Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 182/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 182/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1 luglio 1963, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Polimeni, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Ravagnese superiore, 37
nei confronti di
p. iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Reggio Calabria, via Santa Caterina n. 65/67, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Greco, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele 202
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 10/2020, pubblicata il 7/1/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 2241/2016 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto sulla base della fattura n. 79 dell'1/4/2015, emessa dalla Controparte_1
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda perché, sulla scorta delle prove testimoniali, ha considerato provata la vendita della merce nonché l'accordo tra il e l' di pagare il conto in un'unica soluzione a fine anno. Pt_1 CP_1
Il Tribunale, per contro, non ha considerato assolto l'onere probatorio del circa l'estinzione della sua obbligazione, atteso che i testimoni non Pt_1
hanno circostanziato le occasioni in cui sarebbe avvenuto il pagamento.
- Domanda dell'appellante
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver travisato le risultanze probatorie.
Osserva, infatti, che il giudice ha tratto il proprio convincimento da una testimonianza contraddittoria, in ragione del fatto che il teste si Tes_1
qualifica, sin dal marzo 2014, dipendente della società appellata, che ancora non era stata costituita. Deduce, inoltre, la lacunosità della testimonianza e l'incongruenza rispetto alle altre deposizioni che provano il puntuale pagamento del di tutte le forniture. Ancora, deduce che sono stati Pt_1
utilizzati a fondamento della decisione i documenti di trasporto anche quelli disconosciuti.
2 Corte d'Appello
L'appellante deduce il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha statuito l'illegittimità della fattura differita emessa dalla società appellata. Osserva, in proposito, che la fattura differita può essere emessa entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo rispetto alla consegna del bene, poiché, in caso di ritardo, vigono presunzioni di cessione di merce in frode della normativa riguardante l'obbligo di versare l'iva.
Il contesta altresì la dichiarazione d'inammissibilità e tardività delle Pt_1
istanze istruttorie. Deduce, in proposito, che se la tardività si riferisce alla richiesta di deposito degli originali delle scritture contabili con riferimento all'intero periodo contabile, tale richiesta istruttoria non poteva essere dettagliata fino all'escussione del teste . Inoltre, fa presente che Tes_1 comunque nelle memorie ex art. 183 c.p.c., l'appellante aveva tempestivamente richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
L'appellante censura inoltre l'irragionevolezza della liquidazione delle spese di lite. Deduce in proposito che la condanna è sproporzionata rispetto al valore della controversia;
il che avrebbe dovuto indurre il giudice alla compensazione o all'applicazione dei valori minimi.
- Difese di Pronto Intervento idraulico
L'appellata contesta l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rispetto al primo motivo d'appello deduce che la circostanza che il teste faccia riferimento al rapporto lavorativo iniziato a marzo 2014, mentre la società odierna appellata è stata costituita ad il 16.04.2014, è spiegabile con la consultazione della visura camerale che dimostra che era CP_1
precedentemente titolare di impresa individuale, e nel mese di aprile del 2014 ha conferito la propria azienda nella società nel frattempo costituita.
Circa il secondo motivo d'appello, l'appellata osserva che l'eventuale ritardo nell'emissione della fattura non inficia il decreto ingiuntivo, ma al più costituisce un'irregolarità di natura fiscale sanzionabile solo in sede tributaria.
Rispetto al terzo motivo, la Pronto Intervento Idraulico fa presente che la richiesta di esibizione di documentazione in originale non appare conducente, soprattutto se si considera che i sei documenti di trasporto sottoscritti dal si riferiscono a merce consegnata antecedentemente all'accordo Pt_1
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di posticipare i pagamenti a fine anno, intercorso nel giugno 2014, e che non
è compresa nelle consegne insolute di cui alla fattura 79/15.
Rispetto al motivo sul capo delle spese, la società appellata ne deduce l'infondatezza, essendo stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza.
***
1.- Sulla fattura differita
1. Parte appellante critica la sentenza in quanto non ha tenuto conto dell'illegittimità della fattura differita emessa dalla società appellata. Osserva, in proposito, che la fattura differita può essere emessa entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo rispetto alla consegna del bene e, in caso di ritardo, vigono presunzioni di cessione di merce in frode dell'obbligo di versare l'iva.
2. L'assunto non è condivisibile.
La violazione della normativa fiscale non può determinare l'inutilizzabilità probatoria della fattura nella presente controversia, non avente natura tributaria.
Comunque la fattura in questione non costituisce il titolo del credito azionato dall'odierna appellata.
La fattura è stata ritenuta dal giudice di primo grado solo uno dei plurimi elementi indiziari confermativi della ricostruzione dei fatti proposta dalla società . Controparte_1
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, «la fattura non è in questa fase un documento decisivo né l'oggetto dell'odierno processo, ma solo uno degli elementi meramente indiziari utilizzabili per supportare le prove degli accordi e del credito per la vendita dei materiali per i quali la ditta chiede il pagamento del corrispettivo, prove acquisite tramite l'istruttoria ampiamente svolta».
In ogni caso la violazione della normativa fiscale non ha rilievo ai fini della presente controversia.
Il motivo d'appello va quindi rigettato.
2.- Sull'inammissibilità delle richieste istruttorie
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1. Con il terzo motivo il critica la dichiarazione d'inammissibilità e Pt_1
tardività delle istanze istruttorie. Deduce, in proposito, che se la tardività si riferisce alla richiesta di deposito degli originali delle scritture contabili con riferimento all'intero periodo contabile, tale richiesta istruttoria non poteva essere dettagliata fino all'escussione del teste . Inoltre, deduce che Tes_1 comunque nelle memorie ex art. 183 c.p.c., l'appellante aveva tempestivamente richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
2. Le richieste istruttorie formulate in appello dall'appellante non sono ammissibili siccome non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Si rileva che con provvedimento del 31 gennaio 2019, la causa era stata rimessa sul ruolo e rinviata per precisazione delle conclusioni e decisione all'udienza del 9 maggio 2019.
All'udienza del 9 maggio 2019 l'odierno appellante si è riportato al contenuto delle proprie difese, memorie e deduzioni rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di causa e, tra l'altro, alla comparsa conclusionale e alle relative repliche.
Tale richiesta non soddisfa l'onere di reiterare specificamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le richieste istruttorie precedentemente rigettate o comunque non accolte.
In ogni caso, gli ordini di esibizione sollecitati sarebbero stati comunque irrilevanti perché riguardanti il periodo marzo-maggio 2014, periodo non oggetto di contestazione nella presente controversia;
la contestazione attiene al periodo che va da giugno 2014 a dicembre 2014.
3.- Sulla consegna della merce
1. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver travisato le risultanze istruttorie.
Secondo l'appellante, la testimonianza del è contraddittoria, in quanto Tes_1
il teste si è qualificato dipendente, sin dal marzo 2014, della società appellata che ancora non era stata costituita.
Deduce, inoltre, la lacunosità del teste e l'incongruenza rispetto alle altre deposizioni che provano il puntuale pagamento del di tutte le Pt_1
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forniture. Deduce anche che sono stati utilizzati a fondamento della decisione anche i documenti di trasporto disconosciuti.
2. L'assunto non è condivisibile.
L'argomentazione dell'appellante riguardante l'attendibilità del teste – Tes_1
il quale si è qualificato dipendente della società appellata che ancora non era stata costituita – appare formalistica e non idonea a incidere sull'attendibilità del teste.
Dalla visura catastale della società appellata, risulta che, in data 16 aprile
2014, ha conferito alla Pronto Intervento Idraulico di CP_1 [...]
la propria impresa individuale. CP_1
Dunque, è verosimile che il rapporto di lavoro del fosse, a marzo 2014, Tes_1
instaurato con titolare della precedente impresa e proseguito poi con CP_1
la S.r.l. opposta, di cui è uno dei titolari. CP_1
Sono in proposito condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, secondo cui «la preesistenza di altra ditta dell' è documentata in atti per le CP_1 bolle o documenti di consegna antecedenti il giugno 2014, contenenti una lievemente diversa ragione sociale in cui alla insegna di “Pronto Intervento Idraulico” compare anche
l'indicazione di , mentre quest'ultima che viene meno nelle Parte_2 intestazioni della ditta successive, segno che si è trattato di una trasformazione di attività preesistente».
3. Ciò chiarito, è opportuno precisare che oggetto del decreto ingiuntivo sono le forniture conferite al dal giugno 2014 al dicembre 2014, per le Pt_1 quali la Società Pronto Intervento Idraulico S.r.l. ha emesso un'unica fattura, la n. 79 dell'1/4/2015, di € 5.498,38.
Fondamentale prova è desumibile – ed è stata desunta dal giudice di primo grado – dalla testimonianza resa all'udienza del 19/10/2017 da TE
, dipendente della da marzo 2014, il quale
[...] Controparte_1 ha riferito che «il è stato cliente della ditta dall'inizio dell'attività». Pt_1
Il teste ha dichiarato che, dopo giugno 2014, il e si sono Pt_1 CP_1
accordati che il primo avrebbe pagato la merce a fine anno.
Ha aggiunto il teste quanto segue: «il aveva le ricevute della merce ritirata Pt_1
e che avrebbe dovuto pagare. Gli consegnavamo le ricevute nel momento in cui richiedeva la
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merce e la consegnavamo ed erano sempre intestate a e insieme indicata la Pt_1 destinazione ovvero i clienti del a cui la merce era destinata per il lavoro». Pt_1
La circostanza riferita dal teste circa la prassi di intestare i documenti Tes_1
al indicando anche i clienti del effettivi destinatari trova Pt_1 Pt_1
riscontro nelle dichiarazioni del teste (cliente del , Tes_3 Pt_1 escusso all'udienza del 19/10/2017, il quale ha riferito quanto segue: «nell'anno
2014 ho dato incarico a di rifarmi l'impianto a gas (…) sono chiamato Nanà da Pt_1 quando ero ragazzino, anzi da sempre».
Ed effettivamente tra i ddt prodotti dalla società opposta il n. 397 del
25/11/2014 – avente ad oggetto un “tubo metallico flessibile per gas ml 3” – indica quale destinazione: “ . Così anche il ddt n. 284 del 3 luglio 2014, Per_1 in cui è indicata, sotto la voce “destinazione” tale “ . Per_1
Il teste quindi ha confermato di essere chiamato Tes_3 Per_1
Lo stesso teste non ha negato di avere ricevuto la merce indicata nei predetti documenti e non ha dichiarato di avere pagato il prezzo alla Pronto Intervento
Idraulico.
L'appellante non ha proposto nessuna considerazione idonea a superare l'argomento speso dal Tribunale, secondo cui solo l'opponente – odierno appellante – conosceva il cliente . Tes_3
Il che costituisce elemento di riscontro di quanto dichiarato dal teste Tes_1
Più in generale non è stato indicato o sentito quale teste – oltre al teste
– nessuno dei soggetti indicati quali destinatari (ossia sotto la voce Tes_3
“destinazione”) nei ddt.
Trattandosi di clienti del in forza del principio di vicinanza della Pt_1
prova, era onere del provare: che nessuno dei soggetti risultanti Pt_1 dai ddt prodotti – quali effettivi destinatari della merce ordinata dal Pt_1
– ha mai avuto alcun rapporto con il o che nessuno di essi ha Pt_1
ricevuto la merce indicata nei ddt o che ha corrisposto il prezzo alla
[...]
. Controparte_1
Giova rimarcare, sotto questo profilo, che la contestazione dell'appellante in primo e secondo grado non appare sufficientemente chiara e specifica.
Non è chiaro se l'odierno appellante neghi di avere avuto ricevuto, in tutto o in parte, la merce risultante dalla documentazione prodotta dalla Pronto
Intervento Idraulico o se, invece, l'ha ricevuta – in tutto o in parte – e ha
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corrisposto il prezzo. L'allegazione del è di non dover corrispondere Pt_1
niente, in quanto ha pagato ad sempre il corrispettivo della merce CP_1
ricevuta.
A fronte di dati precisi, risultanti dalla documentazione prodotta dalla Pronto
Intervento Idraulico, era onere del contestare in modo puntuale i Pt_1
dati risultanti dai documenti prodotti.
Gli altri testi non hanno dato informazioni utili a smentire la testimonianza del o idonee a provare l'inesistenza delle forniture risultanti dalla Tes_1
documentazione prodotta dalla Pronto Intervento Idraulico.
Non è significativo il fatto – dichiarato da altri testi – di aver visto il Pt_1
pagare al ritiro della merce, atteso che manca una precisa collocazione temporale dei pagamenti.
Secondo quanto si evince dalla testimonianza di fino a giugno 2014 Tes_1
il pagamento avveniva contestualmente al prelievo della merce;
da giugno
2014 e dicembre 2014 si è stabilito il pagamento dilazionato.
Quindi le dichiarazioni testimoniali circa il pagamento in contanti potrebbero essere utili solo se riferite al periodo decorrente da giugno 2014.
Tra l'altro la testimonianza del teste è scarsamente attendibile, Pt_1
essendo il figlio dell'appellante.
Costituiscono elementi di riscontro dell'avvenuta consegna della merce al i documenti di trasporto prodotti dalla Pt_1 Controparte_1
nel periodo giugno-dicembre 2014.
Giova precisare che i documenti disconosciuti dal nel procedimento Pt_1 di primo grado – perché da lui sottoscritti – sono relativi al periodo marzo- maggio 2014, dunque non al periodo in questione.
4. Da tutto ciò, per un verso, si trae adeguata prova della consegna effettiva in favore del della merce indicata nei ddt e nella fattura posta a Pt_1
base del decreto ingiuntivo.
Per altro verso, non risulta adeguata prova del pagamento del corrispettivo della medesima merce da parte del in favore della Pronto Pt_1
Intervento Idraulico.
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Inoltre il mancato pagamento del corrispettivo della merce consegnata nel periodo decorrente da giugno 2014 a dicembre 2014 è riferita dal teste
. Tes_1
Giova precisare che nella fattispecie in esame la prova testimoniale in ordine all'accordo tra e appare ammissibile e conforme alla Pt_1 CP_1 previsione di cui all'art. 2721 secondo comma c.c., a norma del quale il giudice può consentire la prova testimoniale oltre il valore indicato al primo comma, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nella fattispecie in oggetto, è da ritenersi corrispondente alla natura del rapporto la mancanza di accordi scritti, in ragione della frequenza degli ordini, del loro protrarsi per un periodo apprezzabilmente lungo e dell'importo spesso esiguo degli ordini stessi.
Conseguentemente va condivisa la decisione impugnata e pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4.- Spese processuali di primo grado
1. L'appellante deduce l'irragionevolezza della liquidazione delle spese di lite.
Deduce in proposito che la condanna è sproporzionata rispetto al valore della controversia;
il che avrebbe dovuto indurre il giudice alla compensazione o all'applicazione dei valori minimi.
2. Il motivo è infondato per quanto riguarda l'omessa compensazione delle spese processuali del primo grado, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali del primo grado. Non vi è soccombenza reciproca;
non vi è notevole divario tra quanto chiesto in domanda e quanto accertato. Non vi sono mutamenti giurisprudenziali né significativi dubbi interpretativi. Il quadro probatorio, pur non essendo univoco, non è tal punto contraddittorio da giustificare una compensazione delle spese processuali.
Il motivo è parzialmente fondato invece per quanto riguarda i parametri applicabili.
Il valore della causa è di € 5.498,38, quindi di poco superiore al minimo dello scaglione applicabile (da € 5.201 ad € 26.000).
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Come detto, non vi sono incertezze normative e interpretative. In diritto quindi la controversia appare semplice.
Le predette circostanze rendono equa l'applicazione dei parametri minimi, tranne per la fase istruttoria, che deve ritenersi di media complessità, in ragione dell'assunzione di varie testimonianze.
Quindi l'appello va accolto in ordine ai parametri applicabili.
Pertanto, per il primo grado di giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza,
non ravvisandosi ragioni per procedere alla loro compensazione e si liquidano – sulla base del d.m. n. 147/202, applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 – nella misura di € 3.380,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore della Controparte_1
5.- Spese processuali del secondo grado
Il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione di 1/3 delle spese processuali del secondo grado.
La restante parte va posta a carico di , e si liquida, sulla base Parte_1 del d.m. n. 147/2022 – applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia – nella misura di € 1.938, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore della Controparte_1
[...]
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese processuali del primo grado a carico di in € 3.380,00, oltre alle spese generali in misura Parte_1
pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
Controparte_1
- rigetta nel resto l'appello;
10 Corte d'Appello
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico di la restante parte, che liquida in Parte_1 complessivi € 1.938, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
[...]
Reggio Calabria, 27.5.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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