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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 626/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 12.12.1985 e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato alla Spezia il 04.03.1982, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Bassan e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 01.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il 23.07.2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2011, numero 25, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione è nata la figlia in data 16.05.2012; che in data 24.05.2018 è stata omologata dal Tribunale della Per_1
Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata dalle parti).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, di proprietà al 50% della sig.ra e al 50% della di lei madre, sita in La Pt_1
Spezia, (SP), Via Sabotino n.3/B, é attualmente abitata dalla sig.ra mentre il sig. Pt_1 Parte_2 si é trasferito in La Spezia, Via del Sempione n.
4. La casa coniugale, dunque, rimane assegnata, completa degli arredi, alla sig.ra che vi abiterà con la figlia . Si precisa che l'immobile Pt_1 Per_1
è stato acquistato nel 2020 e la sig.ra sta pagando il mutuo;
Pt_1
3. le parti lavorano entrambe e sono economicamente autosufficienti. Sul punto si precisa che il sig. ha contratto a tempo indeterminato presso Hair Service mentre la sig.ra Parte_2 Pt_1 lavora a tempo indeterminato presso la ditta , pertanto non le verrà versato l'assegno Parte_3 di mantenimento essendo ella autonoma economicamente;
4. la figlia minore, , viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la residenza materna. I genitori si impegnano a garantire alla figlia il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. il sig. verserà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di € 290,00, (cifra ottenuta dalla rivalutazione dell'importo determinato in separazione che era di € 250,00), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo le tabelle ISTAT come per legge ed andrà versato tramite rid bancario;
6. le spese straordinarie, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'attività sportiva, verranno concordate anticipatamente e ripartite al 50% fra i coniugi;
7. l'assegno unico verrà tenuto dal sig. che s'impegna a versare la somma di € 50,00 Parte_2 mensili a mezzo rid bancario, su conto corrente intestato alla minore. Qualora l'assegno unico sia inferiore ad € 100,00 lo stesso verrà tenuto dal sig. e verrà meno l'obbligo del sig. di Parte_2 versare € 50,00 sul conto corrente intestato alla minore;
8. in ordine alla figlia, come sopra detto, la stessa verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e vivrà con la madre. La minore trascorrerà con il padre la sera del mercoledì, con pernotto presso la sua abitazione. In tale circostanza il padre la preleverà da casa della madre nel pomeriggio, o al termine dell'orario di lavoro, e la riaccompagnerà a scuola il giorno seguente.
Inoltre, nella settimana in cui non trascorrerà il week end con il padre, il sig. potrà Per_1 Parte_2 tenere con sé la figlia, oltre al mercoledì, il venerdì dalle ore 18, o da altro orario concordato tra i genitori. La minore pernotterà presso la residenza del padre che la riaccompagnerà dalla madre il sabato alle ore 13.
La minore trascorrerà alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre. In quello di competenza del padre, il sig. preleverà la bimba il sabato sera e la riaccompagnerà Parte_2 direttamente a scuola il lunedì mattina. Le parti potranno applicare un regime di visita diverso da quello concordato e sempre nel rispetto degli impegni e degli interessi scolastici ed extrascolastici di Viola;
9. i genitori potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la figlia durante le ferie estive, il cui periodo dovrà essere concordato fra le parti entro il 15 giugno di ogni anno. Eventuali vacanze nel periodo invernale dovranno essere concordate dalle parti almeno due mesi prima. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà alternativamente un anno il 24 dicembre con il padre, con pernotto, il 25 con la madre fino al 26 prima di pranzo, (ore 12.00), e dal 26 dicembre alle ore 12 fino al 27 mattina di nuovo con il padre, così alternando negli anni in modo che un anno la minore passerà il 24 con il padre, 25 e 26 con la madre e 26 e 27 con il padre, (secondo gli orari anzidetti), e l'anno successivo passerà il 24 dicembre con la madre, il 25 e 26 mattino con col padre e il restante 26 e 27 con la madre. Il 31 dicembre, il primo gennaio verranno trascorsi un anno il 31 dicembre con il padre ed il primo gennaio con la madre e viceversa l'anno seguente il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre, e così alternando negli anni. L'epifania verrà trascorsa, alternativamente, un anno con il padre ed uno con la madre.
Infine anche i giorni di Pasqua e PA seguiranno il criterio dell'alternanza. Le parti potranno applicare un regime di visita diverso da quello concordato e sempre nel rispetto degli impegni e degli interessi scolastici ed extrascolastici di Viola;
10. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
11. la madre beneficerà del+6le detrazioni e rimborsi indicati nelle annuali dichiarazioni dei redditi;
12. le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 29.05.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia il
[...] Parte_2
23.07.2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2011, numero 25, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani