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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. PRADE ANTONIO, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro con l'avv. NORMANNO Controparte_1
ROBERTO, come da mandato in atti
, con gli avv.ti ANTONELLA CUSIN, BIANCA PEAGNO, TITO MUNARI e CP_2
GIACOMO QUARNETI, come da mandato in atti
- RESISTENTI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
“Il ricorrente ribadisce di non avere più interesse a coltivare oltre l'opposizione, dal momento che la procedura esecutiva esattoriale si è estinta e-o definita a seguito del pagamento, da parte del terzo pignorato (la Banca
Credito Cooperativo Prealpi San Biagio) in favore dell'esecutante
[...]
, dell'importo di €.476,76 (cfr. dichiarazione di terzo e Controparte_1
1 distinta bancaria, entrambe di data 17.6.2024, doc.ti nr.
3-4 dell'opposta
. CP_1
Lo stesso ricorrente non ha coltivato oltre il procedimento cautelare iscritto al nr.219/2024-1 R.G. dell'intestato Tribunale, né il procedimento nr.219/2024 R.G.
dello stesso Tribunale, tanto è vero che il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza di data 27.1.2025 comunicata in data 28.1.2025, ha dichiarato il
“non luogo a provvedere sul ricorso” (cfr. verbale di data 27.1.2025 che si dimette al doc. nr.11).
L'istante chiede pertanto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della opposizione e-o la intervenuta cessazione della materia del contendere, con la rifusione degli oneri di causa in forza del principio della soccombenza virtuale.
Giova all'uopo precisare che la carenza di interesse alla decisione della opposizione all'esecuzione ex art.615-II c.p.c. è dipesa dalla sopravvenuta ottemperanza all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento presso terzi nr.01684202400000604000, comunicata dal terzo con nota di data
17.6.2024 (cfr.doc. nr.3 del terzo).
Con la citata opposizione l'esponente aveva chiesto in principalità la declaratoria di inefficacia del pignoramento di cui al punto precedente in conformità all'art.545, ult. co., c.p.c., per violazione dei divieti di cui all'art.545,
commi 7 e 8 c.p.c., motivo da ritenere del tutto fondato ove si considerino le emergenze che seguono:
1. l'atto di pignoramento impugnato era stato notificato in data 23.4.2024,
oltreché al debitore, alla Controparte_3
(terzo) presso cui lo stesso debitore intratteneva l'unico rapporto
[...]
finanziario costituito dal conto corrente ordinario nr.C01/25000002228;
2 2. anteriormente al pignoramento erano stati accreditati due ratei pensionistici,
entrambi dell'importo netto di €.614,01, rispettivamente, in data 7.3.2024 e
2.4.2024, per l'importo complessivo di €.1.228,02;
3. l'ammontare del saldo disponibile, che alla data della notificazione dell'anzidetto atto era pari ad €.1.090,77 (cfr. doc. nr.8);
4. il terzo ha bonificato all' l'importo di €.476,76, risultato Controparte_1
dalla decurtazione del rateo pensionistico di €.614,01 dal saldo creditore di
€.1.090,77 (cfr. doc. nr.3);
5. la soglia non pignorabile è stabilita dall'art.545, comma 8, c.p.c., secondo cui
“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”;
6. siffatto precetto era stato violato, dal momento che la somma di €.1.228,02,
dovuta a titolo di pensione accreditata sul conto bancario intestato al sig.
[...]
anteriormente al pignoramento e il saldo dello stesso conto corrente di Pt_1
€.1.090,77, erano inferiori alla soglia minima del triplo dell'assegno sociale,
ammontante ad €.1.509,81;
7. per tali ragioni doveva essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di pignoramento gravato sull'intero saldo attivo del conto corrente intestato al debitore , inefficacia da rilevare anche d'ufficio ai sensi dell'art.545, Parte_1
ult. co., c.p.c..
Di qui la palese ricorrenza del principio della soccombenza virtuale.
ribadisce quanto già rappresentato nelle note di trattazione scritta per CP_2
l'udienza del 29.10.2024 in particolare osservando che il pignoramento del
3 conto corrente non era da considerarsi illegittimo ma, al più, solo inefficace limitatamente a quanto si fosse dimostrato essere stato accreditato a titolo di pensione e nei limiti di quanto previsto dalla legge.
Si insiste pertanto per le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della definizione della procedura esecutiva esattoriale è venuto meno, secondo la prospettazione del ricorrente, l'interesse del medesimo a coltivare il presente giudizio di opposizione, e deve conseguentemente essere dichiarata cessata la materia del contendere (Tribunale Ivrea, 30/07/2024, n.917
“La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, tant'è che può
essere anche tacita;
essa si configura quando emerge l'assoluta incompatibilità
tra la condotta dell'attore e la volontà di proseguire il giudizio da lui incardinato. Tale rinunzia può sostanziarsi anche nell'espressa dichiarazione della parte istante di non voler insistere nelle domande proposte e,
indipendentemente dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata d'ufficio”).
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte ricorrente, avendo la stessa instaurato il presente giudizio di merito, a cognizione piena, prima di presentare opposizione in sede esecutiva, come rilevato d'ufficio sin dal deposito del ricorso (sulla natura necessariamente bifasica delle opposizioni v. Cassazione
civile sez. III, 11/10/2018, n.25170 “La fase sommaria delle opposizioni
(postesecutive) davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile e la sua
omissione determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”;
v. altresì Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 “L'opposizione esecutiva
successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice
4 dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria
bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità
dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di
merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione
per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex
art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto
ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza
di un fascicolo dell'esecuzione)”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre
dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne
abbia avuto conoscenza legale o di fatto;
né assume rilevanza, ai fini del rispetto del
predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che,
pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa
cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura
bifasica del giudizio di opposizione.”)
Le spese di lite vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, inferiori ai medi in ragione della contenuta attività processuale svolta e della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano, per ciascuna di esse, nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 27/02/2025
5 Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. PRADE ANTONIO, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro con l'avv. NORMANNO Controparte_1
ROBERTO, come da mandato in atti
, con gli avv.ti ANTONELLA CUSIN, BIANCA PEAGNO, TITO MUNARI e CP_2
GIACOMO QUARNETI, come da mandato in atti
- RESISTENTI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
“Il ricorrente ribadisce di non avere più interesse a coltivare oltre l'opposizione, dal momento che la procedura esecutiva esattoriale si è estinta e-o definita a seguito del pagamento, da parte del terzo pignorato (la Banca
Credito Cooperativo Prealpi San Biagio) in favore dell'esecutante
[...]
, dell'importo di €.476,76 (cfr. dichiarazione di terzo e Controparte_1
1 distinta bancaria, entrambe di data 17.6.2024, doc.ti nr.
3-4 dell'opposta
. CP_1
Lo stesso ricorrente non ha coltivato oltre il procedimento cautelare iscritto al nr.219/2024-1 R.G. dell'intestato Tribunale, né il procedimento nr.219/2024 R.G.
dello stesso Tribunale, tanto è vero che il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza di data 27.1.2025 comunicata in data 28.1.2025, ha dichiarato il
“non luogo a provvedere sul ricorso” (cfr. verbale di data 27.1.2025 che si dimette al doc. nr.11).
L'istante chiede pertanto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della opposizione e-o la intervenuta cessazione della materia del contendere, con la rifusione degli oneri di causa in forza del principio della soccombenza virtuale.
Giova all'uopo precisare che la carenza di interesse alla decisione della opposizione all'esecuzione ex art.615-II c.p.c. è dipesa dalla sopravvenuta ottemperanza all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento presso terzi nr.01684202400000604000, comunicata dal terzo con nota di data
17.6.2024 (cfr.doc. nr.3 del terzo).
Con la citata opposizione l'esponente aveva chiesto in principalità la declaratoria di inefficacia del pignoramento di cui al punto precedente in conformità all'art.545, ult. co., c.p.c., per violazione dei divieti di cui all'art.545,
commi 7 e 8 c.p.c., motivo da ritenere del tutto fondato ove si considerino le emergenze che seguono:
1. l'atto di pignoramento impugnato era stato notificato in data 23.4.2024,
oltreché al debitore, alla Controparte_3
(terzo) presso cui lo stesso debitore intratteneva l'unico rapporto
[...]
finanziario costituito dal conto corrente ordinario nr.C01/25000002228;
2 2. anteriormente al pignoramento erano stati accreditati due ratei pensionistici,
entrambi dell'importo netto di €.614,01, rispettivamente, in data 7.3.2024 e
2.4.2024, per l'importo complessivo di €.1.228,02;
3. l'ammontare del saldo disponibile, che alla data della notificazione dell'anzidetto atto era pari ad €.1.090,77 (cfr. doc. nr.8);
4. il terzo ha bonificato all' l'importo di €.476,76, risultato Controparte_1
dalla decurtazione del rateo pensionistico di €.614,01 dal saldo creditore di
€.1.090,77 (cfr. doc. nr.3);
5. la soglia non pignorabile è stabilita dall'art.545, comma 8, c.p.c., secondo cui
“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”;
6. siffatto precetto era stato violato, dal momento che la somma di €.1.228,02,
dovuta a titolo di pensione accreditata sul conto bancario intestato al sig.
[...]
anteriormente al pignoramento e il saldo dello stesso conto corrente di Pt_1
€.1.090,77, erano inferiori alla soglia minima del triplo dell'assegno sociale,
ammontante ad €.1.509,81;
7. per tali ragioni doveva essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di pignoramento gravato sull'intero saldo attivo del conto corrente intestato al debitore , inefficacia da rilevare anche d'ufficio ai sensi dell'art.545, Parte_1
ult. co., c.p.c..
Di qui la palese ricorrenza del principio della soccombenza virtuale.
ribadisce quanto già rappresentato nelle note di trattazione scritta per CP_2
l'udienza del 29.10.2024 in particolare osservando che il pignoramento del
3 conto corrente non era da considerarsi illegittimo ma, al più, solo inefficace limitatamente a quanto si fosse dimostrato essere stato accreditato a titolo di pensione e nei limiti di quanto previsto dalla legge.
Si insiste pertanto per le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della definizione della procedura esecutiva esattoriale è venuto meno, secondo la prospettazione del ricorrente, l'interesse del medesimo a coltivare il presente giudizio di opposizione, e deve conseguentemente essere dichiarata cessata la materia del contendere (Tribunale Ivrea, 30/07/2024, n.917
“La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, tant'è che può
essere anche tacita;
essa si configura quando emerge l'assoluta incompatibilità
tra la condotta dell'attore e la volontà di proseguire il giudizio da lui incardinato. Tale rinunzia può sostanziarsi anche nell'espressa dichiarazione della parte istante di non voler insistere nelle domande proposte e,
indipendentemente dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata d'ufficio”).
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte ricorrente, avendo la stessa instaurato il presente giudizio di merito, a cognizione piena, prima di presentare opposizione in sede esecutiva, come rilevato d'ufficio sin dal deposito del ricorso (sulla natura necessariamente bifasica delle opposizioni v. Cassazione
civile sez. III, 11/10/2018, n.25170 “La fase sommaria delle opposizioni
(postesecutive) davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile e la sua
omissione determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”;
v. altresì Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 “L'opposizione esecutiva
successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice
4 dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria
bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità
dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di
merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione
per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex
art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto
ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza
di un fascicolo dell'esecuzione)”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre
dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne
abbia avuto conoscenza legale o di fatto;
né assume rilevanza, ai fini del rispetto del
predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che,
pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa
cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura
bifasica del giudizio di opposizione.”)
Le spese di lite vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, inferiori ai medi in ragione della contenuta attività processuale svolta e della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano, per ciascuna di esse, nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 27/02/2025
5 Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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