Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3912 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. PIGNATARO FRANCESCO '
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 30.7.2022, parte opponente ha convenuto in giudizio CP_1 proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000051572, con la quale le è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata di € 18.000,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in relazione all'annualità 2013, ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis D.L.1 n. 463/83 conv. in L. n. 638/ 1983.
Esponeva di essere già venuta a conoscenza di tale irregolarità contributiva avendo ricevuto la notifica degli atti di accertamento che avevano dato origine all'atto impugnato (prot. n. CP_1.2501.07/04/2017.0064835 dell'11.4.2017 e prot. n. CP 1.2501.07/04/2017.0064833 del 12.4.2017) e di aver provveduto,
a seguito di tali notifiche, al saldo delle quote non versate (nella misura di €
544,79, come attestato dalla ricevuta del modello F24 allegata al ricorso) ritenendo quindi, in tal maniera, di non essere tenuta al pagamento della sanzione amministrativa, neanche in misura ridotta. Conclusivamente,
domandava l'accoglimento dell'opposizione con condanna alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio CP_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale e poi dando atto di avere proceduto all'annullamento per stralcio dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 197 del 29.12.2022, dunque chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 4.1.2024, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. La causa, basata sulla documentazione agli atti, appare matura per la sua definizione e viene pertanto decisa.
***
Si rileva, preliminarmente, che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale di Castrovillari adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6, c.
2, D.Lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione", che in questo caso è il luogo in cui ha sede la società, di cui il ricorrente è legale rappresentante, che corrisponde al comune di
Corigliano-Rossano. Infatti, "In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della I. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece,
è mancata nel termine utile;
" (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 4.4.2017).
Ciò premesso, essendo venuta a mancare totalmente la posizione di contrasto fra le parti, deve essere dichiarata nel giudizio de quo la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice, difatti, non può che prendere atto della dichiarazione di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte di CP_1 e dell'avvenuto stralcio, effettuato ai sensi della L. n. 197/22, delle partite creditorie che hanno portato all'applicazione della sanzione amministrativa.
Risulta infatti documentalmente provato (cfr. comunicazione di avvenuto annullamento, allegata alla memoria difensiva di parte resistente) - che l' CP_1 abbia disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000051572, oggetto del presente giudizio.
Si compensano le spese, considerato l'intervento in corso di causa della novella legislativa ed il contegno collaborativo tenuto dall' CP_1 che, già in sede di costituzione in giudizio, ha dato conto dell'intervenuto annullamento e abbandono del credito.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Marianna Dicosta, Funzionario Addetto all'Ufficio Per il Processo
Castrovillari, 05/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO