Articolo 1 della Legge 1 luglio 1952, n. 886
Articolo 2
Versione
5 agosto 1952
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Bari, per il risanamento igienicourbanistico della citta', mutui per un ammontare complessivo di lire 1 miliardo 200.000.000, ammortizzabili in 35 anni, al tasso vigente al momento della concessione, con il concorso statale annuo costante in ragione del 4 per cento delle somme mutuate.
Entrata in vigore il 5 agosto 1952