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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT NC, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AL IU PA Difeso da
Avv. Difensore_6 - CF_Difensore_6
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015110360000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento disponendo il rimborso della somma eventualmente pagata;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio Resistente/Appellato: Agenzia entrate e riscossione: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso in via subordinata dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, accertare l'improcedibilità ex Art. 102 cpc, nel merito dichiarare l'assenza di vizi propri della cartella impugnata;
la condanna alle spese di giudizio;
AL giustizia il rigetto del ricorso la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società . (d'ora in avanti, “Società_1” o “la ricorrente”) ha impugnato la cartella di pagamento n. 02020240015110360000 con la quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 23.654,88 a titolo di “Imposta di registro atti giudiziari” relativamente alla registrazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3738 del 18/02/2019.
A sostegno del ricorso, la società contribuente ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Illegittimità della cartella di pagamento per carenza di motivazione. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, in quanto la cartella, costituendo il primo atto con cui la pretesa impositiva è stata portata a sua conoscenza;
2. illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di liquidazione o dell'invito al pagamento. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, anche in caso di registrazione a debito, la procedura di riscossione avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un atto presupposto (avviso di liquidazione o invito al pagamento ex art. 212 D.P.R. 115/2002), idoneo a esplicitare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
3. l'intervenuta decadenza della pretesa per violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), DPR 602/1973 e/o prescrizione. Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ed AL IU S.p.A., eccependo, tra l'altro:
- l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente impositore (Tribunale di Roma), ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992;
- l'incompetenza territoriale della Corte di IU Tributaria di primo grado di Bologna;
- la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e di AL IU S.p.A. rispetto alle doglianze sollevate, in quanto atti riferibili all'ente impositore;
- l'infondatezza nel merito delle censure, sostenendo la regolarità della procedura di riscossione e la sufficienza della motivazione della cartella. In particolare, AL IU S.p.A., ha contestato nel merito le doglianze della ricorrente precisando che la pretesa riguarda la registrazione a debito, ai sensi dell'art. 59, lett. d), D.P.R. 131/1986, della sentenza del Tribunale di Roma n. 3738 del 18/02/2019 pronunciata in un giudizio di cui Società_1 era parte. Ha sostenuto la sufficienza della motivazione “per relationem”, essendo la ricorrente a conoscenza dell'atto giudiziario richiamato. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della censura relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto, argomentando che nel regime speciale della registrazione a debito, la legge non prevede alcun atto prodromico alla cartella di pagamento, la quale funge essa stessa da invito al pagamento.
La parte ricorrente presentava memorie illustrative ribadendo l'illegittimità della pretesa impositiva.
All'udienza del 3/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da Agenzia delle ON (difetto di legittimazione passiva e incompetenza territoriale), in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente di decidere la causa sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole e rapida soluzione, qualora questa appaia dirimente per la reiezione della domanda.
Passando al merito, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della cartella di pagamento, non è meritevole di accoglimento.
È principio consolidato, richiamato anche dalla stessa ricorrente, che la cartella di pagamento, quando costituisce il primo atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne sono alla base, al fine di consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. Cass., SS.UU., sent. 14 maggio 2010, n. 11722).
Tuttavia, la valutazione circa l'assolvimento di tale obbligo deve essere condotta in concreto, verificando se le informazioni fornite, anche “per relationem”, siano sufficienti a porre il destinatario nelle condizioni di comprendere l'oggetto e il fondamento della pretesa. Nel caso di specie, la cartella impugnata reca la chiara indicazione: “TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA N. 3738 DEL 18/02/2019 PARTITA DI CREDITO 0027852/2”. Risulta pacifico in atti, e non contestato dalla ricorrente, che la stessa fosse parte processuale nel giudizio definito con la predetta sentenza. Ne consegue che la società contribuente non solo era a conoscenza dell'esistenza di tale provvedimento, ma ne aveva la piena disponibilità materiale e giuridica.
L'obbligo di motivazione, come affermato dalla Suprema Corte, risponde “all'esigenza di garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili” (Cass. n. 26340/2021). Nel caso in esame, il riferimento alla sentenza di cui la ricorrente era parte costituisce un richiamo a un documento non solo conoscibile, ma già noto e in suo possesso. Attraverso la disamina di tale atto, la società era perfettamente in grado di individuare la “causa petendi” della pretesa tributaria, ossia le statuizioni di condanna al risarcimento del danno che costituiscono la base imponibile dell'imposta di registro, e di verificare, tramite un mero calcolo matematico basato sulle norme del D.P.R. n. 131/1986, la correttezza dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata.
Non può, pertanto, ritenersi che l'omessa esplicitazione nella cartella della base imponibile e dell'aliquota abbia comportato una lesione del diritto di difesa, essendo tali elementi agevolmente desumibili dall'atto presupposto, pienamente conosciuto dalla contribuente. Come correttamente osservato dalla difesa di AL IU, “la ricorrente, che era costituita nel predetto giudizio, certamente non può trincerarsi dietro generiche contestazioni e fingere di non poter comprendere a che titolo siano dovute le predette somme”.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica di un atto presupposto, è infondato.
La doglianza della ricorrente si basa su un'erronea ricostruzione della procedura applicabile. La vicenda in esame, infatti, non rientra nel regime ordinario di liquidazione e riscossione dell'imposta di registro, bensì nel regime speciale della “registrazione a debito”, previsto dall'art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 per le “sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
In tale regime, la cui gestione è affidata dal Ministero della IU a AL IU S.p.A. tramite apposita convenzione, la riscossione avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza che sia prevista la notifica di un preventivo avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o di un “invito al pagamento” da parte della cancelleria quale atto autonomo e prodromico all'iscrizione a ruolo. La normativa speciale (in particolare il D.P.R. n. 115/2002 - TUSG) e la prassi amministrativa consolidata configurano la cartella di pagamento come primo e unico atto con cui si richiede il pagamento al debitore, fungendo essa stessa da “invito al pagamento”.
Come evidenziato dalla difesa di AL IU, ritenere necessaria la notifica di un avviso di liquidazione significherebbe “non tener conto della differenza, contenuta nel TUR, fra la registrazione a pagamento e la registrazione a debito”. I precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente (tra cui Cass. n. 23061/2015 e Corte Cost. n. 279/2019) non appaiono pienamente conferenti, in quanto riferiti a contesti normativi e procedurali non del tutto sovrapponibili o comunque interpretabili nel senso che la funzione dell'invito al pagamento, nel sistema di riscossione dei crediti di giustizia gestito da AL IU, è assolta proprio dalla notifica della cartella esattoriale. In conclusione, essendo la cartella di pagamento sufficientemente motivata “per relationem” ad un atto noto alla ricorrente oltre ad essere stato depositato in giudizio e non essendo prevista dalla normativa speciale applicabile la notifica di un atto prodromico, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT NC, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AL IU PA Difeso da
Avv. Difensore_6 - CF_Difensore_6
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240015110360000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento disponendo il rimborso della somma eventualmente pagata;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio Resistente/Appellato: Agenzia entrate e riscossione: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso in via subordinata dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, accertare l'improcedibilità ex Art. 102 cpc, nel merito dichiarare l'assenza di vizi propri della cartella impugnata;
la condanna alle spese di giudizio;
AL giustizia il rigetto del ricorso la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società . (d'ora in avanti, “Società_1” o “la ricorrente”) ha impugnato la cartella di pagamento n. 02020240015110360000 con la quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 23.654,88 a titolo di “Imposta di registro atti giudiziari” relativamente alla registrazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3738 del 18/02/2019.
A sostegno del ricorso, la società contribuente ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Illegittimità della cartella di pagamento per carenza di motivazione. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, in quanto la cartella, costituendo il primo atto con cui la pretesa impositiva è stata portata a sua conoscenza;
2. illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di liquidazione o dell'invito al pagamento. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, anche in caso di registrazione a debito, la procedura di riscossione avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un atto presupposto (avviso di liquidazione o invito al pagamento ex art. 212 D.P.R. 115/2002), idoneo a esplicitare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
3. l'intervenuta decadenza della pretesa per violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), DPR 602/1973 e/o prescrizione. Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ed AL IU S.p.A., eccependo, tra l'altro:
- l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente impositore (Tribunale di Roma), ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992;
- l'incompetenza territoriale della Corte di IU Tributaria di primo grado di Bologna;
- la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e di AL IU S.p.A. rispetto alle doglianze sollevate, in quanto atti riferibili all'ente impositore;
- l'infondatezza nel merito delle censure, sostenendo la regolarità della procedura di riscossione e la sufficienza della motivazione della cartella. In particolare, AL IU S.p.A., ha contestato nel merito le doglianze della ricorrente precisando che la pretesa riguarda la registrazione a debito, ai sensi dell'art. 59, lett. d), D.P.R. 131/1986, della sentenza del Tribunale di Roma n. 3738 del 18/02/2019 pronunciata in un giudizio di cui Società_1 era parte. Ha sostenuto la sufficienza della motivazione “per relationem”, essendo la ricorrente a conoscenza dell'atto giudiziario richiamato. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della censura relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto, argomentando che nel regime speciale della registrazione a debito, la legge non prevede alcun atto prodromico alla cartella di pagamento, la quale funge essa stessa da invito al pagamento.
La parte ricorrente presentava memorie illustrative ribadendo l'illegittimità della pretesa impositiva.
All'udienza del 3/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da Agenzia delle ON (difetto di legittimazione passiva e incompetenza territoriale), in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente di decidere la causa sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole e rapida soluzione, qualora questa appaia dirimente per la reiezione della domanda.
Passando al merito, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della cartella di pagamento, non è meritevole di accoglimento.
È principio consolidato, richiamato anche dalla stessa ricorrente, che la cartella di pagamento, quando costituisce il primo atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne sono alla base, al fine di consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. Cass., SS.UU., sent. 14 maggio 2010, n. 11722).
Tuttavia, la valutazione circa l'assolvimento di tale obbligo deve essere condotta in concreto, verificando se le informazioni fornite, anche “per relationem”, siano sufficienti a porre il destinatario nelle condizioni di comprendere l'oggetto e il fondamento della pretesa. Nel caso di specie, la cartella impugnata reca la chiara indicazione: “TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA N. 3738 DEL 18/02/2019 PARTITA DI CREDITO 0027852/2”. Risulta pacifico in atti, e non contestato dalla ricorrente, che la stessa fosse parte processuale nel giudizio definito con la predetta sentenza. Ne consegue che la società contribuente non solo era a conoscenza dell'esistenza di tale provvedimento, ma ne aveva la piena disponibilità materiale e giuridica.
L'obbligo di motivazione, come affermato dalla Suprema Corte, risponde “all'esigenza di garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili” (Cass. n. 26340/2021). Nel caso in esame, il riferimento alla sentenza di cui la ricorrente era parte costituisce un richiamo a un documento non solo conoscibile, ma già noto e in suo possesso. Attraverso la disamina di tale atto, la società era perfettamente in grado di individuare la “causa petendi” della pretesa tributaria, ossia le statuizioni di condanna al risarcimento del danno che costituiscono la base imponibile dell'imposta di registro, e di verificare, tramite un mero calcolo matematico basato sulle norme del D.P.R. n. 131/1986, la correttezza dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata.
Non può, pertanto, ritenersi che l'omessa esplicitazione nella cartella della base imponibile e dell'aliquota abbia comportato una lesione del diritto di difesa, essendo tali elementi agevolmente desumibili dall'atto presupposto, pienamente conosciuto dalla contribuente. Come correttamente osservato dalla difesa di AL IU, “la ricorrente, che era costituita nel predetto giudizio, certamente non può trincerarsi dietro generiche contestazioni e fingere di non poter comprendere a che titolo siano dovute le predette somme”.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica di un atto presupposto, è infondato.
La doglianza della ricorrente si basa su un'erronea ricostruzione della procedura applicabile. La vicenda in esame, infatti, non rientra nel regime ordinario di liquidazione e riscossione dell'imposta di registro, bensì nel regime speciale della “registrazione a debito”, previsto dall'art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 per le “sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
In tale regime, la cui gestione è affidata dal Ministero della IU a AL IU S.p.A. tramite apposita convenzione, la riscossione avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza che sia prevista la notifica di un preventivo avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o di un “invito al pagamento” da parte della cancelleria quale atto autonomo e prodromico all'iscrizione a ruolo. La normativa speciale (in particolare il D.P.R. n. 115/2002 - TUSG) e la prassi amministrativa consolidata configurano la cartella di pagamento come primo e unico atto con cui si richiede il pagamento al debitore, fungendo essa stessa da “invito al pagamento”.
Come evidenziato dalla difesa di AL IU, ritenere necessaria la notifica di un avviso di liquidazione significherebbe “non tener conto della differenza, contenuta nel TUR, fra la registrazione a pagamento e la registrazione a debito”. I precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente (tra cui Cass. n. 23061/2015 e Corte Cost. n. 279/2019) non appaiono pienamente conferenti, in quanto riferiti a contesti normativi e procedurali non del tutto sovrapponibili o comunque interpretabili nel senso che la funzione dell'invito al pagamento, nel sistema di riscossione dei crediti di giustizia gestito da AL IU, è assolta proprio dalla notifica della cartella esattoriale. In conclusione, essendo la cartella di pagamento sufficientemente motivata “per relationem” ad un atto noto alla ricorrente oltre ad essere stato depositato in giudizio e non essendo prevista dalla normativa speciale applicabile la notifica di un atto prodromico, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.