Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21626 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13618 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Pomettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento mai comunicato e/o notificato dallo sportello unico immigrazione di Roma, con il quale si decretava il rigetto dell’istanza di emersione irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, presentata dal datore di lavoro, in data 1° giugno 2020, contraddistinta dal codice identificativo RM -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AT GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugnava l’atto col quale le veniva rigettata l’istanza di emersione irregolare di cittadini extracomunitari.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, dopo il deposito del provvedimento con il quale si è dato atto della riapertura del procedimento per riesaminare la pratica, veniva dichiarata improcedibile alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022.
4. Senza ulteriore attività difensiva delle parti, la causa passava in decisione all’udienza del 21 novembre 2025.
5. Alla luce dell’intervento in autotutela dell’amministrazione (che ha adottato il provvedimento desiderato) risulta chiara la cessazione della materia del contendere.
6. Le spese, stante la natura della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SS SE, Presidente
AT GG, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GG | SS SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.