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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 127 ter e
429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 500 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 0502.2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Giannini presso Parte_10
il quale domiciliano in viale Vittorio Emanuele III n. 9;
RICORRENTI
, elettivamente domiciliato Strada Provinciale per Conca Casale 21/E, Venafro, CP_1
presso lo studio dell'avv. Iannacone Adriano che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE' la Regione Molise, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi , in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rapp.nti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso in in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74; TERZO CHIAMATO
Oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17.11.2022, i ricorrenti in epigrafe, medici di continuità assistenziale in servizio presso l' di , hanno adito il Tribunale di Isernia, in CP_1 CP_3 funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a. accertare, incidentalmente, l'illegittimità della sospensione dell'efficacia degli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007 ex D.
G. R. n. 173/2007 e dell'erogazione delle corrispondenti indennità, disposte con Decreto del Commissario ad acta n. 64/2019 del 15.5.2019 e applicate da nei confronti degli odierni ricorrenti dal CP_1
mese di maggio 2019 fino all'attualità; b. per l'effetto, disapplicando incidentalmente il decreto commissariale n. 64/2019 del 15.5.2019 e tutti gli atti conseguenti, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt. 28 e 29 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, da maggio 2019 all'attualità, pari a complessivi € 35.511,30, così da ripartirsi:
€ 6.385,20; € 5.671,20; € 3.340,50; Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
3.672,00; € 1.999,20; € 1.326,00; Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 3.876,00; € 3.121,20; € 2.203,20; € 3.916,80. c. Parte_8 Parte_9 Parte_10
condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dei CP_1
ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt. 28 e 29 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, delle somme maturate in relazione ai mesi di attività, prestati da ciascun ricorrente, successivi ai periodi oggetto di conteggi analitici e sino al soddisfo;
d. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costitutiva l' in data 04.12.2023 nonché la Regione Molise in data 05.12.2023; CP_1
l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché la nullità delle CP_1
indennità assicurative per atti vandalici e di attività per assistenza pediatrica delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 ADR. La Regione Molise eccepiva che l'Amministrazione regionale e la Gestione Commissariale agivano, nel caso di specie, per l'esigenza di ottemperare a una richiesta della magistratura contabile che ha disposto la sospensione dell'erogazione delle predette indennità.
Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
***
2. Oggetto delle richieste dei ricorrenti è la lesione di una posizione sostanziale di diritto soggettivo, determinata dall'atto di micro-gestione del datore di lavoro –seppure in attuazione del Decreto commissariale-, direttamente incidente, sulla retribuzione loro spettante in base agli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007. In particolar modo, le somme indebitamente trattenute dall' sarebbero le seguenti: CP_1
- 5.671,20 € in favore del dott. in ragione di complessive 3288 ore Parte_2
di attività prestata dal mese di aprile 2019 a gennaio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4
e 5);
- 3.340,50 € in favore del dott. , in ragione di complessive 1857 ore di Parte_3
attività prestata da aprile 2019 a gennaio 2021 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 3.672,00 € in favore della dott.ssa in ragione di complessive 2160 ore Parte_4
di attività prestata da settembre 2019 a novembre 2021 (allegato al ricorso come doc. 4 e
5);
- 1.999,20 € in favore della dott.ssa , in ragione di complessive 1128 Parte_5
ore di attività prestata da aprile 2019 a gennaio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 6.385,20 € in favore della dott.ssa , in ragione di complessive Parte_1
3624 ore di attività prestata da aprile 2019 a novembre 2021 (allegato al ricorso come doc.
4 e 5);
- 3.121,20 € in favore della dott.ssa in ragione di complessive 1836 ore Parte_8
di attività prestata da giugno 2021 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 3.876,00 € in favore della dott.ssa , in ragione di complessive 2280 ore Parte_7
di attività prestata da novembre 2019 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 1.326,00 € in favore del dott. , in ragione di complessive 780 ore di Parte_6
attività prestata da luglio 2019 a aprile 2020 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5); - 3.916,80 € in favore del dott. in ragione di complessive 2304 ore di Parte_10
attività prestata da giugno 2019 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 2.203,20 € in favore del dott. , in ragione di complessive 1296 ore di Parte_9
attività prestata da novembre 2021 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
La domanda dei ricorrenti va accolta per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame ha ad oggetto la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 28
e 29 dell'ADR del 2007, sospesa a seguito dell'adozione del DCA n.64/2019.
Si premette che, in materia di rapporto convenzionale dei medici di medicina generale in convenzione, eventuali esigenze dettate da piani di rientro o aspetti contabili non legittimano scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica.
Si aderisce sul punto alla sentenza della Suprema Corte Sez. L., Sentenza n. 11566 del
03/05/2021 (Rv. 661117 - 01), secondo cui “Il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta
e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”.
È, dunque, escluso che la parte datoriale possa unilateralmente compiere scelte come quelle contenute nel DCA citato negli atti e nella successiva nota della , pur in CP_1
presenza delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile. Tale situazione avrebbe – se del caso – reso possibile intavolare una negoziazione tra l' e le organizzazioni sindacali dei medici. CP_1
Il Tribunale aderisce, inoltre, all'orientamento espresso dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 170 del 10 dicembre 2021 (confermata in sede di appello), secondo cui “(…) non può sostenersi che le previsioni del Piano di rientro che il deve rispettare siano tali da CP_4
legittimare qualunque modifica sulle condizioni economiche del personale poiché la previsione degli obiettivi implica comunque il rispetto delle procedura previste per attuare gli obiettivi (ad es. anche per la rideterminazione dei fondi non è ammissibile una decisione di imperio del datore ma l'applicazione delle regole del CCNL).”
Peraltro, come già accennato, la segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del CP_1
Commissario) abbiano operato controlli di tipo contabile;
in verità la stessa Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini. Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione (peraltro ad libitum). Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art. 28 ADR rispetto a quella di cui all'art. 72.2 ACN atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art. 72 comma I riguarda l'onorario professionale quindi il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive (diverso dall'onorario). L'art. 72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art. 28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato. Ciò poiché i decreti commissariali, in quanto atti unilaterali, non sono idonei a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Ne discende che le decurtazioni che i ricorrenti hanno subito sono illegittime e determinano il diritto a conseguire le differenze non corrisposte. Per tale ragione, si ritiene fondato l'an della pretesa creditoria.
Per la determinazione del quantum possono essere utilizzati gli analitici calcoli allegati nell'atto introduttivo, non oggetto di specifica e documentata contestazione da parte resistente.
A quanto esposto consegue l'integrale accoglimento della domanda e, quindi, previa disapplicazione del DCA n. 64/2019, la condanna alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme di seguito specificate: - 5.671,20 € in favore del dott. Parte_2
- 3.340,50 € in favore del dott. Parte_3
- 3.672,00 € in favore della dott.ssa Parte_4
- 1.999,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_5
- 6.385,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_1
- 3.121,20 € in favore della dott.ssa Parte_8
- 3.876,00 € in favore della dott.ssa ; Parte_7
- 1.326,00 € in favore del dott. ; Parte_6
- 3.916,80 € in favore del dott. Parte_10
- 2.203,20 € in favore del dott. . Parte_9
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, stante il carattere seriale della stessa e la sua difficoltà non elevata, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplicato il DCA n. 64/2019, condanna l' , CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore dei ricorrenti le somme di seguito specificate:
- 5.671,20 € in favore del dott. Parte_2
- 3.340,50 € in favore del dott. Parte_3
- 3.672,00 € in favore della dott.ssa Parte_4
- 1.999,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_5
- 6.385,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_1
- 3.121,20 € in favore della dott.ssa Parte_8
- 3.876,00 € in favore della dott.ssa ; Parte_7
- 1.326,00 € in favore del dott. ; Parte_6
- 3.916,80 € in favore del dott. Parte_10
- 2.203,20 € in favore del dott. . Parte_9
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore dei CP_1
ricorrenti delle spese di lite, che liquida in euro 3.220,00 per compensi, euro 379,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Isernia, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 127 ter e
429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 500 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 0502.2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Giannini presso Parte_10
il quale domiciliano in viale Vittorio Emanuele III n. 9;
RICORRENTI
, elettivamente domiciliato Strada Provinciale per Conca Casale 21/E, Venafro, CP_1
presso lo studio dell'avv. Iannacone Adriano che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE' la Regione Molise, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi , in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rapp.nti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso in in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74; TERZO CHIAMATO
Oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17.11.2022, i ricorrenti in epigrafe, medici di continuità assistenziale in servizio presso l' di , hanno adito il Tribunale di Isernia, in CP_1 CP_3 funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a. accertare, incidentalmente, l'illegittimità della sospensione dell'efficacia degli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007 ex D.
G. R. n. 173/2007 e dell'erogazione delle corrispondenti indennità, disposte con Decreto del Commissario ad acta n. 64/2019 del 15.5.2019 e applicate da nei confronti degli odierni ricorrenti dal CP_1
mese di maggio 2019 fino all'attualità; b. per l'effetto, disapplicando incidentalmente il decreto commissariale n. 64/2019 del 15.5.2019 e tutti gli atti conseguenti, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt. 28 e 29 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, da maggio 2019 all'attualità, pari a complessivi € 35.511,30, così da ripartirsi:
€ 6.385,20; € 5.671,20; € 3.340,50; Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
3.672,00; € 1.999,20; € 1.326,00; Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 3.876,00; € 3.121,20; € 2.203,20; € 3.916,80. c. Parte_8 Parte_9 Parte_10
condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dei CP_1
ricorrenti delle somme indebitamente non corrisposte, a titolo di indennità ex artt. 28 e 29 ADR 2007, maggiorate di interessi di mora e rivalutazione, delle somme maturate in relazione ai mesi di attività, prestati da ciascun ricorrente, successivi ai periodi oggetto di conteggi analitici e sino al soddisfo;
d. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costitutiva l' in data 04.12.2023 nonché la Regione Molise in data 05.12.2023; CP_1
l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché la nullità delle CP_1
indennità assicurative per atti vandalici e di attività per assistenza pediatrica delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 ADR. La Regione Molise eccepiva che l'Amministrazione regionale e la Gestione Commissariale agivano, nel caso di specie, per l'esigenza di ottemperare a una richiesta della magistratura contabile che ha disposto la sospensione dell'erogazione delle predette indennità.
Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
***
2. Oggetto delle richieste dei ricorrenti è la lesione di una posizione sostanziale di diritto soggettivo, determinata dall'atto di micro-gestione del datore di lavoro –seppure in attuazione del Decreto commissariale-, direttamente incidente, sulla retribuzione loro spettante in base agli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007. In particolar modo, le somme indebitamente trattenute dall' sarebbero le seguenti: CP_1
- 5.671,20 € in favore del dott. in ragione di complessive 3288 ore Parte_2
di attività prestata dal mese di aprile 2019 a gennaio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4
e 5);
- 3.340,50 € in favore del dott. , in ragione di complessive 1857 ore di Parte_3
attività prestata da aprile 2019 a gennaio 2021 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 3.672,00 € in favore della dott.ssa in ragione di complessive 2160 ore Parte_4
di attività prestata da settembre 2019 a novembre 2021 (allegato al ricorso come doc. 4 e
5);
- 1.999,20 € in favore della dott.ssa , in ragione di complessive 1128 Parte_5
ore di attività prestata da aprile 2019 a gennaio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 6.385,20 € in favore della dott.ssa , in ragione di complessive Parte_1
3624 ore di attività prestata da aprile 2019 a novembre 2021 (allegato al ricorso come doc.
4 e 5);
- 3.121,20 € in favore della dott.ssa in ragione di complessive 1836 ore Parte_8
di attività prestata da giugno 2021 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 3.876,00 € in favore della dott.ssa , in ragione di complessive 2280 ore Parte_7
di attività prestata da novembre 2019 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 1.326,00 € in favore del dott. , in ragione di complessive 780 ore di Parte_6
attività prestata da luglio 2019 a aprile 2020 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5); - 3.916,80 € in favore del dott. in ragione di complessive 2304 ore di Parte_10
attività prestata da giugno 2019 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
- 2.203,20 € in favore del dott. , in ragione di complessive 1296 ore di Parte_9
attività prestata da novembre 2021 a luglio 2022 (allegato al ricorso come doc. 4 e 5);
La domanda dei ricorrenti va accolta per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame ha ad oggetto la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 28
e 29 dell'ADR del 2007, sospesa a seguito dell'adozione del DCA n.64/2019.
Si premette che, in materia di rapporto convenzionale dei medici di medicina generale in convenzione, eventuali esigenze dettate da piani di rientro o aspetti contabili non legittimano scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica.
Si aderisce sul punto alla sentenza della Suprema Corte Sez. L., Sentenza n. 11566 del
03/05/2021 (Rv. 661117 - 01), secondo cui “Il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta
e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”.
È, dunque, escluso che la parte datoriale possa unilateralmente compiere scelte come quelle contenute nel DCA citato negli atti e nella successiva nota della , pur in CP_1
presenza delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile. Tale situazione avrebbe – se del caso – reso possibile intavolare una negoziazione tra l' e le organizzazioni sindacali dei medici. CP_1
Il Tribunale aderisce, inoltre, all'orientamento espresso dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 170 del 10 dicembre 2021 (confermata in sede di appello), secondo cui “(…) non può sostenersi che le previsioni del Piano di rientro che il deve rispettare siano tali da CP_4
legittimare qualunque modifica sulle condizioni economiche del personale poiché la previsione degli obiettivi implica comunque il rispetto delle procedura previste per attuare gli obiettivi (ad es. anche per la rideterminazione dei fondi non è ammissibile una decisione di imperio del datore ma l'applicazione delle regole del CCNL).”
Peraltro, come già accennato, la segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del CP_1
Commissario) abbiano operato controlli di tipo contabile;
in verità la stessa Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini. Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione (peraltro ad libitum). Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art. 28 ADR rispetto a quella di cui all'art. 72.2 ACN atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art. 72 comma I riguarda l'onorario professionale quindi il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive (diverso dall'onorario). L'art. 72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art. 28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato. Ciò poiché i decreti commissariali, in quanto atti unilaterali, non sono idonei a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Ne discende che le decurtazioni che i ricorrenti hanno subito sono illegittime e determinano il diritto a conseguire le differenze non corrisposte. Per tale ragione, si ritiene fondato l'an della pretesa creditoria.
Per la determinazione del quantum possono essere utilizzati gli analitici calcoli allegati nell'atto introduttivo, non oggetto di specifica e documentata contestazione da parte resistente.
A quanto esposto consegue l'integrale accoglimento della domanda e, quindi, previa disapplicazione del DCA n. 64/2019, la condanna alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme di seguito specificate: - 5.671,20 € in favore del dott. Parte_2
- 3.340,50 € in favore del dott. Parte_3
- 3.672,00 € in favore della dott.ssa Parte_4
- 1.999,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_5
- 6.385,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_1
- 3.121,20 € in favore della dott.ssa Parte_8
- 3.876,00 € in favore della dott.ssa ; Parte_7
- 1.326,00 € in favore del dott. ; Parte_6
- 3.916,80 € in favore del dott. Parte_10
- 2.203,20 € in favore del dott. . Parte_9
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, stante il carattere seriale della stessa e la sua difficoltà non elevata, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplicato il DCA n. 64/2019, condanna l' , CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore dei ricorrenti le somme di seguito specificate:
- 5.671,20 € in favore del dott. Parte_2
- 3.340,50 € in favore del dott. Parte_3
- 3.672,00 € in favore della dott.ssa Parte_4
- 1.999,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_5
- 6.385,20 € in favore della dott.ssa ; Parte_1
- 3.121,20 € in favore della dott.ssa Parte_8
- 3.876,00 € in favore della dott.ssa ; Parte_7
- 1.326,00 € in favore del dott. ; Parte_6
- 3.916,80 € in favore del dott. Parte_10
- 2.203,20 € in favore del dott. . Parte_9
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore dei CP_1
ricorrenti delle spese di lite, che liquida in euro 3.220,00 per compensi, euro 379,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Isernia, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Puleio