Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 346/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 346/2025, promossa con ricorso depositato il 27/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Chiara Lago;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Sara Morandi;
con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...]. PEona_1
pagina 1 di 4
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
PREMESSO CHE
- I signori e sono stati legati da una relazione sentimentale dalla quale, in Pt_1 Pt_2
PE data 24 novembre 2012, è nata la figlia - di seguito solo - (doc. 3). Per_1
- A far data dal mese di novembre 2018 i signori e hanno deciso di porre Pt_1 Pt_2
termine alla relazione che li univa.
- I genitori, che sino ad oggi non vi hanno provveduto, intendono regolamentare le
PE modalità di affidamento, mantenimento e visita della figlia
- Il signor , presa coscienza della necessità di farsi assistere per una problematica Pt_2 di dipendenza sta svolgendo colloqui preliminari per l'ingresso nella Comunità di San
Patrignano, che dovrebbe avvenire nel corso del mese di giugno. La signora preso atto Pt_1
della volontà del signor di intraprendere un percorso comunitario con le conseguenti Pt_2 ripercussioni sull'attività lavorativa e le limitazioni, quantomeno inziali, nei contatti con l'esterno della comunità, non intende frapporre ostacoli al mantenimento di rapporti tra padre e figlia con le modalità e i termini che saranno via via individuati dalla Comunità. I signori e si sono già attivati per un sostegno psicologico per la comunicazione a Pt_1 Pt_2
PE dell'ingresso del padre in comunità e per l'eventuale sostegno che si dovesse rendere necessario a seguito di tale comunicazione.
- Le parti intendono procedere a disciplinare le modalità di affidamento e PE mantenimento della figlia compatibili con il percorso comunitario del signor , Pt_2
avendo trovato una soluzione congiunta auspicata fortemente nell'interesse della prole minore e della tutela dei rapporti familiari.
Tutto ciò premesso, i signori e dichiarano di voler procedere a Parte_1 Parte_2
PE disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia alle seguenti congiunte
CONDIZIONI PE 1) sarà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre in Senago (MI), Via Adda n.
4. Il signor delega sin d'ora la signora alla firma in via esclusiva di iscrizioni a istituti Pt_2 Pt_1
scolastici, partecipazioni a gite scolastiche, somministrazioni di vaccinazioni obbligatorie,
pagina 2 di 4 consensi informati per interventi medici o chirurgici d'urgenza. Quanto al resto, il signor
, assunte informazioni presso la Comunità che ha garantito la massima collaborazione Pt_2
al fine di assicurare una tempestiva comunicazione tra genitori per il rilascio delle necessarie firme, fornirà la massima collaborazione per un corretto e puntuale esercizio del regime di affidamento condiviso. PE 2) La madre presta il proprio consenso affinché la figlia possa tenere contatti epistolari e, non appena possibile, telefonici con il padre nonché a fargli visita presso la struttura della Comunità, non appena ciò sarà possibile e compatibilmente con l'interesse superiore del minore, con le modalità che appariranno più opportune nella circostanza, PE autorizzando sin d'ora la nonna paterna ad accompagnare agli eventuali incontri con il padre in Comunità.
3) Il signor sino a che sarà ospite della Comunità, in ragione del proprio stato di Pt_2
disoccupazione, si impegna a versare, tramite la nonna paterna, alla signora quale Pt_1
PE contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 100,00. Il contributo al mantenimento sarà versato tramite bonifico bancario a data fissa entro il giorno 20 di ciascun mese. Tale importo sarà, come per legge, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat di riferimento. L'Assegno Unico erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito al 100% dalla signora Le spese straordinarie, sino a che il signor sarà in Pt_1 Pt_2
Comunità, saranno sostenute al 100% dalla signora Resta inteso che successivamente Pt_1
al termine del percorso comunitario, o comunque con la ripresa dell'attività lavorativa,
l'assegno di mantenimento che il Sig. verserà alla figlia sarà aumentato, adeguandolo Pt_2
alla retribuzione dallo stesso percepita, ed egli sarà onerato del 50% delle spese straordinarie.
4) Il signor si riconosce debitore nei confronti della signora dell'importo di Pt_2 Pt_1
€ 6.000,00=, a titolo di contributo nel mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia PE non corrisposto per il periodo dal dicembre 2018 ad oggi, che provvederà a rimborsare ratealmente non appena avrà reperito un'occupazione lavorativa che gli garantisca una retribuzione.
5) Sin da ora i genitori si danno reciprocamente assenso al rinnovo del documento di identità della minore.
6) Per l'effetto, le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione degli obblighi specifici derivanti dal presente atto.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 06/02/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , Parte_1
nata a [...], il [...], e , nato a [...] il Parte_2
27 giugno 1991, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata il [...], alle condizioni stabilite Per_1
dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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