Art. 8. Cumulabilita' 1. Il contributo previsto dal presente decreto e' compatibile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo progetto da programmi comunitari, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. In tal caso il contributo e' calcolato sull'ammontare residuo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto non coperte da altri finanziamenti.
3. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non puo' superare il tetto dell'80% del costo complessivo del progetto dichiarato idoneo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 194
2. In tal caso il contributo e' calcolato sull'ammontare residuo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto non coperte da altri finanziamenti.
3. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non puo' superare il tetto dell'80% del costo complessivo del progetto dichiarato idoneo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 194