_1
SH targato CW63540 subiva, a causa della caduta, danni meccanici e nella carrozzeria quantificabili nella misura di € 806,55 oltre I.V.A. come per legge…a seguito di immobilizzazione dell'arto inferiore con doccia gessata la sig.ra Pt_1
veniva dimessa con la seguente diagnosi: “distorsione della caviglia destra,
[...] contusione gomito destro, contusione anca destra, escoriazione gomito destro”…a mezzo PEC del 15.01.2016 lo scrivente procuratore diffidava il , CP_2 all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali subiti e di tutte le lesioni fisiche patite dalla parte attrice, messa in mora poi reiterata negli anni anche ai fini dell'interruzione prescrizionale…in data 07.07.2016 veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita…rimasto irritualmente senza seguito…”
Parte attrice concludeva per: “…Accertare e dichiarare il CP_2 convenuto, in persona del Sindaco “pro tempore”, responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043, 2051 c.c., del sinistro stradale avvenuto in data 23.12.2015, in qualità di gestore e custode della strada pubblica Lungotevere dei Vallati e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dalla Sig.ra da riconoscere nella misura totale pari ad € Parte_1
39.314,83 (€uro trentanovemilatrecentoquattordici/83) come da quantificazione riportata in atti o, in quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa, in considerazione dell'entità di tutti i danni materiali e fisici conseguiti all'attrice a causa dell'evento oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e moratori dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad accessori, IVA e CPA come per legge…”.
Si costituiva , chiedendo “… in via preliminare di merito, CP_1 accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2947, co. 1, c.c. del diritto al risarcimento del danno azionato nel presente giudizio;
nel merito, rigettare tutte le domande svolte dalla sig.ra , siccome infondate in fatto e in diritto per Parte_1
i motivi esposti in narrativa…”.
La causa veniva istruita con prove documentali e prova testi.
Con provvedimento del 10 dicembre 2024, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 17 dicembre 2025 per trattenerla, in pari, data in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico non risulta provato come descritto da parte attrice.
Ed infatti il teste sig.ra dichiara di non aver assistito Parte_2 all'incidente, ma di essere giunta dopo l'accaduto. “…Quando sono giunta sul posto, chiamata dalla mia collega, circa 10 minuti dall'accaduto, l'ho trovata in terra all'intersezione tra Lungotevere dei Vallati con Ponte Sisto…”
Il teste sig.ra – agente intervenuto - dichiara:”…preciso di non aver Testimone_1 assistito all'incidente, ma di aver redatto verbale depositato in atti…ho rilevato, quando siamo giunti sul posto che la sig.ra era assistita da un gruppo di persone all'altezza dell'intersezione semaforizzata tra Lungotevere dei Vallati con Ponte Sisto…posso affermare che il “guano “ non era dove presente la sig.ra quando siamo giunti sul posto, ma lateralmente, vicino al marciapiede. Il motociclo era già stato messo sul cavalletto…dove rinvenuta la sig.ra, al momento dell'intervento vi era un po' di polvere utilizzata come assorbente del “guano”. Successivamente abbiamo controllato se, dove rinvenuta la sig.ra e anche intorno potessero esserci sostanze scivolose. Non è stato rilevato nulla…come da foto che si mostra riconosce il luogo del sinistro, ma non come al momento…detta polvere era presente in misura contenuta sul lato sinistro della carreggiata di Lungotevere dei Vallati in un punto differente da quello in cui la signora era caduta con il proprio Pt_1 motoveicolo…nel periodo dell'incidente non sono intervenuta sul posto per altri incidenti…”
Il teste sig. - agente intervenuto – dichiara: “…preciso di non Testimone_2 aver assistito all'incidente , ma di essere intervenuti quando la sig.ra era in terra e il mezzo sul cavalletto. Siamo arrivati quasi contemporaneamente all'ambulanza non posso rispondere…quando siamo tornati sul posto, la polvere bianca, utilizzata per rimozione e assorbimento “guano “ veniva rinvenuta sul lato sinistro della carreggiata ed in minima parte sul punto in cui era caduta la sig.ra…la quantità maggiore era sul lato sinistro. Una piccola parte un po' più al centro della carreggiata…la suddetta polvere bianca non impediva la circolazione veicolare giacché assorbita dal manto stradale...”.
Da tali dichiarazioni e dai rilievi del verbale non risulta potersi rappresentare una insidia e/o trabocchetto per un conducente prudente, tanto più che parte attrice ha affermato di essere ripartita dopo essersi fermata al semaforo e quindi in grado di rendersi conto, seppur presente della “sostanza “ descritta.
A norma dell'art. 2051 c.c., posto dalla difesa attorea a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che può consistere, per giurisprudenza costante, con il fatto dello stesso danneggiato (o del terzo) che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
Orbene accertata la presenza di un fattore esterno (la presenza di una buca sul manto stradale) nonché raggiunta la prova del nesso di causalità fra tale fattore e la caduta in terra dell'attore, deve tuttavia rilevarsi come sia stata raggiunta anche la prova della sussistenza del caso fortuito, per i motivi che seguono. In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Nel caso di specie, come confermato dai testi escussi e dal verbale redatto, che il sinistro, seppur verificatosi, utilizzando una condotta di guida attenta e prudente, le eventuali condizioni della strada erano perfettamente visibili e prevedibili.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Ed ancor più, considerato che parte convenuta non ha rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
Così deciso in Roma in data 26 dicembre 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa RO D'SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa RO D'SO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10077 anno 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
LE FA, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale sito in via Pt_1
Tiberio, n. 32 - 04100 - Latina (LT)
Parte attrice E
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, come da CP_1 documentazione in atti, dall'avv. prof. Alberto Gambino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Tre Orologi, n. 14/A, CP_1
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Con provvedimento del 10 dicembre 2024, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 17 dicembre 2025 per trattenerla, in pari, data in decisione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale in persona del Sindaco p.t., esponendo CP_1 che: “ … in data 23.12.2015 alle ore 09:40 circa…procedeva alla guida del proprio motociclo Honda SH150 targato CW63540 da via Lungotevere dei Cenci diretta verso Lungotevere dei Tebaldi nel Comune di Roma…a velocità moderata e nel rispetto dei limiti giungeva all'intersezione tra Lungotevere dei Vallati con Ponte Sisto…dopo essersi arrestata, per il semaforo emittente luce rossa, in fase di ripartenza cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sull'asfalto di
“guano” e di prodotti utilizzati per rimuoverlo…la perdita di controllo dello scooter era determinata esclusivamente dalla presenza di “polvere bianca”, utilizzata per la rimozione del guano dall'asfalto…interveniva sul luogo dell'evento la Pattuglia del Corpo della Polizia Municipale del la quale redigeva Controparte_2 apposita “relazione di incidente stradale” Protocollo Generale N. 28699/2015…il veicolo SH veniva affidato alla signora , mentre l'odierna parte Parte_2 attrice veniva condotta presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero
[...]
di dall'ambulanza del 118 intervenuta anch'essa sul posto…il veicolo Pt_3 CP_1
SH targato CW63540 subiva, a causa della caduta, danni meccanici e nella carrozzeria quantificabili nella misura di € 806,55 oltre I.V.A. come per legge…a seguito di immobilizzazione dell'arto inferiore con doccia gessata la sig.ra Pt_1
veniva dimessa con la seguente diagnosi: “distorsione della caviglia destra,
[...] contusione gomito destro, contusione anca destra, escoriazione gomito destro”…a mezzo PEC del 15.01.2016 lo scrivente procuratore diffidava il , CP_2 all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali subiti e di tutte le lesioni fisiche patite dalla parte attrice, messa in mora poi reiterata negli anni anche ai fini dell'interruzione prescrizionale…in data 07.07.2016 veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita…rimasto irritualmente senza seguito…”
Parte attrice concludeva per: “…Accertare e dichiarare il CP_2 convenuto, in persona del Sindaco “pro tempore”, responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043, 2051 c.c., del sinistro stradale avvenuto in data 23.12.2015, in qualità di gestore e custode della strada pubblica Lungotevere dei Vallati e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dalla Sig.ra da riconoscere nella misura totale pari ad € Parte_1
39.314,83 (€uro trentanovemilatrecentoquattordici/83) come da quantificazione riportata in atti o, in quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa, in considerazione dell'entità di tutti i danni materiali e fisici conseguiti all'attrice a causa dell'evento oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e moratori dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad accessori, IVA e CPA come per legge…”.
Si costituiva , chiedendo “… in via preliminare di merito, CP_1 accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2947, co. 1, c.c. del diritto al risarcimento del danno azionato nel presente giudizio;
nel merito, rigettare tutte le domande svolte dalla sig.ra , siccome infondate in fatto e in diritto per Parte_1
i motivi esposti in narrativa…”.
La causa veniva istruita con prove documentali e prova testi.
Con provvedimento del 10 dicembre 2024, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 17 dicembre 2025 per trattenerla, in pari, data in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico non risulta provato come descritto da parte attrice.
Ed infatti il teste sig.ra dichiara di non aver assistito Parte_2 all'incidente, ma di essere giunta dopo l'accaduto. “…Quando sono giunta sul posto, chiamata dalla mia collega, circa 10 minuti dall'accaduto, l'ho trovata in terra all'intersezione tra Lungotevere dei Vallati con Ponte Sisto…”
Il teste sig.ra – agente intervenuto - dichiara:”…preciso di non aver Testimone_1 assistito all'incidente, ma di aver redatto verbale depositato in atti…ho rilevato, quando siamo giunti sul posto che la sig.ra era assistita da un gruppo di persone all'altezza dell'intersezione semaforizzata tra Lungotevere dei Vallati con Ponte Sisto…posso affermare che il “guano “ non era dove presente la sig.ra quando siamo giunti sul posto, ma lateralmente, vicino al marciapiede. Il motociclo era già stato messo sul cavalletto…dove rinvenuta la sig.ra, al momento dell'intervento vi era un po' di polvere utilizzata come assorbente del “guano”. Successivamente abbiamo controllato se, dove rinvenuta la sig.ra e anche intorno potessero esserci sostanze scivolose. Non è stato rilevato nulla…come da foto che si mostra riconosce il luogo del sinistro, ma non come al momento…detta polvere era presente in misura contenuta sul lato sinistro della carreggiata di Lungotevere dei Vallati in un punto differente da quello in cui la signora era caduta con il proprio Pt_1 motoveicolo…nel periodo dell'incidente non sono intervenuta sul posto per altri incidenti…”
Il teste sig. - agente intervenuto – dichiara: “…preciso di non Testimone_2 aver assistito all'incidente , ma di essere intervenuti quando la sig.ra era in terra e il mezzo sul cavalletto. Siamo arrivati quasi contemporaneamente all'ambulanza non posso rispondere…quando siamo tornati sul posto, la polvere bianca, utilizzata per rimozione e assorbimento “guano “ veniva rinvenuta sul lato sinistro della carreggiata ed in minima parte sul punto in cui era caduta la sig.ra…la quantità maggiore era sul lato sinistro. Una piccola parte un po' più al centro della carreggiata…la suddetta polvere bianca non impediva la circolazione veicolare giacché assorbita dal manto stradale...”.
Da tali dichiarazioni e dai rilievi del verbale non risulta potersi rappresentare una insidia e/o trabocchetto per un conducente prudente, tanto più che parte attrice ha affermato di essere ripartita dopo essersi fermata al semaforo e quindi in grado di rendersi conto, seppur presente della “sostanza “ descritta.
A norma dell'art. 2051 c.c., posto dalla difesa attorea a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che può consistere, per giurisprudenza costante, con il fatto dello stesso danneggiato (o del terzo) che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
Orbene accertata la presenza di un fattore esterno (la presenza di una buca sul manto stradale) nonché raggiunta la prova del nesso di causalità fra tale fattore e la caduta in terra dell'attore, deve tuttavia rilevarsi come sia stata raggiunta anche la prova della sussistenza del caso fortuito, per i motivi che seguono. In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Nel caso di specie, come confermato dai testi escussi e dal verbale redatto, che il sinistro, seppur verificatosi, utilizzando una condotta di guida attenta e prudente, le eventuali condizioni della strada erano perfettamente visibili e prevedibili.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Ed ancor più, considerato che parte convenuta non ha rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
Così deciso in Roma in data 26 dicembre 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa RO D'SO